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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. 233/2022 posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025 tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, via Vittorio Controparte_1
Veneto n.130, presso lo studio dell'avvocato Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022 e ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Controparte_1
Terni l' e ha chiesto di “1. accertare e dichiarare la legittimità del CP_2 rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo dal 29.10.2018 al 27.11.2019 tra e il sig. per TE Controparte_1
i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2. per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo dal 29.10.2018 al 27.11.2019 e il verbale di accertamento ispettivo n. TR00000/2020-933-01 del 27.11.2020 per i suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
3. adottare ogni opportuno provvedimento comunque connesso ovvero consequenziale alle sopra esposte domande e/o ai fatti di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fatto anticipo”.
A fondamento del ricorso deduceva che in data 29.03.2021 l' gli CP_2 notificava il provvedimento prot. 8000.09/03/2021.0045722 di CP_2 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società per il periodo dal 12.07.2018 al TE
24.10.2019 per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094
c.c. richiamando l'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.
TR00000/2020-933- 01 del 27.11.2020; di aver presentato, in data
13.05.2021, ricorso ex art. 42 L.88/1989 al Comitato Regionale CP_2 rimasto privo di esito.
Deduceva di essere stato assunto dalla società TE operante nel settore edilizio;
che lavorava abitualmente al di fuori dei confini del proprio territorio di origine ovvero da Giricignano di
Aversa, come impiegato amministrativo;
di aver osservato le direttive impartite dal datore di lavoro, occupandosi della Parte_1 registrazione delle fatture, della tenuta della contabilità con la prima nota, dei rapporti con i fornitori per l'acquisto del materiale edile, con il commercialista e il consulente del lavoro per la gestione dei lavoratori dipendenti, di tutti quegli adempimenti legati alla apertura e chiusura dei cantieri e alla gestione delle posizioni dei dipendenti dal punto di vista amministrativo;
di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
20.00 espletato la propria attività lavorativa dalla sede legale dove aveva una postazione di lavoro con computer;
di essersi occupato anche della redazione dei preventivi di spesa riguardante il materiale edilizio per i lavori che venivano commissionati alla TE nonché di ricercare i bandi di gara e visionare la relativa
[...] documentazione richiesta per la partecipazione ad appalti per l'esecuzione di lavori pubblici e sottoporla alla valutazione del datore di lavoro;
che, pertanto, l'esito della verifica ispettiva appariva frutto di erronea valutazione.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, l' contestando CP_2 in fatto e in diritto le deduzioni di parte attrice e, sostenendo la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi, insisteva per il rigetto del ricorso.
Escussi alcuni testimoni e acquisita la documentazione prodotta, la causa, viene decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale.
L'odierna procedimento trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 27/11/2020, n.TR00000/2020 – 933 - 01 con il quale l e il Controparte_4 personale dell' , sulla base di dichiarazioni di persone informate CP_2 sui fatti e sulla base della documentazione acquisita, ha concluso che il rapporto di lavoro subordinato fra la società e TE
nel periodo dal 12.7.2018 al 24.10.2019 era solo Controparte_1 formalmente istaurato, ma, di fatto, non aveva avuto alcun effettivo svolgimento, di qui il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato quale fittizio con il provvedimento in questa sede impugnato.
All'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, in uno con la produzione documentale depositata da in data 29 ottobre 2024 e CP_2 in data 7 novembre 2024 avente ad oggetto il compendio delle indagini acquisito del procedimento penale RGN 1060/2021 nonché la sentenza n. 44/2024 del tribunale di Terni resa all'esito del predetto, hanno consentito di ritenere fondato l'accertamento compiuto dagli ispettori dal quale è scaturito il disconoscimento del rapporto di CP_2 lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e la società
[...]
TE
In particolare, all'udienza del 10/05/2023 veniva escusso il teste
[...]
, il quale ha dichiarato di essere il commercialista della Testimone_1 società dal 2018; confermava le dichiarazioni rese in TE data 6 dicembre 2019, di cui veniva data lettura e riconosceva come propria la firma apposta.
Il teste ha affermato che si recava presso il loro Testimone_2 studio per svolgere lavoro amministrativo;
che nello studio vi erano dei computer e una stampante a disposizione di tutti coloro che avevano richiesto una domiciliazione, ma che non vi era una postazione fissa dedicata al Garofalo o alla che il TE
non si recava tutti i giorni a studio presso lo studio ma solo CP_1 un paio di volte a settimana nel primo periodo.
Il teste, richiamato a rendere dichiarazioni veritiere ha affermato “Adr
a differenza di quanto dichiarato ai Carabinieri voglio precisare che in un primo periodo nel 2018 il e la venivano con CP_1 Per_2 frequenza almeno un paio di volte a settimana. ADR non so quanto si trattenevano sotto per fare le stampe. ADR venivano perché dovevamo spiegare loro la fatturazione. Per spiegare loro la fatturazione però venivano al piano di sopra. ADR le dichiarazioni che ho reso ai Carabinieri riguardano un altro periodo ma non so indicare a quale periodo si riferissero. ADR forse fine 2018 inizio 2019. Cap. 6 il si occupava di fare le fatture e avere i rapporti con clienti e CP_1 fornitori. ADR quindi la frequenza allo studio al piano di sopra è stata più limitata. ADR ciò posso dire perché ci siamo confrontati nel primo periodo. ADR se dovevamo chiedere notizie su fornitori chiedevamo a lui”.
Il teste ha precisato che presso lo studio non vi era una postazione fissa dedicata alla e il non solo non si TE CP_1 recava tutti i giorni.
Quanto all'orario di lavoro ha affermato che di fatto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il non aveva un orario di lavoro e CP_1 anzi aveva orari piuttosto flessibili, recandosi a studio quando riteneva più opportuno (ADR no, non veniva tutti i giorni. In ogni CP_1 caso aveva orari molto flessibili, veniva quando riteneva opportuno venire).
Orbene, non vi è dubbio che appaiano certamente più veritiere le dichiarazioni dallo stesso rese in data 6 dicembre 2019, nell'immediatezza delle indagini ai Carabinieri del Nucleo di Caserta, poiché non ancora filtrata dalle valutazioni opportunistiche o dalle remore difensive legate all'emissione di una sanzione o ad un contenzioso, perciò indicative di fatti percepiti come rispondenti all'effettiva realtà operativa della società CO
, in quella sede ha confermato che presso il proprio studio
[...] vi era la sede legale e fiscale della e che lo TE studio, tenutario delle scritture contabili dell'azienda, era incaricato degli adempimenti contabili e fiscali della società, ad eccezione della consulenza del lavoro svolta da altra professionista ER
; mentre con riferimento alla messa a disposizione di
[...] postazioni fisse al personale della il TE Tes_1 ne ha negato l'esistenza, confermando solo che una postazione veniva concessa a e , quali impiegati Parte_2 Controparte_1 amministrativi della società citata, per scaricare file e pec ed effettuarne le stampe, una volta ogni 15/30 giorni.
Appare evidente che essendo il rapporto lavorativo limitato al periodo
12.7.2018 al 24.10.2019, e per i motivi sopra riportati appaia più credibile la dichiarazione resa in sede ispettiva.
All'udienza del 15 maggio 2024, è stato escusso il teste TE
, il quale ha dichiarato che all'epoca dei fatti prestava servizio
[...] presso il Nucleo di Caserta e di essere stato Controparte_4 incaricato assieme al Brigadiere Capo di escutere a Persona_4 sommarie informazione i lavoratori dipendenti della TE
, escusso anch'egli all'udienza del 15 maggio 2024, ha Testimone_4 affermato che, quale comandante del Nucleo dell' Controparte_4
di Terni, ha valutato la posizione lavorativa di
[...] CP_1
in quanto dipendente della
[...] TE
Il teste ha dichiarato “ADR Avevamo iniziato accertamenti nei confronti della che pur avendo sede a Caserta TE svolgeva attività lavorativa a Terni. In particolare, abbiamo accertato un'attività di tipo edile su due cantieri a , entrambi in Parte_3 subappalto dalla ditta TI Moreno. Abbiamo trovato personale in nero e la aveva dei lavori con la TI TE
Moreno ad Alcantara. L'appalto era di un milione di euro, malgrado le maestranze della non avrebbero potuto giustificare un appalto di CP_3 tale tipo, atteso che le posizioni lavorative erano di tre quattro operai, alcuni part time. ADR abbiamo quindi esteso l'accertamento alla documentazione contabile. ADR abbiamo accertato che il subappalto presso l'Alcantara per la TI non era mai stato svolto dalla CP_3 La finalità era quella di ridurre l'imponibile della e abbiamo CP_3 accertato che il legale rappresentante della era un ex dipendente CP_3 della TI”.
