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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 2737/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Montefeltro, n. 133, presso lo studio dell'avv. Renzini Ninfa che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio a DO (RN) Parte_1 Controparte_1 in data 08/08/2009 ed hanno avuto una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, a chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, e all'udienza del 06/12/2022 il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale al marito, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
b) pone a carico della moglie un assegno mensile di euro 250,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare al marito entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna” (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 08/03/2023, innanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di provvedere alla rinnovazione della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, non perfezionatasi entro il termine assegnato e, alla successiva udienza del 27/09/2023, dato atto del perfezionamento della notifica alla resistente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - disponendo la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
ed ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
[...]
Con sentenza non definitiva n.1033/2023, emessa in data 19/10/2023 e pubblicata in data 6/11/2023 il
Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in DO (RN) in data 08/08/2009 - trascritto al n.
[...]
2, Parte I, dell'anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (RN) – disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 15/05/2024, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dal ricorrente il quale ha chiesto che la separazione sia addebitata alla per aver abbandonato la casa coniugale CP_1
a far data da aprile 2018, violando i doveri di assistenza morale e materiale e disinteressandosi completamente del coniuge e della figlia, all'epoca minorenne.
Ebbene, la richiesta di addebito della separazione così come formulata dal ricorrente non può essere accolta, non essendovi la prova del volontario abbandono della casa coniugale da parte della resistente che si è allontanata lasciando l'abitazione, di sua proprietà esclusiva, nella disponibilità del della figlia. Pt_1
Il ricorrente si è limitato a produrre una denuncia-querela sporta in data 30/01/2019 in cui, peraltro, ha rappresentato che da tempo la soffriva di problematiche, connesse anche all'abuso di CP_1 sostanze alcoliche (cfr. doc.8 denuncia – querela del …] “Purtroppo negli ultimi tre anni mia moglie Pt_1 ha iniziato ad isolarsi, rifugiandosi nell'alcol e nelle chat telefoniche e che per troppe volte nonostante la sua minore età la stessa figlia negli ultimi tre anni di convivenza era costretta a mettere a letto la madre Per_1 perché sempre ubriaca”).
Tale elemento non può ritenersi di per sé sufficiente ad addebitare la separazione alla per CP_1 abbandono della casa coniugale, avendo lo stesso ricorrente evidenziato l'intolleranza della convivenza da epoca risalente rispetto alla separazione. Per_ Quanto ai provvedimenti relativi alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dagli Per_ elementi acquisiti in giudizio, emerge che convive con il padre presso la casa coniugale;
a quest'ultimo, pertanto, va assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore collocatario. Per_ Va poi, posto, a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento di e, al fine di CP_1 determinare la misura del contributo, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento. Ebbene, nel caso di specie, il a omesso di fornire al Collegio qualsivoglia indicazione in ordine alla Pt_1 situazione economico – patrimoniale della resistente, essendosi limitato a documentare l'avvenuto acquisto in data 1/08/2006, da parte della , della casa coniugale al prezzo di euro 130.000,00, mediante CP_1 mutuo fondiario rimborsato con rate mensili di euro 1.341,05 in dieci anni (cfr. docc. 4 e 5).
Quanto alla condizione economica del ricorrente, il a rappresentato di aver perso il lavoro a seguito Pt_1 del covid e attualmente, di percepire il contributo di disoccupazione, oltre a godere di una piccola quota di partecipazione nell'azienda agricola di famiglia dedita alla produzione di olio;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito complessivo annuo inferiore ad euro 10.000,00
(cfr. documenti di causa). Per_ In ragione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età di e della disponibilità, da parte del ricorrente, della casa familiare di proprietà della resistente, il Collegio ritiene congruo stabilire per il mantenimento di la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che la Per_1
provvederà a versare al n via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1 Pt_1
A carico della va posto, poi, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1 Per_ straordinarie che saranno sostenute nell'interesse della figlia , così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal coniuge anticipatario secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo
: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche
e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Infine, la domanda con cui il a chiesto che gli siano rimborsate le somme asseritamente corrisposte Pt_1 per il mutuo della casa familiare deve essere dichiarata inammissibile in tale sede, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte.
In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio
2005, n. 10356).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
08/09/2022 da ei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n.1033/2023, emessa in data 19/10/2023 e pubblicata in data 6/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in DO (RN) in data 08/08/2009, trascritto al n. 2, Parte I, dell'anno
2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (RN), così provvede:
a) RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
b) ASSEGNA la casa coniugale a in qualità di genitore convivente con la figlia Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) DISPONE che versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) DICHIARA inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
in relazione alla restituzione delle rate del mutuo della casa Controparte_1 coniugale;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 2737/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rimini (RN), Via Montefeltro, n. 133, presso lo studio dell'avv. Renzini Ninfa che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio a DO (RN) Parte_1 Controparte_1 in data 08/08/2009 ed hanno avuto una figlia, (nata il [...]). Per_1
Con ricorso depositato in data 08/09/2022, a chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni ivi formulate (cfr. ricorso introduttivo).
non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, e all'udienza del 06/12/2022 il Presidente del Tribunale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione della resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “a) assegna la casa coniugale al marito, che continuerà ad occuparla unitamente alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente;
b) pone a carico della moglie un assegno mensile di euro 250,00 complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare al marito entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
spese straordinarie relative alla figlia suddivise tra i coniugi in misura del 50% per ciascuno e disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna” (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 08/03/2023, innanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio al fine di provvedere alla rinnovazione della notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza in esso contenuta, non perfezionatasi entro il termine assegnato e, alla successiva udienza del 27/09/2023, dato atto del perfezionamento della notifica alla resistente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - disponendo la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. All'esito il Giudice Istruttore, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di CP_1
ed ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
[...]
Con sentenza non definitiva n.1033/2023, emessa in data 19/10/2023 e pubblicata in data 6/11/2023 il
Tribunale di Rimini ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in DO (RN) in data 08/08/2009 - trascritto al n.
[...]
2, Parte I, dell'anno 2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (RN) – disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta in data 15/05/2024, ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente ed ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dal ricorrente il quale ha chiesto che la separazione sia addebitata alla per aver abbandonato la casa coniugale CP_1
a far data da aprile 2018, violando i doveri di assistenza morale e materiale e disinteressandosi completamente del coniuge e della figlia, all'epoca minorenne.
Ebbene, la richiesta di addebito della separazione così come formulata dal ricorrente non può essere accolta, non essendovi la prova del volontario abbandono della casa coniugale da parte della resistente che si è allontanata lasciando l'abitazione, di sua proprietà esclusiva, nella disponibilità del della figlia. Pt_1
Il ricorrente si è limitato a produrre una denuncia-querela sporta in data 30/01/2019 in cui, peraltro, ha rappresentato che da tempo la soffriva di problematiche, connesse anche all'abuso di CP_1 sostanze alcoliche (cfr. doc.8 denuncia – querela del …] “Purtroppo negli ultimi tre anni mia moglie Pt_1 ha iniziato ad isolarsi, rifugiandosi nell'alcol e nelle chat telefoniche e che per troppe volte nonostante la sua minore età la stessa figlia negli ultimi tre anni di convivenza era costretta a mettere a letto la madre Per_1 perché sempre ubriaca”).
Tale elemento non può ritenersi di per sé sufficiente ad addebitare la separazione alla per CP_1 abbandono della casa coniugale, avendo lo stesso ricorrente evidenziato l'intolleranza della convivenza da epoca risalente rispetto alla separazione. Per_ Quanto ai provvedimenti relativi alla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, dagli Per_ elementi acquisiti in giudizio, emerge che convive con il padre presso la casa coniugale;
a quest'ultimo, pertanto, va assegnata la casa coniugale, in qualità di genitore collocatario. Per_ Va poi, posto, a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento di e, al fine di CP_1 determinare la misura del contributo, occorre far riferimento sia alle esigenze della prole, sia al principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli. L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento. Ebbene, nel caso di specie, il a omesso di fornire al Collegio qualsivoglia indicazione in ordine alla Pt_1 situazione economico – patrimoniale della resistente, essendosi limitato a documentare l'avvenuto acquisto in data 1/08/2006, da parte della , della casa coniugale al prezzo di euro 130.000,00, mediante CP_1 mutuo fondiario rimborsato con rate mensili di euro 1.341,05 in dieci anni (cfr. docc. 4 e 5).
Quanto alla condizione economica del ricorrente, il a rappresentato di aver perso il lavoro a seguito Pt_1 del covid e attualmente, di percepire il contributo di disoccupazione, oltre a godere di una piccola quota di partecipazione nell'azienda agricola di famiglia dedita alla produzione di olio;
dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito complessivo annuo inferiore ad euro 10.000,00
(cfr. documenti di causa). Per_ In ragione di quanto sopra esposto, tenuto conto dell'età di e della disponibilità, da parte del ricorrente, della casa familiare di proprietà della resistente, il Collegio ritiene congruo stabilire per il mantenimento di la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che la Per_1
provvederà a versare al n via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. CP_1 Pt_1
A carico della va posto, poi, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1 Per_ straordinarie che saranno sostenute nell'interesse della figlia , così come regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute dal coniuge anticipatario secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo
: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby-sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità.
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche
e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Infine, la domanda con cui il a chiesto che gli siano rimborsate le somme asseritamente corrisposte Pt_1 per il mutuo della casa familiare deve essere dichiarata inammissibile in tale sede, posto che la diversità di rito e la mancanza di una connessione forte precludono la possibilità di cumulare alla domanda di separazione e/o divorzio e altre domande. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte.
In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio
2005, n. 10356).
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
08/09/2022 da ei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n.1033/2023, emessa in data 19/10/2023 e pubblicata in data 6/11/2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in DO (RN) in data 08/08/2009, trascritto al n. 2, Parte I, dell'anno
2009 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di DO (RN), così provvede:
a) RIGETTA la domanda di addebito della separazione;
b) ASSEGNA la casa coniugale a in qualità di genitore convivente con la figlia Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) DISPONE che versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
d) DICHIARA inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
in relazione alla restituzione delle rate del mutuo della casa Controparte_1 coniugale;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Dott.ssa Elisa Dai Checchi