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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1988/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vicinanza Lucia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall' Avv. Mottola Fulvia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio come previste con
1 Proc. n. 1988/2025 R.V.G.
la sentenza di divorzio n. 1044/2020 emessa dal Tribunale di Salerno in data
15.4.2020.
In particolare, le parti chiedevano, in ragione del desiderio espresso dalla figlia di vivere con il padre, di recepire le seguenti pattuizioni: Per_1
“A) che la minore sia affidata, in forma condivisa ad entrambi i genitori, e collocata con il padre nell'abitazione sita in Salerno, Via Antonio Manganario, 13, che provvederà direttamente al di lei mantenimento.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegneranno reciprocamente a informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
B) I tempi di permanenza della minore presso la madre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in caso di disaccordo la madre potrà tenere con sé la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore
20,00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente;
durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,0/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica;
durante il periodo non scolastico dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica;
durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il criterio dell'alternanza verrà applicato a tutte le festività; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di giorni quindici (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordata dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorno dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, con collocazione presso l'abitazione del padre sita in Salerno, alla Via Antonio Manganario, 13.
C) La signora è disoccupata, potrà partecipare alle spese straordinarie per la
2 Proc. n. 1988/2025 R.V.G.
minore in misura del 50%, come da protocollo del CNF, previa consultazione con il padre”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, siano conformi agli interessi della prole minorenne e che possano, dunque, essere recepite.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza n. 1044/2020 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 15.4.2020;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988/2025 R.V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vicinanza Lucia, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall' Avv. Mottola Fulvia, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di divorzio come previste con
1 Proc. n. 1988/2025 R.V.G.
la sentenza di divorzio n. 1044/2020 emessa dal Tribunale di Salerno in data
15.4.2020.
In particolare, le parti chiedevano, in ragione del desiderio espresso dalla figlia di vivere con il padre, di recepire le seguenti pattuizioni: Per_1
“A) che la minore sia affidata, in forma condivisa ad entrambi i genitori, e collocata con il padre nell'abitazione sita in Salerno, Via Antonio Manganario, 13, che provvederà direttamente al di lei mantenimento.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo;
i genitori si impegneranno reciprocamente a informarsi regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
B) I tempi di permanenza della minore presso la madre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in caso di disaccordo la madre potrà tenere con sé la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 17,00 alle ore
20,00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore;
la minore trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre e precisamente;
durante il periodo scolastico dall'uscita della scuola di sabato fino alle ore 20,0/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica;
durante il periodo non scolastico dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00/21,00 (ora solare/ora legale) della domenica;
durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il criterio dell'alternanza verrà applicato a tutte le festività; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di giorni quindici (anche non consecutivi) con la madre, che verrà concordata dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorno dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, con collocazione presso l'abitazione del padre sita in Salerno, alla Via Antonio Manganario, 13.
C) La signora è disoccupata, potrà partecipare alle spese straordinarie per la
2 Proc. n. 1988/2025 R.V.G.
minore in misura del 50%, come da protocollo del CNF, previa consultazione con il padre”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'articolo 13 della legge n. 74 del 1987), passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito e, pertanto, il Tribunale ritiene che le predette pattuizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento, siano conformi agli interessi della prole minorenne e che possano, dunque, essere recepite.
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate tra le parti in ricorso e integralmente riportate in motivazione a parziale modifica della sentenza n. 1044/2020 emessa dal
Tribunale di Salerno in data 15.4.2020;
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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