Quanto alla posizione del il teste ha dichiarato “ADR quanto CP_1 alle mansioni del e della abbiamo interessato i CP_1 Per_2 colleghi di Caserta, ove presso lo studio vi era la tenuta dei Tes_1 libri obbligatori e dalle dichiarazioni abbiamo riscontrato che nell'arco temporale attenzionato la ha emesso circa 20 fatture e malgrado CP_3
l'entità esigua di fatture, la aveva due impiegati amministrativi CP_3 full time. ADR il ci dichiarò che non aveva mai dato nella Tes_1 disponibilità della una postazione fissa presso i suoi uffici al CP_3
e la e che gli stessi si recavano presso lo studio una CP_1 Per_5 volta ogni 15 giorni. ADR abbiamo accertato che l'entità della fatturazione non era compatibile con l'attività di fatto svolta dalla e che rispetto al e alla , il loro TE CP_1 Per_5 impiego non era compatibile con l'attività della attesa anche la CP_3 presenza del commercialista. ADR da quello che ricordo il Tes_1 dichiarò che per qualche ora una/due volte al mese dava la disponibilità di una postazione. ADR non abbiamo accertato se il venisse a Terni. ADR non hanno prodotto scontrini CP_1 autostradali, costo di alberghi o pranzi ADR sulla busta paga c'era la dicitura “trasferta Italia”. ADR il 90% del fatturato della era a CP_3 favore della TI. Vi erano alcune fatture per prestazioni di lavori edili in favore di privati;
un paio di lavorazioni a via Parte_3
Tuderte e un altro ad Acquasparta. ADR non abbiamo mai riscontrato dalla documentazione l'ingresso di operai presso l'Alcantara, CP_3 dove di fatto si sarebbe dovuto svolgere il rapporto di lavoro in subappalto. ADR ricordo che quanto ai pasti degli operai della è CP_3 emerso che vi erano fatture abbastanza consistenti, dalle quali emergeva che i pasti venivano consumati presso strutture con fatturazioni a carico della non vi era necessità che alcuno CP_3 preparasse i pasti”.
La teste , Ispettore ha affermato “ADR abbiamo Testimone_5 CP_2 accertato la non congruità del rapporto di lavoro di otto ore full time rispetto alla consistenza aziendale. Vi era un lavoratore full time e due part time assunto però successivamente al primo lavoratore. ADR abbiamo assunto le dichiarazioni del che ci disse che il Tes_1
e la avevano una postazione in uso presso lo studio CP_1 Per_5 commerciale. La postazione tra l'altro non era a uso esclusivo e la presenza era saltuaria. ASR il e la ci dissero che CP_1 Per_2 una o due volte a settimana salivano a per preparare i pasti e per Pt_3 pulire l'ambiente; attività che non era nel loro mansionario essendo stati inquadrati quali impiegati. ADR per i pasti ricordo che vi erano fatture consistenti di strutture ricettive del ternano. ADR abbiamo accertato che non vi erano immobili della in Terni. ADR CP_3 abbiamo accertato che gli operai avevano un appoggio a Terni presso il quale vi erano anche altri operai che vi alloggiavano non erano della
La pagava l'affitto. ADR nella busta paga vi era un CP_3 CP_3 importo di 600/700 euro per trasferta Italia che non era per noi giustificabile con l'attività e la frequenza della loro venuta a Pt_3
ADR La lavorava solo per la TI. Forse all'inizio vi era CP_3 qualche altro appalto. ADR dalle fatture non emergevano altre società all'infuori della TI, nel senso che l'attività più consistente, circa il 90% era a favore della TI”.
Il teste escusso all'udienza del 25 settembre 2024, ex Tes_6 dipendente della ha dichiarato di aver lavorato nel TE
2018/2019 a di aver incontrato il ricorrente solamente qualche Pt_3 volta in mezzo alla strada.
Quanto ai pasti ha affermato “ADR quando lavoravo a io Pt_3 mangiavo al Ponte Augusto. ADR il pasto veniva pagato dalla ditta.
ADR per la colazione c'era una dispensa in appartamento da dove prendevamo ciò che volevamo”.
Dalla documentazione prodotta da in data 24 ottobre 2024, non CP_2 potuta produrre in precedenza in quanto coperta dal segreto istruttorio,
e dalla sentenza penale n. 44/2024 in data 20 febbraio 2024, emessa nei confronti di prima legale rappresentante, poi Parte_1 anche liquidatore della è emersa l'emissione TE fatture per operazioni inesistenti in favore della Controparte_6 per l'importo di euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta
[...]
2018 e per l'importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta
2019 al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Dalle indagini penali è emerso, altresì, che la in realtà, era una società TE sostanzialmente senza una concreta compagine sociale e priva dell'operatività corrispondente all'ammontare delle fatture emesse. Come noto, nonostante la non opponibilità degli accertamenti svolti in sede penale verso terzi diversi dagli imputati, tuttavia, al giudice civile
è sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale (cfr. ex multis, SS.UU. sent. n.4667 del
08/05/1998, Cass. Civ., sez. III, sent. n.13656 del 16.06.2014; Cass. civ., sez. III, sent. n.15112 del 17.06.2013)
La come emerge dalla sentenza e come dichiarato TE dai testi e nel presente procedimento Testimone_4 Testimone_5 avrebbe operato in provincia di Terni soltanto da maggio 2018 a giugno 2019, impiegando appena tre operai (due part time e uno full time); a fronte del subappalto di lavori presso l'azienda Alcantara, di fatto nessun dipendente della si era mai recato TE all'interno dello stabilimento dell'Alcantara, mentre il capannone in dotazione alla dalla TE Controparte_6 consisteva in un deposito dismesso, privo di macchinari per lavorazioni di carpenteria con il contatore dell'energia elettrica staccato.
Si legge nella sentenza penale n. 44/2024 sopra richiamata: “Sono stati sentiti e il figlio di questa, Parte_2 CP_1
i quali hanno rappresentato di venire a Terni,
[...] quotidianamente dalla Campania per preparare dei pasti ai lavoratori e poi riandavano via, rappresentando che fossero dipendenti per il resto del tempo presso un commercialista di Salerno, che in realtà è risultata essere solo la sede legale della società”.
Alla luce di quanto sopra esposto non pare verosimile, come peraltro già evidenziato in sede ispettiva, che una società che già si avvale di uno studio di commercialisti e di una consulente del lavoro per gli adempimenti fiscali e contabili abbia avuto la necessità di assumere due dipendenti amministrativi (la e il di lei figlio, Per_2 CP_1
per mansioni amministrative, disimpegnate solo
[...] occasionalmente;
in definitiva non è giustificabile l'assunzione di ben due impiegati amministrativi full time a fronte dell'emissione di appena venti fatture.
Neppure la presenza del e della nel Comune di CP_1 Per_2 per assistere gli operai appare giustificata, posto che i pasti Pt_3 come accertato e confermato dal teste venivano forniti ai tre Tes_6 operai della da ristoranti locali, come da fatture TE prodotte dall'istituto convenuto, mentre quanto alla colazione gli operai provvedevano da soli presso la cucina. Inoltre, come evidenziato dagli ispettori,
Non è poi emerso alcuno degli elementi tipici della subordinazione e anzi il teste ha confermato come il ricorrente fosse Tes_1 assolutamente libero nella gestione del lavoro, non avendo un orario fisso (“veniva quando voleva”). Neppure è emerso l'impartizione di direttive, non essendo emersa in alcun modo nè l'eterodirezione nè la continuità della prestazione in uno all'inserimento nell'organizzazione datoriale.
In definitiva, non ha dimostrato l'etero direzione, Controparte_1 la soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, il rispetto di orari, l'adempimento delle mansioni previste dall'inquadramento nel profilo professionale assegnato, e anzi dalla documentazione prodotta appare dimostrata la simulazione del rapporto lavorativo, finalizzata, anche in base ad un inquadramento con relativo trattamento retributivo palesemente incongrui, teso a realizzare la condotta delittuosa accertata in sede penale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti nella causa iscritta al n. Controparte_1 CP_2
233/2022 R.G.A.C.:
1) rigetta il ricorso;
2) per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del l' , liquidate in complessivi € 3.100,00 CP_2 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
CAP come per legge.
Terni, 18 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. 233/2022 posta in deliberazione all'udienza del 18 marzo 2025 tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, via Vittorio Controparte_1
Veneto n.130, presso lo studio dell'avvocato Elio De Santi che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-ricorrente
E
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona CP_2 del direttore –legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale della Stazione n.5, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela
Varani giusta procura generale conferita con atto pubblico del Notaio di Roma del 21 luglio 2015 rep. N.80974 Persona_1
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 aprile 2022 e ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Controparte_1
Terni l' e ha chiesto di “1. accertare e dichiarare la legittimità del CP_2 rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo dal 29.10.2018 al 27.11.2019 tra e il sig. per TE Controparte_1
i motivi e le ragioni esposte in narrativa;
2. per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o infondato e/o illegittimo il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo dal 29.10.2018 al 27.11.2019 e il verbale di accertamento ispettivo n. TR00000/2020-933-01 del 27.11.2020 per i suesposti motivi e di dichiarare altresì nulli tutti gli atti presupposti e conseguenti;
3. adottare ogni opportuno provvedimento comunque connesso ovvero consequenziale alle sopra esposte domande e/o ai fatti di causa;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fatto anticipo”.
A fondamento del ricorso deduceva che in data 29.03.2021 l' gli CP_2 notificava il provvedimento prot. 8000.09/03/2021.0045722 di CP_2 disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società per il periodo dal 12.07.2018 al TE
24.10.2019 per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094
c.c. richiamando l'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n.
TR00000/2020-933- 01 del 27.11.2020; di aver presentato, in data
13.05.2021, ricorso ex art. 42 L.88/1989 al Comitato Regionale CP_2 rimasto privo di esito.
Deduceva di essere stato assunto dalla società TE operante nel settore edilizio;
che lavorava abitualmente al di fuori dei confini del proprio territorio di origine ovvero da Giricignano di
Aversa, come impiegato amministrativo;
di aver osservato le direttive impartite dal datore di lavoro, occupandosi della Parte_1 registrazione delle fatture, della tenuta della contabilità con la prima nota, dei rapporti con i fornitori per l'acquisto del materiale edile, con il commercialista e il consulente del lavoro per la gestione dei lavoratori dipendenti, di tutti quegli adempimenti legati alla apertura e chiusura dei cantieri e alla gestione delle posizioni dei dipendenti dal punto di vista amministrativo;
di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
20.00 espletato la propria attività lavorativa dalla sede legale dove aveva una postazione di lavoro con computer;
di essersi occupato anche della redazione dei preventivi di spesa riguardante il materiale edilizio per i lavori che venivano commissionati alla TE nonché di ricercare i bandi di gara e visionare la relativa
[...] documentazione richiesta per la partecipazione ad appalti per l'esecuzione di lavori pubblici e sottoporla alla valutazione del datore di lavoro;
che, pertanto, l'esito della verifica ispettiva appariva frutto di erronea valutazione.
Si costituiva in giudizio, con articolata memoria, l' contestando CP_2 in fatto e in diritto le deduzioni di parte attrice e, sostenendo la fondatezza degli esiti degli accertamenti ispettivi, insisteva per il rigetto del ricorso.
Escussi alcuni testimoni e acquisita la documentazione prodotta, la causa, viene decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale.
L'odierna procedimento trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione del 27/11/2020, n.TR00000/2020 – 933 - 01 con il quale l e il Controparte_4 personale dell' , sulla base di dichiarazioni di persone informate CP_2 sui fatti e sulla base della documentazione acquisita, ha concluso che il rapporto di lavoro subordinato fra la società e TE
nel periodo dal 12.7.2018 al 24.10.2019 era solo Controparte_1 formalmente istaurato, ma, di fatto, non aveva avuto alcun effettivo svolgimento, di qui il disconoscimento del rapporto di lavoro denunciato quale fittizio con il provvedimento in questa sede impugnato.
All'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, in uno con la produzione documentale depositata da in data 29 ottobre 2024 e CP_2 in data 7 novembre 2024 avente ad oggetto il compendio delle indagini acquisito del procedimento penale RGN 1060/2021 nonché la sentenza n. 44/2024 del tribunale di Terni resa all'esito del predetto, hanno consentito di ritenere fondato l'accertamento compiuto dagli ispettori dal quale è scaturito il disconoscimento del rapporto di CP_2 lavoro subordinato tra l'odierna ricorrente e la società
[...]
TE
In particolare, all'udienza del 10/05/2023 veniva escusso il teste
[...]
, il quale ha dichiarato di essere il commercialista della Testimone_1 società dal 2018; confermava le dichiarazioni rese in TE data 6 dicembre 2019, di cui veniva data lettura e riconosceva come propria la firma apposta.
Il teste ha affermato che si recava presso il loro Testimone_2 studio per svolgere lavoro amministrativo;
che nello studio vi erano dei computer e una stampante a disposizione di tutti coloro che avevano richiesto una domiciliazione, ma che non vi era una postazione fissa dedicata al Garofalo o alla che il TE
non si recava tutti i giorni a studio presso lo studio ma solo CP_1 un paio di volte a settimana nel primo periodo.
Il teste, richiamato a rendere dichiarazioni veritiere ha affermato “Adr
a differenza di quanto dichiarato ai Carabinieri voglio precisare che in un primo periodo nel 2018 il e la venivano con CP_1 Per_2 frequenza almeno un paio di volte a settimana. ADR non so quanto si trattenevano sotto per fare le stampe. ADR venivano perché dovevamo spiegare loro la fatturazione. Per spiegare loro la fatturazione però venivano al piano di sopra. ADR le dichiarazioni che ho reso ai Carabinieri riguardano un altro periodo ma non so indicare a quale periodo si riferissero. ADR forse fine 2018 inizio 2019. Cap. 6 il si occupava di fare le fatture e avere i rapporti con clienti e CP_1 fornitori. ADR quindi la frequenza allo studio al piano di sopra è stata più limitata. ADR ciò posso dire perché ci siamo confrontati nel primo periodo. ADR se dovevamo chiedere notizie su fornitori chiedevamo a lui”.
Il teste ha precisato che presso lo studio non vi era una postazione fissa dedicata alla e il non solo non si TE CP_1 recava tutti i giorni.
Quanto all'orario di lavoro ha affermato che di fatto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il non aveva un orario di lavoro e CP_1 anzi aveva orari piuttosto flessibili, recandosi a studio quando riteneva più opportuno (ADR no, non veniva tutti i giorni. In ogni CP_1 caso aveva orari molto flessibili, veniva quando riteneva opportuno venire).
Orbene, non vi è dubbio che appaiano certamente più veritiere le dichiarazioni dallo stesso rese in data 6 dicembre 2019, nell'immediatezza delle indagini ai Carabinieri del Nucleo di Caserta, poiché non ancora filtrata dalle valutazioni opportunistiche o dalle remore difensive legate all'emissione di una sanzione o ad un contenzioso, perciò indicative di fatti percepiti come rispondenti all'effettiva realtà operativa della società CO
, in quella sede ha confermato che presso il proprio studio
[...] vi era la sede legale e fiscale della e che lo TE studio, tenutario delle scritture contabili dell'azienda, era incaricato degli adempimenti contabili e fiscali della società, ad eccezione della consulenza del lavoro svolta da altra professionista ER
; mentre con riferimento alla messa a disposizione di
[...] postazioni fisse al personale della il TE Tes_1 ne ha negato l'esistenza, confermando solo che una postazione veniva concessa a e , quali impiegati Parte_2 Controparte_1 amministrativi della società citata, per scaricare file e pec ed effettuarne le stampe, una volta ogni 15/30 giorni.
Appare evidente che essendo il rapporto lavorativo limitato al periodo
12.7.2018 al 24.10.2019, e per i motivi sopra riportati appaia più credibile la dichiarazione resa in sede ispettiva.
All'udienza del 15 maggio 2024, è stato escusso il teste TE
, il quale ha dichiarato che all'epoca dei fatti prestava servizio
[...] presso il Nucleo di Caserta e di essere stato Controparte_4 incaricato assieme al Brigadiere Capo di escutere a Persona_4 sommarie informazione i lavoratori dipendenti della TE
, escusso anch'egli all'udienza del 15 maggio 2024, ha Testimone_4 affermato che, quale comandante del Nucleo dell' Controparte_4
di Terni, ha valutato la posizione lavorativa di
[...] CP_1
in quanto dipendente della
[...] TE
Il teste ha dichiarato “ADR Avevamo iniziato accertamenti nei confronti della che pur avendo sede a Caserta TE svolgeva attività lavorativa a Terni. In particolare, abbiamo accertato un'attività di tipo edile su due cantieri a , entrambi in Parte_3 subappalto dalla ditta TI Moreno. Abbiamo trovato personale in nero e la aveva dei lavori con la TI TE
Moreno ad Alcantara. L'appalto era di un milione di euro, malgrado le maestranze della non avrebbero potuto giustificare un appalto di CP_3 tale tipo, atteso che le posizioni lavorative erano di tre quattro operai, alcuni part time. ADR abbiamo quindi esteso l'accertamento alla documentazione contabile. ADR abbiamo accertato che il subappalto presso l'Alcantara per la TI non era mai stato svolto dalla CP_3 La finalità era quella di ridurre l'imponibile della e abbiamo CP_3 accertato che il legale rappresentante della era un ex dipendente CP_3 della TI”.
Quanto alla posizione del il teste ha dichiarato “ADR quanto CP_1 alle mansioni del e della abbiamo interessato i CP_1 Per_2 colleghi di Caserta, ove presso lo studio vi era la tenuta dei Tes_1 libri obbligatori e dalle dichiarazioni abbiamo riscontrato che nell'arco temporale attenzionato la ha emesso circa 20 fatture e malgrado CP_3
l'entità esigua di fatture, la aveva due impiegati amministrativi CP_3 full time. ADR il ci dichiarò che non aveva mai dato nella Tes_1 disponibilità della una postazione fissa presso i suoi uffici al CP_3
e la e che gli stessi si recavano presso lo studio una CP_1 Per_5 volta ogni 15 giorni. ADR abbiamo accertato che l'entità della fatturazione non era compatibile con l'attività di fatto svolta dalla e che rispetto al e alla , il loro TE CP_1 Per_5 impiego non era compatibile con l'attività della attesa anche la CP_3 presenza del commercialista. ADR da quello che ricordo il Tes_1 dichiarò che per qualche ora una/due volte al mese dava la disponibilità di una postazione. ADR non abbiamo accertato se il venisse a Terni. ADR non hanno prodotto scontrini CP_1 autostradali, costo di alberghi o pranzi ADR sulla busta paga c'era la dicitura “trasferta Italia”. ADR il 90% del fatturato della era a CP_3 favore della TI. Vi erano alcune fatture per prestazioni di lavori edili in favore di privati;
un paio di lavorazioni a via Parte_3
Tuderte e un altro ad Acquasparta. ADR non abbiamo mai riscontrato dalla documentazione l'ingresso di operai presso l'Alcantara, CP_3 dove di fatto si sarebbe dovuto svolgere il rapporto di lavoro in subappalto. ADR ricordo che quanto ai pasti degli operai della è CP_3 emerso che vi erano fatture abbastanza consistenti, dalle quali emergeva che i pasti venivano consumati presso strutture con fatturazioni a carico della non vi era necessità che alcuno CP_3 preparasse i pasti”.
La teste , Ispettore ha affermato “ADR abbiamo Testimone_5 CP_2 accertato la non congruità del rapporto di lavoro di otto ore full time rispetto alla consistenza aziendale. Vi era un lavoratore full time e due part time assunto però successivamente al primo lavoratore. ADR abbiamo assunto le dichiarazioni del che ci disse che il Tes_1
e la avevano una postazione in uso presso lo studio CP_1 Per_5 commerciale. La postazione tra l'altro non era a uso esclusivo e la presenza era saltuaria. ASR il e la ci dissero che CP_1 Per_2 una o due volte a settimana salivano a per preparare i pasti e per Pt_3 pulire l'ambiente; attività che non era nel loro mansionario essendo stati inquadrati quali impiegati. ADR per i pasti ricordo che vi erano fatture consistenti di strutture ricettive del ternano. ADR abbiamo accertato che non vi erano immobili della in Terni. ADR CP_3 abbiamo accertato che gli operai avevano un appoggio a Terni presso il quale vi erano anche altri operai che vi alloggiavano non erano della
La pagava l'affitto. ADR nella busta paga vi era un CP_3 CP_3 importo di 600/700 euro per trasferta Italia che non era per noi giustificabile con l'attività e la frequenza della loro venuta a Pt_3
ADR La lavorava solo per la TI. Forse all'inizio vi era CP_3 qualche altro appalto. ADR dalle fatture non emergevano altre società all'infuori della TI, nel senso che l'attività più consistente, circa il 90% era a favore della TI”.
Il teste escusso all'udienza del 25 settembre 2024, ex Tes_6 dipendente della ha dichiarato di aver lavorato nel TE
2018/2019 a di aver incontrato il ricorrente solamente qualche Pt_3 volta in mezzo alla strada.
Quanto ai pasti ha affermato “ADR quando lavoravo a io Pt_3 mangiavo al Ponte Augusto. ADR il pasto veniva pagato dalla ditta.
ADR per la colazione c'era una dispensa in appartamento da dove prendevamo ciò che volevamo”.
Dalla documentazione prodotta da in data 24 ottobre 2024, non CP_2 potuta produrre in precedenza in quanto coperta dal segreto istruttorio,
e dalla sentenza penale n. 44/2024 in data 20 febbraio 2024, emessa nei confronti di prima legale rappresentante, poi Parte_1 anche liquidatore della è emersa l'emissione TE fatture per operazioni inesistenti in favore della Controparte_6 per l'importo di euro 499.358,00 relative all'anno d'imposta
[...]
2018 e per l'importo di euro 798.934,25 relative all'anno di imposta
2019 al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Dalle indagini penali è emerso, altresì, che la in realtà, era una società TE sostanzialmente senza una concreta compagine sociale e priva dell'operatività corrispondente all'ammontare delle fatture emesse. Come noto, nonostante la non opponibilità degli accertamenti svolti in sede penale verso terzi diversi dagli imputati, tuttavia, al giudice civile
è sempre consentito porre a fondamento delle decisioni anche prove non espressamente previste dal codice di rito ovvero tratte da un procedimento penale (cfr. ex multis, SS.UU. sent. n.4667 del
08/05/1998, Cass. Civ., sez. III, sent. n.13656 del 16.06.2014; Cass. civ., sez. III, sent. n.15112 del 17.06.2013)
La come emerge dalla sentenza e come dichiarato TE dai testi e nel presente procedimento Testimone_4 Testimone_5 avrebbe operato in provincia di Terni soltanto da maggio 2018 a giugno 2019, impiegando appena tre operai (due part time e uno full time); a fronte del subappalto di lavori presso l'azienda Alcantara, di fatto nessun dipendente della si era mai recato TE all'interno dello stabilimento dell'Alcantara, mentre il capannone in dotazione alla dalla TE Controparte_6 consisteva in un deposito dismesso, privo di macchinari per lavorazioni di carpenteria con il contatore dell'energia elettrica staccato.
Si legge nella sentenza penale n. 44/2024 sopra richiamata: “Sono stati sentiti e il figlio di questa, Parte_2 CP_1
i quali hanno rappresentato di venire a Terni,
[...] quotidianamente dalla Campania per preparare dei pasti ai lavoratori e poi riandavano via, rappresentando che fossero dipendenti per il resto del tempo presso un commercialista di Salerno, che in realtà è risultata essere solo la sede legale della società”.
Alla luce di quanto sopra esposto non pare verosimile, come peraltro già evidenziato in sede ispettiva, che una società che già si avvale di uno studio di commercialisti e di una consulente del lavoro per gli adempimenti fiscali e contabili abbia avuto la necessità di assumere due dipendenti amministrativi (la e il di lei figlio, Per_2 CP_1
per mansioni amministrative, disimpegnate solo
[...] occasionalmente;
in definitiva non è giustificabile l'assunzione di ben due impiegati amministrativi full time a fronte dell'emissione di appena venti fatture.
Neppure la presenza del e della nel Comune di CP_1 Per_2 per assistere gli operai appare giustificata, posto che i pasti Pt_3 come accertato e confermato dal teste venivano forniti ai tre Tes_6 operai della da ristoranti locali, come da fatture TE prodotte dall'istituto convenuto, mentre quanto alla colazione gli operai provvedevano da soli presso la cucina. Inoltre, come evidenziato dagli ispettori,
Non è poi emerso alcuno degli elementi tipici della subordinazione e anzi il teste ha confermato come il ricorrente fosse Tes_1 assolutamente libero nella gestione del lavoro, non avendo un orario fisso (“veniva quando voleva”). Neppure è emerso l'impartizione di direttive, non essendo emersa in alcun modo nè l'eterodirezione nè la continuità della prestazione in uno all'inserimento nell'organizzazione datoriale.
In definitiva, non ha dimostrato l'etero direzione, Controparte_1 la soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro, il rispetto di orari, l'adempimento delle mansioni previste dall'inquadramento nel profilo professionale assegnato, e anzi dalla documentazione prodotta appare dimostrata la simulazione del rapporto lavorativo, finalizzata, anche in base ad un inquadramento con relativo trattamento retributivo palesemente incongrui, teso a realizzare la condotta delittuosa accertata in sede penale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti nella causa iscritta al n. Controparte_1 CP_2
233/2022 R.G.A.C.:
1) rigetta il ricorso;
2) per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del l' , liquidate in complessivi € 3.100,00 CP_2 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e
CAP come per legge.
Terni, 18 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi