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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3132 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132 /2025 promossa da:
TI (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
14/10/1969 , rappresentata e difesa dall'Avv. ACCIAVATTI RC, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
ACCIAVATTI RC (C.F. ), nato a [...] il [...] , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIAVATTI RC , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.03.2025 le parti, premesso che in data
10.02.2007 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (il 4/10/2012), e che in data 08.02.2019 il Tribunale di Roma aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del
1 matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la nuda proprietà della quota di spettanza (50%) del Sig. Acciavatti dell'appartamento in Roma, Via Caulonia n.14 posto al piano settimo, come da accordo in sede di separazione, è stata trasferita in favore del figlio, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto in favore della madre;
3) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
b) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore quando vorrà, in caso di mancato accordo, alle seguenti modalità:
* a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina alle ore 10 al lunedì all'ingresso a scuola;
* il padre terrà con sé il minore un pomeriggio infrasettimanale, nello specifico, il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola;
il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso l'abitazione paterna fino al venerdì mattina successivo. La mattina successiva il padre provvederà ad accompagnare il minore direttamente presso l'istituto scolastico ovvero in caso di festività o di chiusura delle scuole presso l'abitazione materna alle ore 8.30;
* Festività alternate, ed in particolare nel corso delle vacanze natalizie il minore trascorrerà dal giorno di chiusura delle scuole al pomeriggio del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole con l'altro genitore, alternando tale ordine negli anni. Il genitore che secondo tale organizzazione non dovesse trascorrere il giorno di natale con il minore trascorrerà con lo stesso la giornata del 24 dicembre dalle ore 10,00 con pernotto fino alle ore 10,00 del 25 dicembre. Nel corso delle festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, alternando tale ordine negli anni a seguire. I genitori alterneranno tra di loro anche tutte le altre festività;
* Nel corso delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni nel
2 mese di agosto, alternando negli anni le prime due settimane e le due ultime settimane del mese ovvero dal 1 al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 agosto;
il minore trascorrerà il mese di luglio in località estiva con alternanza di permanenza con i genitori, in assenza di diverso accordo, secondo i criteri ordinari suindicati;
* il minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà, con somministrazione della cena presso il padre, mentre con la madre il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma.
* il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 euro rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
* i genitori provvederanno rispettivamente al 50% delle spese straordinarie relative al figlio.
5) le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione di quanto da essi accumulato in forma di risparmio, in azioni, fondi e contanti, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai beni posseduti in comunione.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, conformi all'interesse del minore, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti, di cui il Tribunale ne prende atto.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3132/2025:
3 - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e ACCIAVATTI RC a Roma in data 10.02.2007;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 , atto n. 00033,
Parte 1, Serie 09);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132 /2025 promossa da:
TI (C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._1
14/10/1969 , rappresentata e difesa dall'Avv. ACCIAVATTI RC, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
ACCIAVATTI RC (C.F. ), nato a [...] il [...] , C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIAVATTI RC , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 07.03.2025 le parti, premesso che in data
10.02.2007 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (il 4/10/2012), e che in data 08.02.2019 il Tribunale di Roma aveva Per_1
omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del
1 matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate: “1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la nuda proprietà della quota di spettanza (50%) del Sig. Acciavatti dell'appartamento in Roma, Via Caulonia n.14 posto al piano settimo, come da accordo in sede di separazione, è stata trasferita in favore del figlio, con contestuale costituzione di diritto di usufrutto in favore della madre;
3) il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
b) il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore quando vorrà, in caso di mancato accordo, alle seguenti modalità:
* a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina alle ore 10 al lunedì all'ingresso a scuola;
* il padre terrà con sé il minore un pomeriggio infrasettimanale, nello specifico, il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina all'ingresso a scuola;
il giovedì dalle ore 19,00 con pernotto presso l'abitazione paterna fino al venerdì mattina successivo. La mattina successiva il padre provvederà ad accompagnare il minore direttamente presso l'istituto scolastico ovvero in caso di festività o di chiusura delle scuole presso l'abitazione materna alle ore 8.30;
* Festività alternate, ed in particolare nel corso delle vacanze natalizie il minore trascorrerà dal giorno di chiusura delle scuole al pomeriggio del 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla riapertura delle scuole con l'altro genitore, alternando tale ordine negli anni. Il genitore che secondo tale organizzazione non dovesse trascorrere il giorno di natale con il minore trascorrerà con lo stesso la giornata del 24 dicembre dalle ore 10,00 con pernotto fino alle ore 10,00 del 25 dicembre. Nel corso delle festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, alternando tale ordine negli anni a seguire. I genitori alterneranno tra di loro anche tutte le altre festività;
* Nel corso delle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni nel
2 mese di agosto, alternando negli anni le prime due settimane e le due ultime settimane del mese ovvero dal 1 al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 agosto;
il minore trascorrerà il mese di luglio in località estiva con alternanza di permanenza con i genitori, in assenza di diverso accordo, secondo i criteri ordinari suindicati;
* il minore trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papà, con somministrazione della cena presso il padre, mentre con la madre il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma.
* il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 200,00 euro rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
* i genitori provvederanno rispettivamente al 50% delle spese straordinarie relative al figlio.
5) le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione di quanto da essi accumulato in forma di risparmio, in azioni, fondi e contanti, e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai beni posseduti in comunione.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, conformi all'interesse del minore, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti, di cui il Tribunale ne prende atto.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 3132/2025:
3 - Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e ACCIAVATTI RC a Roma in data 10.02.2007;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 , atto n. 00033,
Parte 1, Serie 09);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 17/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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