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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/05/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13232/2019, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANGELO CAMPANILE (CF: , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GIANCARLO CIPOLLARO DE L'ERO (CF: ), con domicilio digitale eletto C.F._3 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la nella qualità sopra Controparte_1 indicata, e il sig. al fine di sentire accogliere le conclusioni appresso CP_2 indicate:
“a) dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig.
proprietario del veicolo IA US tg. DL207MM; CP_2
b) per l'effetto condannarlo, in solido con la in persona del legale rap- CP_3 presentante p.t., e/o ciascuno per quanto tenuto per legge, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €.25.756,42, oltre interessi e svalutazione monetaria dal di dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore come da giustizia, e comunque entro i limiti di €. 26.000,00, con rinuncia sin d'ora all'eventuale residuo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”
2. Parte attrice premette in linea di fatto che: a) il 28.10.2017 alle ore 12:00 in Grumo Nevano al Corso Garibaldi si verificava il sinistro tra la motocicletta Yamaha XT tg. NA258087 di proprietà del sig. e condotta dal sig. Controparte_4
con l'autovettura IA US tg. DL207MM di proprietà del Parte_1 sig. ; b) nelle predette circostanze di luogo e tempo la motocicletta, CP_2 mentre percorreva il corso Garibaldi verso Arzano all'altezza del civico 86, era investita dalla IA US che, tentando di svoltare a sinistra, ometteva di darle la precedenza ed invadeva l'opposta corsia di marcia;
c) l'odierno attore era condotto presso il P.S. del San Giovanni di Dio in MA dove gli era diagnosticata una “frattura composta metafisi distale perone sinistro e vasta F.L.C. al Poplite sinistro suturata e molteplici lesioni”; d) all'epoca del sinistro l'autoveicolo danneggiante era assicurato per la R.C.A. con la e) veniva inoltrata la CP_3 richiesta di risarcimento dei danni e l'invito alla stipula della negoziazione assistita senza riscontro.
3. Si è costituita la , nella qualità indicata, contestando in Controparte_1 fatto e diritto le avverse domande e formulava le seguenti conclusioni:
“preliminarmente disporre la riunione al presente giudizio con quello pendente innanzi al Giudice di Pace di MA Dr D'Aniello R.G 9183/2018, per connessione obiettiva e parzialmente soggettiva, dovendosi evitare duplicità di giudicati. NEL MERITO. - Rigettare la domanda proposta da con Parte_1 citazione del 11.11.19, come infondata e non provata;
Subordinatamente: Dichiarare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli venuti in collisione ex art 2054 2° comma c.c. Liquidare il danno alla persona subito da in Parte_1 proporzione alla percentuale di responsabilità attribuibile al conducente dell'autovettura IA e all'effettivo pregiudizio subito e residuato, come risulterà all'esito dell'istruttoria (…)”.
4. A seguito di diversi rinvii volti a consentire dapprima la rinnovazione della notificazione e poi il versamento in atti della relativa documentazione giustificativa, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con ordinanza del 26.5.2023, veniva: a) ammesso l'interrogatorio formale del sig. ; b) CP_2 ritenuta la superfluità della escussione, anche in questa sede, dei testimoni in merito alle circostanze articolate, stante l'avvenuto loro esame nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di MA (relativo ai danni a cose).
5. All'esito veniva disposta CTU in ordine ai quesiti di cui all'ordinanza del 29.1.2024.
6. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo, a far data dal 30.9.2024), le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
7. La causa veniva trattenuta in decisione, con provvedimento adottato ex art. 127-ter c.p.c., in data 15.1.2025.
8. Negli scritti ex artt. 189-190 c.p.c. le parti si riportavano ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente precisandoli e concludendo in conformità.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
10. All'esito dell'istruttoria è emersa la esclusiva responsabilità del sig. CP_2
, quale conducente dell'auto , nella causazione del sinistro.
[...] CP_5
I testi escussi (le cui dichiarazioni sono state utilizzate anche nel presente procedimento, come da provvedimento del 26.5.2023) hanno dichiarato quanto segue:
a) il teste che “il motociclista tentò di evitare l'impatto, ma la Testimone_1 manovra della macchina di svolta a sinistra, e di invasione CP_5 della corsia di marcia della motocicletta, fu troppo improvvisa (…) e che
“l'incidente si è verificato a Grumo Nevano al corso Garibaldi la motocicletta Yamaha, sulla quale viaggiava il signor , è stata investita Parte_1 sulla propria corsia di marcia dalla IA US, che proveniente da Arzano svoltava improvvisamente a sinistra, senza l'indicatore di direzione acceso. La ha effettuato tale repentina manovra in quanto il conducente svoltava CP_5 per entrare nella propria abitazione. Ricordo che il conducente della CP_5 riconobbe la propria responsabilità scusandosi per l'accaduto. La motocicletta procedeva a velocità moderata. L'auto ha svoltato improvvisamente”;
b) il teste che “l'incidente si verificato alla fine di ottobre nel Testimone_2
2017 ed erano le 12,00, di un sabato mattina. Il motociclista tentò di evitare l'impatto ma non ci riuscì, in quanto vado la manovra con la quale la IA US gli tagliò la strada fu improvvisa, e senza mettere la freccia (…); inoltre dichiarava che “sono intervenuti i vigili urbani del Comune di Grumo Nevano, i quali hanno rilevato la copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nell'incidente. L'incidente si è verificato a Grumo Nevano al corso Garibaldi e la motocicletta Yamaha, che viaggiava in direzione Arzano è stata investita dalla IA US che proveniente da Arzano ha svoltato improvvisamente a sinistra invadendo la corsia di marcia della motocicletta senza accendere l'indicatore di direzione. Dopo l'impatto il conducente della IA US ammise la responsabilità scusandosi per l'accaduto”.
Stante quanto sopra appare apodittica e comunque indimostrata l'affermazione di parte convenuta per cui “se come sostiene il e come dichiarato dai testi Pt_1 escussi davanti al Giudice di Pace di MA, la collisione tra i due mezzi fosse avvenuta mentre la IA, subito dopo la svolta a sinistra stava ricoprendo lo spazio per raggiungere il passo carrabile del civico 86, in fase di invasione della carreggiata percorsa dal motociclo, la IA avrebbe dovuto presentare rilevanti danni da contatto alla carrozzeria e non lievi danni da strisciatura al parafango, per giunta lato sinistro”, con la conseguenza che “appare più logica e aderente alla situazione emergente dalle foto scattate dalla Polizia Municipale, la tesi fin dal primo momento sostenuta dal conducente la , circa la tentata manovra di CP_5 aggiramento a destra della vettura da parte del conducente il motociclo, non emergendo dai rilievi fotografici e dalla descrizione effettuata dalla Polizia, danni alla vettura che possano ritenersi conseguenti all'impatto diretto tra moto e vettura lungo la carreggiata”.
Tale assunto appare smentito dalla circostanza che la causa innanzi al G.d.P., vertente sui danni ai veicoli, fu oggetto di rinuncia a seguito di transazione, in virtù della quale fu quantificato, a favore dell'attore, il danno di euro 2.500,00; al di là di tale profilo, la circostanza – che comunque risulta indimostrata – che il veicolo avesse riportato danni trascurabili nulla può indicare quanto alla dinamica del sinistro o comunque non vale ad inficiare l'attendibilità del racconto offerto dai testi, della cui genuinità, per quanto emerso in questo giudizio, non è dato dubitare.
Va evidenziato che nessun rilievo può essere ascritto all'affermazione del sig. per cui sul luogo non erano presenti testimoni: circostanza di per sé CP_2 inverosimile, dato il luogo e l'ora in cui è avvenuto l'incidente, tanto più ove non siano emersi – come detto – elementi tali da far dubitare dell'autenticità delle dichiarazioni rese.
In altre parole, l'affermazione di parte convenuta resta, alla luce delle emergenze processuali, su un piano del tutto congetturale;
nel mentre non sono emersi elementi di prova (documentale o d'altro tipo) volti a far emergere una dinamica dell'incidente diversa da quella riportata dai testi escussi.
11. Non sono emersi elementi di colpa ascrivibili alla condotta di guida di parte attrice, il che corrobora, stante quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'assunto per cui può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
È vero infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 19.12.2024, n. 33483); tuttavia, la stessa S.C. afferma che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass. 20.11.2024, n. 29927).
Ora, per quanto emerso nel presente giudizio, la manovra del sig. fu CP_2 repentina e imprevedibile, sicché può ritenersi integrato il caso da ultimo tratteggiato e, quindi, per quanto detto, superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro.
12. Circa le conseguenze in termini di pregiudizio patito dall'attore, nei limiti di quanto richiesto, rileva quanto sostenuto dal CTU, le cui conclusioni sono, in quanto logicamente argomentate e frutto dell'applicazione di un corretto procedimento applicativo, da condividere. Dall'elaborato emerge: a) che le lesioni riportate “sono, per dinamica lesiva, per evoluzione riparatrice e per la documentazione esibita, compatibili con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dalla parte attrice, sicché è recepibile la dipendenza causale del sinistro in oggetto”; b) che sono soddisfatti i criteri necessari per assumere l'esistenza “del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e della esclusione di altri momenti etiologici) tra l'evento traumatico e le lesioni documentate”.
Relativamente alla quantificazione del danno subito – profilo sul quale pure non sono emersi elementi atti ad inficiare la correttezza dell'argomentare del CTU – si assume
“l'incapacità di attendere alle normali occupazioni, in ragione di: 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale;
30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%; 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%; inoltre che “le lesioni riportate dal periziato hanno Parte_1 determinato un tasso di danno biologico non inferiore all' 8%”.
Applicando le tabelle milanesi, il danno va quantificato nella misura di euro 28.690,55.
13. Ciò nondimeno, va osservato che parte attrice ha espressamente circoscritto la portata della domanda “nei limiti di euro 26.000,00”: se è vero che tale espressione verbale fa seguito ad altre ove il valore era stato indicato in un ammontare più alto, deve ritenersi, secondo la successione logica e sintattica, delle varie proposizioni e tenuto conto dell'utilizzo dell'avverbio “comunque”, che la volontà della parte fosse in definitiva quella di indicare il suddetto importo come ammontare massimo del risarcimento richiesto.
Che si tratti di espressione vincolante lo si può desumere (mutatis mutandis) da quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è occupata del caso in cui l'attore, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, affermi di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, laddove si è ritenuto che tale dichiarazione abbia “il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento” (Cass. S.U., 26.11.2021, n. 36897).
Pertanto, in pieno accoglimento della domanda (per come formulata), va riconosciuto a parte attrice il risarcimento nella misura di euro 26.000,00.
14. Per concludere, alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (28.10.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, ai valori medi, nonché dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,50.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13232/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna , nella Controparte_1 qualità indicata, al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 somma complessiva di euro 26.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA , nella qualità indicata, alla refusione, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 3.046,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANGELO CAMPANILE, per anticipo fattone;
3. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso dovuto al CTU.
Così deciso in Aversa, il 30.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13232/2019, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANGELO CAMPANILE (CF: , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t. e nella qualità indicata in atti, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GIANCARLO CIPOLLARO DE L'ERO (CF: ), con domicilio digitale eletto C.F._3 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la nella qualità sopra Controparte_1 indicata, e il sig. al fine di sentire accogliere le conclusioni appresso CP_2 indicate:
“a) dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del sig.
proprietario del veicolo IA US tg. DL207MM; CP_2
b) per l'effetto condannarlo, in solido con la in persona del legale rap- CP_3 presentante p.t., e/o ciascuno per quanto tenuto per legge, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €.25.756,42, oltre interessi e svalutazione monetaria dal di dell'evento all'effettivo soddisfo, ovvero nella somma maggiore o minore come da giustizia, e comunque entro i limiti di €. 26.000,00, con rinuncia sin d'ora all'eventuale residuo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario”
2. Parte attrice premette in linea di fatto che: a) il 28.10.2017 alle ore 12:00 in Grumo Nevano al Corso Garibaldi si verificava il sinistro tra la motocicletta Yamaha XT tg. NA258087 di proprietà del sig. e condotta dal sig. Controparte_4
con l'autovettura IA US tg. DL207MM di proprietà del Parte_1 sig. ; b) nelle predette circostanze di luogo e tempo la motocicletta, CP_2 mentre percorreva il corso Garibaldi verso Arzano all'altezza del civico 86, era investita dalla IA US che, tentando di svoltare a sinistra, ometteva di darle la precedenza ed invadeva l'opposta corsia di marcia;
c) l'odierno attore era condotto presso il P.S. del San Giovanni di Dio in MA dove gli era diagnosticata una “frattura composta metafisi distale perone sinistro e vasta F.L.C. al Poplite sinistro suturata e molteplici lesioni”; d) all'epoca del sinistro l'autoveicolo danneggiante era assicurato per la R.C.A. con la e) veniva inoltrata la CP_3 richiesta di risarcimento dei danni e l'invito alla stipula della negoziazione assistita senza riscontro.
3. Si è costituita la , nella qualità indicata, contestando in Controparte_1 fatto e diritto le avverse domande e formulava le seguenti conclusioni:
“preliminarmente disporre la riunione al presente giudizio con quello pendente innanzi al Giudice di Pace di MA Dr D'Aniello R.G 9183/2018, per connessione obiettiva e parzialmente soggettiva, dovendosi evitare duplicità di giudicati. NEL MERITO. - Rigettare la domanda proposta da con Parte_1 citazione del 11.11.19, come infondata e non provata;
Subordinatamente: Dichiarare la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli venuti in collisione ex art 2054 2° comma c.c. Liquidare il danno alla persona subito da in Parte_1 proporzione alla percentuale di responsabilità attribuibile al conducente dell'autovettura IA e all'effettivo pregiudizio subito e residuato, come risulterà all'esito dell'istruttoria (…)”.
4. A seguito di diversi rinvii volti a consentire dapprima la rinnovazione della notificazione e poi il versamento in atti della relativa documentazione giustificativa, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con ordinanza del 26.5.2023, veniva: a) ammesso l'interrogatorio formale del sig. ; b) CP_2 ritenuta la superfluità della escussione, anche in questa sede, dei testimoni in merito alle circostanze articolate, stante l'avvenuto loro esame nel giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di MA (relativo ai danni a cose).
5. All'esito veniva disposta CTU in ordine ai quesiti di cui all'ordinanza del 29.1.2024.
6. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (frattanto subentrato sul ruolo, a far data dal 30.9.2024), le parti precisavano le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
7. La causa veniva trattenuta in decisione, con provvedimento adottato ex art. 127-ter c.p.c., in data 15.1.2025.
8. Negli scritti ex artt. 189-190 c.p.c. le parti si riportavano ai rispettivi asserti difensivi, ulteriormente precisandoli e concludendo in conformità.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
10. All'esito dell'istruttoria è emersa la esclusiva responsabilità del sig. CP_2
, quale conducente dell'auto , nella causazione del sinistro.
[...] CP_5
I testi escussi (le cui dichiarazioni sono state utilizzate anche nel presente procedimento, come da provvedimento del 26.5.2023) hanno dichiarato quanto segue:
a) il teste che “il motociclista tentò di evitare l'impatto, ma la Testimone_1 manovra della macchina di svolta a sinistra, e di invasione CP_5 della corsia di marcia della motocicletta, fu troppo improvvisa (…) e che
“l'incidente si è verificato a Grumo Nevano al corso Garibaldi la motocicletta Yamaha, sulla quale viaggiava il signor , è stata investita Parte_1 sulla propria corsia di marcia dalla IA US, che proveniente da Arzano svoltava improvvisamente a sinistra, senza l'indicatore di direzione acceso. La ha effettuato tale repentina manovra in quanto il conducente svoltava CP_5 per entrare nella propria abitazione. Ricordo che il conducente della CP_5 riconobbe la propria responsabilità scusandosi per l'accaduto. La motocicletta procedeva a velocità moderata. L'auto ha svoltato improvvisamente”;
b) il teste che “l'incidente si verificato alla fine di ottobre nel Testimone_2
2017 ed erano le 12,00, di un sabato mattina. Il motociclista tentò di evitare l'impatto ma non ci riuscì, in quanto vado la manovra con la quale la IA US gli tagliò la strada fu improvvisa, e senza mettere la freccia (…); inoltre dichiarava che “sono intervenuti i vigili urbani del Comune di Grumo Nevano, i quali hanno rilevato la copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nell'incidente. L'incidente si è verificato a Grumo Nevano al corso Garibaldi e la motocicletta Yamaha, che viaggiava in direzione Arzano è stata investita dalla IA US che proveniente da Arzano ha svoltato improvvisamente a sinistra invadendo la corsia di marcia della motocicletta senza accendere l'indicatore di direzione. Dopo l'impatto il conducente della IA US ammise la responsabilità scusandosi per l'accaduto”.
Stante quanto sopra appare apodittica e comunque indimostrata l'affermazione di parte convenuta per cui “se come sostiene il e come dichiarato dai testi Pt_1 escussi davanti al Giudice di Pace di MA, la collisione tra i due mezzi fosse avvenuta mentre la IA, subito dopo la svolta a sinistra stava ricoprendo lo spazio per raggiungere il passo carrabile del civico 86, in fase di invasione della carreggiata percorsa dal motociclo, la IA avrebbe dovuto presentare rilevanti danni da contatto alla carrozzeria e non lievi danni da strisciatura al parafango, per giunta lato sinistro”, con la conseguenza che “appare più logica e aderente alla situazione emergente dalle foto scattate dalla Polizia Municipale, la tesi fin dal primo momento sostenuta dal conducente la , circa la tentata manovra di CP_5 aggiramento a destra della vettura da parte del conducente il motociclo, non emergendo dai rilievi fotografici e dalla descrizione effettuata dalla Polizia, danni alla vettura che possano ritenersi conseguenti all'impatto diretto tra moto e vettura lungo la carreggiata”.
Tale assunto appare smentito dalla circostanza che la causa innanzi al G.d.P., vertente sui danni ai veicoli, fu oggetto di rinuncia a seguito di transazione, in virtù della quale fu quantificato, a favore dell'attore, il danno di euro 2.500,00; al di là di tale profilo, la circostanza – che comunque risulta indimostrata – che il veicolo avesse riportato danni trascurabili nulla può indicare quanto alla dinamica del sinistro o comunque non vale ad inficiare l'attendibilità del racconto offerto dai testi, della cui genuinità, per quanto emerso in questo giudizio, non è dato dubitare.
Va evidenziato che nessun rilievo può essere ascritto all'affermazione del sig. per cui sul luogo non erano presenti testimoni: circostanza di per sé CP_2 inverosimile, dato il luogo e l'ora in cui è avvenuto l'incidente, tanto più ove non siano emersi – come detto – elementi tali da far dubitare dell'autenticità delle dichiarazioni rese.
In altre parole, l'affermazione di parte convenuta resta, alla luce delle emergenze processuali, su un piano del tutto congetturale;
nel mentre non sono emersi elementi di prova (documentale o d'altro tipo) volti a far emergere una dinamica dell'incidente diversa da quella riportata dai testi escussi.
11. Non sono emersi elementi di colpa ascrivibili alla condotta di guida di parte attrice, il che corrobora, stante quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'assunto per cui può ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
È vero infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche recente, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 19.12.2024, n. 33483); tuttavia, la stessa S.C. afferma che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass. 20.11.2024, n. 29927).
Ora, per quanto emerso nel presente giudizio, la manovra del sig. fu CP_2 repentina e imprevedibile, sicché può ritenersi integrato il caso da ultimo tratteggiato e, quindi, per quanto detto, superata la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro.
12. Circa le conseguenze in termini di pregiudizio patito dall'attore, nei limiti di quanto richiesto, rileva quanto sostenuto dal CTU, le cui conclusioni sono, in quanto logicamente argomentate e frutto dell'applicazione di un corretto procedimento applicativo, da condividere. Dall'elaborato emerge: a) che le lesioni riportate “sono, per dinamica lesiva, per evoluzione riparatrice e per la documentazione esibita, compatibili con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dalla parte attrice, sicché è recepibile la dipendenza causale del sinistro in oggetto”; b) che sono soddisfatti i criteri necessari per assumere l'esistenza “del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, della continuità nella seriazione dei fenomeni e della esclusione di altri momenti etiologici) tra l'evento traumatico e le lesioni documentate”.
Relativamente alla quantificazione del danno subito – profilo sul quale pure non sono emersi elementi atti ad inficiare la correttezza dell'argomentare del CTU – si assume
“l'incapacità di attendere alle normali occupazioni, in ragione di: 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale;
30 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 75%; 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%; 60 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 25%; inoltre che “le lesioni riportate dal periziato hanno Parte_1 determinato un tasso di danno biologico non inferiore all' 8%”.
Applicando le tabelle milanesi, il danno va quantificato nella misura di euro 28.690,55.
13. Ciò nondimeno, va osservato che parte attrice ha espressamente circoscritto la portata della domanda “nei limiti di euro 26.000,00”: se è vero che tale espressione verbale fa seguito ad altre ove il valore era stato indicato in un ammontare più alto, deve ritenersi, secondo la successione logica e sintattica, delle varie proposizioni e tenuto conto dell'utilizzo dell'avverbio “comunque”, che la volontà della parte fosse in definitiva quella di indicare il suddetto importo come ammontare massimo del risarcimento richiesto.
Che si tratti di espressione vincolante lo si può desumere (mutatis mutandis) da quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità allorché si è occupata del caso in cui l'attore, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, affermi di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito, laddove si è ritenuto che tale dichiarazione abbia “il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento” (Cass. S.U., 26.11.2021, n. 36897).
Pertanto, in pieno accoglimento della domanda (per come formulata), va riconosciuto a parte attrice il risarcimento nella misura di euro 26.000,00.
14. Per concludere, alla predetta somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va infatti osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (28.10.2017), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Le spese seguono la soccombenza e, dato il principio di causalità, sono poste ad esclusivo carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento, ai valori medi, nonché dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40%, ex art. 4, comma 1, d.m. cit., in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,50.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13232/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna , nella Controparte_1 qualità indicata, al pagamento, in favore del sig. , della Parte_1 somma complessiva di euro 26.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA , nella qualità indicata, alla refusione, in Controparte_1 favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, quantificate in complessivi euro 3.046,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. ANGELO CAMPANILE, per anticipo fattone;
3. provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso dovuto al CTU.
Così deciso in Aversa, il 30.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta