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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Trezza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Appia Nuova 425
OPPONENTE
contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Michelsanti, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 84
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
per l'attore-opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere: -in via pregiudiziale e preliminare1) Dichiarare la incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale di Spoleto a favore del
pagina 1 di 8 Tribunale di Roma, competente ex artt. 19 e 20 C.P.C.; in via principale e di merito e senza pregiudizio delle superiori eccezioni, 2) Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto opposto, descritto e specificato in premessa, in quanto illegittimo, per i motivi sopra dedotti, da considerarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro, con particolare riguardo alla assenza assoluta di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato dalla opposta, ovvero, in ordine alla: esistenza di qualsivoglia forma di accordo tra la e la Parte_2 Controparte_1 effettiva e corretta esecuzione delle opere indicate dalla opposta a fondamento della propria pretesa creditoria;
effettiva esecuzione di dette opere in favore della quantificazione indicata Parte_2 dalla opposta medesima in relazione alle opere asseritamente eseguite;
3) Condannare, in ogni caso, la al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese e compensi del presente Controparte_1 giudizio, oltre iva, cap e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale si dichiara antistatario”.
per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 642 II° comma c.p.c. e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via pregiudiziale - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
Civile di Spoleto in favore di quello di Roma, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 563/19 emesso dall'intestato Giudice;
In via pregiudiziale subordinata -respingere le eccezioni di inammissibilità della domanda perché fondata su fattura e poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto
Ingiuntivo opposto. Nel merito:- In via principale: respingere l'opposizione proposta dalla
[...]
e le richieste tutte formulate nella stessa nell'atto di citazione in opposizione, in Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 563/19 Ing., emesso dall'intestatario Tribunale Civile di Spoleto in data
02/07/19, o comunque condannare la a pagare in favore della Parte_1 [...] la somma pari ad € 6.140,92, oltre interessi di mora da calcolarsi nella misura e con le CP_1
pagina 2 di 8 decorrenze previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, oltre a spese di procedura. Con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio, nonché della fase monitoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 563/19, nrg. 1335/19, emesso in data
02.07.2019, l'opponente adiva il Tribunale in intestazione per chiederne la revoca.
Più esattamente, deduceva:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, per essere competente il
Tribunale di Roma, ove aveva sede l'opponente ovvero dove erano sorte ed erano state eseguite tutte le presunte prestazioni dedotte in giudizio,
- sosteneva che, nel caso di specie, le fatture azionate erano assolutamente prive di alcun titolo, non avendo la richiesto alla ditta alcun tipo di prestazione sottesa alla Pt_2 Controparte_1 pretesa creditoria;
- riteneva, infine, l'assenza di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato dalla opposta.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'opposizione attorea e deducendo, l'infondatezza della contestazione attorea relativa all'incompetenza territoriale, ritenendo il Tribunale di Spoleto competente ai sensi degli art. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.
Rilevava, in ogni caso, la legittimità della richiesta creditoria, producendo documentazione attestante le prestazioni eseguite a favore della , in particolare la corrispondenza Parte_3 per i lavori di segnaletica e la documentazione relativa al distacco dei dipendenti
Parte convenuta concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3. All'udienza del 03.07.2020 il Giudice si riservava sull'eccezione di incompetenza territoriale e sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 21.07.2020, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
“ritenuto che l'opposizione de qua non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione atteso che
pagina 3 di 8 parte opponente deduce unicamente l'insussistenza del credito ingiunto in base alla inesistenza di rapporti contrattuali tra le parti, a fronte delle fatture indicate dalla parte creditrice”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.01.2020, il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta e da parte opponente, rigettando la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi
All'udienza del 02.04.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata nella materia dell'adempimento di un'obbligazione e al fine della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e più precisamente, se si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (vedasi la costante giurisprudenza in materia, secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali……… ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma
4, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum” cfr. Cass. n. 39028/2021 e da ultimo Cass. n. 6272/2023).
E' stato quindi giustamente invocato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. previsto per le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro che, ai sensi del già citato art.
pagina 4 di 8 1182, 3° comma c.c., deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ossia, nel caso de quo, presso il luogo in cui all'epoca aveva sede legale la ditta opposta, ovvero UA TT, comune rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Spoleto, con corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis.
5. Nel merito, giova innanzitutto evidenziare in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. n. 12311/1991, Cass n. 3671/1999 e Cass n. 5055/1999) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale - che agisca per l'adempimento della stessa ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte,
Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In altri termini, la parte opponente (convenuto sostanziale) ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito pagina 5 di 8 (cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr.
Cass. n. 29556/2019; Cass. n. 15107/2004; Cass n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. Cass. Sez. un. n.
761/2002; Cass. n. 9285/2003).
La “non contestazione” – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. n. 5356/2009; Cass.
n. 7074/2006; Cass. n. 10031/2004).
Tanto premesso in termini generali e con diretto riferimento al caso di specie, si osserva come la società abbia allegato e documentato le prestazioni eseguite a favare dell'opponente Controparte_1 per le quali sono state emesse fatture ed allegato l'altrui inadempimento, indicando la misura del corrispettivo dovuto e provandone esistenza ed ammontare dello stesso attraverso la produzione della documentazione relativa al distacco dei dipendenti ed, in particolare, l' – ovvero la CP_3 comunicazione delle assunzioni, cessazioni, proroghe, distacchi dei lavoratori al centro dell'impiego di competenza – nonché la corrispondenza contenente espresso riconoscimento da parte del debitore opponente delle prestazioni eseguite e del saldo da versare a favore della società opposta.
A fronte della rituale allegazione e produzione avversaria, l'opponente ha eccepito, quali fatti astrattamente idonei a paralizzare l'altrui diritto al pagamento, circostanze del tutto generiche, le quali
– all'esito della istruttoria – si rivelano, tuttavia, prive di riscontro probatorio.
Anzi, è la stessa parte opponente che ha prodotto la documentazione in cui non solo veniva chiesta l'emissione della fattura per le lavorazioni eseguite – sollecitata dalla committente – ma che ha anche avanzato proposta transattiva a definizione della controversia, contraddicendosi, in quanto dapprima ha pagina 6 di 8 contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della per poi chiedere a CP_1 quest'ultima una definizione bonaria, con saldo e stralcio della pretesa creditoria.
Oltre alle mail in cui la stessa inviava alla i modelli per la formalizzazione del distacco, Pt_2 CP_1 la documentazione richiesta all'Inps e prodotta dall'opposta attesta inequivocabilmente l'esistenza del distacco dei dipendenti a favore della , dipendenti, questi, peraltro CP_1 Parte_1 escussi come testi e che hanno confermato il rapporto contrattuale esistente tra le parti ed avente ad oggetto il distacco di personale (vedasi a tal proposito il teste che escusso all'udienza Testimone_1 del 09.06.2021 ha dichiarato “In ordine alle indicazioni su che cosa dovevamo fare ricordo che il sig. ci presentò un signore della di cui non ricordo il nome e dopo personale della Pt_4 Pt_2 Pt_2 ci dava le indicazioni in ordine al lavoro da eseguire”).
Anche in relazione ai lavori di segnaletica eseguiti dalla sul tratto di strada di Civita Controparte_1
Castellana presso il cantiere della la corrispondenza intercorsa tra le parti è idonea Parte_1
a dimostrare il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti ed i testi escussi hanno confermato l'effettiva esecuzione dei lavori (vedasi quanto dichiarata dal teste all'udienza del 09.06.2021: Pt_4
“Conosco i fatti di cui ho parlato perché ero un fornitore del committente principale dei lavori ed anche della . Ho visto personalmente, anche se per caso mentre vi transitavo, l'esecuzione dei Pt_2 lavori in questione” e dal teste “ si tratta di lavori da me eseguiti personalmente. Io guidavo Tes_2 la macchina traccialinee”).
L'opposizione proposta si rivela, pertanto ed in conclusione, infondata, con conseguente conferma del decreto emesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in virtù dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva, istruttoria e decisionale, della non complessità delle questioni trattate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così
pagina 7 di 8 dispone:
RIGETTA l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.563/19, nrg. 1335/19, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 02.07.2019;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della ditta delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida, per compensi, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge
Spoleto, 14 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da
(P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Trezza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Appia Nuova 425
OPPONENTE
contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Michelsanti, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 84
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
per l'attore-opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere: -in via pregiudiziale e preliminare1) Dichiarare la incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale di Spoleto a favore del
pagina 1 di 8 Tribunale di Roma, competente ex artt. 19 e 20 C.P.C.; in via principale e di merito e senza pregiudizio delle superiori eccezioni, 2) Revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto opposto, descritto e specificato in premessa, in quanto illegittimo, per i motivi sopra dedotti, da considerarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro, con particolare riguardo alla assenza assoluta di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato dalla opposta, ovvero, in ordine alla: esistenza di qualsivoglia forma di accordo tra la e la Parte_2 Controparte_1 effettiva e corretta esecuzione delle opere indicate dalla opposta a fondamento della propria pretesa creditoria;
effettiva esecuzione di dette opere in favore della quantificazione indicata Parte_2 dalla opposta medesima in relazione alle opere asseritamente eseguite;
3) Condannare, in ogni caso, la al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese e compensi del presente Controparte_1 giudizio, oltre iva, cap e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, il quale si dichiara antistatario”.
per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 642 II° comma c.p.c. e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione. In via pregiudiziale - respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
Civile di Spoleto in favore di quello di Roma, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 563/19 emesso dall'intestato Giudice;
In via pregiudiziale subordinata -respingere le eccezioni di inammissibilità della domanda perché fondata su fattura e poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto
Ingiuntivo opposto. Nel merito:- In via principale: respingere l'opposizione proposta dalla
[...]
e le richieste tutte formulate nella stessa nell'atto di citazione in opposizione, in Controparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 563/19 Ing., emesso dall'intestatario Tribunale Civile di Spoleto in data
02/07/19, o comunque condannare la a pagare in favore della Parte_1 [...] la somma pari ad € 6.140,92, oltre interessi di mora da calcolarsi nella misura e con le CP_1
pagina 2 di 8 decorrenze previste dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, oltre a spese di procedura. Con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio, nonché della fase monitoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 563/19, nrg. 1335/19, emesso in data
02.07.2019, l'opponente adiva il Tribunale in intestazione per chiederne la revoca.
Più esattamente, deduceva:
- in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, per essere competente il
Tribunale di Roma, ove aveva sede l'opponente ovvero dove erano sorte ed erano state eseguite tutte le presunte prestazioni dedotte in giudizio,
- sosteneva che, nel caso di specie, le fatture azionate erano assolutamente prive di alcun titolo, non avendo la richiesto alla ditta alcun tipo di prestazione sottesa alla Pt_2 Controparte_1 pretesa creditoria;
- riteneva, infine, l'assenza di prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato dalla opposta.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'opposizione attorea e deducendo, l'infondatezza della contestazione attorea relativa all'incompetenza territoriale, ritenendo il Tribunale di Spoleto competente ai sensi degli art. 1182, comma 3 c.c. e 20 c.p.c.
Rilevava, in ogni caso, la legittimità della richiesta creditoria, producendo documentazione attestante le prestazioni eseguite a favore della , in particolare la corrispondenza Parte_3 per i lavori di segnaletica e la documentazione relativa al distacco dei dipendenti
Parte convenuta concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3. All'udienza del 03.07.2020 il Giudice si riservava sull'eccezione di incompetenza territoriale e sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 21.07.2020, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
“ritenuto che l'opposizione de qua non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione atteso che
pagina 3 di 8 parte opponente deduce unicamente l'insussistenza del credito ingiunto in base alla inesistenza di rapporti contrattuali tra le parti, a fronte delle fatture indicate dalla parte creditrice”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.01.2020, il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta e da parte opponente, rigettando la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi ammessi
All'udienza del 02.04.2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata nella materia dell'adempimento di un'obbligazione e al fine della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c., secondo cui per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e più precisamente, se si tratta di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (vedasi la costante giurisprudenza in materia, secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali……… ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma
4, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum” cfr. Cass. n. 39028/2021 e da ultimo Cass. n. 6272/2023).
E' stato quindi giustamente invocato il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. previsto per le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro che, ai sensi del già citato art.
pagina 4 di 8 1182, 3° comma c.c., deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ossia, nel caso de quo, presso il luogo in cui all'epoca aveva sede legale la ditta opposta, ovvero UA TT, comune rientrante nella giurisdizione del Tribunale di Spoleto, con corretta applicazione del principio del forum destinatae solutionis.
5. Nel merito, giova innanzitutto evidenziare in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. n. 12311/1991, Cass n. 3671/1999 e Cass n. 5055/1999) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
E' noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposto, attore in senso sostanziale - che agisca per l'adempimento della stessa ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte,
Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
In altri termini, la parte opponente (convenuto sostanziale) ha l'onere della prova contraria ex art. 2697 comma 2 c.c. e deve quindi dimostrare i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria, dal momento che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito pagina 5 di 8 (cfr. Cass. n. 15659/2011; Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr.
Cass. n. 29556/2019; Cass. n. 15107/2004; Cass n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. Cass. Sez. un. n.
761/2002; Cass. n. 9285/2003).
La “non contestazione” – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cass. n. 5356/2009; Cass.
n. 7074/2006; Cass. n. 10031/2004).
Tanto premesso in termini generali e con diretto riferimento al caso di specie, si osserva come la società abbia allegato e documentato le prestazioni eseguite a favare dell'opponente Controparte_1 per le quali sono state emesse fatture ed allegato l'altrui inadempimento, indicando la misura del corrispettivo dovuto e provandone esistenza ed ammontare dello stesso attraverso la produzione della documentazione relativa al distacco dei dipendenti ed, in particolare, l' – ovvero la CP_3 comunicazione delle assunzioni, cessazioni, proroghe, distacchi dei lavoratori al centro dell'impiego di competenza – nonché la corrispondenza contenente espresso riconoscimento da parte del debitore opponente delle prestazioni eseguite e del saldo da versare a favore della società opposta.
A fronte della rituale allegazione e produzione avversaria, l'opponente ha eccepito, quali fatti astrattamente idonei a paralizzare l'altrui diritto al pagamento, circostanze del tutto generiche, le quali
– all'esito della istruttoria – si rivelano, tuttavia, prive di riscontro probatorio.
Anzi, è la stessa parte opponente che ha prodotto la documentazione in cui non solo veniva chiesta l'emissione della fattura per le lavorazioni eseguite – sollecitata dalla committente – ma che ha anche avanzato proposta transattiva a definizione della controversia, contraddicendosi, in quanto dapprima ha pagina 6 di 8 contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della per poi chiedere a CP_1 quest'ultima una definizione bonaria, con saldo e stralcio della pretesa creditoria.
Oltre alle mail in cui la stessa inviava alla i modelli per la formalizzazione del distacco, Pt_2 CP_1 la documentazione richiesta all'Inps e prodotta dall'opposta attesta inequivocabilmente l'esistenza del distacco dei dipendenti a favore della , dipendenti, questi, peraltro CP_1 Parte_1 escussi come testi e che hanno confermato il rapporto contrattuale esistente tra le parti ed avente ad oggetto il distacco di personale (vedasi a tal proposito il teste che escusso all'udienza Testimone_1 del 09.06.2021 ha dichiarato “In ordine alle indicazioni su che cosa dovevamo fare ricordo che il sig. ci presentò un signore della di cui non ricordo il nome e dopo personale della Pt_4 Pt_2 Pt_2 ci dava le indicazioni in ordine al lavoro da eseguire”).
Anche in relazione ai lavori di segnaletica eseguiti dalla sul tratto di strada di Civita Controparte_1
Castellana presso il cantiere della la corrispondenza intercorsa tra le parti è idonea Parte_1
a dimostrare il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti ed i testi escussi hanno confermato l'effettiva esecuzione dei lavori (vedasi quanto dichiarata dal teste all'udienza del 09.06.2021: Pt_4
“Conosco i fatti di cui ho parlato perché ero un fornitore del committente principale dei lavori ed anche della . Ho visto personalmente, anche se per caso mentre vi transitavo, l'esecuzione dei Pt_2 lavori in questione” e dal teste “ si tratta di lavori da me eseguiti personalmente. Io guidavo Tes_2 la macchina traccialinee”).
L'opposizione proposta si rivela, pertanto ed in conclusione, infondata, con conseguente conferma del decreto emesso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in virtù dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva, istruttoria e decisionale, della non complessità delle questioni trattate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o domanda disattese, così
pagina 7 di 8 dispone:
RIGETTA l'opposizione per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.563/19, nrg. 1335/19, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 02.07.2019;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della ditta delle spese di Controparte_1 giudizio che liquida, per compensi, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge
Spoleto, 14 luglio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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