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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta del processo e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ) nato il [...] in Parte_1 C.F._1
L'Aquila (AQ) e residente in [...] Giulianova (TE), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Diego Silvestri, con studio in Ascoli Piceno Via Sacconi n. 20 e dall'Avv. Rosalinda Paolini con studio in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 44/a presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , con sede in C.ne Ragusa n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in persona del Direttore Generale pro tempore;
Resistente contumace
Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute.
Conclusioni: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.09.2022 e ritualmente notificato, la dott.ssa
[...]
ha adito l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio la di Pt_1 Pt_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e CP_1
1 dichiararsi l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento della parte datrice di lavoro e per l'effetto condannare l' a pagare, CP_1 CP_1
eventualmente anche a titolo risarcitorio, l'indennità sostitutiva dei 83 giorni di ferie non goduti dalla ricorrente e quindi l'importo di € 12.503,95 (importo calcolato sulla scorta dell'articolo 33 del CCNL 19 dicembre 2019 Doc 7 e degli ulteriori allegati depositati tra cui la tabella allegata al Doc. 12) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, ovvero l'eventuale numero di giorni di ferie non goduti maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e conseguentemente l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito di eventuale esperimento di CTU. Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento - otre IVA e Cpa come per legge ai sensi del DM 55/2014.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
1) di essere stata dipendente della convenuta con contratto a tempo CP_1
indeterminato (cfr. doc 1) dal 9 ottobre 2017 al 15 dicembre 2021, data di estinzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie intervenute a seguito di vittoria di concorso presso la con decorrenza Parte_3 dal 16.12.2021;
2) di aver prestato servizio con turnazione su sei giorni lavorativi presso il
Presidio Ospedaliero di Giulianova con la qualifica di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione;
3) di aver maturato n. 83 giorni di ferie non godute (in particolare: 52 giorni di ferie negli anni precedenti e 31 giorni di ferie nel 2021 - cfr doc. 2
Prospetto riepilogativo portale con indicate le ferie Pt_2 CP_1 maturate, fruite e le ferie residue) e che, nonostante le richieste di ferie da ella presentate in data 9 agosto 2021, 31 agosto 2021, 1 settembre 2021,
17 settembre 2021 (cfr. Doc. 3), la datrice di lavoro non gliele aveva concesse per le gravi carenze d'organico che affliggevano l'azienda;
Pag. 2 di 13 4) che persino la richiesta di 3 giorni di ferie, dal 15 luglio 2021 al 17 luglio
2021, era stata modificata e ridotta per “esigenze di servizio”, nonostante il responsabile del servizio fosse stato pienamente edotto della mancata fruizione delle ferie e della mole delle ferie non godute dalla ricorrente, in quanto il 30 luglio 2020, ella aveva comunicato all'azienda il numero di ferie maturate e non godute;
5) che, solo dopo la missiva inviata dalla ricorrente a mezzo del suo procuratore il 7.10.2021, ella veniva posta d'ufficio in ferie per 9 giorni;
6) che, nonostante la ricorrente avesse informato tempestivamente il datore di lavoro della vittoria del concorso presso l' l'Ente Parte_3 convenuto non si era minimamente preoccupato di farle smaltire l'ingente carico di ferie non godute accumulato negli anni;
7) che, pertanto, ella aveva chiesto all'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e l' si era rifiutata di CP_1
pagare, adducendo la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui al d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.8.2012, n.
135).
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La benché regolarmente citata in giudizio, ha scelto di Controparte_1
rimanere contumace.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo della scrivente Giudice, in parte durante l'assenza della medesima per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 30.09.2025 per la discussione, la causa, lette le note conclusive e le note scritte depositata dalla ricorrente, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Delimitazione del thema decidendum. Parte La ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere, da parte della di sua precedente datrice di lavoro, la corresponsione della somma lorda di CP_1
Pag. 3 di 13 €.12.503,95, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 16.12.2021).
2. La normativa di riferimento.
Per la delibazione della fattispecie in esame, è opportuno illustrare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
È noto che la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede all'art.7 che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. In linea con tale direttiva, l'orientamento di numerosi contratti collettivi, sia nazionali che aziendali, è quello di qualificare il diritto alle ferie come irrinunciabile e comunque non monetizzabile”.
Sulla base di tale contesto normativo è intervenuto, poi, il legislatore che con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), ha previsto che: “Le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
Pag. 4 di 13 indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
3. L'intervento della Corte Costituzionale e la successiva elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale.
La norma di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, com'è noto,
è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, pur ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, ha però offerto il criterio con il quale interpretare la suddetta disposizione normativa, in modo da renderla costituzionalmente orientata. La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato quanto segue: “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo
Pag. 5 di 13 delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee” (cfr. Corte Costituzionale, 06/05/2016,
n. 95).
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 8 D.L. n. 95 del 2012 sopra riportata, fatta propria dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta coerente anche con il disposto dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che, premessa l'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite, prevede, al secondo comma, come eccezione alla regola del godimento effettivo delle ferie maturate, il diritto alla “monetizzazione” delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione effettiva non sia stata possibile per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Si legge infatti, anche nella recente sentenza della Corte GUE Sez. V, Sent., 29-11-
2017, n. 214/162017 (paragrafi 52 e 53), che il lavoratore, che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88. La CGUE, nella stessa sentenza, rimarca proprio come tutte le cause che hanno dato origine alla sua giurisprudenza concernente l'articolo 7 della direttiva
2003/88, riguardano essenzialmente lavoratori che non avevano potuto esercitare il loro diritto alle ferie annuali retribuite, in ragione della loro assenza dal lavoro a causa di malattia (così ad es. nella sent. Corte giustizia Comunità europee, n. 350 del 20/01/2009).
Pag. 6 di 13 L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere quindi interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite o comunque per ragioni indipendenti dalla loro volontà. In tal contesto, è certo che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente pubblico non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (cfr. Trib. Torino, 22 dicembre 2016, n.
1861) o per cessazione dal servizio per infermità (cfr. Cons. St., IV, 13 marzo
2018, n. 1580).
Si legge, inoltre, nella sentenza delle Corte Costituzionale n. 95 del 2016 (già sopra menzionata) che: “Su questa linea si attestano pure le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre
2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e
l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo
(Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione
Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20;
Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno
2014, n. 77). Ed infatti, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione
Pag. 7 di 13 negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Dopo la sentenza resa in data 20 gennaio 2009 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06, è intervenuta la sentenza della Grande Sezione della CGUE il 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, nella quale sono stati affermati, nella ricostruzione della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Sez Lav. ord. n. 16613/2020), i seguenti principi:
- "l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente
e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute";
- che alla suddetta conclusione la CGUE è pervenuta attraverso un'articolata motivazione, i cui snodi maggiormente rilevanti in questa sede sono i seguenti:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C- 118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata);
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art.
Pag. 8 di 13 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno 2016, C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata);
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e
C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C.
214/16, punto 65);
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE, l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C
118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) è altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo
1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C 131/04 e
C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
Pag. 9 di 13 f) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (vedi, in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
g) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C- 350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata);
h) invece non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
i) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre
2017, C-214/16, punto 63);
I) a tal fine il datore di lavoro è tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7
Pag. 10 di 13 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
p) ciò in quanto un'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della
Pag. 11 di 13 cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.
In definitiva sintesi, può quindi concludersi che la regola è il godimento effettivo delle ferie da parte del lavoratore. Detta regola conosce delle eccezioni, potendo quindi essere riconosciuto al lavatore il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, solo quando sia raggiunta la prova che il mancato godimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
4. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche finora illustrate al caso di specie, deve rilevarsi quanto segue.
La ricorrente, tenuto conto della sua impossibilità di autodeterminare il proprio periodo feriale, ha provato di aver chiesto alla datrice di lavoro, a più riprese, la fruizione delle ferie correnti e di quelle residue, ricevendo, in diversi casi, dinieghi Parte da parte della a causa delle gravi carenze d'organico (cfr. doc. 3, doc. 6 e doc. 9). Parte A fronte di ciò, la non ha provato – essendo rimasta contumace in giudizio - di aver rivolto alla ricorrente alcun invito formale a godere delle ferie maturate, sì da porla nelle effettive condizioni di fruirne in costanza del rapporto di lavoro, con il contestuale avvertimento che in mancanza le stesse sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento. Né, d'altronde, l'azienda ha provato di aver assunto iniziative volte a rendere effettivo il loro godimento, tenuto conto della situazione di perdurante carenza d'organico in cui versava l'ente, situazione più Parte volte segnalata dalla medesima nelle risposte di rigetto inviate alla ricorrente.
Con riguardo alla quantificazione dell'indennità da parte della ricorrente, la stessa appare attendibile, essendo stata calcolata sulla scorta dell'articolo 33 del CCNL Parte applicabile e partendo dalla retribuzione mensile calcolata dalla nel prospetto riepilogativo dell'indennità sostitutiva del preavviso. La retribuzione giornaliera di
€.150,65, sebbene calcolata con riguardo alla predetta indennità, può essere posta alla base del calcolo dell'indennità per ferie maturate e non godute, in quanto basata su componenti fissi e non variabili (€.150,65x83 giorni = €.12.503,95).
Pag. 12 di 13 Da ciò consegue, alla luce di quanto illustrato nel terzo paragrafo della sentenza,
l'accoglimento integrale del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 a s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte 1) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna la parte convenuta di alla corresponsione, a favore della ricorrente, della somma lorda CP_1 di €12.503,95 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.3.020,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta del processo e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1541 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(C.F.: ) nato il [...] in Parte_1 C.F._1
L'Aquila (AQ) e residente in [...] Giulianova (TE), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Diego Silvestri, con studio in Ascoli Piceno Via Sacconi n. 20 e dall'Avv. Rosalinda Paolini con studio in Ascoli Piceno, Corso Vittorio Emanuele 44/a presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , con sede in C.ne Ragusa n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
in persona del Direttore Generale pro tempore;
Resistente contumace
Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute.
Conclusioni: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 20.09.2022 e ritualmente notificato, la dott.ssa
[...]
ha adito l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio la di Pt_1 Pt_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertarsi e CP_1
1 dichiararsi l'illiceità/illegittimità dell'inadempimento della parte datrice di lavoro e per l'effetto condannare l' a pagare, CP_1 CP_1
eventualmente anche a titolo risarcitorio, l'indennità sostitutiva dei 83 giorni di ferie non goduti dalla ricorrente e quindi l'importo di € 12.503,95 (importo calcolato sulla scorta dell'articolo 33 del CCNL 19 dicembre 2019 Doc 7 e degli ulteriori allegati depositati tra cui la tabella allegata al Doc. 12) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturata, ovvero l'eventuale numero di giorni di ferie non goduti maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e conseguentemente l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa a seguito di eventuale esperimento di CTU. Con vittoria di spese e compenso del presente procedimento - otre IVA e Cpa come per legge ai sensi del DM 55/2014.”
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
1) di essere stata dipendente della convenuta con contratto a tempo CP_1
indeterminato (cfr. doc 1) dal 9 ottobre 2017 al 15 dicembre 2021, data di estinzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie intervenute a seguito di vittoria di concorso presso la con decorrenza Parte_3 dal 16.12.2021;
2) di aver prestato servizio con turnazione su sei giorni lavorativi presso il
Presidio Ospedaliero di Giulianova con la qualifica di Dirigente medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione;
3) di aver maturato n. 83 giorni di ferie non godute (in particolare: 52 giorni di ferie negli anni precedenti e 31 giorni di ferie nel 2021 - cfr doc. 2
Prospetto riepilogativo portale con indicate le ferie Pt_2 CP_1 maturate, fruite e le ferie residue) e che, nonostante le richieste di ferie da ella presentate in data 9 agosto 2021, 31 agosto 2021, 1 settembre 2021,
17 settembre 2021 (cfr. Doc. 3), la datrice di lavoro non gliele aveva concesse per le gravi carenze d'organico che affliggevano l'azienda;
Pag. 2 di 13 4) che persino la richiesta di 3 giorni di ferie, dal 15 luglio 2021 al 17 luglio
2021, era stata modificata e ridotta per “esigenze di servizio”, nonostante il responsabile del servizio fosse stato pienamente edotto della mancata fruizione delle ferie e della mole delle ferie non godute dalla ricorrente, in quanto il 30 luglio 2020, ella aveva comunicato all'azienda il numero di ferie maturate e non godute;
5) che, solo dopo la missiva inviata dalla ricorrente a mezzo del suo procuratore il 7.10.2021, ella veniva posta d'ufficio in ferie per 9 giorni;
6) che, nonostante la ricorrente avesse informato tempestivamente il datore di lavoro della vittoria del concorso presso l' l'Ente Parte_3 convenuto non si era minimamente preoccupato di farle smaltire l'ingente carico di ferie non godute accumulato negli anni;
7) che, pertanto, ella aveva chiesto all'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e l' si era rifiutata di CP_1
pagare, adducendo la sussistenza del divieto di monetizzazione di cui al d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella l. 7.8.2012, n.
135).
Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La benché regolarmente citata in giudizio, ha scelto di Controparte_1
rimanere contumace.
La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti, ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo della scrivente Giudice, in parte durante l'assenza della medesima per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 30.09.2025 per la discussione, la causa, lette le note conclusive e le note scritte depositata dalla ricorrente, viene decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Delimitazione del thema decidendum. Parte La ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere, da parte della di sua precedente datrice di lavoro, la corresponsione della somma lorda di CP_1
Pag. 3 di 13 €.12.503,95, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 16.12.2021).
2. La normativa di riferimento.
Per la delibazione della fattispecie in esame, è opportuno illustrare, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
È noto che la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede all'art.7 che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. In linea con tale direttiva, l'orientamento di numerosi contratti collettivi, sia nazionali che aziendali, è quello di qualificare il diritto alle ferie come irrinunciabile e comunque non monetizzabile”.
Sulla base di tale contesto normativo è intervenuto, poi, il legislatore che con l'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), ha previsto che: “Le ferie,
i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme
Pag. 4 di 13 indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
3. L'intervento della Corte Costituzionale e la successiva elaborazione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale.
La norma di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, com'è noto,
è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, pur ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale, ha però offerto il criterio con il quale interpretare la suddetta disposizione normativa, in modo da renderla costituzionalmente orientata. La Corte Costituzionale ha, infatti, affermato quanto segue: “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia. Il dato letterale e la ratio legis rivelano l'erroneità del presupposto interpretativo del rimettente. Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo. Inoltre, la norma si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo
Pag. 5 di 13 delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Del resto, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Così correttamente interpretata, la disciplina de qua non pregiudica l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché da fonti internazionali ed europee” (cfr. Corte Costituzionale, 06/05/2016,
n. 95).
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 co. 8 D.L. n. 95 del 2012 sopra riportata, fatta propria dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta coerente anche con il disposto dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che, premessa l'irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite, prevede, al secondo comma, come eccezione alla regola del godimento effettivo delle ferie maturate, il diritto alla “monetizzazione” delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione effettiva non sia stata possibile per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Si legge infatti, anche nella recente sentenza della Corte GUE Sez. V, Sent., 29-11-
2017, n. 214/162017 (paragrafi 52 e 53), che il lavoratore, che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88. La CGUE, nella stessa sentenza, rimarca proprio come tutte le cause che hanno dato origine alla sua giurisprudenza concernente l'articolo 7 della direttiva
2003/88, riguardano essenzialmente lavoratori che non avevano potuto esercitare il loro diritto alle ferie annuali retribuite, in ragione della loro assenza dal lavoro a causa di malattia (così ad es. nella sent. Corte giustizia Comunità europee, n. 350 del 20/01/2009).
Pag. 6 di 13 L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere quindi interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite o comunque per ragioni indipendenti dalla loro volontà. In tal contesto, è certo che il divieto di monetizzazione delle ferie residue non si applica nel caso in cui il dipendente pubblico non sia stato nella possibilità di fruire delle stesse a causa di malattia (cfr. Trib. Torino, 22 dicembre 2016, n.
1861) o per cessazione dal servizio per infermità (cfr. Cons. St., IV, 13 marzo
2018, n. 1580).
Si legge, inoltre, nella sentenza delle Corte Costituzionale n. 95 del 2016 (già sopra menzionata) che: “Su questa linea si attestano pure le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre
2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e
l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo
(Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione
Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20;
Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno
2014, n. 77). Ed infatti, la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di Cassazione, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione
Pag. 7 di 13 negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
Dopo la sentenza resa in data 20 gennaio 2009 dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06, è intervenuta la sentenza della Grande Sezione della CGUE il 6 novembre 2018 nella causa C-619/16, nella quale sono stati affermati, nella ricostruzione della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Sez Lav. ord. n. 16613/2020), i seguenti principi:
- "l'art. 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente
e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, segnatamente con un'informazione adeguata da parte del datore di lavoro stesso - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute";
- che alla suddetta conclusione la CGUE è pervenuta attraverso un'articolata motivazione, i cui snodi maggiormente rilevanti in questa sede sono i seguenti:
a) il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C- 118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata);
b) il suddetto diritto non soltanto riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'art.
Pag. 8 di 13 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno 2016, C 178/15, punto 20 e giurisprudenza ivi citata);
c) l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, in particolare, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che tale norma deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, C 350/06 e
C 520/06, punto 62; del 12 giugno 2014, C 118/13, punto 17 e giurisprudenza ivi citata;
del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, C.
214/16, punto 65);
d) secondo costante giurisprudenza della CGUE, l'art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (vedi, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, C
118/13, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), rispondendo all'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione;
e) è altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo
1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C 131/04 e
C 257/04, punto 49), per la duplice finalità sia di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro sia di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C 341/15, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
Pag. 9 di 13 f) di conseguenza, gli incentivi datoriali a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite consistenti nella necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (vedi, in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, C-124/05, punto 32; del 29 novembre 2017, C- 214/16, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
g) l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto medesimo (sentenza del 20 gennaio 2009 C- 350/06 e C-520/06, punto 43 e giurisprudenza ivi citata);
h) invece non è compatibile con il suddetto art. 7 una normativa nazionale che preveda una perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, infatti il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti;
i) benché il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'art. 7 della direttiva 2003/88 non possa estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (vedi, in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, C-484/04, punto 43), comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (vedi, in tal senso, sentenza del 29 novembre
2017, C-214/16, punto 63);
I) a tal fine il datore di lavoro è tenuto - in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7
Pag. 10 di 13 della direttiva 2003/88 - ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
m) l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punto 68);
o) pertanto, se il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere il suddetto onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute;
p) ciò in quanto un'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riposo autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della
Pag. 11 di 13 cessazione del rapporto di lavoro, è incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.
In definitiva sintesi, può quindi concludersi che la regola è il godimento effettivo delle ferie da parte del lavoratore. Detta regola conosce delle eccezioni, potendo quindi essere riconosciuto al lavatore il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, solo quando sia raggiunta la prova che il mancato godimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
4. Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche finora illustrate al caso di specie, deve rilevarsi quanto segue.
La ricorrente, tenuto conto della sua impossibilità di autodeterminare il proprio periodo feriale, ha provato di aver chiesto alla datrice di lavoro, a più riprese, la fruizione delle ferie correnti e di quelle residue, ricevendo, in diversi casi, dinieghi Parte da parte della a causa delle gravi carenze d'organico (cfr. doc. 3, doc. 6 e doc. 9). Parte A fronte di ciò, la non ha provato – essendo rimasta contumace in giudizio - di aver rivolto alla ricorrente alcun invito formale a godere delle ferie maturate, sì da porla nelle effettive condizioni di fruirne in costanza del rapporto di lavoro, con il contestuale avvertimento che in mancanza le stesse sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento. Né, d'altronde, l'azienda ha provato di aver assunto iniziative volte a rendere effettivo il loro godimento, tenuto conto della situazione di perdurante carenza d'organico in cui versava l'ente, situazione più Parte volte segnalata dalla medesima nelle risposte di rigetto inviate alla ricorrente.
Con riguardo alla quantificazione dell'indennità da parte della ricorrente, la stessa appare attendibile, essendo stata calcolata sulla scorta dell'articolo 33 del CCNL Parte applicabile e partendo dalla retribuzione mensile calcolata dalla nel prospetto riepilogativo dell'indennità sostitutiva del preavviso. La retribuzione giornaliera di
€.150,65, sebbene calcolata con riguardo alla predetta indennità, può essere posta alla base del calcolo dell'indennità per ferie maturate e non godute, in quanto basata su componenti fissi e non variabili (€.150,65x83 giorni = €.12.503,95).
Pag. 12 di 13 Da ciò consegue, alla luce di quanto illustrato nel terzo paragrafo della sentenza,
l'accoglimento integrale del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 a s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Parte 1) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna la parte convenuta di alla corresponsione, a favore della ricorrente, della somma lorda CP_1 di €12.503,95 a titolo di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in €.3.020,00, oltre oneri di legge.
Teramo, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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