Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01990/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2025, proposto da
FR RD, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Clementi, Daniel Boni e Claudia Rigucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di AL AS e OL RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del rigetto riguardante la richiesta di accesso agli atti inoltrata con comunicazione PEC del 24.06.2025, con cui il ricorrente ha chiesto la trasmissione/messa a disposizione della domanda presentata dai Sigg.ri AL AS e OL RI in data 12.04.2021 prot. n. 14065 al Comune di Bagno a Ripoli;
per il conseguente accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra;
per la condanna
del Comune di Bagno a Ripoli all'esibizione ex art. 116 c.p.a. di tutta la documentazione oggetto dell'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con istanza del 24 giugno 2025, il ricorrente ha domandato al Comune di Bagno a Ripoli l’accesso agli atti del procedimento esitato nel rilascio in favore dei controinteressati del permesso di costruire del 15 aprile 2025 n. 8, avverso il quale egli ha già proposto azione di annullamento innanzi al Tar Toscana con ricorso n.r.g. 2207/2025;
- il Comune ha opposto il diniego impugnato, ritenendo che l’istanza fosse tesa ad esercitare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa e che l’ostensione del permesso di costruire fosse già sufficiente a soddisfare le esigenze difensive rappresentate dal ricorrente.
Considerato che:
- il diritto d’accesso cd. difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/90, implica che l’amministrazione prima e il giudice poi devono svolgere un vaglio in astratto sulla strumentalità del documento rispetto alle rappresentate esigenze difensive, non potendo essi “ … svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990. ” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4; in senso conforme, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3589).
- nel caso di specie, il ricorrente ha motivato l’istanza di accesso sulla necessità di tutelare il diritto di proprietà sul bene finitimo a quello dei controinteressati, costituente precipuo oggetto anche del ricorso proposto per l’annullamento del rilasciato permesso di costruire.
Ritenuto che:
- sussiste l’interesse del ricorrente all’ostensione degli atti del procedimento di rilascio del permesso di costruire in favore dei controinteressati, la cui richiesta non implica la sussistenza di alcuna finalità di esercitare un controllo generalizzato sull’azione amministrativa, costituendo essa esercizio di facoltà legata strumentalmente alla tutela dei propri diritti e interessi legittimi, peraltro già azionata in sede giurisdizionale;
- pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente ordine al Comune di Bagno a Ripoli di consentire l’accesso al ricorrente agli atti richiesti con l’istanza di accesso del 24 giugno 2025;
- il regolamento delle spese segue la soccombenza nei confronti del Comune di Bagno a Ripoli, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti delle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina al Comune di Bagno a Ripoli l’esibizione e il rilascio di copia degli atti richiesti dal ricorrente con l’istanza di accesso del 24 giugno 2024, assegnando, all’uopo, il termine di giorni trenta per provvedere decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Condanna il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre il rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato, e gli altri oneri di legge, se dovuti; spese compensate nei confronti delle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IA CC, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
GU RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU RI | BE IA CC |
IL SEGRETARIO