Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2025, proposto da Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocatessa Francesca Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Grotte, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- al decreto ingiuntivo esecutivo n. 288/2024 del 17 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Agrigento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna GN;
Udito, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente, presente così come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Banca Sistema S.p.A. ha proposto il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 13 giugno 2025, domandando l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 288/2024 del 17 aprile 2024 emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale il Comune di Grotte è stato condannato al pagamento a suo favore della somma di € 122.561,98, oltre interessi e spese ivi quantificati.
Il decreto ingiuntivo n. 288/2024 è stato ritualmente notificato al Comune debitore il 12 giugno 2024; successivamente, è stato dichiarato esecutivo con decreto n. 9925/2024 del 21 agosto 2024, dal Tribunale di Agrigento, e rinotificato al Comune debitore in data 27 agosto 2024.
Nonostante il perfezionamento della notificazione del titolo esecutivo e la piena definitività dello stesso, l’Amministrazione comunale debitrice non ha provveduto al pagamento delle somme dovute.
L’impresa ricorrente ha documentato che alla data di proposizione del ricorso permane l’inadempimento dell’ente locale, il quale non ha corrisposto la sorte capitale, né gli accessori maturati, per un credito complessivo aggiornato pari a € 135.951,20; quindi ha chiesto che sia ordinata l’ottemperanza al giudicato civile, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione debitrice; vinte le spese.
Il Comune di Grotte ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 25 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
Va, innanzitutto, osservato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).
Infatti, il decreto ingiuntivo, confermato in sede di opposizione ovvero non opposto nei termini, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656, c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 e 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318 e 31 maggio 2003, n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza: condizione essenziale è che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
Alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm.: il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione dal Tribunale di Agrigento con decreto di esecutorietà n. 9925/2024 (21 agosto 2024) ed è decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo presso la sede dell’Ente debitore, avvenuta in data 27 agosto 2024.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Comune intimato di conformarsi al titolo di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dell’impresa ricorrente delle somme dovute come indicate in ricorso, oltre alle spese di registrazione del titolo stesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.
3. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente locale, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato provvedimento ai sensi del d.P.R. n.115/2002, con particolare riferimento, per l’eventuale utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
4. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a. e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a favore di parte ricorrente, avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Grotte di dare ottemperanza al titolo esecutivo indicato in epigrafe, nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- condanna il Comune di Grotte al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge se dovuti e restituzione del contributo unificato.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna GN, Consigliere, Estensore
AN TE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna GN | NC RU |
IL SEGRETARIO