Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.