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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11297/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Gabriele Maria Basile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via Francesco Riso n.80, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 29.10.2024
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Anastasi, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania, via Umberto I n. 151, presso l'Avvocatura dell'Ente, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 4.07.2024
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente in data 21.11.2022, Parte_1
, quale dipendente del con qualifica di dirigente e nel 2012 di
[...] Controparte_1
responsabile del Servizio Sicurezza nei posti di lavoro ed in breve, ha esposto: Parte_2
Pagina 1 - che, con delibera della Giunta comunale del 15.12.2012 n. 528 l'ente datore di lavoro ha determinato per l'anno 2012 gli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, restando assegnati allo stesso con provvedimento mod. A1 del 22.05.2012 gli obiettivi di gestione personali con i relativi pesi ponderali di raggiungimento, la cui somma complessiva è pari a 100%;
- che con nota del 2.11.2012 avente prot. n.344969 lo stesso ha proposto all'Amministrazione resistente la “modifica dell'indicatore di obiettivo n. 4 (Profilassi con somministrazione di vaccinazioni per almeno il 30% del personale con mansioni specifiche – es. VV.UU., Operatori ecologici, disinfettatori etc.) in quanto la raggiungibilità dell'obiettivo non era direttamente connessa all'efficacia della sua azione amministrativa, bensì a circostanze diverse e rimesse alla valutazione discrezionale dello stesso personale destinatario delle vaccinazioni che, non essendo obbligatorie, potevano anche essere rifiutate” e, in sede di monitoraggio degli obiettivi per il 3° trimestre, con la successiva nota del 23.10.2012 avente prot.293532, ha segnalato nel report che il raggiungimento dell'obiettivo n.1 relativo alla
“Prove di evacuazione nel 100% degli uffici comunali. Coordinamento attività dei dirigenti” era difficoltoso, in quanto “alcune Direzioni non avevano dato riscontro alla richiesta formulata in data 28 maggio 2012 e successivi solleciti del 16 e 17 luglio, di fornire un calendario, che tenesse conto delle esigenze operative di ciascun ufficio, delle prove da effettuare con il personale da formare”;
- che, sempre in tale occasione, con riguardo all'obiettivo n. 4 sopra detto, lo stesso ha evidenziato “che non sarebbe stato possibile il raggiungimento della percentuale del 30% del personale individuato tenuto conto che erano pervenute fino a quel momento soltanto due adesioni”, dovendo comunque considerarsi raggiunto l'obiettivo in parola a prescindere dal numero di vaccinati “in quanto elemento indipendente dalla propria volontà”;
- che lo stesso, ancora, “Analogamente nei report del 4° trimestre per gli obiettivi n. 1 … e
n. 4…. (ha fatto) presente che, nel primo caso, il mancato raggiungimento dell'obiettivo dipendeva dal ritardo con cui alcune Direzioni avevano fatto pervenire i rispettivi calendari e non da una incapacità organizzativa e che nonostante ciò i siti in cui si erano svolte le prove di evacuazione erano stati 78 su 178 con una percentuale raggiunta del 43,8 %. Nel secondo caso
(obiettivo n. 4) evidenziava addirittura come le campagne vaccinali, per le quali … doveva svolgere sostanzialmente un compito di “moral suasion”, erano state avviate dal Ministero della Sanità il 12 dicembre, rendendo impossibile un'ampia adesione entro il 31 dicembre”;
- che nel 2017 il Nucleo di Valutazione del Comune, nell'esitare le schede provvisorie dei dirigenti, ha espresso una valutazione negativa in ordine agli obiettivi n. 1 e n. 4, indicando nel
Pagina 2 mese di giugno 2018 nella scheda di valutazione definitiva e nella scheda riassuntiva delle prestazioni dirigenziali il punteggio complessivo di 36,47, ostativo al conseguimento dell'indennità di risultato, assumendo, in particolare, con nota dell'11.06.2018 avente prot. n.
224973 che “dopo la valutazione definitiva possono essere prese in considerazione solo quelle istanze di riesame fondate su elementi già presenti nel fascicolo e non esaminati”;
- che il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente è illegittimo, in quanto, in spregio ai principi di correttezza e buona fede contrattuale, avendo subordinato la corresponsione di una parte del trattamento stipendiale al raggiungimento di obiettivi impossibili, laddove, secondo il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 150/09, “gli obiettivi devono essere “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” nel senso che la genericità di un obiettivo rende la sua misurazione incerta e difficile misurazione, come nel caso in cui la performance dipendesse dall'agire o dal non agire di altre persone” e il mancato raggiungimento degli obiettivi, dipeso dalla parte avente un interesse contrario al verificarsi dell'evento dedotto in condizione, determina il diritto del dirigente al conseguimento della retribuzione di risultato;
- che, peraltro, lo stesso Nucleo di Valutazione ha dichiarato gli obiettivi n. 3 e n. 5 “non raggiungibili per cause non imputabili al dirigente”, ciò determinando una riduzione della percentuale massima raggiungibile dal 100% all'85% con una correlata perdita delle chance, in quanto ove gli obiettivi assegnati fossero stati tutti possibili, lo stesso avrebbe potuto ottenere un ulteriore 15% di peso ponderale;
- che, inoltre, “gli obiettivi n. 1 e n. 4 non sono stati considerati raggiunti sebbene la loro formulazione fosse tale da non consentire un totale controllo e quindi una totale determinazione del risultato da parte del dirigente”, mentre, invece, il resistente CP_1
avrebbe dovuto riconoscere il risultato parziale attribuendo non il punteggio di zero ma di
18,55 tenuto conto che nella colonna “descrittori e criteri di valutazione” il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati può oscillare da 0% al 100%, “ciò significa che per ottenere il punteggio zero, come quello assegnato al ricorrente negli obiettivi 1 e 4, si deve rimanere in un range di raggiungimento obiettivi compreso tra lo zero ed il 25%. Se così è … allora la percentuale di raggiungimento dichiarata (dallo stesso) … nei suoi report del 43,8% per quanto riguarda l'obiettivo n. 1, gli avrebbe consentito di ottenere un ulteriore punteggio di 18,55 che sommato ai 36,47 punti, avrebbe portato il punteggio complessivo … a 55,02, al quale ancora va aggiunto “l'avvenuto sostanziale raggiungimento dell'obiettivo n. 4”.
Su tali premesse, ha chiesto di “-accertare e dichiarare la condotta Parte_1 illecita del consistente nell'affidamento … di obiettivi impossibili per come CP_1 CP_1
Pagina 3 meglio esposto in narrativa;
-accertare e dichiarare il (suo) diritto … al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance da liquidarsi equitativamente ex art 1226 c.c. in favore dello stesso nella somma di €.15.000,00 ovvero a quella minore o superiore che il
Tribunale riterrà di giustizia;
-per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1
(suo) favore … della somma pari ad €.15.000,00 ovvero a quella minore o superiore che il
Tribunale riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi”.
In data 24.03.2023 si è ritualmente costituito il depositando nel fascicolo Controparte_1
telematico comparsa di risposta con la quale, in sintesi, dopo aver ricostruito la natura e le modalità di determinazione dell'indennità di risultato, ha eccepito:
- che il ricorrente non può limitarsi a posteriori a sostenere di aver fatto di tutto per convincere i dipendenti a vaccinarsi senza tuttavia allegare fatti misurabili, inviti (debitamente protocollati) rivolti ai colleghi dirigenti in ordine l'organizzazione delle prove di evacuazione;
- che il Nucleo di Valutazione non ha accolto il riesame delle valutazione delle performance del ricorrente, in quanto tale istanza era fondata su di elementi presenti nel fascicolo e già esaminati anziché sulla rappresentazione di un errore utile a far alzare il punteggio né l'organo giurisdizionale può sostituire la propria valutazione a quella di detto organo, che deve necessariamente fondarsi sugli atti che all'epoca ha avuto a disposizione;
- che, in via del tutto subordinata, non è comprensibile la quantificazione della richiesta di pagamento dell'indennità di risultato in euro 15,000, in quanto tale emolumento non può parametrarsi sulla somma che sarebbe spettata al dipendente nel caso in cui la valutazione del
Nucleo fosse stata positiva e deve tenere conto degli obiettivi non raggiunti.
Conseguentemente, l'ente territoriale resistente ha chiesto di “Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando la legittimità della valutazione da parte del Nucleo di valutazione del riguardo l'attività del ricorrente, quale dirigente, per Controparte_1
l'anno 2012. In via assolutamente subordinata ridurre la richiesta risarcitoria entro il limite massimo dell'indennità di risultato spettante. Condannare parte ricorrente alle spese di giudizio, oltre oneri riflessi, essendo la difesa dell'Ente svolta da avvocato dell'albo speciale dei dipendenti pubblici”.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e all'udienza del 8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
___________________________
Pagina 4 Il ricorrente ha convenuto in giudizio il assumendo l'illegittimo Controparte_1 comportamento tenuto da quest'ultimo per avergli affidato obiettivi ab origine impossibili, in quanto la realizzazione dei medesimi non è strettamente correlata alle proprie performance e, nonostante avesse rappresentato tale situazione al Nucleo di Valutazione e all'Amministrazione resistente, è stata omessa l'adozione di determinazioni funzionali a garantirgli la percezione effettiva della retribuzione accessoria correlata al raggiungimento dei risultati relativi all'attività espletata.
In punto di fatto, dalla lettura del modulo A1-1 del 22.05.2012 –controllo di gestione – programmazione, resta accertato che per l'anno 2012 l'Amministrazione comunale ha assegnato a , quale responsabile del Servizio Sicurezza nei posti di lavoro ed Parte_1
Ergonomia, sei obiettivi e, più esattamente:
“1. “Prove di evacuazione nel 100% degli uffici comunali. Coordinamento attività dei dirigenti” –» indicatore “Coordinamento effettuazione prove. Effettuazione 100% prove entro il 31/12/12 –» peso 40%”;
2. “Controllo presidi antincendio fissi con monitoraggio nel 100% degli uffici e impianti comunali. Coordinamento attività dei dirigenti” –» indicatore “Relazione al Sevizio
Manutenzioni entro il 30/11/12 con relative prescrizioni” –» peso 20%”;
3. “aggiornamento e monitoraggio sulle deleghe datoriali conferite dal Capo dell'amministrazione dei Dirigenti ex art- 16 D.Lgs. n.81/08 e ss. mm.ii.” –» indicatore
“Relazione al NDV entro il 31 Gennaio 2013 sull'attività di monitoraggio effettuate” –» peso
10%”;
4. “Profilassi con somministrazione di vaccini peer almeno il 30% del personale con mansioni specifiche (ex VV.UU, operatori ecologici, disinfettatori, ecc.).” –» indicatore
“Individuazione del personale coinvolto entro il 31/07/2012 e attuazione entro il 31/12/2012” –
» peso 20%”;
5. “Attivazione polo archivistico via San Giuseppe La Rena per la parte di competenza” –» indicatore “Relazione del Direttore della Segreteria Generale sull'avvenuta attivazione per la parte di competenza del servizio” –» peso 5%”;
6. “Incremento dell'utilizzazione della “PEC”” –» indicatore “Utilizzo della PEC per il
50% dei protocolli totali in uscita indirizzati a Enti pubblici o privati nell'anno 2012 in possesso di pec” –» peso 5%”.
Dalla nota del 7.06.2018 avente prot. 220697, si apprende che il Nucleo di Valutazione ha ravvisato che gli obiettivi indicati al punto 3 e al punto 5 non erano possibili “per cause non imputabili al dirigente”, mentre i restanti obiettivi erano tutti conseguibili e che il ricorrente ha
Pagina 5 raggiunto gli obiettivi indicati ai punti 2 e 6 “sulla base di quanto dichiarato e allegato dal dirigente nella scheda AA”, ritenendo invece:
- l'obiettivo 1 “non raggiunto” in quanto “dalla documentazione allegata non si evince quanto richiesto dall'indicatore” e, a fronte delle “controdeduzioni del dirigente prot. 429725 del 23/11/2017”, specificando che “non viene rispettata la percentuale prevista dall'indicatore”:
- l'obiettivo 4 “non raggiunto” in quanto “dalla documentazione allegata non si evince
l'individuazione del personale interessato né se quel personale si è sottoposto alla vaccinazione” e, a fronte delle “controdeduzioni del dirigente prot. 429725 del 23/11/2017”, aggiungendo che “non risultano individuate le unità del personale potenzialmente coinvolgibili”.
Dalla consultazione della “scheda riassuntiva di valutazione delle prestazioni dirigenziali” per l'anno 2012 alla voce “attuazione degli obiettivi del PEG” risulta attribuito un grado di raggiungimento degli obiettivi: “… sufficiente da 25%<50% punti 35” ed assegnato a Pt_1 una valutazione di 26,47 e quanto al “contributo al processo di budgeting” alla voce
“puntualità e completezza nella programmazione e nel reporting (Il punteggio più basso viene attribuito anche in presenza di un solo caso di ritardo)”in ordine ai criteri della “puntualità” e della “completezza” assegnato il punteggio massimo di 5 punti ciascuno, per complessivi 10 punti, per l'effetto riconosciuto al ricorrente dal Nucleo di Valutazione un punteggio complessivo di 36,47.
Vi è riscontro documentale che la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il riesame del giudizio negativo espresso dal Nucleo di Valutazione è stata respinta con nota dell'11.07.2018 prot. n.264032 “sulla base del principio che dopo la valutazione negativa possono essere presi in considerazione solo quelle istanze di riesame fondate su elementi presenti nel fascicolo e non esaminati”.
Nel contesto fattuale considerato, va rilevato che l'art. 24 del d.lgs. n.165/2001, nel testo vigente ratione temporis, afferma testualmente che “1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Pagina 6 Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio
2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. … 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1
e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
…”.
L'art. 29 del CCNL 23.12.1999 per la dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stabilisce che “gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato”, aggiungendo che nella definizione di detti criteri “gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 14, comma 1 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art. 14”.
A sua volta, l''art. 14 del predetto CCNL prevede che la valutazione deve essere effettuata in relazione agli "obiettivi assegnati" previa adozione da parte degli enti di “criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione" da comunicarsi ai dirigenti "prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento”;
L'art. 6 del CCNL Enti Locali 31.03.1999 ha ribadito che “In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto;
la valutazione è di
Pagina 7 competenza dei dirigenti, si effettua con cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16 comma 2”.
Il successivo art. 10 del CCNL citato, rubricato “Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato” stabilisce che “1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria
D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001 … 3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.”.
Ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento emerge con chiarezza che l'indennità di risultato è un trattamento economico accessorio finalizzato a remunerare la qualità delle prestazioni e degli obiettivi conseguiti dal dirigente e, dunque, che non resta acquisito da quest'ultimo in ragione della mera qualifica posseduta o automaticamente al conferimento di un incarico bensì unicamente a seguito della valutazione positiva delle performance svolte in rapporto agli obiettivi preventivamente fissati (v. Cass.
9.07.2015 n.
14292; Cass. 16.07.2015 n. 14949; Cass. 14.06.2016 n. 12206) nel rispetto delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata (Cass.
7.08.2019 n.
21166; Cass.
6.10.2016 n. 20065).
Come già ha avuto modo di sottolineare la Suprema Corte, “l'indennità di risultato ha carattere premiale, visto che la relativa attribuzione dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente (vedi: Cass. 9 luglio 2015, n. 14292; Cass. 16 luglio
2015, n. 14949; Cass. 14 giugno 2016, n. 12206). Si tratta, quindi, di un emolumento che certamente non è suscettibile di corresponsione "automatica", non preceduta cioè dalla suddetta verifica, come emblematicamente dimostrano i molteplici provvedimenti di condanna emanati dalla Corte dei conti per la avvenuta attribuzione della indennità di risultato in assenza del raggiungimento e/o della indicazione degli obiettivi (vedi, per tutte: Corte conti
Basilicata Sez. giurisdiz., 16 dicembre 2016, n. 48)” (Cass. 12.04.2017 n. 9392).
Ebbene, il ricorrente ha lamentato che gli obiettivi affidati con il mod. A1-1 del 22.05.2012 non erano possibili attraverso performances personali essendo essi dipendenti dall'agire o dal
Pagina 8 non agire di altre persone e così rendendo incerta e difficile la misurazione di essi nonché indeterminati e generici gli obiettivi stessi.
A norma del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 27.10.2009 n.150, intitolato obiettivi e indicatori”, nel testo al tempo vigente, “Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”.
Nella specie, con la nota del 15.12.2012 n.528 l'Amministrazione resistente ha predeterminato per l'anno 2012 gli obiettivi organizzativi aziendali, tra essi, per quanto qui rileva, rinvenendosi quello della “sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavori”, rispetto al quale sono rilevanti e pertinenti quelli assegnati al ricorrente tenuto conto del settore di responsabilità affidato allo stesso (rectius servizio di sicurezza nei posti di lavoro ed ergonomia) e, diversamente da quanto ha lamentato quest'ultimo, risultano sufficientemente specifici, graduati e pesati attraverso punteggi numerici prestabiliti, nonché idonei a determinare un significativo miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi erogati e degli interventi di competenza.
Alla luce di quanto precede, per l'anno 2012, non è dato riscontrare evidenti lacune degli obiettivi predefiniti assegnati al ricorrente rispetto al tenore della disposizione normativa in parola, così da potere ritenere contrario a buona fede il comportamento dell'Amministrazione resistente, essendo evidente che gli obiettivi fissati nel predetto modulo sono collegati agli obiettivi perseguiti dall'ente resistente enucleando il contributo specifico richiesto a , Pt_1 tenuto conto della professionalità, dell'esperienza, della specializzazione maturata dallo stesso e delle responsabilità del settore in carica. Nel modulo, altresì, sono predisposti indicatori adeguati a rappresentare le variabili principali che determinano i risultati che l'Amministrazione vuole raggiungere, la soglia di essi e i tempi decisori.
Soffermando l'attenzione sull'obiettivo posto al punto 1, infatti, emerge che esso ha natura organizzativa essendo volto a coinvolgere dirigenti di altri settori attraverso l'esercizio di poteri di coordinamento nel circoscritto ambito dell'effettuazione delle prove di evacuazione e, perciò, se del caso, anche nel silenzio dei secondi, a fornire concrete istruzioni direttive e
Pagina 9 correlate indicazioni operative utili per dare attuazione a dette prove entro i tempi programmati con percentuali di risultato predefinite.
Quanto agli obiettivi indicati nel punto 4 traspare che il compito del ricorrente era quello di individuare il personale da sottoporre a profilassi tra quello appartenente a quei settori per i quali è particolarmente rilevante assicurare la sorveglianza sanitaria e la sicurezza nel luogo di lavoro, come indicato in via esemplificativa in tale modulo, i vigili del fuoco, i disinfettatori, gli operatori ecologici, potendosi ancora ricondurre nella ratio dell'intervento di competenza, a norma del d.lgs. n.81/2008, ad esempio, coloro che provvedono alla movimentazione manuale di carichi ovvero restano esposti ad altri rischi specifici o presentano fragilità immunitarie.
Con nota del 23.11.2017, il ricorrente ha affermato con riguardo all'“ Obiettivo n.1 … (che) con la nota prot. 174831 del 28/05/2012, lo scrivente, ha richiesto ai sigg.ri Direttori per
l'obiettivo in questione, di comunicare il calendario delle prove d'esodo da effettuare con il personale individuato fissando la scadenza al 02/07/2012. Con successiva nota del 14/06/2012 prot. 197735, il sottoscritto ha domandato ai sigg.ri Direttori l'elenco del personale per la costituzione delle squadre di emergenza e per facilitare il compito ha allegato il programma da compilare…
Obiettivo n.4 ….Come richiesto dall'indicatore, l'individuazione dei gruppi omogenei di personale con mansioni specifiche e relativa a profilassi vaccinale consigliata e gratuita è stata effettuata dal Medico competente … in data 20/07/2012 … Per ciò che concerne il dettagli analitico del personale, lo scrivente con nota prot. 300018 del 25/09/2012, ha attivato gli altri Medici competenti … Non ricevendo riscontro, lo scrivente, ha richiesto ha tutti i direttori delle direzioni con nota prot. 339517 del 26/10/2012, l'elenco del personale interessato alla campagna relativa alla profilassi vaccinale …”.
Nella nota del 7.06.2018, poi, il ricorrente ha affermato labialmente di aver inviato solleciti e note di cui però non vi è riscontro in atti e, alla luce dei risultati conseguiti, l'organo competente, nominato a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, ha valutato negativamente l'attività espletata dal ricorrente in relazione agli obiettivi assegnati ed all'attribuzione dei punteggi numerici previsti per essi in quanto “ dalla documentazione allegata non si evince quanto richiesto dall'indicatore”.
In questa sede, nessuna prova è stata fornita per ritenere che il ricorrente si sia personalmente attivato nell'individuare lavoratori o categorie di lavoratori esposti a rischi specifici secondo le indicazioni del d.lgs. n.81/2008 fissando per questi incontri per esporre le problematicità dei rischi connessi alle prestazioni espletate, pianificato visite e/o esami di laboratorio tesi ad incentivare la copertura vaccinale ovvero avviato attività di monitoraggio o
Pagina 10 programmi di moral suasion o comunque iniziative specifiche di comunicazione, informazione e di formazione ad hoc, piuttosto, per quanto assunto a pag. 3 del ricorso, limitandosi a fare affidamento soltanto sulle campagne promozionali avviate dal Ministero il 12 dicembre 2012.
Parimenti, non ha prodotto documenti dai quali riscontrare che lo stesso ha fissato Pt_1 riunioni volte al coordinamento dei dirigenti per procedere all'attuazione dell'obiettivo di cui al punto 1 ovvero adottato ordini di servizio attestanti i siti individuati per l'evacuazione, date diversificare in relazione alle esigenze dei vari settori in cui gestire le prove di evacuazione né stabilito modalità attraverso cui esse avrebbero dovuto svolte o comunque assunto determinazioni volte ad eliminare eventuali criticità, ma, sostanzialmente, di aver rimesso a medici e direttori degli altri settori l'attuazione degli obiettivi affidati sì svuotando di contenuto i medesimi.
Né la documentazione in atti consente di riscostruire l'impegno e la capacità attitudinale di nel coordinare, promuovere e organizzare le attività prefissate nel predetto modulo, Pt_1 nell'elaborare progetti e/o azioni tese alla risoluzione dei problemi e/o nel gestire le risorse umane e i compiti di altri dirigenti con i quali era tenuto a rapportarsi, in vista del raggiungimento degli obiettivi in questione nel rispetto delle scadenze assegnate.
Non è compito del giudice sostituirsi all'organo deputato alla verifica dei risultati che ne condizionano l'erogazione, ma unicamente quello di apprezzare in una prospettiva risarcitoria l'eventuale perdita di chance ove resti accertata illegittimità del procedimento di valutazione negativa del dirigente pubblico per il mancato raggiungimento di obiettivi, in quanto si pone in contrasto con le disposizioni poste dalla legge o dai contratti collettivi ovvero traduce un uso distorto del potere amministrativo.
Fermi i rilievi già svolti, la valutazione complessiva delle performances rese dal ricorrente è stata basata dal Nucleo di Valutazione sull'analisi dell'impegno di produttività attraverso i diversi indici, parametri e soglie prefissati nel modulo sulla scorta della documentazione di riscontro prodotta dallo stesso dipendente. E poiché il riconoscimento della retribuzione di risultato, come si è detto, ha natura premiale ed incentivante, non è sufficiente che il dipendente abbia svolto con diligenza le sue mansioni, ma proprio per la specialità degli obiettivi affidatigli dall'Amministrazione, è esigibile da parte sua un quid pluris prestazionale che la parte datoriale ha motivatamente ritenuto non soddisfacente, senza che il ricorrente abbia fornito gravi, precisi e concordanti obiettivi elementi di prova per desumere l'illegittimità del procedimento valutativo operato dal Nucleo di Valutazione.
A fronte delle carenze probatorie sopra evidenziate, non è possibile ricostruire l'efficienza e l'efficacia nel merito delle performance individuali del ricorrente e l'incidenza probabilistica di
Pagina 11 esse ai fini dell'ottenimento dei risultati preventivati, tenuto conto dell'esperienza professionale del dirigente e del numero di incarichi conferitigli in precedenza senza valutazione comparativa e, per l'effetto, ravvisare che gli scostamenti rilevati dal Nucleo di Valutazione siano imputabili a colpa organizzativa dell'Amministrazione resistente piuttosto che a fattori endogeni riconducibili alle modalità di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso ricorrente.
Per quanto precede, la pretesa risarcitoria per cui è causa non merita tutela.
Le spese processuali tra le parti sono compensate per intero tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa
RIGETTA il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso a Catania, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI IC
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Luca
CO
Catania, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI IC
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