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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25673 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1 Parte_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 08/10/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. Mario Ielpo, in sostituzione dell'avv. Parte_1
MA OR NA per l'avv. SICILIA ND Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte opposta precisa che ex art. 29.2 del D.Lgs 276/2023 precisa che la responsabilità solidale fra le parti dura fino a due anni dalla cessazione del rapporto.
Il procuratore di parte opponente rileva che al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo i due anni di cui al D.Lgs non erano ancora trascorsi.
Le parti richiamano i rispettivi atti e le conclusioni formulate.
Il Giudice
All'esito della discussione, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata.
N. RG 25673 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25673 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. MA OR Parte_1 P.IVA_1
NA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. SICILIA Controparte_2 P.IVA_2
ND ( ) VIA FRANCIOSA, 28/13 53100 SIENA;
ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.7.2024 (“ o Parte_1 Parte_1 la “Opponente”) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6766/2024 emesso provvisoriamente esecutivo il 10.5.2024 – 14.5.2024, col quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di (“ ” o la Controparte_2 CP_2
“OS”) la somma di €13.600, oltre interessi e spese, dovutale a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di alcune lavorazioni presso il cantiere affidato alla società
[...]
e sito in Milano, via degli Umiliati n. 19, eseguiti su richiesta dell'Opponente. Parte_1
Esponeva l'Opponente di nulla dovere all'OS, non avendo provveduto a provare CP_2
l'esistenza di un DURC valido ed efficace, malgrado i numerosi solleciti in corso del rapporto contrattuale.
Secondo l'Opponente, invero, la sottoscrizione, da parte di a febbraio 2024, Parte_1 di un atto di transazione, sulla cui base era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, era stata determinata dall'assicurazione, da parte di , di non avere pendenze CP_2 amministrative con enti previdenziali, con conseguente pagamento del primo pagamento concordato.
Non essendo stata fornita dall'OS la documentazione richiesta, l'Opponente riteneva giustificata e legittima la propria sospensione degli ulteriori pagamenti.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto emesso in difetto dei requisiti di legge e comunque in pendenza della legittima sospensione dei pagamenti da parte di la condanna Parte_1 di alla restituzione degli importi già versati dalla stessa a seguito della notifica del CP_2 decreto ingiuntivo e atto di precetto. In subordine, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nella parte relativa alla liquidazione degli interessi e spese legali, oltre alla condanna dell'OS ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa datata 4.10.2024 si costituiva in giudizio , respingendo tutte le allegazioni CP_2 avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, l'OS rilevava che non aveva in alcun modo contestato Parte_1 la pretesa creditoria di , né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate CP_2 monitoriamente, da ritenersi pertanto pienamente provate.
Rilevava, altresì, che la stessa OS aveva riconosciuto il proprio debito, senza alcuna contestazione, e proponendo invece un pagamento in due rate, e che aveva Parte_1 sottoscritto un atto di transazione nel febbraio 2024, senza alcuna contestazione in merito all'assenza di un DURC.
Con riferimento all'eccezione di invalidità del decreto impugnato in mancanza di un regolare
DURC, la contestava integralmente, producendo copia dello stesso attestante la CP_2 regolarità contributiva da settembre 2022 a gennaio 2023, rilevando altresì come non vi fosse stata alcuna contestazione in merito a irregolarità contributiva, avendo sempre correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna di al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei CP_2 danni subiti dall'Opponente, l'OS da un lato ne contestava i presupposti e, dall'altro lato, rilevava la genericità della richiesta, riferita a “tutti i danni subiti”, senza alcuna indicazione degli stessi
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, o, comunque, la condanna di al pagamento dell'importo di € 13.600, oltre interessi. Parte_1
Successivamente, esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli ammessi, la causa veniva posta in decisione. precisava le proprie conclusioni chiedendo in via principale, l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione a di tutte le somme da Controparte_2 Parte_1 questa corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedeva la riduzione della somma dovuta alla sola sorte capitale, limitando pertanto il decreto ingiuntivo a tale importo e revocandolo parzialmente per la parte relativa ad interessi e spese, con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme per tali causali indebitamente percepite, oltre che di quelle di precetto. In ogni caso, insisteva per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
In via istruttoria, vista la contestazione della conformità della copia prodotta in causa da
CP_2 del DURC con l'originale, in quanto disconosciuta ex art. 2719 c.c. e la relativa inutilizzabilità, chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché nei confronti della stessa , per l'acquisizione del DURC e della documentazione
CP_2 contributiva completa e certificata, nonché l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante di e la prova per testi sui capitoli già dedotti con l'atto di opposizione e
CP_2 successive memorie istruttorie;
chiedeva, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la regolarità contributiva e previdenziale di nel periodo rilevante.
CP_2
chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte dell'attore opponente e per l'effetto CP_2 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, chiedeva l'accertamento del proprio credito nei confronti di pari alla somma ingiunta di € 13.600,00, anche per Parte_1 effetto della mancata contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Non appare superfluo rammentare che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in via monitoria e, invece, l'opponente, attore in senso solo formale, ha l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi ex art. 2697 comma 2 c.c.
Nel caso di specie, l'OS ha fondato la propria pretesa sul contratto di appalto stipulato con l'Opponente in data 7.1.2022 (doc. 2 fascicolo Opponente), su copia delle fatture emesse (doc. 3, 4
e 5 fascicolo monitorio e doc. 2 fascicolo Opponente) e sulla transazione stragiudiziale dell'8.2.2024 intercorsa fra le parti (doc. 7 fascicolo monitorio) e non contestata da parte opponente.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ., Sez. Un. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Per contro l'Opponente, lungi dal contestare l'avvenuta conclusione del contratto o la corretta esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, ha formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., deducendo l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, sul presupposto della mancata esibizione, da parte dell'Opposto, della documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
A tale proposito si ritiene che la mancata produzione del DURC, peraltro apparentemente non richiesto nel corso dell'esecuzione del contratto, ma solo successivamente all'emissione del decreto opposto, non possa contribuire a determinare un inadempimento dell'appaltatore rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., idoneo cioè a legittimare un'eccezione di inadempimento del committente, dinanzi alla richiesta di pagamento del corrispettivo.
Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità – che il giudicante ritiene di condividere
-, l'eccezione ex art. 1460 c.c. “si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (v.
Cass. civ., ordinanza n. 17020/2022).
Alla luce dei principi affermati dal citato precedente di legittimità - nonché tenuto conto che, nel caso di specie, l'opponente non ha avanzato contestazioni specifiche, ex art. 115 c.p.c., sull'avvenuta esecuzione delle prestazioni di servizi scaturenti dal contratto - non sembra neanche astrattamente ravvisabile alcuna corrispettività o proporzionalità tra la prestazione dell'appaltatore di consegnare la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali e quella del committente di pagare il corrispettivo d'appalto.
Si osserva che, normalmente, l'obbligo di regolarità retributiva dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori esula dal contratto di appalto, al pari dell'obbligo di regolarità contributiva sussistente verso gli enti previdenziali, che è previsto ex lege.
Pertanto, deve ritenersi che, anche laddove l'esibizione del DURC avesse formato oggetto di una specifica pattuizione del contratto, ipotesi non sussistente nel caso in esame, l'omessa consegna dello stesso ovvero di analoga documentazione obbligatoria, da parte dell'appaltatore, non sia in concreto idonea a costituire un inadempimento di quest'ultimo e non giustifica la sospensione dei pagamenti da parte dell'appaltatore.
Legittimamente, dunque, il creditore opposto, rimasto parzialmente insoddisfatto, ha agito in giudizio per il pagamento del saldo dovuto.
Vero è che, in astratto, è comprensibile la preoccupazione del committente ad essere chiamato in giudizio dai lavoratori per la responsabilità in solido con l'appaltatore prevista dall'art. 29 D. Lgs.
n. 276/2003. Tale preoccupazione, tuttavia, non legittima l'iniziativa unilaterale del committente a rifiutare pagamenti e a trattenere arbitrariamente somme riferite a crediti scaduti e riconosciuti.
Tale preoccupazione sarebbe dovuta, invece, essere preventivata e opportunatamente regolata già in fase contrattuale, per esempio con l'introduzione di eventuali garanzie fideiussorie o con l'accantonamento di una quota del corrispettivo ovvero con il subordinare il pagamento delle opere alla prova dell'avvenuto pagamento dei lavoratori, o altre soluzioni lasciate alla libera contrattazione fra le parti.
Non essendo state introdotte clausole simili nel contratto di appalto, deve ritenersi che trattenere le somme dovute da parte del committente opponente sia un atto arbitrario e illegittimo.
Da ultimo, si rileva che l'obbligo gravante sul committente, ex artt. 1676 c.c. e 29, D. Lgs. n.
276/2003, in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, di corrispondere i trattamenti retributivi ai lavoratori e i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, permane entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni dell'OS, che trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni senti in corso di causa, i quali hanno dichiarato che i lavori erano terminati a gennaio 2023.
Ciò premesso, il termine di decadenza biennale indicato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003
è da ritenersi definitivamente spirato nel mese di gennaio 2025.
Si rileva che, entro due anni dalla conclusione del contratto, parte opponente, in veste di committente, non ha fornito prova di aver corrisposto i trattamenti retributivi maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto o di aver versato qualsivoglia contributo in favore degli enti previdenziali, sicché non sorge, per la medesima, alcun diritto di regresso ex lege nei confronti di
. CP_2
Alla luce di tali rilievi, il credito azionato in via monitoria dall'Opposto, avente ad oggetto il corrispettivo d'appalto, è da ritenersi liquido ed esigibile, tanto in forza delle clausole contrattuali, quanto dell'obbligazione ex lege prevista dall'art. 29, D. Lgs. n. 276/2003.
Alla luce delle considerazioni svolte, la presente opposizione va ritenuta infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, non avendo parte Opponente allegato e fornito prova di idonei elementi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa azionata da con il CP_2 ricorso monitorio.
Il rigetto della domanda dell'Opponente per i motivi sopra esposti esime questo giudice dal pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate dalla stessa, in particolare il disconoscimento del
DURC prodotto dall'OS in corso di causa, irrilevante ai fini della decisione e comunque inammissibile.
Le istanze istruttorie avanzate da parte Opponente devono essere rigettate, quanto alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevante, generica e meramente esplorativa, così come le istanze di prove per testi formulate in atto di citazione, in quanto genericamente formulati o irrilevanti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6766/2024 emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Milano;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 5.338 di cui € 5.077 per compensi professionali Controparte_2
e € 761,55 per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 08/10/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1 Parte_2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi, 08/10/2025, ad ore 12,30 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. Mario Ielpo, in sostituzione dell'avv. Parte_1
MA OR NA per l'avv. SICILIA ND Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice
Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte opposta precisa che ex art. 29.2 del D.Lgs 276/2023 precisa che la responsabilità solidale fra le parti dura fino a due anni dalla cessazione del rapporto.
Il procuratore di parte opponente rileva che al momento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo i due anni di cui al D.Lgs non erano ancora trascorsi.
Le parti richiamano i rispettivi atti e le conclusioni formulate.
Il Giudice
All'esito della discussione, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata.
N. RG 25673 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25673 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. MA OR Parte_1 P.IVA_1
NA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. SICILIA Controparte_2 P.IVA_2
ND ( ) VIA FRANCIOSA, 28/13 53100 SIENA;
ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.7.2024 (“ o Parte_1 Parte_1 la “Opponente”) ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 6766/2024 emesso provvisoriamente esecutivo il 10.5.2024 – 14.5.2024, col quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'Opponente di pagare a favore di (“ ” o la Controparte_2 CP_2
“OS”) la somma di €13.600, oltre interessi e spese, dovutale a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l'esecuzione di alcune lavorazioni presso il cantiere affidato alla società
[...]
e sito in Milano, via degli Umiliati n. 19, eseguiti su richiesta dell'Opponente. Parte_1
Esponeva l'Opponente di nulla dovere all'OS, non avendo provveduto a provare CP_2
l'esistenza di un DURC valido ed efficace, malgrado i numerosi solleciti in corso del rapporto contrattuale.
Secondo l'Opponente, invero, la sottoscrizione, da parte di a febbraio 2024, Parte_1 di un atto di transazione, sulla cui base era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, era stata determinata dall'assicurazione, da parte di , di non avere pendenze CP_2 amministrative con enti previdenziali, con conseguente pagamento del primo pagamento concordato.
Non essendo stata fornita dall'OS la documentazione richiesta, l'Opponente riteneva giustificata e legittima la propria sospensione degli ulteriori pagamenti.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto emesso in difetto dei requisiti di legge e comunque in pendenza della legittima sospensione dei pagamenti da parte di la condanna Parte_1 di alla restituzione degli importi già versati dalla stessa a seguito della notifica del CP_2 decreto ingiuntivo e atto di precetto. In subordine, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo nella parte relativa alla liquidazione degli interessi e spese legali, oltre alla condanna dell'OS ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa datata 4.10.2024 si costituiva in giudizio , respingendo tutte le allegazioni CP_2 avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, l'OS rilevava che non aveva in alcun modo contestato Parte_1 la pretesa creditoria di , né l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate CP_2 monitoriamente, da ritenersi pertanto pienamente provate.
Rilevava, altresì, che la stessa OS aveva riconosciuto il proprio debito, senza alcuna contestazione, e proponendo invece un pagamento in due rate, e che aveva Parte_1 sottoscritto un atto di transazione nel febbraio 2024, senza alcuna contestazione in merito all'assenza di un DURC.
Con riferimento all'eccezione di invalidità del decreto impugnato in mancanza di un regolare
DURC, la contestava integralmente, producendo copia dello stesso attestante la CP_2 regolarità contributiva da settembre 2022 a gennaio 2023, rilevando altresì come non vi fosse stata alcuna contestazione in merito a irregolarità contributiva, avendo sempre correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna di al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei CP_2 danni subiti dall'Opponente, l'OS da un lato ne contestava i presupposti e, dall'altro lato, rilevava la genericità della richiesta, riferita a “tutti i danni subiti”, senza alcuna indicazione degli stessi
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, o, comunque, la condanna di al pagamento dell'importo di € 13.600, oltre interessi. Parte_1
Successivamente, esaurita l'istruttoria con l'escussione dei testi sui capitoli ammessi, la causa veniva posta in decisione. precisava le proprie conclusioni chiedendo in via principale, l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, la condanna di alla restituzione a di tutte le somme da Controparte_2 Parte_1 questa corrisposte in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, chiedeva la riduzione della somma dovuta alla sola sorte capitale, limitando pertanto il decreto ingiuntivo a tale importo e revocandolo parzialmente per la parte relativa ad interessi e spese, con condanna dell'opposta alla restituzione delle somme per tali causali indebitamente percepite, oltre che di quelle di precetto. In ogni caso, insisteva per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_2
In via istruttoria, vista la contestazione della conformità della copia prodotta in causa da
CP_2 del DURC con l'originale, in quanto disconosciuta ex art. 2719 c.c. e la relativa inutilizzabilità, chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché nei confronti della stessa , per l'acquisizione del DURC e della documentazione
CP_2 contributiva completa e certificata, nonché l'ammissione di interrogatorio formale del legale rappresentante di e la prova per testi sui capitoli già dedotti con l'atto di opposizione e
CP_2 successive memorie istruttorie;
chiedeva, altresì, disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la regolarità contributiva e previdenziale di nel periodo rilevante.
CP_2
chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte dell'attore opponente e per l'effetto CP_2 la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, chiedeva l'accertamento del proprio credito nei confronti di pari alla somma ingiunta di € 13.600,00, anche per Parte_1 effetto della mancata contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Non appare superfluo rammentare che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in via monitoria e, invece, l'opponente, attore in senso solo formale, ha l'onere di allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi ex art. 2697 comma 2 c.c.
Nel caso di specie, l'OS ha fondato la propria pretesa sul contratto di appalto stipulato con l'Opponente in data 7.1.2022 (doc. 2 fascicolo Opponente), su copia delle fatture emesse (doc. 3, 4
e 5 fascicolo monitorio e doc. 2 fascicolo Opponente) e sulla transazione stragiudiziale dell'8.2.2024 intercorsa fra le parti (doc. 7 fascicolo monitorio) e non contestata da parte opponente.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. civ., Sez. Un. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Per contro l'Opponente, lungi dal contestare l'avvenuta conclusione del contratto o la corretta esecuzione delle prestazioni in esso dedotte, ha formulato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., deducendo l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, sul presupposto della mancata esibizione, da parte dell'Opposto, della documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
A tale proposito si ritiene che la mancata produzione del DURC, peraltro apparentemente non richiesto nel corso dell'esecuzione del contratto, ma solo successivamente all'emissione del decreto opposto, non possa contribuire a determinare un inadempimento dell'appaltatore rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., idoneo cioè a legittimare un'eccezione di inadempimento del committente, dinanzi alla richiesta di pagamento del corrispettivo.
Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità – che il giudicante ritiene di condividere
-, l'eccezione ex art. 1460 c.c. “si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (v.
Cass. civ., ordinanza n. 17020/2022).
Alla luce dei principi affermati dal citato precedente di legittimità - nonché tenuto conto che, nel caso di specie, l'opponente non ha avanzato contestazioni specifiche, ex art. 115 c.p.c., sull'avvenuta esecuzione delle prestazioni di servizi scaturenti dal contratto - non sembra neanche astrattamente ravvisabile alcuna corrispettività o proporzionalità tra la prestazione dell'appaltatore di consegnare la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali e quella del committente di pagare il corrispettivo d'appalto.
Si osserva che, normalmente, l'obbligo di regolarità retributiva dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori esula dal contratto di appalto, al pari dell'obbligo di regolarità contributiva sussistente verso gli enti previdenziali, che è previsto ex lege.
Pertanto, deve ritenersi che, anche laddove l'esibizione del DURC avesse formato oggetto di una specifica pattuizione del contratto, ipotesi non sussistente nel caso in esame, l'omessa consegna dello stesso ovvero di analoga documentazione obbligatoria, da parte dell'appaltatore, non sia in concreto idonea a costituire un inadempimento di quest'ultimo e non giustifica la sospensione dei pagamenti da parte dell'appaltatore.
Legittimamente, dunque, il creditore opposto, rimasto parzialmente insoddisfatto, ha agito in giudizio per il pagamento del saldo dovuto.
Vero è che, in astratto, è comprensibile la preoccupazione del committente ad essere chiamato in giudizio dai lavoratori per la responsabilità in solido con l'appaltatore prevista dall'art. 29 D. Lgs.
n. 276/2003. Tale preoccupazione, tuttavia, non legittima l'iniziativa unilaterale del committente a rifiutare pagamenti e a trattenere arbitrariamente somme riferite a crediti scaduti e riconosciuti.
Tale preoccupazione sarebbe dovuta, invece, essere preventivata e opportunatamente regolata già in fase contrattuale, per esempio con l'introduzione di eventuali garanzie fideiussorie o con l'accantonamento di una quota del corrispettivo ovvero con il subordinare il pagamento delle opere alla prova dell'avvenuto pagamento dei lavoratori, o altre soluzioni lasciate alla libera contrattazione fra le parti.
Non essendo state introdotte clausole simili nel contratto di appalto, deve ritenersi che trattenere le somme dovute da parte del committente opponente sia un atto arbitrario e illegittimo.
Da ultimo, si rileva che l'obbligo gravante sul committente, ex artt. 1676 c.c. e 29, D. Lgs. n.
276/2003, in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, di corrispondere i trattamenti retributivi ai lavoratori e i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, permane entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni dell'OS, che trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni senti in corso di causa, i quali hanno dichiarato che i lavori erano terminati a gennaio 2023.
Ciò premesso, il termine di decadenza biennale indicato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003
è da ritenersi definitivamente spirato nel mese di gennaio 2025.
Si rileva che, entro due anni dalla conclusione del contratto, parte opponente, in veste di committente, non ha fornito prova di aver corrisposto i trattamenti retributivi maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto o di aver versato qualsivoglia contributo in favore degli enti previdenziali, sicché non sorge, per la medesima, alcun diritto di regresso ex lege nei confronti di
. CP_2
Alla luce di tali rilievi, il credito azionato in via monitoria dall'Opposto, avente ad oggetto il corrispettivo d'appalto, è da ritenersi liquido ed esigibile, tanto in forza delle clausole contrattuali, quanto dell'obbligazione ex lege prevista dall'art. 29, D. Lgs. n. 276/2003.
Alla luce delle considerazioni svolte, la presente opposizione va ritenuta infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, non avendo parte Opponente allegato e fornito prova di idonei elementi modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa azionata da con il CP_2 ricorso monitorio.
Il rigetto della domanda dell'Opponente per i motivi sopra esposti esime questo giudice dal pronunciarsi sulle ulteriori domande formulate dalla stessa, in particolare il disconoscimento del
DURC prodotto dall'OS in corso di causa, irrilevante ai fini della decisione e comunque inammissibile.
Le istanze istruttorie avanzate da parte Opponente devono essere rigettate, quanto alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto irrilevante, generica e meramente esplorativa, così come le istanze di prove per testi formulate in atto di citazione, in quanto genericamente formulati o irrilevanti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, visto l'art. 91 c.p.c. e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta, sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6766/2024 emesso provvisoriamente esecutivo dal
Tribunale di Milano;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in € 5.338 di cui € 5.077 per compensi professionali Controparte_2
e € 761,55 per spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 08/10/2025
Il GOT
(Micaela Magri)