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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tri bunal e Civil e di Pi acenza, riuni to in Cam era di Consiglio nell e persone dei Si gg. M agistrati :
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a civil e di 1°grado prom ossa con ri corso deposi tato i n dat a
31.12.2024 da
c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Armelloni e dall'Avv. Maria Ida Martina, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Piacenza, in virtù di procure in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro
c.f. , nato il [...], a [...], CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Barbieri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II, n. 36, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella. - INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE ED IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2024 deduceva: che Parte_1 dall'unione matrimoniale tra la ricorrente e erano nate le figlie (il CP_1 Per_1
25.6.2008) e (il 4.6.2012); che con sentenza pronunciata il 16 marzo 2022 il Per_2
Tribunale di Piacenza aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori;
che la secondogenita iscritta alla classe seconda della scuola media Dante Alighieri di Piacenza, Per_2 aveva iniziato a manifestare difficoltà e disagio nell'esecuzione dei compiti e degli elaborati in classe, con manifestazioni di malessere della minore;
che essa ricorrente si era rivolta ad un logopedista e ad uno psicologo che avevano concluso affermando che rientra certamente in fascia clinica …”; che il padre non aveva assunto una Per_2 posizione chiara in merito all'opportunità di dare corso all'iter volto ad ottenere la certificazione del disturbo diagnosticato ad non prestando comunque l'assenso; Per_2
che risultava quindi evidente il contrasto tra i genitori in merito alla necessità di ottenere in tempi molto brevi la certificazione DSA per così da consentire alla stessa di Per_2
poter beneficiare di aiuti specifici.
La ricorrente chiedeva pertanto di essere autorizzata a procedere in via autonoma nel percorso diretto alla certificazione da parte dell' del disturbo specifico Pt_2 dell'apprendimento della figlia minore con costi a carico di entrambi i genitori Per_2
in misura paritaria, nonché ad ogni conseguente attività.
Con decreto in data 7.1.2025 la Presidente di sezione fissava l'udienza del 4 febbraio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 30.1.2025 si costituiva in giudizio il resistente contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All'udienza del 4 febbraio 2025 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, e, sentire liberamente le Parti, le stesse venivano invitate a valutare la possibilità di chiedere congiuntamente una consulenza ad un professionista del servizio sanitario pubblico o di comune fiducia al fine di acquisire indicazioni in ordine alla scelta più opportuna nell'interesse della minore. Le Parti chiedevano pertanto rinvio al fine di poter individuare un professionista di comune fiducia al quale demandare le scelte più opportune nell'interesse della minore Per_2
A seguito del deposito di note congiunte delle Parti, con decreto in data 14.3.2025 veniva disposto che l'udienza già fissata per il 18.3.2025 si tenesse nelle forme della c.d. udienza figurata, a trattazione scritta.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c in data 12.5.2025., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2025, rilevato che le Parti avevano precisato le conclusioni come da note congiunte depositate telematicamente, la causa veniva trattenuta in decisione rimettendola al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni così come concordate dalle Parti
e riportate in dispositivo – laddove il regolamento concordato ha previsto che la ricorrente
è autorizzata a completare il percorso per ottenere la certificazione DSA della figlia presso l' di Piacenza e vengono regolate le attività conseguenziali nonché Per_2 Pt_2
la ripartizione dei relativi costi tra i genitori, anche a modifica delle condizioni di divorzio
- risponda all'interesse della figlia, di tal che non si configurano ragioni per discostarsi dalla regolamentazione concordata dai genitori.
Ne consegue che, in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, possono essere recepite le conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante il deposito di note scritte all'udienza del 18.3.2025.
Quanto alle spese processuali, in conformità alle conformi conclusioni rassegnate dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
- in conformità al regolamento concordato dalle Parti,
- Accerta e dichiara che la signora è autorizzata a completare Parte_1 il percorso per ottenere la certificazione DSA della figlia presso l' di Per_2 Pt_2
Piacenza, procedendo a far validare le relazioni redatte dal dott. e dal dott. , Per_3 Per_4 per ottenere la relativa certificazione e, conseguentemente, richiedere alla
[...]
di predisporre apposito PDP;
Controparte_2
- Le Parti danno atto che il signor ritiene di non essere tenuto a CP_1
rimborsare la quota pari al 50% del costo per le suddette relazioni, già sostenuto dalla signora la quale accetta di accollarsi integralmente detto onere. I costi per il Parte_1 percorso presso l' saranno sostenuti al 50% da ciascun genitore;
Pt_2
- Accerta e dichiara che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno gli esborsi necessari (a titolo meramente esemplificativo acquisto di strumentazione e compenso per lezioni necessarie al PDP da parte di un insegnante con competenze specifiche in materia di DSA), per consentire ad di utilizzare al meglio gli Per_2 strumenti dispensativi e compensativi che la scuola indicherà, con l'obiettivo di completare con successo il percorso formativo.
- Spese legali compensate tra le parti.
Piacenza, 16 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti