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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 777/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice, letto il ricorso;
rilevato, in primo luogo, che: - il contratto dal quale deriverebbe il preteso credito è stato sottoscritto dalla sola società che ha conferito incarico di consulenza alla Parte_1
sola avv. - non sono parti del contratto, quindi, né l'avv. Alberto Minasi Persona_1
della Rocca (rispetto al quale è prevista solo la facoltà di “subdelega” da parte dell'avv.
né la né il sig. in proprio, avendo quest'ultimo Per_1 Controparte_1 Pt_2
sottoscritto il contratto quale legale rappresentante della società Parte_1
considerato, inoltre, che se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione,
l'ingiunzione può essere pronunciata purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione (642, co. 2 c.p.c.); ritenuto, nel caso di specie, non accoglibile la domanda in quanto: il credito deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5 del contratto (che contiene una clausola risolutiva espressa ed una clausola penale), ma non vi è prova che l'avv. si sia avvalsa della clausola Persona_1
risolutiva espressa dandone comunicazione al committente prima del recesso operato da quest'ultimo; vi è prova, invece, giacché fornita dagli stessi ricorrenti, che il committente abbia comunicato, il 12 febbraio 2025, la revoca dell'incarico conferito, così avvalendosi della facoltà di recesso riconosciuta dall'art. 6 del contratto;
- gli stessi ricorrenti, infine, riconoscono di aver ricevuto il pagamento delle prime tre mensilità (novembre e dicembre
2024 e gennaio 2025); ritenuto, pertanto, che l'ingiunzione non possa essere pronunciata;
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Si comunichi
Como, 13.03.2025
Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice, letto il ricorso;
rilevato, in primo luogo, che: - il contratto dal quale deriverebbe il preteso credito è stato sottoscritto dalla sola società che ha conferito incarico di consulenza alla Parte_1
sola avv. - non sono parti del contratto, quindi, né l'avv. Alberto Minasi Persona_1
della Rocca (rispetto al quale è prevista solo la facoltà di “subdelega” da parte dell'avv.
né la né il sig. in proprio, avendo quest'ultimo Per_1 Controparte_1 Pt_2
sottoscritto il contratto quale legale rappresentante della società Parte_1
considerato, inoltre, che se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione,
l'ingiunzione può essere pronunciata purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione (642, co. 2 c.p.c.); ritenuto, nel caso di specie, non accoglibile la domanda in quanto: il credito deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5 del contratto (che contiene una clausola risolutiva espressa ed una clausola penale), ma non vi è prova che l'avv. si sia avvalsa della clausola Persona_1
risolutiva espressa dandone comunicazione al committente prima del recesso operato da quest'ultimo; vi è prova, invece, giacché fornita dagli stessi ricorrenti, che il committente abbia comunicato, il 12 febbraio 2025, la revoca dell'incarico conferito, così avvalendosi della facoltà di recesso riconosciuta dall'art. 6 del contratto;
- gli stessi ricorrenti, infine, riconoscono di aver ricevuto il pagamento delle prime tre mensilità (novembre e dicembre
2024 e gennaio 2025); ritenuto, pertanto, che l'ingiunzione non possa essere pronunciata;
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Si comunichi
Como, 13.03.2025
Il Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò