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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5429 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 21437 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAVALCANTI GIULIANA ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023 esponeva di avere presentato, in data 04.11.2021, domanda n°2113907400032c per la concessione degli ANF sulla pensione di reversibilità Cat. SO n. 20129858 essendo la stessa affetta da grave invalidità. Esponeva quindi che la domanda in data 22.03.2022 era stata rigettata perché non riconosciuta inabile al lavoro. In data 22.03.2023 era stato inoltrato ricorso amministrativo che non aveva avuto alcun esito. Precisava di aver diritto quale unico componente del proprio nucleo familiare, avendo percepito dal 2021 ad oggi esclusivamente il reddito derivante dalla pensione SO pari ad euro 6.967,87 per il 2021, euro 7.143,81 per il 2022 e, presuntivamente, euro
7.200,00 per il 2023 (quindi inferiori ai limiti di reddito pari ad € 28.659,42 per il 2021, € 29.203,95 per il 2022 ed € 31.569,47 per il 2023 – come da tabelle allegate) al pagamento del Trattamento di
Famiglia dell'importo di euro 52,91 mensili con decorrenza dal 01/12/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda) essendo invalida/inabile e ricorrendone i presupposti di legge.
Documentava quindi la condizione di inabilità al lavoro con il verbale del 04.10.2023 che riconosceva la stessa (soggetto ultrasessantenne) invalida al 100% integrando quindi il requisito dell'inabilità al proficuo lavoro.Concludeva “ accertare che la ricorrente è affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04/11/2021, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi e per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante al godimento del trattamento di famiglia a decorrere dal
01/12/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda) pari all'importo mensile di euro 52,91
e condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi di detto trattamento economico CP_1 pari ad euro 52,91 mensili con decorrenza dal 01/12/2021, oltre interessi legali, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi”
Si costituiva l' che premetteva che la domanda era stata rigettata in quanto la ricorrente non CP_1 era stata riconosciuta inabile al lavoro. Eccepiva poi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art 47 d.p.r. 693/70 per come modificato dall'art 4 del D.L. n. 384 del 1992 conv. in
L.n. 438/92, essendo inutilmente spirato il termine annuale dalla data domanda amministrativa per la proposizione del ricorso giudiziario e la prescrizione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 02.07.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza annuale prescritta dall'art. 47 del DPR n.
639/70, così come modificato dall'art. 4 legge n. 438/1992 e dalla l. 111/11. (rilevabile anche d'ufficio trattandosi di termini dettati a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle decisioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici - cfr. Cass. 12141/98), sollevata dall' . CP_1
L'eccezione è fondata.
La normativa richiamata, infatti, ha previsto dei ridotti termini di decadenza di 3 anni (per le controversie in materia di trattamenti pensionistici) e di 1 anno (per le prestazioni temporanee in genere erogate dall.
Più in particolare, il termine di decadenza annuale è previsto “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89”. L'art. 24 citato, nello specificare quali tipi di gestioni rientrano nella “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, fa riferimento specifico anche ai trattamenti economici di malattia, disoccupazione e “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”. Tale termine decorre, in base, a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (120+90+90), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione con domanda amministrativa, configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una eccessiva dilatazione nel tempo della proponibilità della azione giudiziaria. Alla luce di tale quadro normativo, all'azione giudiziaria volta ad ottenere l'invocato trattamento di famiglia deve applicarsi il termine di decadenza annuale ( e non triennale come afferma il ricorrente), in quanto si è in presenza di una prestazione di natura previdenziale a carattere temporaneo. Circa la natura di tale termine decadenziale, inoltre, deve precisarsi che, con la legge n. 166/91, il legislatore è intervenuto a dare una interpretazione autentica della norma, stabilendo che i termini di cui all'art. 47 debbono ritenersi posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione, determinandosi, di conseguenza, l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale (c.d. decadenza sostanziale). La giurisprudenza della S. C. ha altresì chiarito che ad impedire il compiersi del termine di decadenza è sufficiente il semplice deposito del ricorso, senza che sia necessaria, allo stesso fine, anche la notifica dell'atto introduttivo all'(cfr. Cass.
5189/01).
L'unico atto impeditivo della decadenza previdenziale è il ricorso giudiziario e, quindi, occorre tenere conto della data di deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale.
Sul punto, si rileva, infine, la Corte di Cassazione ha chiarito come i termini di decadenza previsti in materia di contenzioso previdenziale, siano sottratti alla disponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di diritto pubblico ( Cass. N.10376/2015)
Non vi sono dubbi quindi che la prestazione richiesta rientra tra quelle della gestione di cui all'art.24
l.88/89, come pure conferma pure Cass. 18/8/2003 n.12073, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale.
Il carattere alternativo delle suddette decorrenze comporta che la prima che interviene è idonea, ove sia superato il termine -nel caso di specie annuale- di cui all'art. 47 DPR 639/1970, a determinare la decadenza dall'azione che, una volta verificatasi, è definitiva, nel senso che i termini della stessa non possono più essere riaperti e, pertanto una volta intervenuta la decadenza la comunicazione di rigetto tardiva dell' non riapre il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. Tr. Sondrio CP_1
11/22.3.2004).
Né la tardiva proposizione del ricorso amministrativo oltre i 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell' , seppure non impedisce all' l'esame del ricorso medesimo, non è CP_1 CP_2 idonea a “rimettere” in termini l'assicurato e a “riaprire” i termini del procedimento amministrativo” (Corte d'Appello di Torino – 13.10/07.11.2005, n. 1573,) e che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.47 del
D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 – come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art.6 del D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n.166, e dall'art.4 del D.L. 19 settembre 1992 n.384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n.438 – individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza” (Cass. n. 6018/2005).
Considerando quindi che la domanda amministrativa è stata inoltrata in data 04.11.2021 alla stessa devono aggiungersi i 120 giorni ex art.7 legge n.533/73 ( 04.03.2022) nonché i 90 giorni per la proposizione del ricorso dinanzi al comitato provinciale e (solo nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente proposto:
Cass. 26.9.2002 n. 13961) gli ulteriori 90 giorni per la sua decisione ex art.46 della legge n.88/89, per un totale di 300 giorni (ovvero di 210 nel caso di mancata proposizione del ricorso) giungendo quindi alla data del 18.09.2022 da cui decorreva poi il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria.
In ogni caso si osserva che sia se si vuole far decorrere il termine annuale dalla domanda amministrativa a cui vanno ad aggiungersi, come detto, i 300 giorni (120+ 180) sia dal rigetto dell' del 22.03.2022, CP_1
a cui vanno ad aggiungersi i 180 gg ( 90 ricorso amministrativo +90 decisione sul ricorso) la decorrenza
è compiuta al momento del deposito del ricorso giudiziario (17.11.2023).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese: attesa l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza;
2) compensa tra le parti le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Napoli addì 03.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 21437 / 2023. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. CAVALCANTI GIULIANA ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.11.2023 esponeva di avere presentato, in data 04.11.2021, domanda n°2113907400032c per la concessione degli ANF sulla pensione di reversibilità Cat. SO n. 20129858 essendo la stessa affetta da grave invalidità. Esponeva quindi che la domanda in data 22.03.2022 era stata rigettata perché non riconosciuta inabile al lavoro. In data 22.03.2023 era stato inoltrato ricorso amministrativo che non aveva avuto alcun esito. Precisava di aver diritto quale unico componente del proprio nucleo familiare, avendo percepito dal 2021 ad oggi esclusivamente il reddito derivante dalla pensione SO pari ad euro 6.967,87 per il 2021, euro 7.143,81 per il 2022 e, presuntivamente, euro
7.200,00 per il 2023 (quindi inferiori ai limiti di reddito pari ad € 28.659,42 per il 2021, € 29.203,95 per il 2022 ed € 31.569,47 per il 2023 – come da tabelle allegate) al pagamento del Trattamento di
Famiglia dell'importo di euro 52,91 mensili con decorrenza dal 01/12/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda) essendo invalida/inabile e ricorrendone i presupposti di legge.
Documentava quindi la condizione di inabilità al lavoro con il verbale del 04.10.2023 che riconosceva la stessa (soggetto ultrasessantenne) invalida al 100% integrando quindi il requisito dell'inabilità al proficuo lavoro.Concludeva “ accertare che la ricorrente è affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04/11/2021, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi e per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante al godimento del trattamento di famiglia a decorrere dal
01/12/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda) pari all'importo mensile di euro 52,91
e condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi di detto trattamento economico CP_1 pari ad euro 52,91 mensili con decorrenza dal 01/12/2021, oltre interessi legali, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi”
Si costituiva l' che premetteva che la domanda era stata rigettata in quanto la ricorrente non CP_1 era stata riconosciuta inabile al lavoro. Eccepiva poi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art 47 d.p.r. 693/70 per come modificato dall'art 4 del D.L. n. 384 del 1992 conv. in
L.n. 438/92, essendo inutilmente spirato il termine annuale dalla data domanda amministrativa per la proposizione del ricorso giudiziario e la prescrizione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 02.07.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di decadenza annuale prescritta dall'art. 47 del DPR n.
639/70, così come modificato dall'art. 4 legge n. 438/1992 e dalla l. 111/11. (rilevabile anche d'ufficio trattandosi di termini dettati a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle decisioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici - cfr. Cass. 12141/98), sollevata dall' . CP_1
L'eccezione è fondata.
La normativa richiamata, infatti, ha previsto dei ridotti termini di decadenza di 3 anni (per le controversie in materia di trattamenti pensionistici) e di 1 anno (per le prestazioni temporanee in genere erogate dall.
Più in particolare, il termine di decadenza annuale è previsto “per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89”. L'art. 24 citato, nello specificare quali tipi di gestioni rientrano nella “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, fa riferimento specifico anche ai trattamenti economici di malattia, disoccupazione e “ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni”. Tale termine decorre, in base, a quanto disposto dal secondo comma del citato art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (120+90+90), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione con domanda amministrativa, configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una eccessiva dilatazione nel tempo della proponibilità della azione giudiziaria. Alla luce di tale quadro normativo, all'azione giudiziaria volta ad ottenere l'invocato trattamento di famiglia deve applicarsi il termine di decadenza annuale ( e non triennale come afferma il ricorrente), in quanto si è in presenza di una prestazione di natura previdenziale a carattere temporaneo. Circa la natura di tale termine decadenziale, inoltre, deve precisarsi che, con la legge n. 166/91, il legislatore è intervenuto a dare una interpretazione autentica della norma, stabilendo che i termini di cui all'art. 47 debbono ritenersi posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione, determinandosi, di conseguenza, l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale (c.d. decadenza sostanziale). La giurisprudenza della S. C. ha altresì chiarito che ad impedire il compiersi del termine di decadenza è sufficiente il semplice deposito del ricorso, senza che sia necessaria, allo stesso fine, anche la notifica dell'atto introduttivo all'(cfr. Cass.
5189/01).
L'unico atto impeditivo della decadenza previdenziale è il ricorso giudiziario e, quindi, occorre tenere conto della data di deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale.
Sul punto, si rileva, infine, la Corte di Cassazione ha chiarito come i termini di decadenza previsti in materia di contenzioso previdenziale, siano sottratti alla disponibilità delle parti, in quanto previsti da norme inderogabili di diritto pubblico ( Cass. N.10376/2015)
Non vi sono dubbi quindi che la prestazione richiesta rientra tra quelle della gestione di cui all'art.24
l.88/89, come pure conferma pure Cass. 18/8/2003 n.12073, con conseguente applicazione del termine di decadenza annuale.
Il carattere alternativo delle suddette decorrenze comporta che la prima che interviene è idonea, ove sia superato il termine -nel caso di specie annuale- di cui all'art. 47 DPR 639/1970, a determinare la decadenza dall'azione che, una volta verificatasi, è definitiva, nel senso che i termini della stessa non possono più essere riaperti e, pertanto una volta intervenuta la decadenza la comunicazione di rigetto tardiva dell' non riapre il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. Tr. Sondrio CP_1
11/22.3.2004).
Né la tardiva proposizione del ricorso amministrativo oltre i 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell' , seppure non impedisce all' l'esame del ricorso medesimo, non è CP_1 CP_2 idonea a “rimettere” in termini l'assicurato e a “riaprire” i termini del procedimento amministrativo” (Corte d'Appello di Torino – 13.10/07.11.2005, n. 1573,) e che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.47 del
D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 – come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art.6 del D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n.166, e dall'art.4 del D.L. 19 settembre 1992 n.384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n.438 – individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza” (Cass. n. 6018/2005).
Considerando quindi che la domanda amministrativa è stata inoltrata in data 04.11.2021 alla stessa devono aggiungersi i 120 giorni ex art.7 legge n.533/73 ( 04.03.2022) nonché i 90 giorni per la proposizione del ricorso dinanzi al comitato provinciale e (solo nel caso in cui il ricorso sia stato tempestivamente proposto:
Cass. 26.9.2002 n. 13961) gli ulteriori 90 giorni per la sua decisione ex art.46 della legge n.88/89, per un totale di 300 giorni (ovvero di 210 nel caso di mancata proposizione del ricorso) giungendo quindi alla data del 18.09.2022 da cui decorreva poi il termine di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria.
In ogni caso si osserva che sia se si vuole far decorrere il termine annuale dalla domanda amministrativa a cui vanno ad aggiungersi, come detto, i 300 giorni (120+ 180) sia dal rigetto dell' del 22.03.2022, CP_1
a cui vanno ad aggiungersi i 180 gg ( 90 ricorso amministrativo +90 decisione sul ricorso) la decorrenza
è compiuta al momento del deposito del ricorso giudiziario (17.11.2023).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per intervenuta decadenza.
Nulla per le spese: attesa l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1) dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza;
2) compensa tra le parti le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Napoli addì 03.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo