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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: ), , nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Sciacca il 06.01.1963 (cod. fisc.: ), nata a [...] il C.F._3 Parte_4
08.03.1965 (cod. fisc.: ), , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(cod. fisc.: ), nata a [...] il [...], C.F._5 Parte_6
codice fiscale , nato a [...] il [...] (cod. C.F._6 Parte_7
fisc.: ); nato a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._7 Parte_8
); nato a [...] il [...] (cod. C.F._8 Parte_9
fisc.: ); nata a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._9 Parte_10
); , nata a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._10 Parte_11
); nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ; C.F._11 Parte_12 C.F._12
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Parte_13 C.F._13 Parte_14
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), tutti rappresentati e difesi,
[...] C.F._14
per procura in atti, dall'Avv. Mauro Tirnetta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sciacca, via del Bevaio 22;
ATTORI
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., numero di iscrizione al Parte_15 P.IVA_1
Registro Imprese di NO , rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Fiorentino per P.IVA_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in Palermo Via Biagio
Petrocelli n. 12/18;
E
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_16 [...]
, elett.te domiciliato in Carini via Castello n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonio C.F._15
Gabriele Armetta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 4.11.2024 e in particolare:
l'Avv. Tirnetta per parte attrice: “preliminarmente insiste in quanto già rappresentato all'udienza del
27.02.2024 chiedendo la rinnovazione della CTU stante che, nonostante i chiarimenti richiesti al CTU alla precedente udienza, lo stesso non è riuscito a chiarire i motivi che lo hanno portato a non calcolare la dispersione dell'energia cinetica, calcolo rilevante ai fini della valutazione della velocità nonché le ragioni secondo cui ha utilizzato una formula che non rientra tra quelle indicate dalla letteratura scientifica per come rappresentato nella consulenza di parte attrice e nelle successive osservazioni. In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste si conclude riportandosi a tutto quanto già dedotto in tutti gli atti di causa e verbali di udienza e si chiede assegnarsi termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c”;
l'Avv. Fiorentino per la ha concluso chiedendo il rigetto delle domande Parte_15
poste dagli attori con loro condanna in solido alle spese, competenze ed onorari del giudizio;
ha chiesto che la causa venga decisa con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.;
l'Avv. Armetta per il convenuto ha precisato le conclusioni chiedendo: “- accertare e Parte_16
dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusivi fatto e colpa del sig. Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma 2, c.c., in capo al sig. ; - ritenere e dichiarare, comunque, inammissibili ed infondate tutte le voci Parte_16
e le relative quantificazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dagli attori;
- in subordine, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità colposa concorrente ex art. 2054 comma 2, c.c., contenere nel minimo la responsabilità gravante sul sig. ; - in ogni caso, qualora Pt_16 fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'odierno convenuto, ritenere e dichiarare
l'obbligo in capo alla compagnia convenuta di tenere indenne il medesimo da qualsivoglia obbligo risarcitorio e/o indennitario;
- condannare gli attori, in solido tra loro, alle spese ed ai compensi del presente giudizio. Con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione gli attori rappresentavano che il 22.2.2016, nel tardo pomeriggio, alle ore 19.15 circa, il loro congiunto percorreva a bordo del proprio motociclo Honda ET, tg. Controparte_1
pagina 2 di 8 BT31638, la S.S. 624 in direzione Sciacca, in territorio di Poggioreale quando, dopo l'uscita da una curva, andava a scontrarsi violentemente con l'autovettura Ford Focus SW, tg. CP278TH, di proprietà e condotta del sig. , la quale procedeva in senso opposto ad elevata velocità. Che, a causa Parte_16 del violento impatto, il sig. nonostante l'intervento del personale del 118, decedeva;
che i CP_1
Carabinieri di Poggioreale intervenuti ritenevano che la possibile causa del sinistro fosse dovuta alla perdita di controllo del motociclo da parte di in prossimità del km 55-600 della S.S. 624, CP_1
appena fatta la semicurva, che invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava violentemente con la parte anteriore e laterale sinistra la Ford Focus che sopraggiungeva.
Che tuttavia non venivano valutati alcuni fondamentali elementi, come ad esempio, quali marce fossero inserite al momento del sinistro, la presenza sull'asfalto di tracce ematiche o biologiche, l'andatura della Ford Focus SW e la velocità prescritta nel tratto di strada ove l'incidente si è svolto, nonché il fatto che a 3,84 metri dal punto d'urto esisteva uno specifico limite di velocità di 70 km/h.
Parte attrice ha aggiunto che, dai calcoli effettuati e riportati nella perizia di parte, emergeva che la
Ford Focus SW teneva una velocità superiore al limite previsto, stimata in 108 chilometri orari, superiore del 54% rispetto al limite consentito nel tratto ove si è verificato il sinistro.
Che, inoltre, il conducente viaggiava insieme alle signore e con Testimone_1 Parte_17
possibilità che i tre stessero parlando e conseguente calo di attenzione in capo al conducente.
Evidenziavano quindi la sussistenza di un concorso di colpa in capo al conducente della vettura Ford
Focus e chiedevano il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis.
In particolare, quanto a e , rappresentavano di essere i genitori del Parte_1 Parte_2
de cuius, mentre le sig.re , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
le sorelle. Parte_6
Quanto a , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e , rappresentavano di essere tutti affini (cognati) e
[...] Parte_13 Parte_14
parenti (nipoti) di con il quale avevano uno stretto legame affettivo. Controparte_1
Che i danni conseguenti alla morte del congiunto sono sia di natura patrimoniale, consistenti nelle spese sostenute dagli attori in conseguenza del sinistro, nonché nel danno da perdita parentale.
Concludevano chiedendo: “- ritenere e dichiarare che gli attori, per la dinamica del sinistro e per il concorso dell'altrui responsabilità, anche in via concorsuale ex art. 2054 c.c., o in qualunque altra misura concorsuale ritenuta di giustizia, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi subiti, tanto iure proprio, quale danno parentale;
- conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi, come esposto in premessa nella somma che si riterrà di
pagina 3 di 8 giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi professionali ed al rimborso delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi”.
Si è costituita, l'11.11.2019, che ha contestato quanto dedotto da parte Parte_15
attrice, riportandosi alla dinamica del sinistro descritta nella relazione dei Carabinieri;
evidenziava inoltre l'assenza di elementi atti a consentire di ritenere sussistente un concorso di colpa del conducente della Ford Focus SW, non emergendo che lo stesso viaggiasse ad una velocità superiore al limite consentito in quel tratto di strada.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande spiegate dagli attori per essere il sinistro imputabile in via esclusiva a Controparte_1
Contestava comunque la quantificazione del danno effettuata in quanto generica e non provata, chiedendone parimenti il rigetto.
Si costituiva, in data 14.9.2020, , conducente del veicolo Ford Focus SW, chiedendo il Parte_16
rigetto delle domande spiegate dagli attori e contestando la sussistenza di un concorso di colpa alla luce della relazione dei Carabinieri in atti, evidenziando come l'impatto fosse inevitabile alla luce dell'imprevedibile e repentina invasione di marcia da parte del motociclista.
In subordine e in caso di riconoscimento di un concorso di colpa, chiedeva di determinarlo in misura minima.
La causa veniva istruita a mezzo testimoni e CTU cinematica, volta ad accertare la dinamica del sinistro;
infine veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c. all'udienza del 4.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente delimitato l'oggetto del decidere all'eventuale misura del concorso di colpa da riconoscere in capo al veicolo condotto da , essendo incontestata tra le parti la Parte_16
circostanza del verificarsi di un sinistro nel tardo pomeriggio del 22.2.2016 sulla SS 624, all'altezza di
Poggioreale, tra il motociclo condotto da e la Ford Focus condotta dal convenuto. Controparte_1
Nel caso di specie, essendosi verificato uno scontro tra veicoli, la norma generale cui guardare è l'art. 2054 c.c. comma 2 che detta una presunzione di corresponsabilità in capo ai conducenti.
Detta presunzione può essere vinta dimostrando un diverso concorso di colpa tra le parti o l'assorbente valenza di una condotta rispetto all'altra nella dinamica del sinistro con conseguente imputazione di responsabilità esclusiva.
In materia va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che pagina 4 di 8 “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Precisa il Supremo Collegio che
“Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi indirettamente rag- giunta la prova liberatoria, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente”.
Va quindi verificato se, sulla scorta della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, sia emersa l'assorbente valenza causativa della condotta colposa nella dinamica dell'incidente dovuta all' invasione della carreggiata di percorrenza opposta da parte del motociclo o se piuttosto, sussista un concorso di colpa da parte del conducente dell'altro veicolo.
Dal rapporto dei Carabinieri di Poggioreale, intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dell'incidente, è emerso che il sinistro si è verificato su una strada statale a doppio senso di marcia, in un tratto in semi- curva, con asfalto asciutto. Quanto alla dinamica del sinistro, dagli elementi acquisiti, dalla posizione dei veicoli e dalle informazioni assunte DAI Carabinieri è emerso che il veicolo Ford Focus, rappresentato con la lettera A, procedeva sulla S.S. 624 con direzione di marcia Palermo mentre, il veicolo Honda ET (B), procedeva con direzione di marcia Sciacca. Hanno presupposto che, entrambi giungevano in prossimità del Km 55-600 quando, il conducente del veicolo B, appena fatta la semicurva, perdeva il controllo del mezzo, invadendo totalmente l'opposta corsia di marcia, urtando violentemente con la parte anteriore e laterale sinistra (lato guida del veicolo A) che nel frattempo sopraggiungeva.
Detta affermazione è stata ricostruita, si legge nella relazione, dalle sommarie informazioni testimoniali assunte dagli occupanti del veicolo A, dalle tracce di frenata e dal punto di impatto avvenuto nella corsia del veicolo A, riscontrando dai vari frammenti di vetro e parti di carrozzeria trovati sull'asfalto.
Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni chiesti dalla convenuta Controparte_2
,
[...] Testimone_2
Il primo ha confermato di trovarsi il 22.02.2016 alle ore 15:20 circa all'interno del bar posto nell'area di servizio Tamoil sito sulla S.S. 624 del Comune di Poggioreale e ha riferito di aver visto CP_1
arrivare intorno alle 15:30 e barcollare un po', aggiungendo che quando è andato via, intorno alle
[...]
19,00 non lo ha visto barcollare.
Il testimone ha confermato di trovarsi quel giorno all'interno del bar Taoil intorno Testimone_2 alle 15.20 e di aver visto che barcollava un po', sebbene non abbia saputo riferire se Controparte_1
detta condizione fosse determinata dal fatto che lo stesso avesse assunto alcolici o da altro e di avergli pagina 5 di 8 detto di non andarsene con la moto e di rimanere un po' lì in quanto non gli sembrava in perfette condizioni. Quanto è ripartito ha detto che gli sembrava stesse bene.
Non è stata raggiunta la prova che il predetto, quando è ripartito intorno alle 19:00, non fosse in buone condizioni di salute, non essendovi sufficienti elementi sul punto da valorizzare.
Il CTU nominato, richiesto di ricostruire la dinamica del sinistro, il punto d'urto e la velocità dei mezzi prima dell'impatto nonché di riferire a quale velocità l'impatto avrebbe potuto essere evitato o le conseguenze del sinistro fortemente attenuate, ha evidenziato che, per quanto concerne la moto, dal rapporto dei Carabinieri e dalle foto, non risulta che il conducente abbia frenato prima dell'impatto, non risultando sull'asfalto tracce di frenata. Il consulente ha stimato che la moto viaggiasse, prima dell'impatto, ad una velocità di 130.32 chilometri orari. In tal senso viene valorizzato anche il fatto che il contagiri segnasse 12.400 giri circa al momento dell'impatto.
Quanto alla Ford Focus, appurata la posizione dell'autovettura al momento dell'urto con le superfici di primo contatto, nonché la lunghezza, pari a 20,5 mt, delle tracce rilasciate sull'asfalto da parte dei pneumatici con il punto di arresto, ha appurato che la velocità a cui viaggiava il mezzo era di circa
80/85 Km/h. Ha inoltre aggiunto che, in quel tratto di strada, il limite di velocità era di 90 km/h e che, a
3,4 metri dal punto d'urto, vi era segnaletica che indicava il limite di velocità in 70 Km/h. Ha inoltre aggiunto come dalle foto effettuate dai Carabinieri emergesse che la visuale era libera e che non c'era una visibilità limitata nonostante fossero le 19.45 del 22/02/2016, in quanto l'intera area oggetto del sinistro è ben illuminata da un nutrito numero di proiettori verticali (pali) della luce.
Tanto evidenziato, considerato che vi è stata una condotta anomala da parte del motociclista, consistente nell'invasione della corsia di marcia percorsa dalla Ford Focus, considerato inoltre che non emerge che lo stesso abbia compiuto manovre di emergenza e in particolare, che abbia frenato, considerato che il veicolo Ford Focus viaggiava ad una velocità contenuta entro i limiti in quel tratto, all'interno della propria corsia di marcia e cha ha tentato di evitare l'impatto frenando, essendovi la presenza di tracce di frenata per la lunghezza di 20,5 metri, va concluso per il rilievo assorbente della condotta imprudente tenuta dal conducente della moto nella causazione del sinistro.
Deve infatti ritenersi che la totale invasione della opposta corsia di marcia da parte del conducente della moto, alla luce degli elementi sopra valorizzati, abbia reso di fatto impossibile per il conducente della
Ford Focus evitare l'evento già di per sé di difficile prevedibilità.
Indicative in tal senso sono, oltre all'invasione della corsia di marcia opposta, anche l'elevata velocità a cui viaggiava la moto prima dell'impatto, stimata dal consulente in 130,52 chilometri orari e l'assenza di tracce di frenata.
D'altro canto la circostanza che il veicolo condotto da viaggiasse ad una velocità Parte_16
pagina 6 di 8 superiore al limite previsto in quel tratto, corrispondente a 108 km/h, oltre che non provato, avendo la consulenza di parte mero valore di allegazione difensiva ed essendo giunto il consulente tecnico d'ufficio a conclusioni diverse, stimando la velocità del mezzo in questione in 80/85 chilometri orari, non sarebbe stata comunque dirimente nel senso di attribuire allo stesso un concorso di colpa posto che,
l'unica azione che avrebbe potuto compiere e cha ha effettuato, sarebbe consistita nella frenata. la Suprema Corte, (Cass. civ. 13672/2019), occupandosi di un caso simile (improvvisa invasione della corsia di marcia opposta), ha avuto modo di precisare che: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999). Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. n.
19115/2020; 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
Concludendo, deve ritenersi che la condotta di guida del tutto anomala e imprevedibile del conducente del motociclo, che, per ragioni rimaste non chiarite, ha invaso la corsia opposta di marcia andando ad impattare contro l'autovettura condotta da , ha dato causa in via esclusiva al sinistro, Parte_16
rendendo lo scontro pressoché inevitabile, nonostante la manovra di frenata intrapresa dal convenuto.
Le domande risarcitorie formulate dagli attori vanno quindi rigettate con conseguente loro condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei convenuti.
Conferma l'importo liquidato al CTU a titolo di acconto all'udienza del 14.2.2023 ponendolo definitivamente carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto
- li condanna, in solido tra loro, alle spese di giudizio sostenute dai convenuti che si liquidano, per ciascuno, in € 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate all'udienza del 14.2.2023 definitivamente a carico degli attori in solido.
pagina 7 di 8 Sciacca, 27 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 950/2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: ), , nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Sciacca il 06.01.1963 (cod. fisc.: ), nata a [...] il C.F._3 Parte_4
08.03.1965 (cod. fisc.: ), , nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
(cod. fisc.: ), nata a [...] il [...], C.F._5 Parte_6
codice fiscale , nato a [...] il [...] (cod. C.F._6 Parte_7
fisc.: ); nato a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._7 Parte_8
); nato a [...] il [...] (cod. C.F._8 Parte_9
fisc.: ); nata a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._9 Parte_10
); , nata a [...] il [...] (cod. fisc.: C.F._10 Parte_11
); nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ; C.F._11 Parte_12 C.F._12
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ); Parte_13 C.F._13 Parte_14
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), tutti rappresentati e difesi,
[...] C.F._14
per procura in atti, dall'Avv. Mauro Tirnetta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Sciacca, via del Bevaio 22;
ATTORI
(P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., numero di iscrizione al Parte_15 P.IVA_1
Registro Imprese di NO , rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Fiorentino per P.IVA_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest' ultimo in Palermo Via Biagio
Petrocelli n. 12/18;
E
pagina 1 di 8 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], c.f. Parte_16 [...]
, elett.te domiciliato in Carini via Castello n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonio C.F._15
Gabriele Armetta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 4.11.2024 e in particolare:
l'Avv. Tirnetta per parte attrice: “preliminarmente insiste in quanto già rappresentato all'udienza del
27.02.2024 chiedendo la rinnovazione della CTU stante che, nonostante i chiarimenti richiesti al CTU alla precedente udienza, lo stesso non è riuscito a chiarire i motivi che lo hanno portato a non calcolare la dispersione dell'energia cinetica, calcolo rilevante ai fini della valutazione della velocità nonché le ragioni secondo cui ha utilizzato una formula che non rientra tra quelle indicate dalla letteratura scientifica per come rappresentato nella consulenza di parte attrice e nelle successive osservazioni. In subordine e senza recesso alcuno dalle superiori richieste si conclude riportandosi a tutto quanto già dedotto in tutti gli atti di causa e verbali di udienza e si chiede assegnarsi termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c”;
l'Avv. Fiorentino per la ha concluso chiedendo il rigetto delle domande Parte_15
poste dagli attori con loro condanna in solido alle spese, competenze ed onorari del giudizio;
ha chiesto che la causa venga decisa con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.;
l'Avv. Armetta per il convenuto ha precisato le conclusioni chiedendo: “- accertare e Parte_16
dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusivi fatto e colpa del sig. Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità concorsuale ex art. 2054 comma 2, c.c., in capo al sig. ; - ritenere e dichiarare, comunque, inammissibili ed infondate tutte le voci Parte_16
e le relative quantificazioni dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dagli attori;
- in subordine, nell'ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità colposa concorrente ex art. 2054 comma 2, c.c., contenere nel minimo la responsabilità gravante sul sig. ; - in ogni caso, qualora Pt_16 fosse accertata una qualsivoglia responsabilità in capo all'odierno convenuto, ritenere e dichiarare
l'obbligo in capo alla compagnia convenuta di tenere indenne il medesimo da qualsivoglia obbligo risarcitorio e/o indennitario;
- condannare gli attori, in solido tra loro, alle spese ed ai compensi del presente giudizio. Con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione gli attori rappresentavano che il 22.2.2016, nel tardo pomeriggio, alle ore 19.15 circa, il loro congiunto percorreva a bordo del proprio motociclo Honda ET, tg. Controparte_1
pagina 2 di 8 BT31638, la S.S. 624 in direzione Sciacca, in territorio di Poggioreale quando, dopo l'uscita da una curva, andava a scontrarsi violentemente con l'autovettura Ford Focus SW, tg. CP278TH, di proprietà e condotta del sig. , la quale procedeva in senso opposto ad elevata velocità. Che, a causa Parte_16 del violento impatto, il sig. nonostante l'intervento del personale del 118, decedeva;
che i CP_1
Carabinieri di Poggioreale intervenuti ritenevano che la possibile causa del sinistro fosse dovuta alla perdita di controllo del motociclo da parte di in prossimità del km 55-600 della S.S. 624, CP_1
appena fatta la semicurva, che invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava violentemente con la parte anteriore e laterale sinistra la Ford Focus che sopraggiungeva.
Che tuttavia non venivano valutati alcuni fondamentali elementi, come ad esempio, quali marce fossero inserite al momento del sinistro, la presenza sull'asfalto di tracce ematiche o biologiche, l'andatura della Ford Focus SW e la velocità prescritta nel tratto di strada ove l'incidente si è svolto, nonché il fatto che a 3,84 metri dal punto d'urto esisteva uno specifico limite di velocità di 70 km/h.
Parte attrice ha aggiunto che, dai calcoli effettuati e riportati nella perizia di parte, emergeva che la
Ford Focus SW teneva una velocità superiore al limite previsto, stimata in 108 chilometri orari, superiore del 54% rispetto al limite consentito nel tratto ove si è verificato il sinistro.
Che, inoltre, il conducente viaggiava insieme alle signore e con Testimone_1 Parte_17
possibilità che i tre stessero parlando e conseguente calo di attenzione in capo al conducente.
Evidenziavano quindi la sussistenza di un concorso di colpa in capo al conducente della vettura Ford
Focus e chiedevano il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis.
In particolare, quanto a e , rappresentavano di essere i genitori del Parte_1 Parte_2
de cuius, mentre le sig.re , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
le sorelle. Parte_6
Quanto a , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e , rappresentavano di essere tutti affini (cognati) e
[...] Parte_13 Parte_14
parenti (nipoti) di con il quale avevano uno stretto legame affettivo. Controparte_1
Che i danni conseguenti alla morte del congiunto sono sia di natura patrimoniale, consistenti nelle spese sostenute dagli attori in conseguenza del sinistro, nonché nel danno da perdita parentale.
Concludevano chiedendo: “- ritenere e dichiarare che gli attori, per la dinamica del sinistro e per il concorso dell'altrui responsabilità, anche in via concorsuale ex art. 2054 c.c., o in qualunque altra misura concorsuale ritenuta di giustizia, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi subiti, tanto iure proprio, quale danno parentale;
- conseguentemente, condannare i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi, come esposto in premessa nella somma che si riterrà di
pagina 3 di 8 giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi professionali ed al rimborso delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi”.
Si è costituita, l'11.11.2019, che ha contestato quanto dedotto da parte Parte_15
attrice, riportandosi alla dinamica del sinistro descritta nella relazione dei Carabinieri;
evidenziava inoltre l'assenza di elementi atti a consentire di ritenere sussistente un concorso di colpa del conducente della Ford Focus SW, non emergendo che lo stesso viaggiasse ad una velocità superiore al limite consentito in quel tratto di strada.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande spiegate dagli attori per essere il sinistro imputabile in via esclusiva a Controparte_1
Contestava comunque la quantificazione del danno effettuata in quanto generica e non provata, chiedendone parimenti il rigetto.
Si costituiva, in data 14.9.2020, , conducente del veicolo Ford Focus SW, chiedendo il Parte_16
rigetto delle domande spiegate dagli attori e contestando la sussistenza di un concorso di colpa alla luce della relazione dei Carabinieri in atti, evidenziando come l'impatto fosse inevitabile alla luce dell'imprevedibile e repentina invasione di marcia da parte del motociclista.
In subordine e in caso di riconoscimento di un concorso di colpa, chiedeva di determinarlo in misura minima.
La causa veniva istruita a mezzo testimoni e CTU cinematica, volta ad accertare la dinamica del sinistro;
infine veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c. all'udienza del 4.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente delimitato l'oggetto del decidere all'eventuale misura del concorso di colpa da riconoscere in capo al veicolo condotto da , essendo incontestata tra le parti la Parte_16
circostanza del verificarsi di un sinistro nel tardo pomeriggio del 22.2.2016 sulla SS 624, all'altezza di
Poggioreale, tra il motociclo condotto da e la Ford Focus condotta dal convenuto. Controparte_1
Nel caso di specie, essendosi verificato uno scontro tra veicoli, la norma generale cui guardare è l'art. 2054 c.c. comma 2 che detta una presunzione di corresponsabilità in capo ai conducenti.
Detta presunzione può essere vinta dimostrando un diverso concorso di colpa tra le parti o l'assorbente valenza di una condotta rispetto all'altra nella dinamica del sinistro con conseguente imputazione di responsabilità esclusiva.
In materia va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che pagina 4 di 8 “l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Precisa il Supremo Collegio che
“Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi indirettamente rag- giunta la prova liberatoria, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente”.
Va quindi verificato se, sulla scorta della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie, sia emersa l'assorbente valenza causativa della condotta colposa nella dinamica dell'incidente dovuta all' invasione della carreggiata di percorrenza opposta da parte del motociclo o se piuttosto, sussista un concorso di colpa da parte del conducente dell'altro veicolo.
Dal rapporto dei Carabinieri di Poggioreale, intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dell'incidente, è emerso che il sinistro si è verificato su una strada statale a doppio senso di marcia, in un tratto in semi- curva, con asfalto asciutto. Quanto alla dinamica del sinistro, dagli elementi acquisiti, dalla posizione dei veicoli e dalle informazioni assunte DAI Carabinieri è emerso che il veicolo Ford Focus, rappresentato con la lettera A, procedeva sulla S.S. 624 con direzione di marcia Palermo mentre, il veicolo Honda ET (B), procedeva con direzione di marcia Sciacca. Hanno presupposto che, entrambi giungevano in prossimità del Km 55-600 quando, il conducente del veicolo B, appena fatta la semicurva, perdeva il controllo del mezzo, invadendo totalmente l'opposta corsia di marcia, urtando violentemente con la parte anteriore e laterale sinistra (lato guida del veicolo A) che nel frattempo sopraggiungeva.
Detta affermazione è stata ricostruita, si legge nella relazione, dalle sommarie informazioni testimoniali assunte dagli occupanti del veicolo A, dalle tracce di frenata e dal punto di impatto avvenuto nella corsia del veicolo A, riscontrando dai vari frammenti di vetro e parti di carrozzeria trovati sull'asfalto.
Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni chiesti dalla convenuta Controparte_2
,
[...] Testimone_2
Il primo ha confermato di trovarsi il 22.02.2016 alle ore 15:20 circa all'interno del bar posto nell'area di servizio Tamoil sito sulla S.S. 624 del Comune di Poggioreale e ha riferito di aver visto CP_1
arrivare intorno alle 15:30 e barcollare un po', aggiungendo che quando è andato via, intorno alle
[...]
19,00 non lo ha visto barcollare.
Il testimone ha confermato di trovarsi quel giorno all'interno del bar Taoil intorno Testimone_2 alle 15.20 e di aver visto che barcollava un po', sebbene non abbia saputo riferire se Controparte_1
detta condizione fosse determinata dal fatto che lo stesso avesse assunto alcolici o da altro e di avergli pagina 5 di 8 detto di non andarsene con la moto e di rimanere un po' lì in quanto non gli sembrava in perfette condizioni. Quanto è ripartito ha detto che gli sembrava stesse bene.
Non è stata raggiunta la prova che il predetto, quando è ripartito intorno alle 19:00, non fosse in buone condizioni di salute, non essendovi sufficienti elementi sul punto da valorizzare.
Il CTU nominato, richiesto di ricostruire la dinamica del sinistro, il punto d'urto e la velocità dei mezzi prima dell'impatto nonché di riferire a quale velocità l'impatto avrebbe potuto essere evitato o le conseguenze del sinistro fortemente attenuate, ha evidenziato che, per quanto concerne la moto, dal rapporto dei Carabinieri e dalle foto, non risulta che il conducente abbia frenato prima dell'impatto, non risultando sull'asfalto tracce di frenata. Il consulente ha stimato che la moto viaggiasse, prima dell'impatto, ad una velocità di 130.32 chilometri orari. In tal senso viene valorizzato anche il fatto che il contagiri segnasse 12.400 giri circa al momento dell'impatto.
Quanto alla Ford Focus, appurata la posizione dell'autovettura al momento dell'urto con le superfici di primo contatto, nonché la lunghezza, pari a 20,5 mt, delle tracce rilasciate sull'asfalto da parte dei pneumatici con il punto di arresto, ha appurato che la velocità a cui viaggiava il mezzo era di circa
80/85 Km/h. Ha inoltre aggiunto che, in quel tratto di strada, il limite di velocità era di 90 km/h e che, a
3,4 metri dal punto d'urto, vi era segnaletica che indicava il limite di velocità in 70 Km/h. Ha inoltre aggiunto come dalle foto effettuate dai Carabinieri emergesse che la visuale era libera e che non c'era una visibilità limitata nonostante fossero le 19.45 del 22/02/2016, in quanto l'intera area oggetto del sinistro è ben illuminata da un nutrito numero di proiettori verticali (pali) della luce.
Tanto evidenziato, considerato che vi è stata una condotta anomala da parte del motociclista, consistente nell'invasione della corsia di marcia percorsa dalla Ford Focus, considerato inoltre che non emerge che lo stesso abbia compiuto manovre di emergenza e in particolare, che abbia frenato, considerato che il veicolo Ford Focus viaggiava ad una velocità contenuta entro i limiti in quel tratto, all'interno della propria corsia di marcia e cha ha tentato di evitare l'impatto frenando, essendovi la presenza di tracce di frenata per la lunghezza di 20,5 metri, va concluso per il rilievo assorbente della condotta imprudente tenuta dal conducente della moto nella causazione del sinistro.
Deve infatti ritenersi che la totale invasione della opposta corsia di marcia da parte del conducente della moto, alla luce degli elementi sopra valorizzati, abbia reso di fatto impossibile per il conducente della
Ford Focus evitare l'evento già di per sé di difficile prevedibilità.
Indicative in tal senso sono, oltre all'invasione della corsia di marcia opposta, anche l'elevata velocità a cui viaggiava la moto prima dell'impatto, stimata dal consulente in 130,52 chilometri orari e l'assenza di tracce di frenata.
D'altro canto la circostanza che il veicolo condotto da viaggiasse ad una velocità Parte_16
pagina 6 di 8 superiore al limite previsto in quel tratto, corrispondente a 108 km/h, oltre che non provato, avendo la consulenza di parte mero valore di allegazione difensiva ed essendo giunto il consulente tecnico d'ufficio a conclusioni diverse, stimando la velocità del mezzo in questione in 80/85 chilometri orari, non sarebbe stata comunque dirimente nel senso di attribuire allo stesso un concorso di colpa posto che,
l'unica azione che avrebbe potuto compiere e cha ha effettuato, sarebbe consistita nella frenata. la Suprema Corte, (Cass. civ. 13672/2019), occupandosi di un caso simile (improvvisa invasione della corsia di marcia opposta), ha avuto modo di precisare che: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, secondo comma, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n. 4648/1999). Con la precisazione che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. n.
19115/2020; 5226/2006, Cass. n. 9550/2009).
Concludendo, deve ritenersi che la condotta di guida del tutto anomala e imprevedibile del conducente del motociclo, che, per ragioni rimaste non chiarite, ha invaso la corsia opposta di marcia andando ad impattare contro l'autovettura condotta da , ha dato causa in via esclusiva al sinistro, Parte_16
rendendo lo scontro pressoché inevitabile, nonostante la manovra di frenata intrapresa dal convenuto.
Le domande risarcitorie formulate dagli attori vanno quindi rigettate con conseguente loro condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei convenuti.
Conferma l'importo liquidato al CTU a titolo di acconto all'udienza del 14.2.2023 ponendolo definitivamente carico degli attori in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto
- li condanna, in solido tra loro, alle spese di giudizio sostenute dai convenuti che si liquidano, per ciascuno, in € 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate all'udienza del 14.2.2023 definitivamente a carico degli attori in solido.
pagina 7 di 8 Sciacca, 27 maggio 2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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