Articolo 19 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 febbraio 1962
Art. 19. Sostituzione dei commissari d'accusa.
Sospensione del giudizio

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.
Il Parlamento e' riunito per provvedervi entro dieci giorni.
Entrata in vigore il 28 febbraio 1962