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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Algieri e digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata all'atto di Email_1 citazione;
ATTORE
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Francesca
RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla Via Panebianco
n. 326, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
21.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la dichiarazione della nullità del contratto di conto corrente n.
[...]
6667, ai sensi degli artt. 1418, c. I, c.c., 117 e 118 T.U.B., per la mancata accettazione scritta di esso attore delle modifiche peggiorative delle condizioni economiche disposte unilateralmente dalla convenuta e della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
per la sussistenza di illegittimi interessi anatocistici e di interessi usurari.
Per tale ragione, parte attrice chiedeva la ripetizione della somma € 45.309,85, versata indebitamente in favore della banca convenuta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto della domanda, perché
[...] inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisisti i fascicoli di parte e con ordinanza dell'11.04.2022 veniva ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione documentale dei documenti richiesti da parte attrice con istanza proposta ex artt. 119 TUB.
La causa, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 2 di 6 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. civ., sez. VI, sent.
n. 6480/2021).
Circa la mancata produzione della documentazione, inoltre, questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 30822/2018; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 7895/2020).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che parte attrice non ha assolto al proprio onere della prova, avendo omesso di produrre il contratto di conto corrente n. 6667, nei pagina 3 di 6 confronti del quale ha richiesto l'accertamento della nullità, ma solo un diverso contratto di conto corrente ordinario di finanziamento aziendale n. 681069 concluso il 22.07.2013.
Pertanto, la mancata allegazione del contratto di conto corrente impedisce la valutazione della legittimità delle clausole in esso contenute e determina il necessario rigetto delle domande.
6. Peraltro, l'omessa produzione documentale, ordinata dal Giudice ex art. 210 c.p.c., da parte della non può essere qualificata come inadempimento della convenuta, giacché il rapporto CP_1 contrattuale oggetto del giudizio risale al 1997 (per come risulta dagli estratti conto prodotti dall'attrice), ovvero a un periodo che supera il termine decennale previsto per la conservazione dei documenti bancari.
Invero, la giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria condivisibilmente ha precisato che “Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. civ., sez.
I, ord. n. 18227/2024; conf. Cass. civ., sez. I, ord. n. 35039/2022 secondo cui “In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220
c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n.
154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca”; Corte appello Roma, 03.02.2025,
n. 710; Corte appello Reggio Calabria, 08.02.2025, n. 125).
pagina 4 di 6 Ebbene, poiché nella specie, il rapporto è stato chiuso il 26.10.2017, come emerge dagli estratti conto depositati dall'attore, è evidente che fosse venuto meno l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria anteriore all'anno 2007.
Inoltre, non assume rilevanza, ai fini del computo del termine decennale di conservazione, che il correntista avesse chiesto il rilascio della documentazione in sede amministrativa.
Invero, solo nel caso in cui sia stata presentata istanza di cui all'art. 210 c.p.c. la parte è tenuta, infatti, a conservare la documentazione anche oltre il decennio sino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto (cfr. Cass. civ., sez. I, 28/08/2000, n.11225), ma l'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata formulata quando il decennio in parola era già decorso.
7. Ad ogni modo, si rileva che la conservazione della documentazione contabile, ai sensi dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 119, c. 4, TUB, costituisce un obbligo distinto dall'onere gravante sul correntista di dare prova del credito maturato nei confronti della banca nell'ambito di uno specifico rapporto.
Tale regola, che costituisce la naturale conseguenza del principio di cui al menzionato art. 2697
c.c., vale tanto più ove sia stata contestata, da parte del correntista, la validità delle pattuizioni relative allo ius variandi, agli interessi ultralegali e alla capitalizzazione degli stessi.
A tal proposito, si rileva che l'ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva né per iniziativa del giudice, né ad iniziativa della parte interessata.
Dall'omessa ottemperanza all'ordine di esibizione il Giudice può desumere elementi di prova ex art. 116, c. II, c.p.c. nel caso in cui la parte destinataria non alleghi circostanze impeditive all'esibizione ovvero nel caso in cui, allegate dette circostanze, la controparte provi la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, nè per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del c.p.p. circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'arte. 605 ss. c.p.c. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta. (Nella specie, l'ordine era comunque diretto nei confronti di un pagina 5 di 6 terzo e la S.C. - nel confermare la sentenza di merito - precisa che nessun elemento di prova poteva comunque essere tratto contro gli attori).” (Cass. civ., sez. III, sent. n. n.18833/2023; conf. Cass. civ., sez. II, sent. n. 16816/2016).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle giustificazioni addotte dalla convenuta, parte CP_1 attrice si è limitata a formulare istanze istruttorie, senza, al contempo, dimostrare- come sarebbe stato suo onere - la “perdurante possibilità di produzione in giudizio” della documentazione richiesta.
Infine, si rileva che la chiesta CTU risulta del tutto esplorativa, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
8. Per tutto quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 4.400,00 (di cui €
[...]
1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.600,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina
Lerario.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 828 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Algieri e digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata all'atto di Email_1 citazione;
ATTORE
E
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Francesca
RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza, alla Via Panebianco
n. 326, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre 2025, in decisione all'udienza del
21.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la dichiarazione della nullità del contratto di conto corrente n.
[...]
6667, ai sensi degli artt. 1418, c. I, c.c., 117 e 118 T.U.B., per la mancata accettazione scritta di esso attore delle modifiche peggiorative delle condizioni economiche disposte unilateralmente dalla convenuta e della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
per la sussistenza di illegittimi interessi anatocistici e di interessi usurari.
Per tale ragione, parte attrice chiedeva la ripetizione della somma € 45.309,85, versata indebitamente in favore della banca convenuta.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
che, contestando gli assunti attorei, chiedeva il rigetto della domanda, perché
[...] inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
3. Durante il procedimento venivano acquisisti i fascicoli di parte e con ordinanza dell'11.04.2022 veniva ordinata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione documentale dei documenti richiesti da parte attrice con istanza proposta ex artt. 119 TUB.
La causa, all'udienza del 21.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 2 di 6 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. civ., sez. VI, sent.
n. 6480/2021).
Circa la mancata produzione della documentazione, inoltre, questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 30822/2018; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 7895/2020).
5. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, risulta che parte attrice non ha assolto al proprio onere della prova, avendo omesso di produrre il contratto di conto corrente n. 6667, nei pagina 3 di 6 confronti del quale ha richiesto l'accertamento della nullità, ma solo un diverso contratto di conto corrente ordinario di finanziamento aziendale n. 681069 concluso il 22.07.2013.
Pertanto, la mancata allegazione del contratto di conto corrente impedisce la valutazione della legittimità delle clausole in esso contenute e determina il necessario rigetto delle domande.
6. Peraltro, l'omessa produzione documentale, ordinata dal Giudice ex art. 210 c.p.c., da parte della non può essere qualificata come inadempimento della convenuta, giacché il rapporto CP_1 contrattuale oggetto del giudizio risale al 1997 (per come risulta dagli estratti conto prodotti dall'attrice), ovvero a un periodo che supera il termine decennale previsto per la conservazione dei documenti bancari.
Invero, la giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria condivisibilmente ha precisato che “Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. civ., sez.
I, ord. n. 18227/2024; conf. Cass. civ., sez. I, ord. n. 35039/2022 secondo cui “In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220
c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/1993 (TUB) e, ancor prima, della legge n.
154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca”; Corte appello Roma, 03.02.2025,
n. 710; Corte appello Reggio Calabria, 08.02.2025, n. 125).
pagina 4 di 6 Ebbene, poiché nella specie, il rapporto è stato chiuso il 26.10.2017, come emerge dagli estratti conto depositati dall'attore, è evidente che fosse venuto meno l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria anteriore all'anno 2007.
Inoltre, non assume rilevanza, ai fini del computo del termine decennale di conservazione, che il correntista avesse chiesto il rilascio della documentazione in sede amministrativa.
Invero, solo nel caso in cui sia stata presentata istanza di cui all'art. 210 c.p.c. la parte è tenuta, infatti, a conservare la documentazione anche oltre il decennio sino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto (cfr. Cass. civ., sez. I, 28/08/2000, n.11225), ma l'istanza ex art. 210 c.p.c. è stata formulata quando il decennio in parola era già decorso.
7. Ad ogni modo, si rileva che la conservazione della documentazione contabile, ai sensi dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 119, c. 4, TUB, costituisce un obbligo distinto dall'onere gravante sul correntista di dare prova del credito maturato nei confronti della banca nell'ambito di uno specifico rapporto.
Tale regola, che costituisce la naturale conseguenza del principio di cui al menzionato art. 2697
c.c., vale tanto più ove sia stata contestata, da parte del correntista, la validità delle pattuizioni relative allo ius variandi, agli interessi ultralegali e alla capitalizzazione degli stessi.
A tal proposito, si rileva che l'ordine di esibizione non è suscettibile di esecuzione coattiva né per iniziativa del giudice, né ad iniziativa della parte interessata.
Dall'omessa ottemperanza all'ordine di esibizione il Giudice può desumere elementi di prova ex art. 116, c. II, c.p.c. nel caso in cui la parte destinataria non alleghi circostanze impeditive all'esibizione ovvero nel caso in cui, allegate dette circostanze, la controparte provi la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, nè per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del c.p.p. circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'arte. 605 ss. c.p.c. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta. (Nella specie, l'ordine era comunque diretto nei confronti di un pagina 5 di 6 terzo e la S.C. - nel confermare la sentenza di merito - precisa che nessun elemento di prova poteva comunque essere tratto contro gli attori).” (Cass. civ., sez. III, sent. n. n.18833/2023; conf. Cass. civ., sez. II, sent. n. 16816/2016).
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle giustificazioni addotte dalla convenuta, parte CP_1 attrice si è limitata a formulare istanze istruttorie, senza, al contempo, dimostrare- come sarebbe stato suo onere - la “perdurante possibilità di produzione in giudizio” della documentazione richiesta.
Infine, si rileva che la chiesta CTU risulta del tutto esplorativa, non avendo parte attrice assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
8. Per tutto quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 4.400,00 (di cui €
[...]
1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di istruttoria ed € 1.600,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina
Lerario.
pagina 6 di 6