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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAPIETRA Parte_1 C.F._1
LUCINZIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. TAGLIAPIETRA LUCINZIA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1 celebrato in data 21 settembre 1980 ad RQ AR (PD), ordinando al competente
[...] Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, respingendo ogni ed eventuale contraria pretesa in punto assegno divorzile.
3. Spese e competenze di lite rifuse”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 27 febbraio 2025. pagina 1 di 3
Conclusioni del pubblico ministero: per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in RQ AR (PD) in data 21.9.1980, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980; che il matrimonio era entrato in Per_ irreversibile crisi;
che dall'unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti;
che era stato concluso un accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassola del 8.7.2019 iscritto ai registri dello Stato Civile al n. 28 parte II serie C anno 2019, confermato in data 7.8.2019; che i coniugi disponevano entrambi di redditi autosufficienti;
chiedeva all'intestato Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla CP_1 udienza del 27.2.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede l'attrice, delle parti l'unica presente, ha rilasciato dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito il procuratore ha rinunciato alle istanze istruttorie e chiesto che la causa venisse discussa oralmente e rimessa in decisione al Collegio, previo richiamo agli atti ed alle conclusioni già rassegnate. Il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cassola nella procedura di accordo di separazione e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi, come dichiarato dalla parte attrice stessa davanti al Giudice (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025); (iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna pretesa economica è avanzata da , la quale dà atto che i coniugi hanno Parte_1 una propria indipendenza economica e che i due figli , classe 1983, e Persona_3 Per_2
, classe 1987, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di pronuncia vertente unicamente sullo status e data la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in RQ AR (PD) in data 21.9.1980, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980.
pagina 2 di 3 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980.
3. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIAPIETRA Parte_1 C.F._1
LUCINZIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. TAGLIAPIETRA LUCINZIA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 CP_1 celebrato in data 21 settembre 1980 ad RQ AR (PD), ordinando al competente
[...] Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, respingendo ogni ed eventuale contraria pretesa in punto assegno divorzile.
3. Spese e competenze di lite rifuse”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 27 febbraio 2025. pagina 1 di 3
Conclusioni del pubblico ministero: per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in RQ AR (PD) in data 21.9.1980, trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980; che il matrimonio era entrato in Per_ irreversibile crisi;
che dall'unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti;
che era stato concluso un accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cassola del 8.7.2019 iscritto ai registri dello Stato Civile al n. 28 parte II serie C anno 2019, confermato in data 7.8.2019; che i coniugi disponevano entrambi di redditi autosufficienti;
chiedeva all'intestato Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla CP_1 udienza del 27.2.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede l'attrice, delle parti l'unica presente, ha rilasciato dichiarazioni di cui a verbale ed all'esito il procuratore ha rinunciato alle istanze istruttorie e chiesto che la causa venisse discussa oralmente e rimessa in decisione al Collegio, previo richiamo agli atti ed alle conclusioni già rassegnate. Il Giudice rimetteva la decisione al Collegio.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Cassola nella procedura di accordo di separazione e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi, come dichiarato dalla parte attrice stessa davanti al Giudice (cfr. verbale d'udienza del 27.2.2025); (iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna pretesa economica è avanzata da , la quale dà atto che i coniugi hanno Parte_1 una propria indipendenza economica e che i due figli , classe 1983, e Persona_3 Per_2
, classe 1987, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di pronuncia vertente unicamente sullo status e data la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in RQ AR (PD) in data 21.9.1980, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980.
pagina 2 di 3 2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.55 parte II Serie A anno 1980.
3. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente Elena Sollazzo
pagina 3 di 3