Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2208 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1
in piazza Duca degli Abruzzi n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Florio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ed ivi residente, in via Boschetto n. 30, rappresentata e difesa dall'avv.
Flavia Di Marzio, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente, e Parte_1 [...]
premesso di essere stati legati sentimentalmente per circa dieci anni e di aver CP_1
convissuto more uxorio dal novembre 2015 al luglio 2023 e che dalla loro unione è nato, in data 27 giugno 2016, il figlio hanno rappresentato che, a causa delle incomprensioni Per_1
maturate negli anni per incompatibilità caratteriale, hanno deciso di interrompere la convivenza. Hanno riferito che, a partire dal luglio 2023, il padre ha sempre visto con regolarità il figlio ed ha sempre versato mensilmente il mantenimento a favore dello stesso. Hanno
specificato che il svolge la professione di insegnante a contratto ed è proprietario Pt_1 dell'immobile in cui vive, sito in Pescara in Piazza Duca degli Abruzzi n. 59; la CP_1
svolge la professione di Counselor Relazionale e Perito Grafologico ed è altresì insegnante di
Corsi Fitness presso alcune palestre ed è proprietaria dell'immobile in cui vive.
Tanto brevemente premesso, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di comune accordo hanno chiesto che l'affido del minore sia regolato alle condizioni meglio specificate di seguito:
“1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e lo stesso avrà la residenza presso la madre in Chieti alla Via Boschetto n. 30. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta di variazione di eventuale residenza del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2. Il signor potrà tenere con sé il figlio nei tempi e modalità qui di Parte_1 Per_1
seguito indicati: - il martedì dalle ore 15.00 quando non va a scuola e dalle ore 17.00 Per_1 quando lo riprenderà dall'uscita della scuola e fino al mercoledì mattina, previo accordo tra i genitori per l'orario di rientro, quando il minore non va a scuola;
diversamente con accompagno a scuola da parte del padre, precisando che i detti orari potranno subire delle variazioni in tutti i casi di improvvisi impedimenti per ragioni di lavoro e/o personali dei genitori e/o per necessità del minore, in tal caso si comunicherà con congruo avviso il cambio di orario;
- venerdì e sabato dall'uscita di scuola del venerdì (ore 17) e fino alle ore 19.00 del sabato. In accordo tra i genitori
2 si potranno trascorrere tutti e tre insieme i fine settimana e all'occorrenza il padre potrà tenere il figlio la domenica e il lunedì. - le festività Natalizie: la Vigilia, come per consuetudine, il figlio la trascorrerà a casa della famiglia del padre mentre il giorno di Natale a casa della famiglia della madre. In accordo tra i genitori si potrà anche trascorrere la Vigilia e/o il giorno di Natale tutti e tre insieme. Il Capodanno, con alternanza di anno in anno, sarà con il padre o la madre, Per_1
oppure, in accordo tra i genitori, lo si potrà trascorrere tutti e tre insieme. In ipotesi si decidesse di effettuare una vacanza durante il periodo natalizio, il minore starà 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre. - le festività Pasquali: dal Venerdì Santo fino alla domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola con l'altro genitore, sempre con l'alternanza di anno in anno, oppure in accordo tra i genitori si potranno trascorrere tutti e tre insieme la Domenica di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo; - le ferie estive: il minore starà con il padre dai 7 ai 10 giorni e così con la madre, con congruo preavviso, in base al piano ferie di entrambi i genitori. Sempre su accordo dei genitori si potranno trascorrere, tutti e tre insieme, alcuni giorni delle ferie estive;
- compleanno di festa con gli amici e parenti a cui Per_1
partecipano entrambi i genitori;
- telefonate: quando è con il padre, la madre potrà Per_1 chiamare una volta al giorno, entro l'ora di cena, così sarà per il padre quando il figlio sarà con la madre, fatti salvi casi eccezionali ed urgenti, solo ed unicamente riguardanti il minore, per cui sarà necessario il contatto telefonico anche più volte al giorno;
si precisa che qualsiasi contatto tra i genitori dovrà avvenire senza la presenza del minore a tutela dello stesso. - accompagnamenti del minore dalla residenza della madre a casa del padre: il padre prenderà il figlio dalla residenza della madre e lo riaccompagnerà.
3. Il signor verserà alla signora , tramite accredito Parte_1 Controparte_1 sul conto corrente n. IBAN [...], il giorno 25 di ogni mese, l'assegno di mantenimento a favore del figlio di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre la sua Per_1 quota parte dell'assegno unico. Il detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologa del presente atto.
4. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, con specifico riferimento al Protocollo del CNF che viene consegnato ad entrambi i genitori. Si precisa a tal proposito che la spesa per il Campus sarà sostenuta con il bonus rilasciato dall'università in cui lavora il padre, nella misura in cui verrà corrisposto, in mancanza o per differenza detta spesa sarà sostenuta al 50 % da ciascun genitore”.
3 Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. e le parti hanno espressamente rinunciato alla comparizione personale.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse del minore e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore , Persona_2
nato il [...];
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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