CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 132/2025 RGA avverso la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 917/2023, pubblicata in data 12.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11.12.2025; promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Torino (TO) Parte_1 C.F._1
Corso Carlo e Nello Rosselli 99, int. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Boldini che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante;
contro
Controparte_1
, (C.F.: ), in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 CP_2 difeso in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia, riassumeva - davanti al Tribunale di Ravenna indicato Parte_1 come competente – l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' , Sede di – di seguito, per Controparte_1 CP_1
Con brevità: – recante il n. 116/2023 ed asseritamente notificatale il 27.5.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento - entro 30 giorni dalla data di notifica - della somma complessiva di
€ 8.181,34 a titolo di sanzione amministrativa.
2. Emergeva che l'ordinanza opposta era fondata su Verbale Unico del 25/02/2020 Con notificato all'ingiunta il 26/03/2020, con cui le contestava - nella qualità di legale rappresentante della (dichiarata fallita nel maggio del 2022) - la Controparte_4 violazione di norme speciali per: i. tardiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con (licenziata il 16.10.2018; la comunicazione era del 05.11.2018); ii. Persona_1 illecita somministrazione, alla società “Da Panchi S.a.s. di AN ZI & C.”, di manodopera (segnatamente della lavoratrice dal 09.07.2018 al 16.10.2018; iii. Persona_1 non aver adempiuto all'obbligo di rendere dichiarazioni e fornire documentazione.
3. La ricorrente – dedotta la tempestività dell'opposizione in quanto depositata presso la cancelleria del Tribunale di Imperia il 23/06/2023, assumendo che l'ordinanza ingiunzione le fosse stata notificata in data 27/05/2023 – fondava l'impugnazione avverso la citata ordinanza-ingiunzione, sulle questioni di seguito sintetizzate:
- l'intempestività della notificazione del verbale unico rispetto agli accertamenti e la conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 14 co. 6 della L 689/1981;
- la propria estraneità dalle violazioni contestatele, da ritenersi piuttosto riferibili ai coniugi e quali amministratori di fatto della società CP_5 Persona_2
soggetti che l'avrebbero esautorata dalla gestione della detta Controparte_4 società a decorrere dalla conclusione del contratto di collaborazione commerciale del
14/07/2017 tra la Cooperativa - di cui ella era Presidente e legale rappresentante - e la
“Real Soving Group S.r.l.” gestita dai predetti1; poneva a comprova di tale asserto, oltre alle dichiarazioni rese dei lavoratori in sede ispettiva (che affermavano di non avere avuto rapporti con la ), gli elementi posti a fondamento dei procedimenti penali Pt_1
(anche) a carico dei predetti coniugi per reati fallimentari, nonché le denunce dalla medesima sporte, nel 2019 e nel 2021, contro gli stessi per i reati di truffa, Pt_1 sostituzione di persona, diffamazione e appropriazione indebita. Con
4. Si costituiva ritualmente che eccepiva – in via preliminare ed assorbente delle eccezioni di rito e di merito sollevate dall'opponente, comunque puntualmente avversate dall' convenuto – la tardività del ricorso in opposizione in quanto presentato oltre il CP_6 termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.22, comma 1, L.n. 689/81, da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 D.lvo n.150/2011; nello specifico deduceva che il termine era spirato inutilmente il 22.6.2023 e ciò considerando che la notifica doveva intendersi perfezionata il 23.5.2023 per compiuta giacenza ex art. 8 l.n. 890/82, ossia decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito, riferibile alla data del 12.5.2023.
5. Il Giudice di primo grado - ritenuta inammissibile la querela di falso proposta personalmente dall'opponente alla prima udienza di discussione con riguardo al mod. modello
23-L nella parte in cui riporta, come data di avvenuto deposito il 12.5.2023, indicazione ritenuta dalla querelante in contrasto con l'avviso di ricevimento della raccomandata “CA” laddove riporta i timbri del 15 maggio e del 17 maggio2 - accoglieva l'eccezione preliminare di rito della parte resistente e dichiarava la parte opponente decaduta dall'azione per tardività dell'opposizione, condannandola altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' convenuto. CP_6
6. La parte soccombente proponeva appello istando, previa riforma della sentenza, per l'accoglimento delle richieste già svolte in I grado in termini di nullità, inefficacia, illegittimità dell'opposta ordinanza-ingiunzione, da annullarsi ovvero revocarsi e comunque da dichiararsi priva di ogni effetto, col favore delle spese, formulando 11 motivi d'appello, con cui, in sostanza, erano veicolavate le eccezioni, questioni ed argomentazioni già svolte in I grado.
