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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11591/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11591/2022 tra le parti:
E (C.F./P.IVA , in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede legale in Vicchio (FI), Via E. Mattei n. Parte_3
18, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CECCHETTI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del suo difensore, in Firenze, Via Santo Spirito n. 29
ATTRICE OPPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pesaro Controparte_1
(PU), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BARBARO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Mantelli in Firenze, Viale dei Cadorna n. 13
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“- in tesi, nel merito, accertare e dichiarare, per le motivazioni espresse nel presente atto,
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla e, per l'effetto, accogliere l'opposizione Controparte_1 proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 3097/2022, ordinando alla convenuta opposta la restituzione di quanto pagato dall'attrice opponente che nelle more del presente giudizio ha provveduto - in ottemperanza alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto - al pagamento di quanto dovuto in sorte capitale in virtù della concessa provvisoria esecuzione;
pagina 1 di 9 - in ulteriore tesi, condannare alla restituzione della somma indebitamente Controparte_1 corrisposta da di € 300,62 pari al mancato utilizzo del programma E Parte_4
DUE/R ESTESA RETE ormai obsoleto in quanto privo della funzione della fatturazione elettronica per il periodo 1.01.2019-31.03.2019 ovvero, qualora venga riconosciuta la debenza di una qualche somma
a favore della società opposta, si chiede che la somma di € 300,62 venga detratta in compensazione con quanto accertato come dovuto;
nonché condannare alla restituzione della Controparte_1 somma corrisposta nelle more del giudizio da e in sorte capitale per un Pt_1 Parte_2 importo di € 4.335,29.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“1) In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
2) Accertata e dichiarata l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione rigettarla confermando il decreto opposto;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto in Parte_4 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3097 del 3 Controparte_1 agosto 2022, N.R.G. 8087/2022, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 5.151,84, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 5.690/00 del 21 aprile 2020, n. 4.603/00 del 23 aprile 2019 e n. 6.027/00 del 21 aprile 2021.
L'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 15 marzo 2007, l'attrice ha sottoscritto il contratto di licenza d'uso di programmi software n. 172926, avente ad oggetto il programma E DUE/R ESTESA RETE;
- che, nella suddetta convenzione, è stato pattuito un costo complessivo della licenza pari ad euro
300,00, oltre ad un canone annuale di euro 820,00 per l'assistenza e l'aggiornamento del software;
pagina 2 di 9 - che la società nel 2018, ha chiesto a gli Parte_4 Controparte_1 aggiornamenti necessari al fine di adeguare il programma E DUE/R ESTESA RETE all'imminente entrata in vigore della normativa inerente alla fatturazione elettronica;
- che, solamente nel dicembre del 2018, l'odierna opposta ha riscontrato la richiesta dell'attrice, proponendo tuttavia unicamente il passaggio ad un diverso gestionale con un rilevante aggravio di costo;
- che l'opponente ha quindi deciso di non aderire alla proposta di ed ha quindi Controparte_1 acquistato un nuovo gestionale comprensivo della funzione relativa alla fatturazione elettronica;
- che, tuttavia, la convenuta ha chiesto alla società il pagamento di Parte_4 canoni di assistenza e aggiornamento anche per gli anni dal 2019 al 2021;
- che le suddette fatture sono tutte state contestate dall'attrice, la quale ha precisato l'infondatezza della richiesta in quanto alcun servizio è mai stato fornito in tale periodo, stante la dismissione di un programma ormai obsoleto;
- che, in data 30 settembre 2019, l'opposta ha inviato una comunicazione di “ ed Parte_5
i servizi per mancato pagamento”.
L'attrice ha infine domandato, in via riconvenzionale, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di euro 300,62, pari alla quota relativa all'assistenza per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, già pagata a seguito dell'emissione della fattura 8043 del 2018, ma non effettivamente prestata in seguito al mancato utilizzo del programma E DUE/R ESTESA RETE.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse concessa la provvisoria Controparte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e che venisse rigettata l'opposizione promossa da
[...]
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute. Parte_4
Nello specifico, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle argomentazioni formulate in sede di opposizione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il programma E DUE/R
ESTESA RETE è stato regolarmente in uso sino alla risoluzione del contratto intimata dalla convenuta stessa.
All'udienza del 15 marzo 2023, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 3097/2022, N.R.G. 8087/2022.
pagina 3 di 9 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali all'udienza del 13 febbraio 2024, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del pagina 4 di 9 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori, è opportuno richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 13533 del 30/10/2001; Cass.,
Sez. II civ., Sent. n. 18200 del 02/09/2020).
Tanto vale anche nel giudizio ordinario sorto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
per realizzare tutto ciò, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.,
Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Così delimitato l'onus probandi, è doveroso rammentare che l'art. 1460 c.c. attribuisce, in seno al contratto a prestazioni corrispettive, il diritto alla parte che intenda adempiere di rifiutarsi di eseguire la prestazione cui è obbligata se l'altra parte non adempia o non si metta in condizioni di poterlo fare, sempreché l'obbligo di adempiere sia scaduto e non sia soggetto a condizioni.
Tuttavia, la norma di cui all'art. 1460 c.c. deve essere interpretata secondo il principio di buona fede richiamato dalla stessa disposizione.
A tal proposito la Corte di cassazione insegna che “l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni
pagina 5 di 9 corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009;
Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che, al fine evitare abusi del diritto concesso dal citato art. 1460 c.c., il rifiuto di adempiere deve comunque essere proporzionato all'inadempimento altrui e non deve essere contrario alla buona fede oggettiva (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 36295 del
28/12/2023).
Applicando l'insegnamento della Suprema Corte al caso di specie, si ritiene giustificato il rifiuto dell'opponente di pagare il corrispettivo per le prestazioni indicate nelle fatture n. 5.690/00 del 21 aprile 2020, n. 4.603/00 del 23 aprile 2019 e n. 6.027/00 del 21 aprile 2021 emesse da CP_1
[...]
Difatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, ha Parte_4 Parte_4 chiaramente chiesto di ricevere un aggiornamento software finalizzato a rendere il programma E
DUE/R ESTESA RETE compatibile con la normativa in materia di fatturazione elettronica (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Ed invero, è pacifico che a fronte di tale richiesta, ha suggerito il passaggio ad un Controparte_1 diverso gestionale, sostenendo l'impossibilità di integrare il programma già in uso con la nuova funzionalità richiesta.
pagina 6 di 9 Parte convenuta ha infatti più volte ribadito la tesi secondo cui l'aggiornamento richiesto non era previsto, oltre che non compatibile, con il software de quo.
L'espletata istruttoria, tuttavia, ha chiaramente evidenziato l'inconsistenza delle prospettazioni offerte da parte opposta.
Difatti, il consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico-tecnico, all'esito delle operazioni peritali, effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha constatato “che il modulo della fatturazione elettronica esisteva all'interno della configurazione del software E DUE/R
ESTESA RETE. Come anche da acquisizione di pag. 11 si deduce che la funzionalità era prevista all'interno del software E DUE/R ESTESA RETE, ma non risulta presente nell'installazione della
Parte_4
Pertanto, possiamo dedurre che il software in oggetto era aggiornabile con il modulo della fatturazione elettronica.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. risultano condivisibili dal Tribunale, in Persona_1 considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di conseguenza è evidente che la quale, stante la natura professionale del Controparte_1 soggetto, era certamente a conoscenza della possibilità di fornire il servizio richiesto, ha posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza.
A tal proposito, si rammenta che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase.” (Cass. n. 5348/2009).
Ne consegue altresì, che l'attività di aggiornamento del programma E DUE/R ESTESA RETE, chiaramente prevista dal punto 2 del contratto di assistenza ed aggiornamento software ID 172926, non
è stata adempiuta (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Analogamente, l'escussione della teste sig.ra espletata nel corso dell'udienza Testimone_1 tenutasi in data 13 febbraio 2024, ha permesso di confermare che la società convenuta non ha fornito alcuna assistenza software presso la nel periodo intercorrente tra il 1° Parte_4 gennaio 2019 ed il 30 settembre 2021.
pagina 7 di 9 D'altronde, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì verificato che l'opponente ha dismesso il programma E DUE/R ESTESA RETE a partire dal gennaio 2019, precisando che “dal 1.01.2019 e fino ad oggi la ha utilizzato il programma “Fatture In Cloud” della società Parte_4
MadBit Entertainement srl.”.
In conclusione, quindi, le contestazioni mosse dall'attrice alle fatture emesse da Controparte_1 per l'attività di assistenza software sono da considerarsi pienamente giustificate sia sotto il profilo della buona fede, che della proporzionalità.
Come si è avuto modo di osservare, infatti, e ha tempestivamente richiesto Pt_1 Parte_4 la fornitura del servizio di aggiornamento software contrattualmente prevista, manifestando sin da subito l'assoluta rilevanza dell'intervento, stante l'esigenza di adeguare il gestionale all'evoluzione normativa.
Di contro, l'opposta si è chiaramente resa inadempiente, sottacendo la possibilità di poter evadere la domanda della propria cliente, invitando la medesima all'acquisto di un diverso software economicamente più remunerativo per la società fornitrice, salvo poi richiedere il compenso per un'attività di assistenza mai effettivamente prestata ad un software ormai inidoneo all'utilizzo.
Si impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Venendo ora alla domanda svolta in via riconvenzionale da parte attrice, è anzitutto opportuno sottolineare che, “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile.” (Cass. n. 9200/2021).
Ciò posto, sulla scorta di quanto già evidenziato in merito alla condotta posta in essere da CP_1
la domanda di restituzione della quota parte non goduta del corrispettivo pagato per il servizio
[...] di assistenza software nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 risulta fondata oltre che congruamente quantificata (euro 1.202,48 / 12 mensilità x 3 mesi non goduti = 300,62).
ha quindi diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 300,62. Parte_4
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, vengono poste a carico della convenuta, sulla base del principio generale della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto revoca il Parte_4 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3097/2022, N.R.G. 8087/2022del Tribunale di
Firenze;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per Parte_4
l'effetto condanna l pagamento in favore della predetta attrice della somma di Controparte_1 euro 300,62, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna rimborsare a e spese Controparte_1 Parte_4 di lite, che si liquidano in € 125 per esborsi, € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
4) pone definitivamente a carico di e spese per la consulenza tecnica liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Firenze, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11591/2022 tra le parti:
E (C.F./P.IVA , in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. con sede legale in Vicchio (FI), Via E. Mattei n. Parte_3
18, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CECCHETTI (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del suo difensore, in Firenze, Via Santo Spirito n. 29
ATTRICE OPPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pesaro Controparte_1
(PU), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BARBARO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberto Mantelli in Firenze, Viale dei Cadorna n. 13
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“- in tesi, nel merito, accertare e dichiarare, per le motivazioni espresse nel presente atto,
l'infondatezza della pretesa avanzata dalla e, per l'effetto, accogliere l'opposizione Controparte_1 proposta e revocare il decreto ingiuntivo n. 3097/2022, ordinando alla convenuta opposta la restituzione di quanto pagato dall'attrice opponente che nelle more del presente giudizio ha provveduto - in ottemperanza alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto - al pagamento di quanto dovuto in sorte capitale in virtù della concessa provvisoria esecuzione;
pagina 1 di 9 - in ulteriore tesi, condannare alla restituzione della somma indebitamente Controparte_1 corrisposta da di € 300,62 pari al mancato utilizzo del programma E Parte_4
DUE/R ESTESA RETE ormai obsoleto in quanto privo della funzione della fatturazione elettronica per il periodo 1.01.2019-31.03.2019 ovvero, qualora venga riconosciuta la debenza di una qualche somma
a favore della società opposta, si chiede che la somma di € 300,62 venga detratta in compensazione con quanto accertato come dovuto;
nonché condannare alla restituzione della Controparte_1 somma corrisposta nelle more del giudizio da e in sorte capitale per un Pt_1 Parte_2 importo di € 4.335,29.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“1) In via preliminare, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc, concedere la provvisoria esecuzione del DI opposto;
2) Accertata e dichiarata l'infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione rigettarla confermando il decreto opposto;
3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a convenuto in Parte_4 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3097 del 3 Controparte_1 agosto 2022, N.R.G. 8087/2022, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 5.151,84, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture n. 5.690/00 del 21 aprile 2020, n. 4.603/00 del 23 aprile 2019 e n. 6.027/00 del 21 aprile 2021.
L'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
- che, in data 15 marzo 2007, l'attrice ha sottoscritto il contratto di licenza d'uso di programmi software n. 172926, avente ad oggetto il programma E DUE/R ESTESA RETE;
- che, nella suddetta convenzione, è stato pattuito un costo complessivo della licenza pari ad euro
300,00, oltre ad un canone annuale di euro 820,00 per l'assistenza e l'aggiornamento del software;
pagina 2 di 9 - che la società nel 2018, ha chiesto a gli Parte_4 Controparte_1 aggiornamenti necessari al fine di adeguare il programma E DUE/R ESTESA RETE all'imminente entrata in vigore della normativa inerente alla fatturazione elettronica;
- che, solamente nel dicembre del 2018, l'odierna opposta ha riscontrato la richiesta dell'attrice, proponendo tuttavia unicamente il passaggio ad un diverso gestionale con un rilevante aggravio di costo;
- che l'opponente ha quindi deciso di non aderire alla proposta di ed ha quindi Controparte_1 acquistato un nuovo gestionale comprensivo della funzione relativa alla fatturazione elettronica;
- che, tuttavia, la convenuta ha chiesto alla società il pagamento di Parte_4 canoni di assistenza e aggiornamento anche per gli anni dal 2019 al 2021;
- che le suddette fatture sono tutte state contestate dall'attrice, la quale ha precisato l'infondatezza della richiesta in quanto alcun servizio è mai stato fornito in tale periodo, stante la dismissione di un programma ormai obsoleto;
- che, in data 30 settembre 2019, l'opposta ha inviato una comunicazione di “ ed Parte_5
i servizi per mancato pagamento”.
L'attrice ha infine domandato, in via riconvenzionale, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di euro 300,62, pari alla quota relativa all'assistenza per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, già pagata a seguito dell'emissione della fattura 8043 del 2018, ma non effettivamente prestata in seguito al mancato utilizzo del programma E DUE/R ESTESA RETE.
Si è costituita in giudizio chiedendo che venisse concessa la provvisoria Controparte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e che venisse rigettata l'opposizione promossa da
[...]
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute. Parte_4
Nello specifico, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle argomentazioni formulate in sede di opposizione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il programma E DUE/R
ESTESA RETE è stato regolarmente in uso sino alla risoluzione del contratto intimata dalla convenuta stessa.
All'udienza del 15 marzo 2023, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 3097/2022, N.R.G. 8087/2022.
pagina 3 di 9 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, tramite l'assunzione di prove testimoniali all'udienza del 13 febbraio 2024, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 18 marzo 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del pagina 4 di 9 provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori, è opportuno richiamare il consolidato principio di diritto secondo cui: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 13533 del 30/10/2001; Cass.,
Sez. II civ., Sent. n. 18200 del 02/09/2020).
Tanto vale anche nel giudizio ordinario sorto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di provare la fondatezza della pretesa incombe sul convenuto, attore in senso sostanziale, mentre grava sull'opponente il compito di contestare l'altrui pretesa, allegando e dimostrando circostanze estintive o modificative della stessa o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda creditoria;
per realizzare tutto ciò, entrambe le parti possono avvalersi degli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.,
Sez. II civ., Ord. n. 13240 del 16/05/2019).
2. Così delimitato l'onus probandi, è doveroso rammentare che l'art. 1460 c.c. attribuisce, in seno al contratto a prestazioni corrispettive, il diritto alla parte che intenda adempiere di rifiutarsi di eseguire la prestazione cui è obbligata se l'altra parte non adempia o non si metta in condizioni di poterlo fare, sempreché l'obbligo di adempiere sia scaduto e non sia soggetto a condizioni.
Tuttavia, la norma di cui all'art. 1460 c.c. deve essere interpretata secondo il principio di buona fede richiamato dalla stessa disposizione.
A tal proposito la Corte di cassazione insegna che “l'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni
pagina 5 di 9 corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva
l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se
l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009;
Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che, al fine evitare abusi del diritto concesso dal citato art. 1460 c.c., il rifiuto di adempiere deve comunque essere proporzionato all'inadempimento altrui e non deve essere contrario alla buona fede oggettiva (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 36295 del
28/12/2023).
Applicando l'insegnamento della Suprema Corte al caso di specie, si ritiene giustificato il rifiuto dell'opponente di pagare il corrispettivo per le prestazioni indicate nelle fatture n. 5.690/00 del 21 aprile 2020, n. 4.603/00 del 23 aprile 2019 e n. 6.027/00 del 21 aprile 2021 emesse da CP_1
[...]
Difatti, come si evince dalla documentazione versata in atti, ha Parte_4 Parte_4 chiaramente chiesto di ricevere un aggiornamento software finalizzato a rendere il programma E
DUE/R ESTESA RETE compatibile con la normativa in materia di fatturazione elettronica (cfr. doc. 8 di parte attrice).
Ed invero, è pacifico che a fronte di tale richiesta, ha suggerito il passaggio ad un Controparte_1 diverso gestionale, sostenendo l'impossibilità di integrare il programma già in uso con la nuova funzionalità richiesta.
pagina 6 di 9 Parte convenuta ha infatti più volte ribadito la tesi secondo cui l'aggiornamento richiesto non era previsto, oltre che non compatibile, con il software de quo.
L'espletata istruttoria, tuttavia, ha chiaramente evidenziato l'inconsistenza delle prospettazioni offerte da parte opposta.
Difatti, il consulente d'ufficio, in un modo convincente da un punto di vista logico-tecnico, all'esito delle operazioni peritali, effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha constatato “che il modulo della fatturazione elettronica esisteva all'interno della configurazione del software E DUE/R
ESTESA RETE. Come anche da acquisizione di pag. 11 si deduce che la funzionalità era prevista all'interno del software E DUE/R ESTESA RETE, ma non risulta presente nell'installazione della
Parte_4
Pertanto, possiamo dedurre che il software in oggetto era aggiornabile con il modulo della fatturazione elettronica.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. risultano condivisibili dal Tribunale, in Persona_1 considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Di conseguenza è evidente che la quale, stante la natura professionale del Controparte_1 soggetto, era certamente a conoscenza della possibilità di fornire il servizio richiesto, ha posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza.
A tal proposito, si rammenta che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all'esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase.” (Cass. n. 5348/2009).
Ne consegue altresì, che l'attività di aggiornamento del programma E DUE/R ESTESA RETE, chiaramente prevista dal punto 2 del contratto di assistenza ed aggiornamento software ID 172926, non
è stata adempiuta (cfr. doc. 1 di parte attrice).
Analogamente, l'escussione della teste sig.ra espletata nel corso dell'udienza Testimone_1 tenutasi in data 13 febbraio 2024, ha permesso di confermare che la società convenuta non ha fornito alcuna assistenza software presso la nel periodo intercorrente tra il 1° Parte_4 gennaio 2019 ed il 30 settembre 2021.
pagina 7 di 9 D'altronde, il consulente tecnico d'ufficio ha altresì verificato che l'opponente ha dismesso il programma E DUE/R ESTESA RETE a partire dal gennaio 2019, precisando che “dal 1.01.2019 e fino ad oggi la ha utilizzato il programma “Fatture In Cloud” della società Parte_4
MadBit Entertainement srl.”.
In conclusione, quindi, le contestazioni mosse dall'attrice alle fatture emesse da Controparte_1 per l'attività di assistenza software sono da considerarsi pienamente giustificate sia sotto il profilo della buona fede, che della proporzionalità.
Come si è avuto modo di osservare, infatti, e ha tempestivamente richiesto Pt_1 Parte_4 la fornitura del servizio di aggiornamento software contrattualmente prevista, manifestando sin da subito l'assoluta rilevanza dell'intervento, stante l'esigenza di adeguare il gestionale all'evoluzione normativa.
Di contro, l'opposta si è chiaramente resa inadempiente, sottacendo la possibilità di poter evadere la domanda della propria cliente, invitando la medesima all'acquisto di un diverso software economicamente più remunerativo per la società fornitrice, salvo poi richiedere il compenso per un'attività di assistenza mai effettivamente prestata ad un software ormai inidoneo all'utilizzo.
Si impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Venendo ora alla domanda svolta in via riconvenzionale da parte attrice, è anzitutto opportuno sottolineare che, “Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile.” (Cass. n. 9200/2021).
Ciò posto, sulla scorta di quanto già evidenziato in merito alla condotta posta in essere da CP_1
la domanda di restituzione della quota parte non goduta del corrispettivo pagato per il servizio
[...] di assistenza software nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 risulta fondata oltre che congruamente quantificata (euro 1.202,48 / 12 mensilità x 3 mesi non goduti = 300,62).
ha quindi diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 300,62. Parte_4
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, vengono poste a carico della convenuta, sulla base del principio generale della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese per la consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto revoca il Parte_4 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3097/2022, N.R.G. 8087/2022del Tribunale di
Firenze;
2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per Parte_4
l'effetto condanna l pagamento in favore della predetta attrice della somma di Controparte_1 euro 300,62, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
3) condanna rimborsare a e spese Controparte_1 Parte_4 di lite, che si liquidano in € 125 per esborsi, € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
4) pone definitivamente a carico di e spese per la consulenza tecnica liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Firenze, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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