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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 508 R.G. 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 273/2021 pubblicata il 16 aprile 2021 dal Tribunale ordinario di Matera, in composizione monocratica, vertente tra tra
, c.f. P IVA rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Roberto Digirolamo
appellante
e
CP_1
appellata- contumace
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Part All'esito del giudizio intrapreso da nei confronti dell' , CP_1 Parte_1
odierna appellante, e teso ad ottenere il risarcimento del danno conseguente agli esiti pregiudizievoli dell'intervento medico in atti meglio specificato, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta, ovvero limitatamente alla lesione del diritto di autodeterminazione per carenza del consenso informato, così riconoscendo CP in favore della la complessiva somma, equitativamente determinata, pari ad euro
10.000,00.
In particolare, per quel che rileva ai fini della disamina del presente gravame, il
Tribunale, pur premettendo che nel caso di specie la lesione al diritto alla salute patito
CP dalla non poteva dirsi conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, ne ha motivato la risarcibilità in via autonoma ovvero in sé considerato anche in mancanza di una specifica indicazione, da parte dell'attrice, dei pregiudizi non patrimoniali, diversi da quelli alla salute, patiti in conseguenza della mancata informazione. Difatti, ha motivato che “(...) considerate per un verso
l'invasività del trattamento eseguito, non preceduto da valido consenso informato,
l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi e le conseguenti acute sofferenze patite (altri due successivi interventi) e del danno biologico subito quantificato nella misura dell'8% dal CTU, tenuto conto, per altro verso dell'inesistenza di valide alternative terapeutiche, può riconoscersi all'attrice un danno non patrimoniale, già valutato all'attualità, pari ad euro 10.000,00”.
Part
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame l' chiedendone la riforma.
In particolare, le ragioni di gravame si attestano sulla pretesa erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il danno al diritto all'autodeterminazione nonostante la mancanza di qualsiasi riscontro istruttorio in ordine al fatto che l'attrice avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento ove compiutamente informata ed in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ai CP pregiudizi diversi dalla salute che la avrebbe subito in assenza dell'informazione non trattandosi di danno in re ipsa.
L'appellata benché ritualmente citata non si è costituita. L'appello va rigettato perché infondato.
Contrariamente alle deduzioni dell'appellante, il Tribunale ha riconosciuto alla paziente il danno da lesione del diritto di autodeterminazione in sé considerato e non già il diverso danno inteso quale danno alla salute conseguente alla mancata informazione e dunque ristorabile a fronte del presunto dissenso del paziente. Difatti, come precisato in sede di legittimità, “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". Ciò premesso, la distinzione tra le due tipologie di danno esclude la prova del presunto dissenso all'intervento a fronte del pregiudizio al diritto all'autodeterminazione in sé considerato, pregiudizio che, ad ogni modo, non è un danno in re ipsa richiedendo anch'esso l'allegazione di altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute.
Difatti, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.
Così ripercorso il quadro interpretativo di riferimento, non si ravvisa neanche la carenza allegatoria con riguardo ai pregiudizi patiti in conseguenza della violazione del diritto all'autodeterminazione attesi i plurimi indici valorizzati dal giudice di prime cure: l'invasività del trattamento eseguito, l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi e le conseguenti acute sofferenze patite (altri due successivi interventi). Tali elementi valorizzati dal Tribunale al fine di enucleare il danno conseguente alla violazione del diritto all'autodeterminazione non sono stati specificatamente contestati dall'appellante e, pertanto, devono ritenersi incontrovertibilmente accertati. Si tratta di indici utili allo scopo di corroborare la prova del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione che, come noto, può essere fornita anche in via presuntiva (cfr. Cass. n. 28985/2019 secondo cui “In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria”).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia della parte appellata e vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. rigetta l'appello.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 508 R.G. 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 273/2021 pubblicata il 16 aprile 2021 dal Tribunale ordinario di Matera, in composizione monocratica, vertente tra tra
, c.f. P IVA rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Roberto Digirolamo
appellante
e
CP_1
appellata- contumace
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Part All'esito del giudizio intrapreso da nei confronti dell' , CP_1 Parte_1
odierna appellante, e teso ad ottenere il risarcimento del danno conseguente agli esiti pregiudizievoli dell'intervento medico in atti meglio specificato, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta, ovvero limitatamente alla lesione del diritto di autodeterminazione per carenza del consenso informato, così riconoscendo CP in favore della la complessiva somma, equitativamente determinata, pari ad euro
10.000,00.
In particolare, per quel che rileva ai fini della disamina del presente gravame, il
Tribunale, pur premettendo che nel caso di specie la lesione al diritto alla salute patito
CP dalla non poteva dirsi conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione, ne ha motivato la risarcibilità in via autonoma ovvero in sé considerato anche in mancanza di una specifica indicazione, da parte dell'attrice, dei pregiudizi non patrimoniali, diversi da quelli alla salute, patiti in conseguenza della mancata informazione. Difatti, ha motivato che “(...) considerate per un verso
l'invasività del trattamento eseguito, non preceduto da valido consenso informato,
l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi e le conseguenti acute sofferenze patite (altri due successivi interventi) e del danno biologico subito quantificato nella misura dell'8% dal CTU, tenuto conto, per altro verso dell'inesistenza di valide alternative terapeutiche, può riconoscersi all'attrice un danno non patrimoniale, già valutato all'attualità, pari ad euro 10.000,00”.
Part
Avverso detta pronuncia ha interposto gravame l' chiedendone la riforma.
In particolare, le ragioni di gravame si attestano sulla pretesa erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il danno al diritto all'autodeterminazione nonostante la mancanza di qualsiasi riscontro istruttorio in ordine al fatto che l'attrice avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento ove compiutamente informata ed in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ai CP pregiudizi diversi dalla salute che la avrebbe subito in assenza dell'informazione non trattandosi di danno in re ipsa.
L'appellata benché ritualmente citata non si è costituita. L'appello va rigettato perché infondato.
Contrariamente alle deduzioni dell'appellante, il Tribunale ha riconosciuto alla paziente il danno da lesione del diritto di autodeterminazione in sé considerato e non già il diverso danno inteso quale danno alla salute conseguente alla mancata informazione e dunque ristorabile a fronte del presunto dissenso del paziente. Difatti, come precisato in sede di legittimità, “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". Ciò premesso, la distinzione tra le due tipologie di danno esclude la prova del presunto dissenso all'intervento a fronte del pregiudizio al diritto all'autodeterminazione in sé considerato, pregiudizio che, ad ogni modo, non è un danno in re ipsa richiedendo anch'esso l'allegazione di altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute.
Difatti, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.
Così ripercorso il quadro interpretativo di riferimento, non si ravvisa neanche la carenza allegatoria con riguardo ai pregiudizi patiti in conseguenza della violazione del diritto all'autodeterminazione attesi i plurimi indici valorizzati dal giudice di prime cure: l'invasività del trattamento eseguito, l'entità delle complicanze prevedibili verificatesi e le conseguenti acute sofferenze patite (altri due successivi interventi). Tali elementi valorizzati dal Tribunale al fine di enucleare il danno conseguente alla violazione del diritto all'autodeterminazione non sono stati specificatamente contestati dall'appellante e, pertanto, devono ritenersi incontrovertibilmente accertati. Si tratta di indici utili allo scopo di corroborare la prova del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione che, come noto, può essere fornita anche in via presuntiva (cfr. Cass. n. 28985/2019 secondo cui “In tema di attività medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi, salva la possibilità della prova contraria”).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia della parte appellata e vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_1
2. rigetta l'appello.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta