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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3035/2021 del ruolo generale, promossa da
I. (P. IVA: ), in persona Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), presso il cui C.F._1
studio, in Casoria, alla Via Principe di Piemonte, n. 55, e all'indirizzo pec, è elettivamente domiciliata;
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Di Grazia (C.F.: ), presso C.F._2
il cui studio, in Aversa, alla Via E. Corcioni, n. 56, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_2
APPELLATA avverso la sentenza n. 1834/2021 del G.U. del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 22.06.2021 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato l'1.07.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli Nord, adito dalla odierna appellante, ha disatteso la domanda di rescissione ultra dimidium, con riferimento a due alienazioni operate in favore della
, rispettivamente il 19.02.2015 (fabbricato Controparte_2
distinto in catasto al fg. 2, ptc.lla 1810, sub 35) ed il 04.05.2016 (sub
36 della stessa ptc.lla di cui alla prima vendita).
2. Con l'originario libello, l'attrice aveva dedotto che i due contratti di compravendita immobiliare dedotti in lite erano frutto di una operazione finanziaria diretta, in parte, a far fronte alla pregressa debitoria (di € 40.000,00) con la stessa Società acquirente, ed in parte, per far fronte alla crisi di liquidità di , legale rappresentante CP_3
della .Vi. anch'egli attore, in proprio, con Pt_2 Controparte_1
l'originaria domanda.
3. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , in proprio, ha disatteso CP_3
la domanda principale, inerente alla denunciata rescissione, per difetto della simultanea esistenza dei tre requisiti richiesti per l'utile esperimento della relativa azione: a) sproporzione tra prezzo di acquisto e valore reale del cespite;
b) stato di bisogno della danneggiata;
c) approfittamento da parte dell'acquirente.
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, ha condannato l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della complessiva somma di € 24.875,66, a titolo di restituzione degli oneri di urbanizzazione anticipati dalla , nell'interesse della stessa CP_2
attrice, al . Controparte_4 4. Con il gravame, affidato a quattro ordini di motivi, l'appellante denuncia omessa pronuncia in ordine all'eccezione di invalidità della rinuncia all'azione per rescissione (primo motivo); erronea declaratoria di insussistenza simultanea dei tre requisiti per l'utile esperimento dell'azione di rescissione (secondo motivo); erronea declaratoria di inattendibilità del teste (terzo motivo); erronea Testimone_1
declaratoria di difetto della lesione ultra dimidium (quarto motivo).
4.1. Ha resisto l'appellata. Vinte le spese del grado.
4.2. All'udienza del 25.09.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Preliminarmente, mette conto richiamare l'intervenuto giudicato sulla declaratoria di difetto di legittimazione (rectius, titolarità) passiva di ed in ordine all'accoglimento della domanda CP_3
riconvenzionale a suo tempo spiegata dalla odierna appellata.
6. Il primo motivo, con il quale l'appellante denuncia l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di invalidità della rinuncia all'azione per rescissione, è inammissibile per due ordini di motivi.
6.1. Il Tribunale ha preso puntuale posizione in ordine all'eccezione, rigettandola, per come è agevole desumere dall'ordito motivazionale contenuto a pa6 della sentenza impugnata: “Con riferimento alla rinuncia agli del giudizio mette conto evidenziare che, dalla documentazione prodotta, emerge che le parti hanno rinunciato, per come è dato leggersi nel predetto documento sottoscritto da entrambe le parti processuali e non formante oggetto di contestazione e/o disconoscimento alcuno, “al diritto e quindi all'azione” con riferimento al primo atto di compravendita (cfr. all.6 comparsa), ovvero alla azione promossa nell'ambito del procedimento recante n.rg. 1418/2016. Con riferimento al secondo atto di rinuncia allegato in atti (cfr. all.7) mette conto evidenziare che in esso si fa riferimento al complessivo trasferimento immobiliare per come descritto nella premessa (cfr. punto 1 e 2 all.7) con ciò dovendo intendersi entrambe le porzioni di immobile oggetto dei diversi atti di compravendita. Ed invero, dal tenore della predetta scrittura intercorsa tra le parti, parimenti non oggetto di contestazione e/o disconoscimento alcuno, ben può inferirsi che con tale atto le parti intendessero riferirsi, per come è dato leggersi, a qualsiasi azione sostanziale e processuale anche in corso, opposizione, diritto, e doglianza di qualsiasi genere in relazione al complessivo trasferimento di proprietà- come descritto in premessa-in favore della . Parte_3
6.2. La censura, in ogni caso, difetta di decisività.
Ed invero, dopo aver disatteso l'eccezione di invalidità della rinuncia agli atti, il Tribunale ha esaminato nel merito la domanda attorea, ritenendola infondata per difetto dei presupposti, in fatto ed in diritto, per l'utile esperimento dell'azione di rescissione.
7. Quest'ultimo profilo, tra l'altro, è oggetto condiviso dei residui tre motivi di gravame, i quali, per detta ragione, vanno esaminati unitariamente.
7.1. Con un primo profilo di censura, l'appellante, in estrema sintesi, fa carico al Tribunale di aver trascurato le gravissime difficoltà economiche di , legale rappresentante della .Vi. (V. CP_3 Pt_2
pag. 10 dell'atto di appello), e della “ragionevole certezza che il CP_2
fosse consapevole della difficoltà economica di che si CP_3
determinava alla vendita ad un prezzo irrisorio” (V. pag. 12 dell'atto di appello). 7.1.1. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia erronea declaratoria di inattendibilità del teste, (V. pagg. 14 e 15 dell'atto Testimone_1
di appello).
7.1.2. Con l'ultimo profilo di censura, l'appellante lamenta erronea valutazione in ordine all'ulteriore requisito della lesione ultra dimidium
(V. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello).
7.2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso l'intervenuto giudicato in ordine alla declaratoria di difetto di titolarità passiva di . CP_3
La censura muove, dunque, da presupposto erroneo, in quanto si sovrappongono due profili eterogenei tra loro, dal momento che non è dato identificare le difficoltà economiche della Società alienante con quelle del suo rappresentante legale.
Va, infatti, rimarcata la perfetta autonomia patrimoniale tra i due soggetti, persona fisica il e persona giuridica la società di capitali CP_3
dallo stesso rappresentata, senza che sul punto l'appellante abbia preso posizione.
7.3. Anche il terzo motivo, con il quale si censura la declaratoria di inattendibilità del teste, , presenta profili di Testimone_1
inammissibilità.
7.3.1. Il Tribunale, ai fini della declaratoria di inattendibilità del teste
(che ha confermato che “nel luglio dell'anno 2013 mio fratello CP_3
alla mia presenza disse a che solo il momento di
[...] Per_1
difficoltà della sua azienda lo spingeva a vendere ad un prezzo imposto dal ”), ha valorizzato diversi indici: CP_2
a) rapporto di parentela con e di elevata comunanza di Persona_2
interessi: “il giudicante non può esimersi dal considerare l'elevata comunanza di intenti tra il teste escusso e la società attrice e il legale rappresentante, in quanto fratello del predetto, peraltro dipendente della società collegata ITS in liquidazione” (V. pag. 8 della sentenza impugnata);
b) genericità delle dichiarazioni, “con riferimento al lasso temporale antecedente alla conclusione degli atti di compravendita per cui è causa, dall'altro, con il rimando alla difficoltà economica in cui versava
l'azienda, invero facendo generico riferimento alla difficoltà di riuscire a pagare lo stipendio ai dipendenti a causa ed in ragione del mancato pagamento di commesse di cui non forniva e dichiarava alcun preciso riferimento” (V. pag. 8 della sentenza impugnata);
c) elevata conflittualità tra il teste ed il Rag. , dipendente CP_5
(V. pag. 9 della sentenza impugnata). CP_2
7.3.2. Con la censura veicolata con il terzo motivo di gravame,
l'appellante prende posizione solo e soltanto con riferimento a quest'ultimo indice, ma trascura quelli inerenti ai legami, sia di parentela che societari, tra il teste ed il germano, rappresentante legale della Società attrice, nonché la condivisibile genericità delle dichiarazioni rese dallo stesso teste.
7.4. Quanto alla lesione ultra dimidium, oggetto della censura veicolata con l'ultimo motivo di gravame, mette conto rilevare, anzitutto, che il
Tribunale ha, in più parti, evidenziato il difetto della simultanea ricorrenza di tutti e tre i requisiti per l'utile esercizio dell'azione di rescissione;
per cui, la sussistenza della sola lesione non sarebbe da sola sufficiente per la invoca riforma.
7.4.1. In ogni caso, con riferimento specifico alla lesione ultra dimidium, il Tribunale ha valorizzato “la perizia effettuata dall'ing.
, cui concordemente le parti hanno conferito incarico di stima Per_3
(cfr. doc. in atti), ha attribuito un valore al bene il quale, seppur di poco, risulta essere inferiore a quello di fatto pattuito” (V. pag. 9 della sentenza impugnata). 7.4.2. Con il gravame, l'appellante lamenta che la perizia è Per_3
inerente esclusivamente al bene alienato con il secondo rogito, quello del maggio 2016; e che, in ogni caso, la stessa Società, odierna appellante, aveva già promosso, in danno del , azione di Per_3
responsabilità professionale, innanzi allo stesso Tribunale di Napoli
Nord, proprio per la sottostima dell'immobile acquistato dalla . CP_2
Lamenta, in ultimo, l'appellante che il valore di stima risultante dalla perizia risulterebbe smentito da quello riportato nella perizia di Per_3
parte, del tutto trascurata dal Giudice di prime cure (V. pag. 16 dell'atto di appello).
7.4.3. Trattasi di profili all'evidenza inidonei a minare il conferimento dell'incarico congiunto al per la stima del cespite e valorizzato Per_3
dal Tribunale nel richiamato ordito motivazionale.
Anzi, proprio la pendenza del contenzioso con l'Ing. depone per Per_3
la sussistenza di un incarico congiunto, altrimenti non sarebbe stato possibile, per la odierna appellante esperire la relativa azione di responsabilità professionale.
8. L'appello, dunque, è rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del grado, che, tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, di complessità media), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
9. In considerazione del rigetto dell'appello, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato l'1.07.2021, da i. nei confronti di Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1834/2021 del G.U. del Tribunale di
[...]
Napoli Nord, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 10.313,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
con distrazione in favore dell'Avv. Diego Di Grazia, che ha reso dichiarazione in tal senso;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 08.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo