Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Sciarrone
e
O' BI (c.f. , nata ad [...] il [...]), rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. Rosanna Certo
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 5/08/2004 in Anoia (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 3 part II, serie A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (8/05/2006) e (14/05/2010), hanno dedotto Per_1 Per_2 che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separatamente ai sensi dell'art. 151 c.c. con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. La casa coniugale, sita in Anoia (RC), C.da Carbonello, 1 (identificata catastalmente al foglio 14 particella n. 1056 - sub. 2 – Cat. A/2 del N.C.T.
[...]
3. La SI.ra si obbliga a volturare le utenze della casa coniugale Parte_2
a suo nome, entro la fine del mese in cui ha luogo la presentazione del ricorso di separazione. Tuttavia, i coniugi concordano che le spese inerenti le utenze, indipendentemente dal tempo di avvenuta voltura e fino alla fine del mese di presentazione del ricorso, resteranno a carico del SI. , Parte_1 compresi successivi conguagli comprendenti tale arco temporale. Allo stesso modo, si stabilisce che qualora la procedura di voltura delle utenze non sia completata entro la fine del mese di presentazione del ricorso, dal mese successivo le stesse saranno comunque a carico della SI.ra . Parte_2
Pertanto, qualora dal termine anzidetto, il SI. si dovesse Parte_1 trovare a dover sopportate spese inerenti le utenze della casa coniugale, per intempestiva o mancata voltura, le stesse dovranno essere corrisposte dalla SI.ra al SI. oppure saranno Parte_2 Parte_1 automaticamente compensate da quest'ultimo con l'assegno di mantenimento per il coniuge, fino ad estinzione del debito. Inoltre, sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso saranno a carico esclusivo della SI.ra le imposte e tasse di ogni genere e specie, connesse Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale e limitatamente alla porzione di immobile suddetto, eccetto l'IMU che resterà a carico del SI. Parte_1
[...]
4. I beni mobili registrati (autovetture) verranno assegnati tra i coniugi tenendo conto dell'intestazione ed immatricolazione degli stessi. Le relative spese sono regolamentate nel modo che segue: la SI.ra sopporterà Parte_2 sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso, in via esclusiva, le spese (assicurazione, bolli, manutenzione ordinaria, straordinaria, carburante ecc.) relative all'autovettura intestata a suo nome mentre le stesse spese, per le restanti autovetture intestate al SI. , fra cui anche Parte_1 quelle in uso ai figli, saranno sopportate esclusivamente da quest'ultimo. Il SI. si impegna a rimborsare al coniuge somme inerenti Parte_1 eventuali spese per l'autovettura intestata a che dovessero Parte_2 intervenire successivamente alla presentazione del ricorso ma riguardanti il periodo pregresso;
5. Il figlio , minorenne, verrà affidato in via congiunta e condivisa ad Per_2 entrambi i genitori ed avrà unitamente alla figlia Persona_3 collocazione presso la madre che, come detto, continuerà ad abitare nella casa coniugale. I genitori, ad ogni modo, si assumeranno uguali responsabilità nello svolgimento del programma educativo della prole;
6. I coniugi collaboreranno reciprocamente per il benessere dei figli e si consulteranno per tutte le questioni di rilevante importanza per l'educazione, lo studio e la salute degli stessi;
7. Il padre, a seconda della sua disponibilità temporale e lavorativa, avrà diritto di vedere i figli e tenerli con sé in ogni momento della giornata compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi in genere degli stessi, avvisando preventivamente la madre che avrà cura di agevolare gli incontri. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, prendendoli presso l'abitazione della madre, ove li riaccompagnerà. Durante le ferie estive il padre potrà tenerli con sé per 30 giorni di vacanza, in periodo da concordarsi con la SI.ra . Le festività pasquali (Pasqua e Parte_2
Lunedì dell'Angelo) e natalizie (dal 24 dicembre al 1° gennaio), quelle scolastiche solenni, il giorno del compleanno di e Per_2 Persona_3
[...
, verrà trascorso dai genitori con i figli applicando il principio dell'alternanza. Sono salve le diverse facoltà che i genitori vorranno, di volta in volta, adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà considerata e rispettata la volontà dei figli ed anche i loro futuri impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi.
8. Il SI. , entro il 5 (cinque) di ogni mese, a partire da Parte_1 quello successivo al deposito del presente ricorso per la separazione consensuale, verserà alla SI.ra l'importo complessivo di € Parte_2
600,00 (seicento/00) per il mantenimento del coniuge oltre l'importo di €
300,00 (trecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Nello specifico, l'assegno di mantenimento per il figlio sarà versato alla Per_2 madre fino al raggiungimento della sua maggiore età e successivamente direttamente al figlio. Invece, per ciò che concerne la figlia , Persona_3 già maggiorenne, l'importo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà versato direttamente alla medesima;
9. Il già menzionato contributo economico per i figli verrà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
10. I coniugi si obbligano a concorrere in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate tra i ricorrenti ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere) anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio e fino a quando non sarà raggiunta l'indipendenza economica dei medesimi;
11. Le future scelte universitarie dei figli avranno luogo secondo le loro inclinazioni naturali ed aspettative di vita, di studio e di lavoro. Tuttavia, le eventuali e conseguenti spese per il mantenimento ordinario e straordinario fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, compatibilmente con le loro sostanze economiche e tenuto già conto degli oneri economici derivanti dalle presenti condizioni di separazione e comunque ripartite in misura pari al 50% ciascuno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto, alloggio, tasse universitarie, trasferimenti, libri di testo ecc.);
12. I coniugi danno atto di avere già regolato e definito i propri rapporti patrimoniali e di aver risolto ogni rapporto economico tra di loro, senza perciò aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo ovviamente quanto in precedenza concordato;
13. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché per i documenti anche d'identità dei figli minori;
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogni qualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé uno o più figli minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi;
15. I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni suddette e riconoscendosi i diritti di cui sopra, dichiarano di aver definitivamente regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro in essere alla data del deposito del presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni. Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 5/08/2004 in Anoia (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 3 part II, serie A anno 2004) e che dall'unione sono nati i figli (8/05/2006) e Per_1 Per_2
(14/05/2010).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separatamente ai sensi dell'art. 151 c.c. con l'obbligo del reciproco rispetto, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. La casa coniugale, sita in Anoia (RC), C.da Carbonello, 1 (identificata catastalmente al foglio 14 particella n. 1056 - sub. 2 – Cat. A/2 del N.C.T. del Comune di Anoia) di proprietà esclusiva del SI. , Parte_1 viene assegnata alla SI.ra , limitatamente alla porzione di Parte_2 immobile destinata ad uso abitativo, con i beni e gli arredi ivi presenti, con la quale continueranno ad abitare i figli e mentre il Persona_3 Per_2 SI. se ne allontanerà, per trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e domicilio. Il garage (identificato catastalmente al foglio 14 particella n. 1056 - sub. 1 – Cat. C/2 del N.C.T. del Comune di Anoia), quale pertinenza dell'abitazione suddetta sarà assegnato al SI. Parte_1
[...]
3. La SI.ra si obbliga a volturare le utenze della casa coniugale Parte_2
a suo nome, entro la fine del mese in cui ha luogo la presentazione del ricorso di separazione. Tuttavia, i coniugi concordano che le spese inerenti le utenze, indipendentemente dal tempo di avvenuta voltura e fino alla fine del mese di presentazione del ricorso, resteranno a carico del SI. , Parte_1 compresi successivi conguagli comprendenti tale arco temporale. Allo stesso modo, si stabilisce che qualora la procedura di voltura delle utenze non sia completata entro la fine del mese di presentazione del ricorso, dal mese successivo le stesse saranno comunque a carico della SI.ra . Parte_2
Pertanto, qualora dal termine anzidetto, il SI. si dovesse Parte_1 trovare a dover sopportate spese inerenti le utenze della casa coniugale, per intempestiva o mancata voltura, le stesse dovranno essere corrisposte dalla SI.ra al SI. oppure saranno Parte_2 Parte_1 automaticamente compensate da quest'ultimo con l'assegno di mantenimento per il coniuge, fino ad estinzione del debito. Inoltre, sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso saranno a carico esclusivo della SI.ra le imposte e tasse di ogni genere e specie, connesse Parte_2 all'assegnazione della casa coniugale e limitatamente alla porzione di immobile suddetto, eccetto l'IMU che resterà a carico del SI. Parte_1
[...]
4. I beni mobili registrati (autovetture) verranno assegnati tra i coniugi tenendo conto dell'intestazione ed immatricolazione degli stessi. Le relative spese sono regolamentate nel modo che segue: la SI.ra sopporterà Parte_2 sin dal mese successivo alla presentazione del ricorso, in via esclusiva, le spese (assicurazione, bolli, manutenzione ordinaria, straordinaria, carburante ecc.) relative all'autovettura intestata a suo nome mentre le stesse spese, per le restanti autovetture intestate al SI. , fra cui anche Parte_1 quelle in uso ai figli, saranno sopportate esclusivamente da quest'ultimo. Il SI. si impegna a rimborsare al coniuge somme inerenti Parte_1 eventuali spese per l'autovettura intestata a che dovessero Parte_2 intervenire successivamente alla presentazione del ricorso ma riguardanti il periodo pregresso;
5. Il figlio , minorenne, verrà affidato in via congiunta e condivisa ad Per_2 entrambi i genitori ed avrà unitamente alla figlia Persona_3 collocazione presso la madre che, come detto, continuerà ad abitare nella casa coniugale. I genitori, ad ogni modo, si assumeranno uguali responsabilità nello svolgimento del programma educativo della prole;
6. I coniugi collaboreranno reciprocamente per il benessere dei figli e si consulteranno per tutte le questioni di rilevante importanza per l'educazione, lo studio e la salute degli stessi;
7. Il padre, a seconda della sua disponibilità temporale e lavorativa, avrà diritto di vedere i figli e tenerli con sé in ogni momento della giornata compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e ricreativi in genere degli stessi, avvisando preventivamente la madre che avrà cura di agevolare gli incontri. Il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, prendendoli presso l'abitazione della madre, ove li riaccompagnerà. Durante le ferie estive il padre potrà tenerli con sé per 30 giorni di vacanza, in periodo da concordarsi con la SI.ra . Le festività pasquali (Pasqua e Parte_2
Lunedì dell'Angelo) e natalizie (dal 24 dicembre al 1° gennaio), quelle scolastiche solenni, il giorno del compleanno di e , Per_2 Persona_3 verrà trascorso dai genitori con i figli applicando il principio dell'alternanza.
Sono salve le diverse facoltà che i genitori vorranno, di volta in volta, adottare concordemente, fermo restando che, per quanto possibile, verrà considerata e rispettata la volontà dei figli ed anche i loro futuri impegni scolastici, extra scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi.
8. Il SI. , entro il 5 (cinque) di ogni mese, a partire da Parte_1 quello successivo al deposito del presente ricorso per la separazione consensuale, verserà alla SI.ra l'importo complessivo di € Parte_2
600,00 (seicento/00) per il mantenimento del coniuge oltre l'importo di €
300,00 (trecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Nello specifico,
l'assegno di mantenimento per il figlio sarà versato alla madre fino Per_2 al raggiungimento della sua maggiore età e successivamente direttamente al figlio. Invece, per ciò che concerne la figlia già Persona_3 maggiorenne, l'importo di € 300,00 (trecento/00) quale contributo per il mantenimento ordinario, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà versato direttamente alla medesima;
9. Il già menzionato contributo economico per i figli verrà corrisposto dal padre sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
10. I coniugi si obbligano a concorrere in misura pari al 50% ciascuno, alle spese straordinarie preventivamente concordate tra i ricorrenti ed effettivamente documentate (a titolo esemplificativo le spese sanitarie, sportive, scolastiche, ludiche e ricreative in genere) anche successivamente al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio e fino a quando non sarà raggiunta l'indipendenza economica dei medesimi;
11. Le future scelte universitarie dei figli avranno luogo secondo le loro inclinazioni naturali ed aspettative di vita, di studio e di lavoro. Tuttavia, le eventuali e conseguenti spese per il mantenimento ordinario e straordinario fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, compatibilmente con le loro sostanze economiche e tenuto già conto degli oneri economici derivanti dalle presenti condizioni di separazione e comunque ripartite in misura pari al 50% ciascuno (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto, alloggio, tasse universitarie, trasferimenti, libri di testo ecc.);
12. I coniugi danno atto di avere già regolato e definito i propri rapporti patrimoniali e di aver risolto ogni rapporto economico tra di loro, senza perciò aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo ovviamente quanto in precedenza concordato;
13. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché per i documenti anche d'identità dei figli minori;
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare indirizzi e recapiti telefonici ogni qualvolta intendano intraprendere viaggi e/o spostamenti portando con sé uno o più figli minori e, salvo, in ogni caso, diversi e migliori accordi tra gli stessi;
15. I coniugi con l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni suddette e riconoscendosi i diritti di cui sopra, dichiarano di aver definitivamente regolamentato tutte le questioni economiche e patrimoniali tra loro in essere alla data del deposito del presente ricorso e di non aver null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conSIlio del 9 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola