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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/06/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5423/2022 R.G. vertente tra:
Curatela fallimentare della (Avv. G. Guaccero) Parte_1
- ATTORE -
E
Controparte_1
- CONVENUTO contumace -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Curatela fallimentare della
[...]
ha convenuto la per: “1) accertare e dichiarare inefficaci e per Parte_1 CP_2
l'effetto revocare le rimesse bancarie eseguite dalla in bonis pari ad € 73.793,03, o di Parte_1
quelle maggiori o minor somma che saranno ritenute di giustizia nel periodo 30/09/2018 –
18/04/2019 sul c/c 470 in essere presso la a sua titolarità; 2) per l'effetto Controparte_3
condannare la con sede in Roma alla Via V. Veneto n. 119 in persona del legale CP_2
rappresentante p.t. a pagare alla Parte_2
l'importo di € 73.793,03, o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla domanda al dì del soddisfo;
3) condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giustizia e compensi professionali del sottoscritto procuratore.”.
La non si è costituita restando contumace. CP_2
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale attorea e all'udienza del 21.1.2025
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La in bonis nel corso della propria attività di impresa ha intrattenuto rapporto di Parte_1
conto corrente n. 470 presso la , filiale di . La Curatela attrice Controparte_1 CP_3
ha chiesto la revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. delle rimesse su detto conto nel periodo sospetto.
Al riguardo, va osservato che con sentenza n. 171/2019 del 16/12/2019 il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della e che la predetta società, in Parte_3
precedenza ed esattamente in data 19/04/2019, aveva depositato domanda di concordato preventivo al quale veniva ammessa con decreto del 13.05.2019.
Ne consegue che nel caso in esame il periodo sospetto ex art. 69-bis co. 2 l.f. è quello dal
18/10/2018 al 18/04/2019.
In tesi generale, l'art. 67 co. 2 l.f.., va coordinato con quanto previsto dall'art. 67 co. 3, lett. b, l.f., ai sensi del quale non sono soggette all'azione revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09/01/2019, n. 277) ha avuto modo di precisare che, ai fini della revocabilità, per come disciplinata dall'art. 67, comma 3, lett. b, l. fall. a seguito dell'intervento del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, è irrilevante che la rimessa posta in essere dal correntista fallito sia da qualificare come ripristinatoria o solutoria, e cioè che afferisca a conto passivo o a conto scoperto, giacché quel che rileva è unicamente la consistenza e durevolezza degli effetti estintivi della “esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”: espressione, quest'ultima, riferibile a una situazione diversa e più ampia rispetto a quella riconducibile al debito liquido ed esigibile (cioè scaduto), dunque compatibile sia con un conto scoperto che con un conto semplicemente passivo (con un conto, cioè, in cui l'indebitamento è maturato entro il limite dell'affidamento concesso). Da ciò consegue che, in base alla disciplina attuale, è possibile che la rimessa diretta a ripianare l'esposizione debitoria del conto passivo sia revocabile, così come è possibile, all'inverso, che la rimessa attuata su conto scoperto non lo sia, non comportando essa un rientro durevole, perché neutralizzata da riutilizzi dell'importo da parte del correntista stesso.
A tale ultimo proposito, la Suprema Corte ha, in particolare, rimarcato come, prevedendo che l'esenzione dalla revocatoria non operi allorquando la rimessa riduca durevolmente (oltre che in maniera consistente) l'esposizione debitoria del correntista, l'art. 67 co. 3, lett. b, sposti il fuoco della disciplina dal dato formale dell'essere il versamento affluito o meno su di un conto affidato (e dall'essere il versamento stesso eseguito o meno in presenza di uno sconfinamento del correntista) a quello, sostanziale, da verificare in concreto, del prodursi, o del non prodursi, di una neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore): sicché, in definitiva, il senso dell'intervento legislativo
è da rinvenire proprio nella necessità di accertare, caso per caso, che il versamento sia stato riassorbito da successive operazioni di addebito, con un riutilizzo della somma rispondente alle finalità cui assolve il servizio di cassa che il conto corrente bancario è idoneo a svolgere per sua stessa natura.
Nel caso di specie, dagli estratti conto prodotti dalla Curatela attrice emerge che le rimesse bancarie che presentato il requisito della consistenza e durevolezza, come si legge anche nell'atto di citazione introduttivo e nella ctp attorea, sono riportate nella tabella che segue per un totale di €
30.313,84:
In effetti, come si evince dalla tabella di cui all'atto di citazione (v. pg. 6 ss.) il primo dei suindicati quattro movimenti in entrata ha inciso significativamente su un saldo negativo di - € 27.810,35 e così analogamente gli altri tre: - € 28.073,48 il secondo, - € 13.076,78 il terzo e - € 10.695,76 il quarto.
Tali riduzioni dell'esposizione debitoria sono, oltre che consistenti, anche durevoli poiché dopo ciascuna di esse il conto presenta solo pagamenti per imposte oppure in favore della banca a titolo di spese o commissioni, rinvenendosi solo quattro “pagamenti diversi” fino al 12.4.2019 per importi modesti (il più elevato di € 533,45).
Il predetto importo di € 30.313,84, come si legge pure nella ctp attorea, va, tuttavia, limitato ex art. 70 co. 3 l.f. ad € 20.334,13, dato dalla differenza tra il saldo al 30.04.2019 di - € 13.757,39 (ultimo saldo dimostrato con estratto conto per data) e la massima esposizione del conto nel periodo sospetto di - € 34.091,52.
Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che la conoscenza dello stato di decozione della società da parte della banca lo si desume dal fatto che, tale operatore professionale, non poteva non tenere conto, nel periodo in questione, del dato risultante dal bilancio al 31.12.2017, depositato, dal quale si evince una rilevante perdita per - € 4.186.687 che seguiva e incrementava abbondantemente quella dell'esercizio precedente di - € 144.683. Inoltre, il conto corrente oggetto di causa fin dal
16.11.2018 presentava un saldo negativo crescente, ridotto solo dalle predette rimesse.
In conclusione, la domanda va accolta condannando la banca convenuta al pagamento della somma di € 20.334,13, oltre, come richiesto, interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da € 5.100 ad € 26.000.
PQM
- Condanna la al pagamento della somma di € 20.334,13, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della Parte_4
.
[...]
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
fallimentare che si liquidano in complessivi € Pt_2 Parte_4
4.173,00, di cui € 786 per borsuali ed € 3.387,00 percompenso, oltre accessori di legge.
Bari, 14.6.2025.
Il Giudice
Dott. Michele De Palma