7. In particolare, con il primo dei motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove dichiara la tardività della proposta opposizione, in particolare nella parte in cui il
Giudice di prime cure ritiene “pacifico” tra le parti che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si formazione del personale, dei dipendenti e dei collaboratori, g) servizio di pulizia dei locali e sedi aziendali, h) attività di marketing e studio di marchi e segni distintivi dell'azienda, i) consulenze varie. 2 Segnatamente, il Giudice di prime cure, in sede di sentenza appellata, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso: “per inconsistenza degli argomenti probatori fatti valere da parte querelante, completamente inconferenti rispetto alla data indicata di invio della CA (che, per inciso, risulta anche dagli esiti della spedizione a cura del sito delle;
la data dell'avviso è 12.5.23 anche nella busta che la parte ricorrente ha depositato agli atti sotto CP_7 il doc. C).” sia perfezionata per compiuta giacenza il 12.5.2023 – 23.5.2023, ribadendo così la propria ferma contestazione con riguardo alla circostanza che la busta le fosse stata consegnata il
12.5.2023; ribadisce, piuttosto, come il c.d. “CA” prodotto in atti riporti il timbro del
15/05/2023, quale data del tentativo di recapito, e del 17/05/2023, quale data dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale più vicino al destinatario3, sostenendo anche in tale sede che è alla data da ultimo indicata che occorre riferirsi al fine di far decorrere il termine di 10 giorni previsto, per il perfezionamento della notifica, dall'art. 8 l.n. 890/82, notifica da intendersi perciò compiuta in data 27 maggio 2023.
8. L'appellante ribadisce, quindi, che è a tale ultimo momento che bisogna aver riguardo quale dies a quo per valutare il rispetto del termine dell'opposizione; prosegue affermando che se il Giudice avesse dato corretta attuazione a tale percorso argomentativo, sarebbe dovuto pervenire a valutare la tempestività dell'opposizione e ciò considerando che il deposito telematico del ricorso era intervenuto già in data 23 giugno '23 e quindi ben prima della decorrenza del trentesimo giorno, ancorché iscritto dalla cancelleria del Tribunale di
Imperia solo il 26 giugno '23, in corrispondenza della scadenza dell'opposizione stessa.
9. Al fine di ulteriormente supportare la propria argomentazione, la difesa dell'appellante – nel formulare il secondo motivo di impugnazione - riformulava la querela di falso, già rigettata dal Giudice di prime cure, con riguardo al “Mod. 23-L” in quanto riportante come “data di avvenuto deposito il 12/05/2023 e come termine di dieci giorni dalla data di spedizione della CA il 23/05/2023… in assoluto contrasto con l'avviso di ricevimento raccomandata CA che riporta i timbri del 15 maggio e del 17 maggio e la dicitura 15 maggio, nonché in contrasto con la busta a lei stessa consegnata alla ricorrente da cui risulta il deposito dell'avviso il 17 maggio (pag. 2 del doc. C, qui prodotta come doc. n. 18)”, indicando come “prove della falsità l'avviso di ricevimento raccomandata CA (All. 1 di parte resistente)
e la busta consegnata alla ricorrente (pag. 2 dell'all. C di parte ricorrente, qui prodotta come doc. n. 18)” (da pagg. 12-13 dell'appello).
10. Ebbene, la Corte ritiene che i primi due motivi di appello siano infondati, con conseguente assorbimento di ogni altra ragione di gravame.
11. Si ritiene – per ragioni di natura logico-processuale – di dover trattare, in primo luogo, la questione afferente alla querela di falso di cui al secondo motivo di gravame, giacché la sua declaratoria di ammissibilità e rilevanza comporterebbe, alla luce della previsione di cui all'art. 355 c.p.c., la sospensione del giudizio di appello con termine per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale indicato come competente.
12. Tanto precisato, si ritiene che la querela di querela di falso sia inammissibile per ragioni di rito, in quanto proposta in sede di appello dal difensore non munito di procura speciale, in difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 221, co.2 c.p.c., norma che prevede espressamente come la querela debba essere proposta personalmente dalla parte ovvero dal suo procuratore speciale all'uopo legittimato.
13. Quanto, poi, al I motivo di appello – afferente alla contestata inammissibilità dell'opposizione per tardività dell'opposizione – se ne rileva l'infondatezza per le ragioni che seguono.
14. La Corte ritiene – così avallando la valutazione assunta sul tema dal Giudice di prime cure – che, in ragione della previsione normativa di riferimento di cui all'art. 8 l.n.
890/824 - l'aspetto fattuale dirimente al fine di stabilire la data di perfezionamento della notifica in caso di compiuta giacenza per assenza temporanea del destinatario – pacificamente di rilievo nel caso di specie – sia la data di invio della raccomandata di avvenuto deposito (c.d. “CA”) che, alla luce delle indicazioni rilevabili dalla relata di notifica di cui al mod. Mod. 23-L prodotto in atti, corrisponde alla data del 12 maggio 2023, dovendosi ritenere irrilevante il successivo momento di immissione in cassetta della detta raccomandata (15 maggio '23) e del successivo deposito presso il più vicino ufficio postale (17 maggio '23).
15. Si precisa, comunque, che la prova dell'avvenuta ricezione del c.d. “CA” assume significato processuale ma al mero fine di consentire al notificante di provare l'avvenuto perfezionamento del “procedimento notificatorio”5; non assume invece alcun rilievo per individuare il momento di decorrenza del termine di compimento della notifica in caso di compiuta giacenza, termine che – lo si ribadisce - decorre, piuttosto, dal momento dell'invio della c.d. “CA”, come prescritto dalla norma citata.
16. In altri termini, una volta fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa (“CA”) –– che consente quindi al notificante di assolvere al proprio onere di comprovare la ritualità del procedimento notificatorio - il termine che rileva ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni prescritto dall'art. 8 l.n. 890/82 è quello dell'invio della Parte
”: nel caso di specie il 12 maggio 2023, dovendosi perciò ritenere che la compiuta giacenza si sia perfezionata il 22 maggio 2023.
17. E' perciò dal 23 maggio 2023 che si deve far decorrere, nel caso di specie, il termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione, termine spirato inutilmente il 22 giugno 2023, posto che il ricorso in opposizione avverso la citata ordinanza-ingiunzione risulta depositato telematicamente il 23 giugno 2023 e ciò avendo riguardo alla specifica allegazione resa sul punto della parte opponente/appellante (a tacer dell'aporia risultante dal confronto tra l'indicazione di tale data con il momento di iscrizione a ruolo, effettuata il 26 giugno 2023, Con come comprovato da già in I grado: cfr. all.2 alla comparsa di costituzione e risposta).
18. Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che il Giudice di I grado abbia fatto buon governo delle norme e dei principi di riferimento nella materia trattata, essendo giunto alla corretta valutazione di tardività dell'opposizione e di conseguente decadenza del ricorrente da
a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Cfr. Conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 26593 del giorno 11/10/2024 che si riporta nella parte di interesse: “
2- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa;…”. qualsivoglia ragione di doglianza avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con inevitabile valutazione di inammissibilità di ogni altra questione di rito e di merito.
19. Tirando le fila di quanto esposto, alla ritenuta infondatezza dei primi due motivi di appello come sopra esaminati, consegue l'assorbimento di ogni altra ragione di gravame e l'integrale rigetto dell'appello.
20. In punto di spese, si procede all'applicazione dell'art ex art. 91 c.p.c., di talché le stesse sono poste a carico della parte appellante così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento, la bassa complessità della controversia ed il mancato svolgimento di incombenti istruttori.
21. Si ritiene, infine, la sussistenza – allo stato - dei presupposti applicativi di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata il giorno 12/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza del citato contratto di collaborazione commerciale del 14/07/2017 la soc. “Real Soving Group S.r.l.” era stata incaricata di provvedere stabilmente all'esecuzione di ogni attività volta a consentire alla la conclusione CP_4 con terzi di contratti aventi ad oggetto il perfezionamento di rapporti di appalto, b) di eseguire consulenza mirata all'organizzazione della logistica e dell'operatività, comprese le attività di start up, c) organizzazione di eventi aziendali, d) locazione di sale e location per eventi, e) di eseguire consulenza mirata allo sviluppo delle attività promozionali, f) 3 Cfr. all. 1 alla memoria difensiva. 4 Art. 8 legge n. 890/1982, a mezzo del servizio postale, che così dispone (con enfasi nella parte di specifico interesse):
“Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'Ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'Ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente…….. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. 5 Cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, che nel dirimere il contrato tra le sezioni semplici in argomento, ha chiarito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 132/2025 RGA avverso la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 917/2023, pubblicata in data 12.09.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11.12.2025; promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Torino (TO) Parte_1 C.F._1
Corso Carlo e Nello Rosselli 99, int. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Boldini che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante;
contro
Controparte_1
, (C.F.: ), in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 CP_2 difeso in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6;
- appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Imperia, riassumeva - davanti al Tribunale di Ravenna indicato Parte_1 come competente – l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' , Sede di – di seguito, per Controparte_1 CP_1
Con brevità: – recante il n. 116/2023 ed asseritamente notificatale il 27.5.2023, con cui le era stato ingiunto il pagamento - entro 30 giorni dalla data di notifica - della somma complessiva di
€ 8.181,34 a titolo di sanzione amministrativa.
2. Emergeva che l'ordinanza opposta era fondata su Verbale Unico del 25/02/2020 Con notificato all'ingiunta il 26/03/2020, con cui le contestava - nella qualità di legale rappresentante della (dichiarata fallita nel maggio del 2022) - la Controparte_4 violazione di norme speciali per: i. tardiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con (licenziata il 16.10.2018; la comunicazione era del 05.11.2018); ii. Persona_1 illecita somministrazione, alla società “Da Panchi S.a.s. di AN ZI & C.”, di manodopera (segnatamente della lavoratrice dal 09.07.2018 al 16.10.2018; iii. Persona_1 non aver adempiuto all'obbligo di rendere dichiarazioni e fornire documentazione.
3. La ricorrente – dedotta la tempestività dell'opposizione in quanto depositata presso la cancelleria del Tribunale di Imperia il 23/06/2023, assumendo che l'ordinanza ingiunzione le fosse stata notificata in data 27/05/2023 – fondava l'impugnazione avverso la citata ordinanza-ingiunzione, sulle questioni di seguito sintetizzate:
- l'intempestività della notificazione del verbale unico rispetto agli accertamenti e la conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 14 co. 6 della L 689/1981;
- la propria estraneità dalle violazioni contestatele, da ritenersi piuttosto riferibili ai coniugi e quali amministratori di fatto della società CP_5 Persona_2
soggetti che l'avrebbero esautorata dalla gestione della detta Controparte_4 società a decorrere dalla conclusione del contratto di collaborazione commerciale del
14/07/2017 tra la Cooperativa - di cui ella era Presidente e legale rappresentante - e la
“Real Soving Group S.r.l.” gestita dai predetti1; poneva a comprova di tale asserto, oltre alle dichiarazioni rese dei lavoratori in sede ispettiva (che affermavano di non avere avuto rapporti con la ), gli elementi posti a fondamento dei procedimenti penali Pt_1
(anche) a carico dei predetti coniugi per reati fallimentari, nonché le denunce dalla medesima sporte, nel 2019 e nel 2021, contro gli stessi per i reati di truffa, Pt_1 sostituzione di persona, diffamazione e appropriazione indebita. Con
4. Si costituiva ritualmente che eccepiva – in via preliminare ed assorbente delle eccezioni di rito e di merito sollevate dall'opponente, comunque puntualmente avversate dall' convenuto – la tardività del ricorso in opposizione in quanto presentato oltre il CP_6 termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.22, comma 1, L.n. 689/81, da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 D.lvo n.150/2011; nello specifico deduceva che il termine era spirato inutilmente il 22.6.2023 e ciò considerando che la notifica doveva intendersi perfezionata il 23.5.2023 per compiuta giacenza ex art. 8 l.n. 890/82, ossia decorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito, riferibile alla data del 12.5.2023.
5. Il Giudice di primo grado - ritenuta inammissibile la querela di falso proposta personalmente dall'opponente alla prima udienza di discussione con riguardo al mod. modello
23-L nella parte in cui riporta, come data di avvenuto deposito il 12.5.2023, indicazione ritenuta dalla querelante in contrasto con l'avviso di ricevimento della raccomandata “CA” laddove riporta i timbri del 15 maggio e del 17 maggio2 - accoglieva l'eccezione preliminare di rito della parte resistente e dichiarava la parte opponente decaduta dall'azione per tardività dell'opposizione, condannandola altresì alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' convenuto. CP_6
6. La parte soccombente proponeva appello istando, previa riforma della sentenza, per l'accoglimento delle richieste già svolte in I grado in termini di nullità, inefficacia, illegittimità dell'opposta ordinanza-ingiunzione, da annullarsi ovvero revocarsi e comunque da dichiararsi priva di ogni effetto, col favore delle spese, formulando 11 motivi d'appello, con cui, in sostanza, erano veicolavate le eccezioni, questioni ed argomentazioni già svolte in I grado.
7. In particolare, con il primo dei motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove dichiara la tardività della proposta opposizione, in particolare nella parte in cui il
Giudice di prime cure ritiene “pacifico” tra le parti che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si formazione del personale, dei dipendenti e dei collaboratori, g) servizio di pulizia dei locali e sedi aziendali, h) attività di marketing e studio di marchi e segni distintivi dell'azienda, i) consulenze varie. 2 Segnatamente, il Giudice di prime cure, in sede di sentenza appellata, dichiarava l'inammissibilità della querela di falso: “per inconsistenza degli argomenti probatori fatti valere da parte querelante, completamente inconferenti rispetto alla data indicata di invio della CA (che, per inciso, risulta anche dagli esiti della spedizione a cura del sito delle;
la data dell'avviso è 12.5.23 anche nella busta che la parte ricorrente ha depositato agli atti sotto CP_7 il doc. C).” sia perfezionata per compiuta giacenza il 12.5.2023 – 23.5.2023, ribadendo così la propria ferma contestazione con riguardo alla circostanza che la busta le fosse stata consegnata il
12.5.2023; ribadisce, piuttosto, come il c.d. “CA” prodotto in atti riporti il timbro del
15/05/2023, quale data del tentativo di recapito, e del 17/05/2023, quale data dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale più vicino al destinatario3, sostenendo anche in tale sede che è alla data da ultimo indicata che occorre riferirsi al fine di far decorrere il termine di 10 giorni previsto, per il perfezionamento della notifica, dall'art. 8 l.n. 890/82, notifica da intendersi perciò compiuta in data 27 maggio 2023.
8. L'appellante ribadisce, quindi, che è a tale ultimo momento che bisogna aver riguardo quale dies a quo per valutare il rispetto del termine dell'opposizione; prosegue affermando che se il Giudice avesse dato corretta attuazione a tale percorso argomentativo, sarebbe dovuto pervenire a valutare la tempestività dell'opposizione e ciò considerando che il deposito telematico del ricorso era intervenuto già in data 23 giugno '23 e quindi ben prima della decorrenza del trentesimo giorno, ancorché iscritto dalla cancelleria del Tribunale di
Imperia solo il 26 giugno '23, in corrispondenza della scadenza dell'opposizione stessa.
9. Al fine di ulteriormente supportare la propria argomentazione, la difesa dell'appellante – nel formulare il secondo motivo di impugnazione - riformulava la querela di falso, già rigettata dal Giudice di prime cure, con riguardo al “Mod. 23-L” in quanto riportante come “data di avvenuto deposito il 12/05/2023 e come termine di dieci giorni dalla data di spedizione della CA il 23/05/2023… in assoluto contrasto con l'avviso di ricevimento raccomandata CA che riporta i timbri del 15 maggio e del 17 maggio e la dicitura 15 maggio, nonché in contrasto con la busta a lei stessa consegnata alla ricorrente da cui risulta il deposito dell'avviso il 17 maggio (pag. 2 del doc. C, qui prodotta come doc. n. 18)”, indicando come “prove della falsità l'avviso di ricevimento raccomandata CA (All. 1 di parte resistente)
e la busta consegnata alla ricorrente (pag. 2 dell'all. C di parte ricorrente, qui prodotta come doc. n. 18)” (da pagg. 12-13 dell'appello).
10. Ebbene, la Corte ritiene che i primi due motivi di appello siano infondati, con conseguente assorbimento di ogni altra ragione di gravame.
11. Si ritiene – per ragioni di natura logico-processuale – di dover trattare, in primo luogo, la questione afferente alla querela di falso di cui al secondo motivo di gravame, giacché la sua declaratoria di ammissibilità e rilevanza comporterebbe, alla luce della previsione di cui all'art. 355 c.p.c., la sospensione del giudizio di appello con termine per la riassunzione della causa di falso innanzi al Tribunale indicato come competente.
12. Tanto precisato, si ritiene che la querela di querela di falso sia inammissibile per ragioni di rito, in quanto proposta in sede di appello dal difensore non munito di procura speciale, in difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 221, co.2 c.p.c., norma che prevede espressamente come la querela debba essere proposta personalmente dalla parte ovvero dal suo procuratore speciale all'uopo legittimato.
13. Quanto, poi, al I motivo di appello – afferente alla contestata inammissibilità dell'opposizione per tardività dell'opposizione – se ne rileva l'infondatezza per le ragioni che seguono.
14. La Corte ritiene – così avallando la valutazione assunta sul tema dal Giudice di prime cure – che, in ragione della previsione normativa di riferimento di cui all'art. 8 l.n.
890/824 - l'aspetto fattuale dirimente al fine di stabilire la data di perfezionamento della notifica in caso di compiuta giacenza per assenza temporanea del destinatario – pacificamente di rilievo nel caso di specie – sia la data di invio della raccomandata di avvenuto deposito (c.d. “CA”) che, alla luce delle indicazioni rilevabili dalla relata di notifica di cui al mod. Mod. 23-L prodotto in atti, corrisponde alla data del 12 maggio 2023, dovendosi ritenere irrilevante il successivo momento di immissione in cassetta della detta raccomandata (15 maggio '23) e del successivo deposito presso il più vicino ufficio postale (17 maggio '23).
15. Si precisa, comunque, che la prova dell'avvenuta ricezione del c.d. “CA” assume significato processuale ma al mero fine di consentire al notificante di provare l'avvenuto perfezionamento del “procedimento notificatorio”5; non assume invece alcun rilievo per individuare il momento di decorrenza del termine di compimento della notifica in caso di compiuta giacenza, termine che – lo si ribadisce - decorre, piuttosto, dal momento dell'invio della c.d. “CA”, come prescritto dalla norma citata.
16. In altri termini, una volta fornita la prova della ricezione della raccomandata informativa (“CA”) –– che consente quindi al notificante di assolvere al proprio onere di comprovare la ritualità del procedimento notificatorio - il termine che rileva ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni prescritto dall'art. 8 l.n. 890/82 è quello dell'invio della Parte
”: nel caso di specie il 12 maggio 2023, dovendosi perciò ritenere che la compiuta giacenza si sia perfezionata il 22 maggio 2023.
17. E' perciò dal 23 maggio 2023 che si deve far decorrere, nel caso di specie, il termine di 30 giorni per la proposizione dell'opposizione, termine spirato inutilmente il 22 giugno 2023, posto che il ricorso in opposizione avverso la citata ordinanza-ingiunzione risulta depositato telematicamente il 23 giugno 2023 e ciò avendo riguardo alla specifica allegazione resa sul punto della parte opponente/appellante (a tacer dell'aporia risultante dal confronto tra l'indicazione di tale data con il momento di iscrizione a ruolo, effettuata il 26 giugno 2023, Con come comprovato da già in I grado: cfr. all.2 alla comparsa di costituzione e risposta).
18. Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che il Giudice di I grado abbia fatto buon governo delle norme e dei principi di riferimento nella materia trattata, essendo giunto alla corretta valutazione di tardività dell'opposizione e di conseguente decadenza del ricorrente da
a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Cfr. Conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 26593 del giorno 11/10/2024 che si riporta nella parte di interesse: “
2- al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa;…”. qualsivoglia ragione di doglianza avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione, con inevitabile valutazione di inammissibilità di ogni altra questione di rito e di merito.
19. Tirando le fila di quanto esposto, alla ritenuta infondatezza dei primi due motivi di appello come sopra esaminati, consegue l'assorbimento di ogni altra ragione di gravame e l'integrale rigetto dell'appello.
20. In punto di spese, si procede all'applicazione dell'art ex art. 91 c.p.c., di talché le stesse sono poste a carico della parte appellante così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento, la bassa complessità della controversia ed il mancato svolgimento di incombenti istruttori.
21. Si ritiene, infine, la sussistenza – allo stato - dei presupposti applicativi di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di Ravenna pubblicata il giorno 12/09/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In forza del citato contratto di collaborazione commerciale del 14/07/2017 la soc. “Real Soving Group S.r.l.” era stata incaricata di provvedere stabilmente all'esecuzione di ogni attività volta a consentire alla la conclusione CP_4 con terzi di contratti aventi ad oggetto il perfezionamento di rapporti di appalto, b) di eseguire consulenza mirata all'organizzazione della logistica e dell'operatività, comprese le attività di start up, c) organizzazione di eventi aziendali, d) locazione di sale e location per eventi, e) di eseguire consulenza mirata allo sviluppo delle attività promozionali, f) 3 Cfr. all. 1 alla memoria difensiva. 4 Art. 8 legge n. 890/1982, a mezzo del servizio postale, che così dispone (con enfasi nella parte di specifico interesse):
“Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'Ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'Ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente…….. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. 5 Cfr. Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, che nel dirimere il contrato tra le sezioni semplici in argomento, ha chiarito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto