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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/09/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 307/2020
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 307/2020 promossa da:
nato a [...] il 13.06.1962, cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Stefano Mosella, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Crotone alla via I Maggio n. 39;
ATTORE
Contro
codice fiscale , con sede in Calenzano (FI) alla via Don Controparte_1 P.IVA_1
Minzoni n. 31, in persona del legale rappresentante p.t.,;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la Società esponendo che: - nel giugno 2017 veniva concluso tra Controparte_1
1 le parti accordo contrattuale il quale prevedeva in favore di la Parte_1 fornitura, l'installazione e la messa in funzione di: a) impianto fotovoltaico di 9000 kwh;
b) energy sharing 3000 kwh;
c) sistema domotico per il riscaldamento;
d) - nn. 2 caldaie elettrico ioniche;
e) - nn. 2 generatori 4 kwh;
f) piano cottura vetro ceramica, per il complessivo importo di euro 26.000,00; - ai fini del pagamento della somma pattuita, parte attrice accettava di sottoscrivere un finanziamento con la società Santander con cui la società convenuta si faceva carico di pagare le prime 18 mensilità; - veniva anche sottoscritto contratto di energy sharing con la società il cui corrispettivo pari ad Controparte_2
euro 7.000,00 per l'attivazione del servizio era posto a carico di essendo Controparte_1
incluso nel contratto sottoscritto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- a fronte di precisi impegni contrattuali, la società non provvedeva a rispettare gli Controparte_1
impegni contrattuali pattuiti;
- infatti, a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, e sebbene l'impianto fotovoltaico fosse stato installato nella stessa estate del 2017, lo stesso non veniva allacciato alla rete elettrica nazionale né collaudato;
- a fronte della contestazione del grave inadempimento contrattuale mossa dal cliente, la società convenuta offriva di accollarsi ulteriori 6 rate di ammortamento del finanziamento sottoscritto (rispetto al contratto sottoscritto), nonché due caldaie a gas della (in sostituzione a quelle Pt_2
elettrico-ioniche) con gas sharing, nonché due climatizzatori da 9000 btu ed uno da 12000; -
l'azienda allacciava l'impianto fotovoltaico solo a novembre 2018, con colpevole ritardo, inoltre erano presenti ulteriori omissioni compiute dalla società fornitrice: - mancata fornitura di nn. 2 caldaie elettrico ioniche - mancata fornitura del sistema domotico per il riscaldamento - mancata fornitura di nn. 2 generatori di corrente da 4 kwh - mancata attivazione del servizio energy sharing;
- la società consegnava le due caldaie a gas a dicembre del 2018, si faceva carico delle ulteriori rate di finanziamento, ma non consegnava né i climatizzatori promessi, né i generatori elettrici, né attivava l'energy sharing né restituiva al consumatore la differenza di valore tra i beni contrattualizzati e quelli effettivamente forniti;
sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna della società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, lucro cessante, danno emergente, oltre accessori di legge.
2.
2 Sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costituiva la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del 13.01.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
4.
La domanda attorea merita accoglimento.
5.
L'azione proposta è diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale della banca con applicazione del regime di responsabilità di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c.
Trattandosi di azione contrattuale nella quale si deduce l'inadempimento agli obblighi contrattuali, è opportuno definire correttamente in che misura va ripartito l'onere probatorio.
Nel diritto civile il modello di prova imposto dal legislatore richiede che sia sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese.
Il comma 1 dell'art. 2697 c.c. si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al comma 2, la medesima disposizione in esame sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Questa regola generale di carattere giudiziale incontra tuttavia, una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile.
La responsabilità contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio la fonte dell'obbligazione ed il danno conseguenza che deriva dall'inadempimento così come disposto dall'art. 1223
c.c.
6.
Procedendo nell'esame del merito, si osserva che tra le parti è intercorso contratto per l'acquisto e messa in opera di un impianto fotovoltaico di 9000 kwh, energy sharing 3000 kwh, sistema domotico per il riscaldamento, nn. 2 caldaie elettrico ioniche, nn. 2 generatori
4 kwh, piano cottura vetro ceramica (cfr. contratto e studio fattibilità n. DT2017-1001916 in atti).
3 Risulta per tabulas la diffida del 27.09.2018 con la quale Parte_1
lamentava la mancato completamento, allaccio e collaudo dell'impianto (cfr. all. 5 fascicolo parte attorea).
Anche le risultanze della prova testimoniale, assunta in corso di causa, confermano il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla società convenuta (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi e all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 4.03.2022, e del teste all'udienza del 20.05.2022). Testimone_3
Dimostrata l'esistenza del titolo in forza del quale la società convenuta avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione ed avendo parte attorea provato il regolare adempimento del proprio onere di pagamento dell'importo pattuito (cfr. all. 3, 5, 6 fascicolo parte attorea), non risulta assolto l'onere probatorio di parte convenuta in ordine al regolare adempimento dell'obbligazione assunta.
Dirimente, al fine di valutare le reciproche posizioni delle parti, appare la CTU espletata a firma dell'ing. il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, tanto da Persona_1
poter essere posto a base della decisione.
Il nominato Ctu sulla base degli atti di causa e all'esito del sopralluogo ha concluso affermando “vi è una certa differenza tra quello contrattualmente concordato e quello effettivamente fornito. Infatti da contratto si ha: - Impianto fotovoltaico con produzione annua di 9000 Kwh;
- Servizio Energy Sharing per 3000 Kwh;
- Sistema Domotico per il controllo del riscaldamento;
- n. 2 Caldaia elettrico ionica + generatore da 4 Kw;
- n. 2
Piano cottura vetro ceramica. Nello studio di fattibilità al punto 4.4. “ANALISI ENERGIA
PRODUCIBILE”, si effettua il calcolo per la producibilità netta dell'impianto da montare presso il sig. , trovando un valore di 1455 Kwh per ogni Kwp installato. Tenendo Pt_1 conto di questo valore, l'impianto da installare per avere la produzione contrattualizzata
(9000 Kwh), dovrebbe essere di circa 6,0 Kwp, mentre in realtà la potenza installata da contratto è pari a 5,0 Kwp, garantendo così in realtà, una produzione annua inferiore a quella contrattualizzata. Oltre a ciò, la società rispetto a quanto scritto nel CP_1
contratto e a quanto riportato nello studio di fattibilità, non forniva: - n. 2 Caldaia elettrico ionica - Sistema domotico per il riscaldamento;
- Generatore 4 kwh;
- Non attivava il contratto di Energy Sharing;
- Collegava l'impianto fotovoltaico, alla rete elettrica, in notevole ritardo rispetto a quanto contrattualizzato;
in definitiva si può affermare che le opere fornite dal non sono conformi a quanto pattuito nel contratto”. CP_1
Il consulente ha evidenziato che “l'impianto effettivamente installato, ha una potenza pari a
5,0 Kwp, che secondo quanto calcolato al punto 4.4 “ANALISI ENERGIA PRODUCIBILE”,
4 dello studio di fattibilità, può avere una produzione di circa 7.275 Kwh, contro una produzione contrattualizzata di 9.000 Kwh. In definitiva il totale dei Kwh forniti dall'impianto effettivamente installato non è conforme a quanto concordato contrattualmente”.
Osserva inoltre il Ctu che “a seguito della mancata fornitura delle caldaia elettrica a dissociazione ionica, con la quale si può produrre sia il riscaldamento domestico che la produzione di acqua sanitaria, il sig. ha dovuto utilizzare il riscaldamento a legna Pt_1 che aveva già presente nell'abitazione ed inoltre, a seguito della fornitura tardiva di due caldaie a gas ha dovuto provvedere a sue spese alla predisposizione di una delle due”.
Il nominato consulente ha rilevato l'esistenza di “notevoli difformità tra la fornitura effettiva
e il contratto tra le parti, a causa delle quali la parte attrice ha dovuto sostenere delle spese
e ha avuto delle perdite dovute ai mancati introiti prospettati. Nello specifico si possono così quantificare: - Predisposizione caldaia a gas € 601,20; - Mancata fornitura delle 2 caldaie elettro ioniche, stimata in contratto ad € 8.000,00; - Mancata fornitura dell'impianto domotico per il riscaldamento, stimato in contratto ad € 600,00; - Mancata fornitura Generatore da 4 Kwh, € 1.000,00; - Mancata attivazione dell'Energy Sharing, €
7.000,00 - nell'attivazione dell'impianto fotovoltaico di oltre un anno con perdita di Pt_3
produzione elettrica pari a 9000 kwh (come da studio di fattibilità) pari ad € 600,00; - A causa della non attivazione dell'energy sharing da parte del considerando Controparte_1 un costo dell'energia di circa 0,065 €/Kwh, si ha una perdita di circa 195,00 €/annui e di circa 3.900,00 € per il totale dei 20 anni;
- Pagamento di ulteriori bollette elettriche e gas, €
1.287,13. Per un totale complessivo di € 22.988,33. A questo bisogna detrarre il valore delle due caldaie a gas fornite dal per un valore di circa € 2.800,00. In Controparte_1 definitiva l'ammontare complessivo in termini di perdita economica è quantificabile in €
20.188,33” (cfr. relazione consulenza tecnica in atti del 20.10.2023).
E' evidente, dunque, nella fattispecie la sussistenza di tutti i requisiti per l'azione spiegata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
5 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Anche nel caso in cui si dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, non adducendo alcun elemento atto a comprovare l'avvenuto esatto adempimento o comunque la non imputabilità dell'inadempimento.
Pertanto, possono ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione risarcitoria intrapresa, risultando i fatti allegati idonei ad integrare un parziale inadempimento dell'obbligazione contrattuale di parte convenuta.
In punto di domanda di risarcimento danni, giova osservare che la norma di riferimento in materia di responsabilità contrattuale è l'art. 1218 c.c., che così dispone: “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ai sensi del successivo art. 1223 c.c. “ il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Il Giudice di legittimità ha precisato che l'ambito del danno risarcibile, nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, è delimitato dal criterio della regolarità causale.
Secondo tale principio, sono risarcibili i danni diretti ed immediati oppure quelli mediati ed indiretti, qualora rientranti nelle normali conseguenze del fatto (cfr. Cass. 24850/2015).
Nel caso di specie, il danno risarcibile per le spese sostenute ed il mancato godimento del profitto prospettato, può essere quantificato nella misura indicata nella relazione di consulenza tecnica, ovvero nella somma di euro 20.188,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, precisando che la rivalutazione monetaria decorre dal 27.09.2018 - data della diffida di parte attorea - (cfr. Cass. n. 1627/2022).
7.
6 Ogni ulteriore questione assorbita.
8.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il parziale inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_3
- condanna parte convenuta al risarcimento in favore di del danno Parte_1
subito, quantificato nella complessiva somma di euro 20.188,33 oltre rivalutazione con decorrenza indicata in parte motiva ed interessi come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di parte attorea delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.817,90, di cui euro 264,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese relative alla
CTU espletata nel corso del presente giudizio, come già liquidate in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 12.09.2024
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 307/2020 promossa da:
nato a [...] il 13.06.1962, cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione, dall'avv. Stefano Mosella, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Crotone alla via I Maggio n. 39;
ATTORE
Contro
codice fiscale , con sede in Calenzano (FI) alla via Don Controparte_1 P.IVA_1
Minzoni n. 31, in persona del legale rappresentante p.t.,;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la Società esponendo che: - nel giugno 2017 veniva concluso tra Controparte_1
1 le parti accordo contrattuale il quale prevedeva in favore di la Parte_1 fornitura, l'installazione e la messa in funzione di: a) impianto fotovoltaico di 9000 kwh;
b) energy sharing 3000 kwh;
c) sistema domotico per il riscaldamento;
d) - nn. 2 caldaie elettrico ioniche;
e) - nn. 2 generatori 4 kwh;
f) piano cottura vetro ceramica, per il complessivo importo di euro 26.000,00; - ai fini del pagamento della somma pattuita, parte attrice accettava di sottoscrivere un finanziamento con la società Santander con cui la società convenuta si faceva carico di pagare le prime 18 mensilità; - veniva anche sottoscritto contratto di energy sharing con la società il cui corrispettivo pari ad Controparte_2
euro 7.000,00 per l'attivazione del servizio era posto a carico di essendo Controparte_1
incluso nel contratto sottoscritto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- a fronte di precisi impegni contrattuali, la società non provvedeva a rispettare gli Controparte_1
impegni contrattuali pattuiti;
- infatti, a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto, e sebbene l'impianto fotovoltaico fosse stato installato nella stessa estate del 2017, lo stesso non veniva allacciato alla rete elettrica nazionale né collaudato;
- a fronte della contestazione del grave inadempimento contrattuale mossa dal cliente, la società convenuta offriva di accollarsi ulteriori 6 rate di ammortamento del finanziamento sottoscritto (rispetto al contratto sottoscritto), nonché due caldaie a gas della (in sostituzione a quelle Pt_2
elettrico-ioniche) con gas sharing, nonché due climatizzatori da 9000 btu ed uno da 12000; -
l'azienda allacciava l'impianto fotovoltaico solo a novembre 2018, con colpevole ritardo, inoltre erano presenti ulteriori omissioni compiute dalla società fornitrice: - mancata fornitura di nn. 2 caldaie elettrico ioniche - mancata fornitura del sistema domotico per il riscaldamento - mancata fornitura di nn. 2 generatori di corrente da 4 kwh - mancata attivazione del servizio energy sharing;
- la società consegnava le due caldaie a gas a dicembre del 2018, si faceva carico delle ulteriori rate di finanziamento, ma non consegnava né i climatizzatori promessi, né i generatori elettrici, né attivava l'energy sharing né restituiva al consumatore la differenza di valore tra i beni contrattualizzati e quelli effettivamente forniti;
sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna della società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva di euro 24.000,00 a titolo di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, lucro cessante, danno emergente, oltre accessori di legge.
2.
2 Sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costituiva la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del 13.01.2021, ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
4.
La domanda attorea merita accoglimento.
5.
L'azione proposta è diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale della banca con applicazione del regime di responsabilità di cui agli articoli 1218 e 1176 c.c.
Trattandosi di azione contrattuale nella quale si deduce l'inadempimento agli obblighi contrattuali, è opportuno definire correttamente in che misura va ripartito l'onere probatorio.
Nel diritto civile il modello di prova imposto dal legislatore richiede che sia sempre l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese.
Il comma 1 dell'art. 2697 c.c. si esprime chiaramente in tal senso, affermando che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al comma 2, la medesima disposizione in esame sancisce che il convenuto è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Questa regola generale di carattere giudiziale incontra tuttavia, una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile.
La responsabilità contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio la fonte dell'obbligazione ed il danno conseguenza che deriva dall'inadempimento così come disposto dall'art. 1223
c.c.
6.
Procedendo nell'esame del merito, si osserva che tra le parti è intercorso contratto per l'acquisto e messa in opera di un impianto fotovoltaico di 9000 kwh, energy sharing 3000 kwh, sistema domotico per il riscaldamento, nn. 2 caldaie elettrico ioniche, nn. 2 generatori
4 kwh, piano cottura vetro ceramica (cfr. contratto e studio fattibilità n. DT2017-1001916 in atti).
3 Risulta per tabulas la diffida del 27.09.2018 con la quale Parte_1
lamentava la mancato completamento, allaccio e collaudo dell'impianto (cfr. all. 5 fascicolo parte attorea).
Anche le risultanze della prova testimoniale, assunta in corso di causa, confermano il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla società convenuta (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dai testi e all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 4.03.2022, e del teste all'udienza del 20.05.2022). Testimone_3
Dimostrata l'esistenza del titolo in forza del quale la società convenuta avrebbe dovuto adempiere alla propria obbligazione ed avendo parte attorea provato il regolare adempimento del proprio onere di pagamento dell'importo pattuito (cfr. all. 3, 5, 6 fascicolo parte attorea), non risulta assolto l'onere probatorio di parte convenuta in ordine al regolare adempimento dell'obbligazione assunta.
Dirimente, al fine di valutare le reciproche posizioni delle parti, appare la CTU espletata a firma dell'ing. il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, tanto da Persona_1
poter essere posto a base della decisione.
Il nominato Ctu sulla base degli atti di causa e all'esito del sopralluogo ha concluso affermando “vi è una certa differenza tra quello contrattualmente concordato e quello effettivamente fornito. Infatti da contratto si ha: - Impianto fotovoltaico con produzione annua di 9000 Kwh;
- Servizio Energy Sharing per 3000 Kwh;
- Sistema Domotico per il controllo del riscaldamento;
- n. 2 Caldaia elettrico ionica + generatore da 4 Kw;
- n. 2
Piano cottura vetro ceramica. Nello studio di fattibilità al punto 4.4. “ANALISI ENERGIA
PRODUCIBILE”, si effettua il calcolo per la producibilità netta dell'impianto da montare presso il sig. , trovando un valore di 1455 Kwh per ogni Kwp installato. Tenendo Pt_1 conto di questo valore, l'impianto da installare per avere la produzione contrattualizzata
(9000 Kwh), dovrebbe essere di circa 6,0 Kwp, mentre in realtà la potenza installata da contratto è pari a 5,0 Kwp, garantendo così in realtà, una produzione annua inferiore a quella contrattualizzata. Oltre a ciò, la società rispetto a quanto scritto nel CP_1
contratto e a quanto riportato nello studio di fattibilità, non forniva: - n. 2 Caldaia elettrico ionica - Sistema domotico per il riscaldamento;
- Generatore 4 kwh;
- Non attivava il contratto di Energy Sharing;
- Collegava l'impianto fotovoltaico, alla rete elettrica, in notevole ritardo rispetto a quanto contrattualizzato;
in definitiva si può affermare che le opere fornite dal non sono conformi a quanto pattuito nel contratto”. CP_1
Il consulente ha evidenziato che “l'impianto effettivamente installato, ha una potenza pari a
5,0 Kwp, che secondo quanto calcolato al punto 4.4 “ANALISI ENERGIA PRODUCIBILE”,
4 dello studio di fattibilità, può avere una produzione di circa 7.275 Kwh, contro una produzione contrattualizzata di 9.000 Kwh. In definitiva il totale dei Kwh forniti dall'impianto effettivamente installato non è conforme a quanto concordato contrattualmente”.
Osserva inoltre il Ctu che “a seguito della mancata fornitura delle caldaia elettrica a dissociazione ionica, con la quale si può produrre sia il riscaldamento domestico che la produzione di acqua sanitaria, il sig. ha dovuto utilizzare il riscaldamento a legna Pt_1 che aveva già presente nell'abitazione ed inoltre, a seguito della fornitura tardiva di due caldaie a gas ha dovuto provvedere a sue spese alla predisposizione di una delle due”.
Il nominato consulente ha rilevato l'esistenza di “notevoli difformità tra la fornitura effettiva
e il contratto tra le parti, a causa delle quali la parte attrice ha dovuto sostenere delle spese
e ha avuto delle perdite dovute ai mancati introiti prospettati. Nello specifico si possono così quantificare: - Predisposizione caldaia a gas € 601,20; - Mancata fornitura delle 2 caldaie elettro ioniche, stimata in contratto ad € 8.000,00; - Mancata fornitura dell'impianto domotico per il riscaldamento, stimato in contratto ad € 600,00; - Mancata fornitura Generatore da 4 Kwh, € 1.000,00; - Mancata attivazione dell'Energy Sharing, €
7.000,00 - nell'attivazione dell'impianto fotovoltaico di oltre un anno con perdita di Pt_3
produzione elettrica pari a 9000 kwh (come da studio di fattibilità) pari ad € 600,00; - A causa della non attivazione dell'energy sharing da parte del considerando Controparte_1 un costo dell'energia di circa 0,065 €/Kwh, si ha una perdita di circa 195,00 €/annui e di circa 3.900,00 € per il totale dei 20 anni;
- Pagamento di ulteriori bollette elettriche e gas, €
1.287,13. Per un totale complessivo di € 22.988,33. A questo bisogna detrarre il valore delle due caldaie a gas fornite dal per un valore di circa € 2.800,00. In Controparte_1 definitiva l'ammontare complessivo in termini di perdita economica è quantificabile in €
20.188,33” (cfr. relazione consulenza tecnica in atti del 20.10.2023).
E' evidente, dunque, nella fattispecie la sussistenza di tutti i requisiti per l'azione spiegata.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
5 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Anche nel caso in cui si dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, non adducendo alcun elemento atto a comprovare l'avvenuto esatto adempimento o comunque la non imputabilità dell'inadempimento.
Pertanto, possono ritenersi sussistenti i presupposti dell'azione risarcitoria intrapresa, risultando i fatti allegati idonei ad integrare un parziale inadempimento dell'obbligazione contrattuale di parte convenuta.
In punto di domanda di risarcimento danni, giova osservare che la norma di riferimento in materia di responsabilità contrattuale è l'art. 1218 c.c., che così dispone: “ Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Ai sensi del successivo art. 1223 c.c. “ il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Il Giudice di legittimità ha precisato che l'ambito del danno risarcibile, nelle ipotesi di inadempimento contrattuale, è delimitato dal criterio della regolarità causale.
Secondo tale principio, sono risarcibili i danni diretti ed immediati oppure quelli mediati ed indiretti, qualora rientranti nelle normali conseguenze del fatto (cfr. Cass. 24850/2015).
Nel caso di specie, il danno risarcibile per le spese sostenute ed il mancato godimento del profitto prospettato, può essere quantificato nella misura indicata nella relazione di consulenza tecnica, ovvero nella somma di euro 20.188,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato annualmente, precisando che la rivalutazione monetaria decorre dal 27.09.2018 - data della diffida di parte attorea - (cfr. Cass. n. 1627/2022).
7.
6 Ogni ulteriore questione assorbita.
8.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara il parziale inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_3
- condanna parte convenuta al risarcimento in favore di del danno Parte_1
subito, quantificato nella complessiva somma di euro 20.188,33 oltre rivalutazione con decorrenza indicata in parte motiva ed interessi come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di parte attorea delle spese processuali, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 3.817,90, di cui euro 264,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento delle spese relative alla
CTU espletata nel corso del presente giudizio, come già liquidate in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 12.09.2024
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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