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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
14.05.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1552/2024 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Bruno Moscatiello ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio legale in Casagiove (CE) alla via Liguria 26 p.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Controparte_1
Lidia Gallo ed elettivamente domiciliati in presso la Casa Comunale, in Piazza Vanvitelli n. 69 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente dell'amministrazione comunale di Caserta e di aver prestato servizio oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l'amministrazione comunale di
Caserta, al fine di sentir accertare il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario per l'intera durata del rapporto di lavoro e per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di € 2.001,17 o in via gradata al pagamento di altra somma ritenuta di giustizia .
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che contestava l'avverso ricorso Controparte_1 evidenziando, da un calcolo dettagliato ottenuto utilizzando i fogli di rilevazione della presenza giornaliera del ricorrente è emerso che quest'ultimo aveva osservato l'orario di lavoro contrattualizzato
(pari a 36 ore settimanali) e che comunque agli atti del servizio risorse umane, non risultavano documenti autorizzativi dell'effettuazione del lavoro straordinario. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1 Ritenuta superflua l'istruttoria la casua veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione
*****
In linea generale, l'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000, nella parte che qui interessa, così recita: “1.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
Tali norme contrattuali fissano il principio per cui - escluso il ricorso generalizzato al lavoro straordinario - è necessaria, per l'espletamento di tale attività, la preventiva ed espressa autorizzazione da parte del dirigente, motivata in ordine alla ricorrenza di esigenze di lavoro eccezionali. Sulla base di tale disciplina contrattuale e solo in osservanza delle condizioni dalla medesima delineate, pertanto, il dipendente pubblico può ottenere dalla pubblica amministrazione di appartenenza il ristoro economico per la prestazione svolta.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato non solo che l'autorizzazione è requisito indefettibile per la remunerazione delle ore di straordinario ma ha escluso che possa qualificarsi come autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte dell'amministra-zione circa il lavoro straordinario già espletato dal dipendente (cfr. Cassazione 20789/2007).
Da tale pronuncia della Suprema Corte emerge anche che il formale provvedimento di autorizzazione preventiva dello straordinario (quale atto costitutivo della fattispecie) non può neppure essere sostituito da atti equipollenti, comunque attestanti la volontà del di procedere al pagamento in via CP_1 amministrativa.
L'autorizzazione, infatti, è volta in primo luogo a verificare che sussistano in concreto le ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario (cfr. ex multis,
TAR Sardegna – Cagliari, Sez. 2, Sent. N. 102 del 30/01/2009). In secondo luogo, essa è lo strumento ad hoc predisposto per evitare che attraverso eccessive erogazioni di denaro pubblico volte a compensare il lavoro straordinario si superino i tetti di spesa fissati dal bilancio pubblico;
ancora, tale autorizzazione consente alla Pubblica Amministrazione di valutare comparativamente le esigenze concrete dei singoli uffici con particolare riguardo all'organizzazione delle risorse umane e alla loro adeguatezza, nonché all'effettiva capacità di perseguire i compiti propri dell'ufficio, al fine di evitare che il ricorso sistematico al lavoro straordinario divenga modalità ordinaria del lavoro d'ufficio (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. 4, sent. n. 2648 in data 24/05/2007).
2 Tanto premesso dalla documentazione esibita dal ricorrente non può ritenersi raggiunta la prova della presenza di una preventiva, specifica e motivata autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario.
A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha nemmeno allegato e dedotto , nel ricorso introduttivo, di essere stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale ad espletare ore di lavoro straordinario.
La stessa amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, non solo ha espressamente dedotto di non aver mai autorizzato al ricorrente lo svolgimento di prestazioni straordinario, ma ha altresì rappresentato che l'orario di lavoro del ricorrente era di 36 ore settimanali, come da ordine di servizio in atti allegato del 07.09.2018 (cfr. produzione parte resistente).
Inoltre l'ordine di servizio citato in ricorso n. 15 del 2019 con il quale il ricorrente veniva assegnato anche all'attività di custodia del Nido Comunale, non contiene alcuna indicazione ovvero autorizzazione in relazione all'eventuale lavoro straordinario da espletare.
Neppure dalla nota a firma del responsabile del Servizio, del 17.10.2019, può desumersi tale autorizzazione in quanto nella stessa il responsabile non ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del compenso per il lavoro straordinario ma si è limitato a rappresentare genericamente che sarà liquidato eventuale lavoro straordinario svolto previa verifiche delle schede di presenza.
In conclusione non essendo stata allegata e documentata alcuna preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del che liquida in Controparte_1 euro 700,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
14.05.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1552/2024 Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Bruno Moscatiello ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 suo studio legale in Casagiove (CE) alla via Liguria 26 p.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avvocato Controparte_1
Lidia Gallo ed elettivamente domiciliati in presso la Casa Comunale, in Piazza Vanvitelli n. 69 CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente, in epigrafe indicato, premettendo di essere dipendente dell'amministrazione comunale di Caserta e di aver prestato servizio oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l'amministrazione comunale di
Caserta, al fine di sentir accertare il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario per l'intera durata del rapporto di lavoro e per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di € 2.001,17 o in via gradata al pagamento di altra somma ritenuta di giustizia .
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che contestava l'avverso ricorso Controparte_1 evidenziando, da un calcolo dettagliato ottenuto utilizzando i fogli di rilevazione della presenza giornaliera del ricorrente è emerso che quest'ultimo aveva osservato l'orario di lavoro contrattualizzato
(pari a 36 ore settimanali) e che comunque agli atti del servizio risorse umane, non risultavano documenti autorizzativi dell'effettuazione del lavoro straordinario. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1 Ritenuta superflua l'istruttoria la casua veniva decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione
*****
In linea generale, l'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000, nella parte che qui interessa, così recita: “1.
Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL dell'1/4/1999. 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.
Tali norme contrattuali fissano il principio per cui - escluso il ricorso generalizzato al lavoro straordinario - è necessaria, per l'espletamento di tale attività, la preventiva ed espressa autorizzazione da parte del dirigente, motivata in ordine alla ricorrenza di esigenze di lavoro eccezionali. Sulla base di tale disciplina contrattuale e solo in osservanza delle condizioni dalla medesima delineate, pertanto, il dipendente pubblico può ottenere dalla pubblica amministrazione di appartenenza il ristoro economico per la prestazione svolta.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato non solo che l'autorizzazione è requisito indefettibile per la remunerazione delle ore di straordinario ma ha escluso che possa qualificarsi come autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte dell'amministra-zione circa il lavoro straordinario già espletato dal dipendente (cfr. Cassazione 20789/2007).
Da tale pronuncia della Suprema Corte emerge anche che il formale provvedimento di autorizzazione preventiva dello straordinario (quale atto costitutivo della fattispecie) non può neppure essere sostituito da atti equipollenti, comunque attestanti la volontà del di procedere al pagamento in via CP_1 amministrativa.
L'autorizzazione, infatti, è volta in primo luogo a verificare che sussistano in concreto le ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario (cfr. ex multis,
TAR Sardegna – Cagliari, Sez. 2, Sent. N. 102 del 30/01/2009). In secondo luogo, essa è lo strumento ad hoc predisposto per evitare che attraverso eccessive erogazioni di denaro pubblico volte a compensare il lavoro straordinario si superino i tetti di spesa fissati dal bilancio pubblico;
ancora, tale autorizzazione consente alla Pubblica Amministrazione di valutare comparativamente le esigenze concrete dei singoli uffici con particolare riguardo all'organizzazione delle risorse umane e alla loro adeguatezza, nonché all'effettiva capacità di perseguire i compiti propri dell'ufficio, al fine di evitare che il ricorso sistematico al lavoro straordinario divenga modalità ordinaria del lavoro d'ufficio (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. 4, sent. n. 2648 in data 24/05/2007).
2 Tanto premesso dalla documentazione esibita dal ricorrente non può ritenersi raggiunta la prova della presenza di una preventiva, specifica e motivata autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario.
A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha nemmeno allegato e dedotto , nel ricorso introduttivo, di essere stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale ad espletare ore di lavoro straordinario.
La stessa amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, non solo ha espressamente dedotto di non aver mai autorizzato al ricorrente lo svolgimento di prestazioni straordinario, ma ha altresì rappresentato che l'orario di lavoro del ricorrente era di 36 ore settimanali, come da ordine di servizio in atti allegato del 07.09.2018 (cfr. produzione parte resistente).
Inoltre l'ordine di servizio citato in ricorso n. 15 del 2019 con il quale il ricorrente veniva assegnato anche all'attività di custodia del Nido Comunale, non contiene alcuna indicazione ovvero autorizzazione in relazione all'eventuale lavoro straordinario da espletare.
Neppure dalla nota a firma del responsabile del Servizio, del 17.10.2019, può desumersi tale autorizzazione in quanto nella stessa il responsabile non ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del compenso per il lavoro straordinario ma si è limitato a rappresentare genericamente che sarà liquidato eventuale lavoro straordinario svolto previa verifiche delle schede di presenza.
In conclusione non essendo stata allegata e documentata alcuna preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del che liquida in Controparte_1 euro 700,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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