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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2018 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29.4.2025
PROMOSSA DA con l'Avv. ALESSANDRO TOTTI ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Pierpasquale Monea in PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 4 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO con Controparte_1
l'Avv. GIANMARIA BIANCHI ed elettivamente domiciliata in VIALE TRIPOLI, 73 - RIMINI
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1137/2023, depositata il 27/11/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso oggetto del gravame ha avuto una prima fase cautelare, attraverso un ricorso ex art. 700 c.p.c. ed un successivo reclamo al Collegio, e poi una fase di merito, conclusasi con l'impugnata Sentenza.
Ripercorrendo brevemente detto iter giudiziario, deve premettersi che Controparte_2
intestataria di un contratto di somministrazione di acqua stipulato con relativo ad
[...] Pt_1 un'utenza sita in Piazza Matteotti, 25 in Bellaria Igea Marina (RN), si vedeva recapitare, ad opera di la fattura n°111804402788 del 17/8/2018, relativa alla fornitura idrica del proprio Parte_1 pubblico esercizio, emessa a titolo di conguaglio quantificato all'esito della lettura reale relativa al periodo intercorso dal 19.5.2017 al 17/7/2018 (425 giorni), avente importo di € 23.438,00, con la quale, contestualmente, informava la propria cliente che la lettura periodica del Parte_1 contatore di proprietà della stessa evidenziava un consumo anomalo, probabilmente dovuto ad una dispersione/malfunzionamento degli impianti di competenza del cliente finale, invitando lo stesso, se avesse riscontrato una qualche rottura dell'impianto interno, a provvedere all'immediata riparazione, informandolo altresì della possibilità di accedere al c.d. “ . Parte_2
In data 3/9/2018, riscontrando la comunicazione di cui sopra, la Controparte_3 inviava ad al fine di accedere al predetto la documentazione richiesta.
[...] Pt_1 Parte_2
Tuttavia, replicava che la fuga d'acqua in oggetto era dovuta al Parte_1 malfunzionamento della valvola pressostatica del cliente e, dunque, in ossequio al disposto dell'art. 5 del Regolamento del Fondo Fughe Acqua, rispondeva che non poteva essere accolta la richiesta di rimborso.
Nel frattempo veniva emessa nuova fattura, la n. 111806807756 del 17/12/2018, per €
2.919,83, relativa ai consumi a saldo del periodo dal 17/7/2018 (lettura reale mc 26.878) al 3/9/2018
(lettura reale mc 27.812), l'addebito di consumo stimato dal 13/11/2018 (lettura stimata mc 27.515) al 12/12/2018 (lettura stimata mc 28.298), e la restituzione dei consumi in acconto addebitati nel periodo indicato.
Perdurante la morosità del debitore, nonostante l'invio di diversi solleciti, in data 22/1/2019, procedeva alla sospensione della fornitura idrica, esercitando tanto il suo diritto privato di Pt_1 fornitore quanto il suo dovere pubblico di concessionario.
A seguito di ciò il proponeva ricorso, avanti al Tribunale di Rimini, per Controparte_2 provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venisse condannata a Parte_1 sospendere la riscossione delle già citate fatture fino all'esito del radicando giudizio di merito, nonché a ripristinare immediatamente il servizio di fornitura idrica. si costituiva, chiedendo al Tribunale di Rimini di respingere la domanda di parte Parte_1 ricorrente in quanto infondata;
di disporre la riattivazione della fornitura di acqua previo pagamento da parte della ricorrente della somma dovuta ad ed, in estremo subordine, di disporre Parte_1 la riattivazione della fornitura di acqua previo deposito da parte della ricorrente presso la
Cancelleria del Tribunale di una cauzione pari alla somma richiesta, fino alla conclusione del giudizio di merito. Il Tribunale di Rimini rigettava il ricorso e la proponeva reclamo al Controparte_3
Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Anche in questo caso la si costituiva regolarmente insistendo per la conferma del Pt_1 provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, con provvedimento del 10/6/2019, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dalla e, in riforma Controparte_3 dell'Ordinanza reclamata, ordinava ad di riattivare il servizio idrico nei confronti della Parte_1 reclamante, previo deposito da parte di quest'ultima di cauzione di € 5.000,00 presso la Cancelleria del Tribunale, condannando altresì al pagamento delle spese di lite per entrambi i Parte_1 procedimenti.
A seguito del deposito della predetta somma, riattivava la fornitura nei confronti Parte_1 della propria cliente.
Tuttavia, ritenendosi ancora creditrice della per la somma Controparte_3 totale di € 26.357,83, notificava alla atto di citazione con Parte_1 Controparte_3 il quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa a versare tale somma o quella diversa risultante dovuta, e ciò anche tramite l'escussione dell'assegno di € 5.000 depositato a titolo di cauzione presso la Cancelleria, ovvero in subordine, sempre previa dichiarazione dell'inadempimento della nei Controparte_2 confronti di diminuire la somma dovuta in ragione del concorso di colpa del creditore CP_4 ex art. 1227, c. 1 c.c.
Successivamente al radicamento della lite di merito, inviava all'utente, nota di Pt_1 credito con cui revocava le fatture oggetto di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando fermamente tutto quanto ex Controparte_5 adverso dedotto richiesto ed eccepito.
All'esito dell'espletata istruzione orale e documentale della causa, il Tribunale rigettava la domanda introduttiva, ordinava alla Cancelleria del Tribunale di restituire alla Controparte_5
l'assegno circolare depositato a titolo cauzionale e condannava parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
In particolare, il primo Giudice, rifacendosi alle motivazioni già espresse in fase di reclamo dal Collegio, affermava la sussistenza di un obbligo in capo ad di fatturare i consumi di acqua Pt_1 dei propri clienti sulla base di fatturazioni “presunte”, alternate a fatturazioni fondate su letture
“reali”.
L'esistenza di un simile obbligo emergeva, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'art. 13.12 della Carta del Servizio Idrico, dovendo leggersi, nel concetto stesso di
“alternanza”, la previsione di un obbligo di effettuazione di letture “reali” dei consumi del somministrato, anche al fine di non vanificare la previsione di un “fondo fughe” finalizzato ad indennizzare eventuali consumi anomali dovuti a perdite occulte.
Affermata, quindi, l'esistenza di un obbligo in capo ad di effettuare letture dei consumi Pt_1 effettivi di acqua da parte dell'utente, l'omessa effettuazione di tali letture per un periodo di 425 giorni costituiva, secondo il Tribunale, inadempimento imputabile, non essendo sufficiente ad escludere tale imputabilità la circostanza che avesse tentato in più occasioni, senza successo, Pt_1 di effettuare le letture, in mancanza di prove certe in tal senso.
Di conseguenza, i consumi di cui alle fatture del 17.8.2018 e del 17.12.2018, venivano ritenuti, almeno in parte, conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
Infatti laddove quest'ultima avesse effettuato letture “reali” dei consumi del somministrato
(quantomeno a bimestri alternati) avrebbe verosimilmente rilevato consumi anomali, che avrebbero indotto il somministrato a verificare la sussistenza di perdite nei propri impianti ed eventualmente a porre rimedio alle stesse, considerata anche l'evidente abnormità dei consumi di acqua del periodo, oggetto di conguaglio, in cui non sono state effettuate letture, rispetto a quelli “ordinari” fatturati negli anni precedenti.
L'omissione di aveva, comunque, avuto un'incidenza causale nei consumi d'acqua del Pt_1 ricorrente, incidenza la cui quantificazione avrebbe dovuto costituire, eventualmente, oggetto di accertamento a cognizione piena, non potendo trovare ingresso nel procedimento cautelare, a cognizione sommaria.
Ciò indipendentemente dalla questione relativa alla possibilità o meno di individuare una concorrente responsabilità del ricorrente per le eventuali omissioni nella manutenzione degli impianti privati, in quanto, anche a ritenere configurabile una tale responsabilità, quest'ultima non elideva, né sotto il profilo oggettivo della causalità, né sotto quello soggettivo, la responsabilità di nella produzione (anche solo parziale) del danno (costituito dall'abnorme consumo di acqua). Pt_1
Parimenti veniva affermata la sussistenza del periculum in mora.
Infatti, a prescindere dalla circostanza del rispetto o meno da parte di dei termini del Pt_1 preavviso di interruzione del servizio, veniva rilevata l'impossibilità per il somministrato di ricorrere ad altri soggetti per ottenere l'erogazione di acqua atteso che non vi erano altri operatori attivi in regime di concorrenza nel mercato in questione.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per l'accoglimento Parte_1 delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata
[...]
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo si lamenta: Violazione di legge dell'art. 2697 c.c. –
Violazione delle norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Errata valutazione delle prove – Error in iudicando.
Sostiene, infatti, l'appellante che non è addebitabile ad alcuna responsabilità o Parte_1 colpa, né violazione del principio di buona fede e correttezza, dato che la stessa ha regolarmente effettuato tentativi di lettura ogni 3 mesi, e nelle poche occasioni in cui il relativo letturista non ha potuto eseguire l'incombente a causa di impedimento, ha lasciato apposita cartolina di avviso, giusto disposto dell'art. 47 c. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, circostanza confermata dalla precisa e dettagliata testimonianza resa nel processo di primo grado dal teste addotto da Dott.ssa Parte_1 Testimone_1
Inoltre, se anche si volesse “prendere per buona” la dichiarazione resa dal testimone della società appellata, secondo cui provvederebbe “solo” una volta all'anno alla Tes_2 Parte_1 lettura del contatore di controparte, comunque non avrebbe commesso alcuna irregolarità o Pt_1 inadempimento ai propri doveri contrattuali, dato che l'art. 46 c. 3 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, dispone che “la determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall'Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal Gestore almeno una volta l'anno, per la seconda lettura annuale il Gestore può richiedere all'Utente l'autolettura”: quindi, è in ogni caso dimostrato che ha effettuato letture periodiche presso il contatore dell'avversario in Parte_1 ossequio alle norme regolamentari di settore, e nulla le può essere rimproverato sul punto, considerato anche che il diritto-dovere di autolettura, o comunque di attivazione del singolo cittadino ai fini di tale adempimento, risulta altresì dal combinato disposto degli artt. 55 commi 6 e
7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Il Giudice di prime cure avrebbe, altresì, errato, nel ritenere insussistente il credito da fornitura idrica dipendente da perdite su impianti privati, come quello vantato da nei Parte_1 confronti della Controparte_3
Come dedotto dallo stesso convenuto, che, dunque, avrebbe ammesso il proprio inadempimento verso le somme da questo non pagate sono conseguenza della Parte_1 somministrazione idrica regolarmente effettuata dall'attrice, e le perdite idriche si erano verificate, a valle del contatore, a causa di un malfunzionamento dell'impianto privato di caffè del , il CP_3 quale, quindi, in base al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, era tenuto a pagare i relativi consumi.
Con il terzo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente pronuncia o motivazione.
Fermo e dimostrato l'inadempimento di , nonché il difetto di prova di Controparte_2 qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa da parte dello stesso, il Giudice di prime cure nulla ha statuito circa le domande (in via principale e in via subordinata) di limitandosi ad una Parte_1 mera adesione alle motivazioni del Collegio.
Tuttavia, se anche, ipoteticamente, sussistesse una qualsivoglia responsabilità totale di
[...] in conseguenza della mancata effettuazione delle letture del contatore avversario, tale Pt_1 responsabilità si limiterebbe ai soli corrispettivi dovuti dal cliente in ragione della dispersione idrica, ma giammai comporterebbe l'azzeramento dei consumi “ordinari”.
Di conseguenza, la società appellata avrebbe dovuto essere quantomeno condannata a pagare i consumi “ordinari” durante i periodi oggetto delle fatture contestate, da determinarsi anche considerando i consumi storici del cliente ovvero in via equitativa, come effettivamente richiesto dalla stessa nella propria domanda subordinata. Parte_1
L'appello è infondato.
Va ribadito e confermato il dovere contrattuale di di effettuare la lettura reale del Pt_1 contatore dell'utente almeno due volte all'anno. Di conseguenza, il non aver effettuato alcuna lettura reale per un periodo di ben 425 giorni costituisce certamente in colpa la società fornitrice per inadempimento contrattuale.
Si badi, infatti, che la Carta del servizio idrico integrato (Principi fondamentali, standard di qualità e diritti di informazione al servizio), all'art. 13.12 (Rilevazione dei consumi e sistema di fatturazione), prevede espressamente che: “La rilevazione dei consumi di acqua avviene sulla base della lettura periodica dei contatori.
Il Gestore si impegna a valutare con l' l'applicazione su larga scala di CP_6 Pt_3 sistemi di lettura automatizzata che consenta un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico. Nel caso di assenze dell'Utente, viene lasciata una cartolina con le modalità di autolettura, che dovrà essere comunicata attraverso l'apposito numero verde, oppure tramite sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo www.gruppohera.it.
La periodicità della fatturazione, di norma, è bimestrale, con 2 fatturazioni basate su consumi reali, alternate ad altre basate su consumi stimati. Il Gestore si riserva una periodicità di fatturazione diversa per forniture connotate da consumi notevolmente superiori ai valori medi.
Nei Comuni caratterizzati da una forte presenza di forniture idriche singole, con contatori del Gestore normalmente collocati all'interno della proprietà privata a servizio di Utenti stagionali, i contatori vengono letti di norma una sola volta all'anno, nel periodo di massima presenza. Resta salva la possibilità per l'Utente di comunicare la lettura del proprio contatore in ogni momento, attraverso il numero verde o il sito internet”.
Non è, quindi, vero che la lettura poteva avvenire una sola volta l'anno, trattandosi di un'ipotesi residuale prevista per casi particolari (contatori collocati all'interno della proprietà privata a servizio di utenti stagionali), pacificamente non afferenti al caso di specie.
Allo stesso modo va confermata l'assoluta inconferenza delle prove addotte dall'appellante al fine di dimostrare l'effettuazione di alcuni tentativi di lettura del contatore, risultati infruttuosi per colpe non riconducibili al gestore del servizio idrico.
Infatti, riguardo alle cartoline che avrebbero dovuto attestare il passaggio del personale per effettuare le letture, a prescindere dal fatto che non esiste prova che le stesse siano mai Pt_1 state consegnate all'utente, esse non recano alcun riferimento temporale certo e, quindi, potrebbero essere state compilate in qualsiasi momento e da qualunque soggetto.
Inoltre, fra le cartoline prodotte, alcune non recano né l'indirizzo, nè alcun altro riferimento all'utenza dell'appellata, ed una è addirittura relativa ad altra utenza.
Anche le fotografie prodotte dall'appellante sono risultate del tutto inidonee a fornire la prova dei tentativi di lettura del contatore, atteso che alcune riproducono luoghi diversi rispetto a quelli per cui è causa ed altre perché non evidenziano alcun impedimento all'accesso ai contatori.
In particolare, la foto che ritrae la parte anteriore destra di un autoveicolo parcheggiato, che impediva l'apertura del tombino, non solo non prova che lo stesso fosse parcheggiato sul tombino, ma, anzi, evidenzia che la pavimentazione sotto il veicolo è fatta di mattoni posati parallelamente gli uni agli altri, mentre quella in prossimità del tombino è fatta di mattoni, di diverso colore, montati a spina di pesce. Riguardo, invece, alle foto che mostrano alcune sedie accatastate nei pressi del suddetto tombino, è oltremodo evidente che le stesse non possono essere considerate un impedimento, in quanto facilmente rimovibili.
In tal senso la teste ha dichiarato che le sedie erano leggere e che, essendo Tes_2 appoggiate ai lati, non coprivano il tombino.
Ugualmente infondate, poi, risultano essere le ulteriori motivazioni addotte da circa Pt_1
l'inaccessibilità del tombino (troppo pesante, coperto da un tappeto ecc.), in quanto contraddette dal dato empirico per cui la società fornitrice, quando ha voluto – e cioè quando ha effettuato le altre letture reali prima dei fatti di causa e quando è intervenuta per bloccare il contatore ed interrompere le fornitura dell'utente per morosità – non ha avuto alcun problema ad accedere al contatore in parola.
Parimenti inconferente risulta essere la deposizione della teste , impiegata Testimone_1 amministrativa di , che rispondendo su circostanze di cui palesemente non aveva e non Pt_1 poteva avere alcuna diretta conoscenza, svolgendo esclusivamente un lavoro di ufficio, non ha fornito alcun utile e certo elemento di prova in favore del proprio datore di lavoro.
Posto, quindi, che tanto le norme di cui alla Carta del servizio idrico integrato, quanto i principi generali in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto imponevano ad di porre in essere ogni misura atta ad evitare i rischi derivanti dalle fughe d'acqua - nel Pt_1 caso di specie non ravvisate a causa della mancata lettura periodica del contatore per ingiustificata inerzia del distributore del servizio idrico - e che tale condotta omissiva, perdurata per oltre un anno e due mesi, contrattualmente rilevante anche ex art. 1227 c.c., è stata tale da concorrere a determinare l'ingente consumo di acqua conseguente alla perdita, vanno applicati i principi già enunciati dalla S.C., secondo cui, in materia di perdite occulte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di mesi dalla rilevazione degli stessi - ed, ancor peggio, in caso di omessa rilevazione dei consumi – “non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del
Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta)”
In tal senso, hanno precisato i Giudici di legittimità, “l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno” (Cass. Civ., n. 24904/2021).
D'altro canto, anche il dovere di attivazione dell'utente richiamato dalla appellante in base alla lettura del combinato disposto degli artt. 55 commi 6 e 7 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato (Cfr. All. 3), non porta elementi a favore della società somministrante, limitandosi a prevedere “6. E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie in caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore,
l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Gestore”, e ancora, “7. L'Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore”: nella fattispecie, invero, non sono stati allegati elementi dimostrativi del fatto che l'utente avesse contezza delle perdite occulte e del consumo eccessivo, proprio in ragione della inerzia della somministrante nella esecuzione delle periodiche letture.
Neppure risulta accoglibile la domanda subordinata di in base alla quale la società Pt_1 appellata doveva essere, quantomeno, condannata al pagamento dei consumi “ordinari” relativi ai periodi oggetto delle fatture contestate, da determinarsi anche considerando i consumi storici del cliente, ovvero in via equitativa, atteso che le fatture di cui richiede il pagamento erano a conguaglio e che il , nel corso del periodo ricompreso nelle predette bollette, aveva Controparte_2 già pagato in acconto somme superiori rispetto ai consumi effettivi degli anni precedenti.
Infatti, nelle fatture relative agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotte in atti (All. n. 2 fasc.
), è indicato che il consumo medio annuale dell'utente ammontava a 1.769 mc., Controparte_2 mentre nella fattura n° 111804402788 del 17/8/2018, oggetto di contestazione, è indicato che l'utente aveva già pagato in acconto 2.071 mc.
Infatti, chiedeva il pagamento dovuto per il consumo di 8200 mc, dal quale Pt_1 venivano detratti 2071 mc, già fatturati e pagati dall'utente in acconto durante il periodo in contestazione.
Ne discende che null'altro è dovuto all'appellata, la cui impugnazione non può trovare accoglimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso Controparte_1 la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1137/2023, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2018 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29.4.2025
PROMOSSA DA con l'Avv. ALESSANDRO TOTTI ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Pierpasquale Monea in PIAZZA TRENTO E TRIESTE, 4 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO con Controparte_1
l'Avv. GIANMARIA BIANCHI ed elettivamente domiciliata in VIALE TRIPOLI, 73 - RIMINI
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1137/2023, depositata il 27/11/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso oggetto del gravame ha avuto una prima fase cautelare, attraverso un ricorso ex art. 700 c.p.c. ed un successivo reclamo al Collegio, e poi una fase di merito, conclusasi con l'impugnata Sentenza.
Ripercorrendo brevemente detto iter giudiziario, deve premettersi che Controparte_2
intestataria di un contratto di somministrazione di acqua stipulato con relativo ad
[...] Pt_1 un'utenza sita in Piazza Matteotti, 25 in Bellaria Igea Marina (RN), si vedeva recapitare, ad opera di la fattura n°111804402788 del 17/8/2018, relativa alla fornitura idrica del proprio Parte_1 pubblico esercizio, emessa a titolo di conguaglio quantificato all'esito della lettura reale relativa al periodo intercorso dal 19.5.2017 al 17/7/2018 (425 giorni), avente importo di € 23.438,00, con la quale, contestualmente, informava la propria cliente che la lettura periodica del Parte_1 contatore di proprietà della stessa evidenziava un consumo anomalo, probabilmente dovuto ad una dispersione/malfunzionamento degli impianti di competenza del cliente finale, invitando lo stesso, se avesse riscontrato una qualche rottura dell'impianto interno, a provvedere all'immediata riparazione, informandolo altresì della possibilità di accedere al c.d. “ . Parte_2
In data 3/9/2018, riscontrando la comunicazione di cui sopra, la Controparte_3 inviava ad al fine di accedere al predetto la documentazione richiesta.
[...] Pt_1 Parte_2
Tuttavia, replicava che la fuga d'acqua in oggetto era dovuta al Parte_1 malfunzionamento della valvola pressostatica del cliente e, dunque, in ossequio al disposto dell'art. 5 del Regolamento del Fondo Fughe Acqua, rispondeva che non poteva essere accolta la richiesta di rimborso.
Nel frattempo veniva emessa nuova fattura, la n. 111806807756 del 17/12/2018, per €
2.919,83, relativa ai consumi a saldo del periodo dal 17/7/2018 (lettura reale mc 26.878) al 3/9/2018
(lettura reale mc 27.812), l'addebito di consumo stimato dal 13/11/2018 (lettura stimata mc 27.515) al 12/12/2018 (lettura stimata mc 28.298), e la restituzione dei consumi in acconto addebitati nel periodo indicato.
Perdurante la morosità del debitore, nonostante l'invio di diversi solleciti, in data 22/1/2019, procedeva alla sospensione della fornitura idrica, esercitando tanto il suo diritto privato di Pt_1 fornitore quanto il suo dovere pubblico di concessionario.
A seguito di ciò il proponeva ricorso, avanti al Tribunale di Rimini, per Controparte_2 provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venisse condannata a Parte_1 sospendere la riscossione delle già citate fatture fino all'esito del radicando giudizio di merito, nonché a ripristinare immediatamente il servizio di fornitura idrica. si costituiva, chiedendo al Tribunale di Rimini di respingere la domanda di parte Parte_1 ricorrente in quanto infondata;
di disporre la riattivazione della fornitura di acqua previo pagamento da parte della ricorrente della somma dovuta ad ed, in estremo subordine, di disporre Parte_1 la riattivazione della fornitura di acqua previo deposito da parte della ricorrente presso la
Cancelleria del Tribunale di una cauzione pari alla somma richiesta, fino alla conclusione del giudizio di merito. Il Tribunale di Rimini rigettava il ricorso e la proponeva reclamo al Controparte_3
Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Anche in questo caso la si costituiva regolarmente insistendo per la conferma del Pt_1 provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale, con provvedimento del 10/6/2019, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dalla e, in riforma Controparte_3 dell'Ordinanza reclamata, ordinava ad di riattivare il servizio idrico nei confronti della Parte_1 reclamante, previo deposito da parte di quest'ultima di cauzione di € 5.000,00 presso la Cancelleria del Tribunale, condannando altresì al pagamento delle spese di lite per entrambi i Parte_1 procedimenti.
A seguito del deposito della predetta somma, riattivava la fornitura nei confronti Parte_1 della propria cliente.
Tuttavia, ritenendosi ancora creditrice della per la somma Controparte_3 totale di € 26.357,83, notificava alla atto di citazione con Parte_1 Controparte_3 il quale chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa a versare tale somma o quella diversa risultante dovuta, e ciò anche tramite l'escussione dell'assegno di € 5.000 depositato a titolo di cauzione presso la Cancelleria, ovvero in subordine, sempre previa dichiarazione dell'inadempimento della nei Controparte_2 confronti di diminuire la somma dovuta in ragione del concorso di colpa del creditore CP_4 ex art. 1227, c. 1 c.c.
Successivamente al radicamento della lite di merito, inviava all'utente, nota di Pt_1 credito con cui revocava le fatture oggetto di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando fermamente tutto quanto ex Controparte_5 adverso dedotto richiesto ed eccepito.
All'esito dell'espletata istruzione orale e documentale della causa, il Tribunale rigettava la domanda introduttiva, ordinava alla Cancelleria del Tribunale di restituire alla Controparte_5
l'assegno circolare depositato a titolo cauzionale e condannava parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
In particolare, il primo Giudice, rifacendosi alle motivazioni già espresse in fase di reclamo dal Collegio, affermava la sussistenza di un obbligo in capo ad di fatturare i consumi di acqua Pt_1 dei propri clienti sulla base di fatturazioni “presunte”, alternate a fatturazioni fondate su letture
“reali”.
L'esistenza di un simile obbligo emergeva, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'art. 13.12 della Carta del Servizio Idrico, dovendo leggersi, nel concetto stesso di
“alternanza”, la previsione di un obbligo di effettuazione di letture “reali” dei consumi del somministrato, anche al fine di non vanificare la previsione di un “fondo fughe” finalizzato ad indennizzare eventuali consumi anomali dovuti a perdite occulte.
Affermata, quindi, l'esistenza di un obbligo in capo ad di effettuare letture dei consumi Pt_1 effettivi di acqua da parte dell'utente, l'omessa effettuazione di tali letture per un periodo di 425 giorni costituiva, secondo il Tribunale, inadempimento imputabile, non essendo sufficiente ad escludere tale imputabilità la circostanza che avesse tentato in più occasioni, senza successo, Pt_1 di effettuare le letture, in mancanza di prove certe in tal senso.
Di conseguenza, i consumi di cui alle fatture del 17.8.2018 e del 17.12.2018, venivano ritenuti, almeno in parte, conseguenza dell'inadempimento di Pt_1
Infatti laddove quest'ultima avesse effettuato letture “reali” dei consumi del somministrato
(quantomeno a bimestri alternati) avrebbe verosimilmente rilevato consumi anomali, che avrebbero indotto il somministrato a verificare la sussistenza di perdite nei propri impianti ed eventualmente a porre rimedio alle stesse, considerata anche l'evidente abnormità dei consumi di acqua del periodo, oggetto di conguaglio, in cui non sono state effettuate letture, rispetto a quelli “ordinari” fatturati negli anni precedenti.
L'omissione di aveva, comunque, avuto un'incidenza causale nei consumi d'acqua del Pt_1 ricorrente, incidenza la cui quantificazione avrebbe dovuto costituire, eventualmente, oggetto di accertamento a cognizione piena, non potendo trovare ingresso nel procedimento cautelare, a cognizione sommaria.
Ciò indipendentemente dalla questione relativa alla possibilità o meno di individuare una concorrente responsabilità del ricorrente per le eventuali omissioni nella manutenzione degli impianti privati, in quanto, anche a ritenere configurabile una tale responsabilità, quest'ultima non elideva, né sotto il profilo oggettivo della causalità, né sotto quello soggettivo, la responsabilità di nella produzione (anche solo parziale) del danno (costituito dall'abnorme consumo di acqua). Pt_1
Parimenti veniva affermata la sussistenza del periculum in mora.
Infatti, a prescindere dalla circostanza del rispetto o meno da parte di dei termini del Pt_1 preavviso di interruzione del servizio, veniva rilevata l'impossibilità per il somministrato di ricorrere ad altri soggetti per ottenere l'erogazione di acqua atteso che non vi erano altri operatori attivi in regime di concorrenza nel mercato in questione.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per l'accoglimento Parte_1 delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata
[...]
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo si lamenta: Violazione di legge dell'art. 2697 c.c. –
Violazione delle norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Errata valutazione delle prove – Error in iudicando.
Sostiene, infatti, l'appellante che non è addebitabile ad alcuna responsabilità o Parte_1 colpa, né violazione del principio di buona fede e correttezza, dato che la stessa ha regolarmente effettuato tentativi di lettura ogni 3 mesi, e nelle poche occasioni in cui il relativo letturista non ha potuto eseguire l'incombente a causa di impedimento, ha lasciato apposita cartolina di avviso, giusto disposto dell'art. 47 c. 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, circostanza confermata dalla precisa e dettagliata testimonianza resa nel processo di primo grado dal teste addotto da Dott.ssa Parte_1 Testimone_1
Inoltre, se anche si volesse “prendere per buona” la dichiarazione resa dal testimone della società appellata, secondo cui provvederebbe “solo” una volta all'anno alla Tes_2 Parte_1 lettura del contatore di controparte, comunque non avrebbe commesso alcuna irregolarità o Pt_1 inadempimento ai propri doveri contrattuali, dato che l'art. 46 c. 3 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, dispone che “la determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall'Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal Gestore almeno una volta l'anno, per la seconda lettura annuale il Gestore può richiedere all'Utente l'autolettura”: quindi, è in ogni caso dimostrato che ha effettuato letture periodiche presso il contatore dell'avversario in Parte_1 ossequio alle norme regolamentari di settore, e nulla le può essere rimproverato sul punto, considerato anche che il diritto-dovere di autolettura, o comunque di attivazione del singolo cittadino ai fini di tale adempimento, risulta altresì dal combinato disposto degli artt. 55 commi 6 e
7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Il Giudice di prime cure avrebbe, altresì, errato, nel ritenere insussistente il credito da fornitura idrica dipendente da perdite su impianti privati, come quello vantato da nei Parte_1 confronti della Controparte_3
Come dedotto dallo stesso convenuto, che, dunque, avrebbe ammesso il proprio inadempimento verso le somme da questo non pagate sono conseguenza della Parte_1 somministrazione idrica regolarmente effettuata dall'attrice, e le perdite idriche si erano verificate, a valle del contatore, a causa di un malfunzionamento dell'impianto privato di caffè del , il CP_3 quale, quindi, in base al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, era tenuto a pagare i relativi consumi.
Con il terzo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente pronuncia o motivazione.
Fermo e dimostrato l'inadempimento di , nonché il difetto di prova di Controparte_2 qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa da parte dello stesso, il Giudice di prime cure nulla ha statuito circa le domande (in via principale e in via subordinata) di limitandosi ad una Parte_1 mera adesione alle motivazioni del Collegio.
Tuttavia, se anche, ipoteticamente, sussistesse una qualsivoglia responsabilità totale di
[...] in conseguenza della mancata effettuazione delle letture del contatore avversario, tale Pt_1 responsabilità si limiterebbe ai soli corrispettivi dovuti dal cliente in ragione della dispersione idrica, ma giammai comporterebbe l'azzeramento dei consumi “ordinari”.
Di conseguenza, la società appellata avrebbe dovuto essere quantomeno condannata a pagare i consumi “ordinari” durante i periodi oggetto delle fatture contestate, da determinarsi anche considerando i consumi storici del cliente ovvero in via equitativa, come effettivamente richiesto dalla stessa nella propria domanda subordinata. Parte_1
L'appello è infondato.
Va ribadito e confermato il dovere contrattuale di di effettuare la lettura reale del Pt_1 contatore dell'utente almeno due volte all'anno. Di conseguenza, il non aver effettuato alcuna lettura reale per un periodo di ben 425 giorni costituisce certamente in colpa la società fornitrice per inadempimento contrattuale.
Si badi, infatti, che la Carta del servizio idrico integrato (Principi fondamentali, standard di qualità e diritti di informazione al servizio), all'art. 13.12 (Rilevazione dei consumi e sistema di fatturazione), prevede espressamente che: “La rilevazione dei consumi di acqua avviene sulla base della lettura periodica dei contatori.
Il Gestore si impegna a valutare con l' l'applicazione su larga scala di CP_6 Pt_3 sistemi di lettura automatizzata che consenta un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico. Nel caso di assenze dell'Utente, viene lasciata una cartolina con le modalità di autolettura, che dovrà essere comunicata attraverso l'apposito numero verde, oppure tramite sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo www.gruppohera.it.
La periodicità della fatturazione, di norma, è bimestrale, con 2 fatturazioni basate su consumi reali, alternate ad altre basate su consumi stimati. Il Gestore si riserva una periodicità di fatturazione diversa per forniture connotate da consumi notevolmente superiori ai valori medi.
Nei Comuni caratterizzati da una forte presenza di forniture idriche singole, con contatori del Gestore normalmente collocati all'interno della proprietà privata a servizio di Utenti stagionali, i contatori vengono letti di norma una sola volta all'anno, nel periodo di massima presenza. Resta salva la possibilità per l'Utente di comunicare la lettura del proprio contatore in ogni momento, attraverso il numero verde o il sito internet”.
Non è, quindi, vero che la lettura poteva avvenire una sola volta l'anno, trattandosi di un'ipotesi residuale prevista per casi particolari (contatori collocati all'interno della proprietà privata a servizio di utenti stagionali), pacificamente non afferenti al caso di specie.
Allo stesso modo va confermata l'assoluta inconferenza delle prove addotte dall'appellante al fine di dimostrare l'effettuazione di alcuni tentativi di lettura del contatore, risultati infruttuosi per colpe non riconducibili al gestore del servizio idrico.
Infatti, riguardo alle cartoline che avrebbero dovuto attestare il passaggio del personale per effettuare le letture, a prescindere dal fatto che non esiste prova che le stesse siano mai Pt_1 state consegnate all'utente, esse non recano alcun riferimento temporale certo e, quindi, potrebbero essere state compilate in qualsiasi momento e da qualunque soggetto.
Inoltre, fra le cartoline prodotte, alcune non recano né l'indirizzo, nè alcun altro riferimento all'utenza dell'appellata, ed una è addirittura relativa ad altra utenza.
Anche le fotografie prodotte dall'appellante sono risultate del tutto inidonee a fornire la prova dei tentativi di lettura del contatore, atteso che alcune riproducono luoghi diversi rispetto a quelli per cui è causa ed altre perché non evidenziano alcun impedimento all'accesso ai contatori.
In particolare, la foto che ritrae la parte anteriore destra di un autoveicolo parcheggiato, che impediva l'apertura del tombino, non solo non prova che lo stesso fosse parcheggiato sul tombino, ma, anzi, evidenzia che la pavimentazione sotto il veicolo è fatta di mattoni posati parallelamente gli uni agli altri, mentre quella in prossimità del tombino è fatta di mattoni, di diverso colore, montati a spina di pesce. Riguardo, invece, alle foto che mostrano alcune sedie accatastate nei pressi del suddetto tombino, è oltremodo evidente che le stesse non possono essere considerate un impedimento, in quanto facilmente rimovibili.
In tal senso la teste ha dichiarato che le sedie erano leggere e che, essendo Tes_2 appoggiate ai lati, non coprivano il tombino.
Ugualmente infondate, poi, risultano essere le ulteriori motivazioni addotte da circa Pt_1
l'inaccessibilità del tombino (troppo pesante, coperto da un tappeto ecc.), in quanto contraddette dal dato empirico per cui la società fornitrice, quando ha voluto – e cioè quando ha effettuato le altre letture reali prima dei fatti di causa e quando è intervenuta per bloccare il contatore ed interrompere le fornitura dell'utente per morosità – non ha avuto alcun problema ad accedere al contatore in parola.
Parimenti inconferente risulta essere la deposizione della teste , impiegata Testimone_1 amministrativa di , che rispondendo su circostanze di cui palesemente non aveva e non Pt_1 poteva avere alcuna diretta conoscenza, svolgendo esclusivamente un lavoro di ufficio, non ha fornito alcun utile e certo elemento di prova in favore del proprio datore di lavoro.
Posto, quindi, che tanto le norme di cui alla Carta del servizio idrico integrato, quanto i principi generali in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto imponevano ad di porre in essere ogni misura atta ad evitare i rischi derivanti dalle fughe d'acqua - nel Pt_1 caso di specie non ravvisate a causa della mancata lettura periodica del contatore per ingiustificata inerzia del distributore del servizio idrico - e che tale condotta omissiva, perdurata per oltre un anno e due mesi, contrattualmente rilevante anche ex art. 1227 c.c., è stata tale da concorrere a determinare l'ingente consumo di acqua conseguente alla perdita, vanno applicati i principi già enunciati dalla S.C., secondo cui, in materia di perdite occulte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di mesi dalla rilevazione degli stessi - ed, ancor peggio, in caso di omessa rilevazione dei consumi – “non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art.
7.9 della Carta del
Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta)”
In tal senso, hanno precisato i Giudici di legittimità, “l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno” (Cass. Civ., n. 24904/2021).
D'altro canto, anche il dovere di attivazione dell'utente richiamato dalla appellante in base alla lettura del combinato disposto degli artt. 55 commi 6 e 7 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato (Cfr. All. 3), non porta elementi a favore della società somministrante, limitandosi a prevedere “6. E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie in caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore,
l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Gestore”, e ancora, “7. L'Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore”: nella fattispecie, invero, non sono stati allegati elementi dimostrativi del fatto che l'utente avesse contezza delle perdite occulte e del consumo eccessivo, proprio in ragione della inerzia della somministrante nella esecuzione delle periodiche letture.
Neppure risulta accoglibile la domanda subordinata di in base alla quale la società Pt_1 appellata doveva essere, quantomeno, condannata al pagamento dei consumi “ordinari” relativi ai periodi oggetto delle fatture contestate, da determinarsi anche considerando i consumi storici del cliente, ovvero in via equitativa, atteso che le fatture di cui richiede il pagamento erano a conguaglio e che il , nel corso del periodo ricompreso nelle predette bollette, aveva Controparte_2 già pagato in acconto somme superiori rispetto ai consumi effettivi degli anni precedenti.
Infatti, nelle fatture relative agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotte in atti (All. n. 2 fasc.
), è indicato che il consumo medio annuale dell'utente ammontava a 1.769 mc., Controparte_2 mentre nella fattura n° 111804402788 del 17/8/2018, oggetto di contestazione, è indicato che l'utente aveva già pagato in acconto 2.071 mc.
Infatti, chiedeva il pagamento dovuto per il consumo di 8200 mc, dal quale Pt_1 venivano detratti 2071 mc, già fatturati e pagati dall'utente in acconto durante il periodo in contestazione.
Ne discende che null'altro è dovuto all'appellata, la cui impugnazione non può trovare accoglimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso Controparte_1 la Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1137/2023, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.500, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 18.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei