Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 febbraio 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 febbraio 2025 |
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- 1. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Con la legge regionale n. 6 del 29 maggio 2025 (“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”), la Regione Campania è intervenuta sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale[1], modificando l'art. 1, co. 213bis, della legge regionale n. 16/2014, con precipuo riferimento ai sindaci dei comuni campani. La novella di cui all'art. 1 della l.r. n. 6/2025 stabilisce che la causa di ineleggibilità alle cariche sopra richiamate non abbia effetto nel caso in cui i sindaci cessino dall'esercizio delle loro …
Leggi di più… - 2. L’obiter dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2025, a proposito della causa di ineleggibilità dei sindaci campani (3Giulio Casilli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Con la legge regionale n. 6 del 29 maggio 2025 (“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)”), la Regione Campania è intervenuta sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale[1], modificando l'art. 1, co. 213bis, della legge regionale n. 16/2014, con precipuo riferimento ai sindaci dei comuni campani. La novella di cui all'art. 1 della l.r. n. 6/2025 stabilisce che la causa di ineleggibilità alle cariche sopra richiamate non abbia effetto nel caso in cui i sindaci cessino dall'esercizio delle loro …
Leggi di più… - 3. Novità legislative riguardanti la Provincia autonoma di Trento (3Giulia G. Cusenza · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Legge provinciale 8 luglio 2025, n. 3 "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015” La norma in commento recepisce il Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2024 n. 105, e introduce alcune modifiche alla disciplina provinciale in materia di governo del territorio, di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15. L'obiettivo è armonizzare la normativa provinciale con quella statale, garantendo coerenza interpretativa e semplificazione degli interventi edilizi. Tra le principali novità normative si segnalano: Distanze tra gli edifici. Trattandosi di una materia riservata alla competenza nazionale e …
Leggi di più… - 4. Novità legislative riguardanti la Provincia autonoma di Trento (3Giulia G. Cusenza · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Legge provinciale 8 luglio 2025, n. 3 "Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015” La norma in commento recepisce il Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69 (c.d. Decreto Salva Casa), convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2024 n. 105, e introduce alcune modifiche alla disciplina provinciale in materia di governo del territorio, di cui alla L.P. 4 agosto 2015, n. 15. L'obiettivo è armonizzare la normativa provinciale con quella statale, garantendo coerenza interpretativa e semplificazione degli interventi edilizi. Tra le principali novità normative si segnalano: Distanze tra gli edifici. Trattandosi di una materia riservata alla competenza nazionale e …
Leggi di più… - 5. Prospetto aliquote IMU 2026: accesso dei Comuni dal 12.11Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 11 dicembre 2025
Giurisprudenza • 63
- 1. Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1138Provvedimento: N. R.G. 204/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO -Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.1.2025 da 1) Sig.ra , nata a [...], [...], C.F. . Parte_1 C.F._1 res.te in Viale V. Veneto n. 22, SS DE PE (MI), insegnante; 2) Sig. , nato a [...], il [...] C.F. , res.te Controparte_1 C.F._2 in via Manzoni n. 18 loc. Cavaione, frazione di Truccazzano – …Leggi di più...
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- 2. Trib. Trento, sentenza 20/10/2025, n. 752Provvedimento: N. R.G. 1446/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 2396/2022 R.G. promossa da D A , residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ATTORE C O N T R O REPUBBLICA ITALIANA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento CONVENUTA E , in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore, …Leggi di più...
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- 3. Trib. Trento, sentenza 20/10/2025, n. 753Provvedimento: N. R.G. 1450/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1450/2023 R.G. promossa da D A , residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lanaro del foro di Vicenza ATTORE C O N T R O REPUBBLICA ITALIANA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento CONVENUTA E , in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore, …Leggi di più...
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- 4. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 3471Provvedimento: N. R.G. 1395/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1395/2023 promossa da: (P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Carolina Barone APPELLANTE CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Guerriero Controparte_1 APPELLATO Controparte_2 (C.F. ) in persona del Segretario generale p.t., P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva …Leggi di più...
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- 5. TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/10/2025, n. 1746Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2025 N. 01746/2025 REG.PROV.COLL. N. 01206/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2025, proposto da TI AN, RA NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Sapri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cacciapuoti, Mariarosaria Mazzacano, Gaetano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 Hitler modifico' la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.
2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 , o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 4 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonche' incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonche' il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinche' si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e per la festivita' del 25 aprile, anniversario della liberazione.
4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 e' conferita la medaglia d'onore di cui all' articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014.
- Si riporta il comma 1272, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, Supplemento ordinario n. 244:
«1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.». - Art. 2. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle universita' nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalita' ivi previste, partecipano altresi' alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2. - Art. 3. 1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».