Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12078 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 12078/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ORTE SUPR MADI Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Compr dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13404/99 Dott. Vincenzo CARBONE - 13997/99 Dott. Paolo - Consigliere VITTORIA - 16832/99 · Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 29688 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Dott. SC SABATINI - Consigliere Rep. Ud.05/07/02ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.E.R.-CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Carlo Mitra, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE ABBATE, ROBERTO MARIA BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SPA incorporante per fusione la AURORA ASSICURAZIONI SIAD ASSIC SPA, con sede in Napoli, in persona del suo legale rappresentante Avv. Antonio Arbia, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo 1552 studio dell'avvocato IU MARIA MASULLO, difesa dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COOP EDERA SRL, RO CE, RO IU, COM S IU VESUVIANO;
intimati °e sul 2° ricorso n' 13997/99 proposto da: COMUNE DI SAN IU VESUVIANO, in persona del Pasquale Casillo, Sindaco pro tempore Dott. Ivan elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ROMAGNOLO, RO CE, ROCER CS EMILIANO IU, COOP EDERA SRL;
intimati sul 3° ricorso n° 16832/99 proposto da: EDERA SRL, in persona del legale rappresentante COOP pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale 2
contro
ROMAGNOLO, RO SIAD ASSIC SPA, CER CS EMILIANO CE, RO IU, COMUNE DI SAN IU VESUVIANO;
- intimati avverso la sentenza n. 673/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 05/05/98 e depositata 1'11/05/98 (R.G. 2016/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso principale e dei ricorsi incidentali condizionati, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SC OL conveniva davanti al Giudice di pace di Ottaviano il Comune di S. US Vesuviano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subi- ti dal motociclo di sua proprietà, condotto dal figlio US, a causa della presenza di una buca nella sede stradale della Via Scudieri. Il Comune, costituitosi, chiamava in causa il Con- sorzio Emiliano Romagnolo, impresa alla quale era sta- 3 to affidato l'appalto dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del metano nella zona nella quale si era verificato l'incidente. Il C.E.R., costituitosi, chiamava in causa la Co- operativa Edera a r.l., quale impresa che aveva in sub- appalto i detti lavori. La Coop. Edera a sua volta chiamava in causa la S.p.a. SIAD Assicurazioni. Interveniva in causa US OL, conducente del motociclo, che chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate nell'incidente. Il giudice di pace, con sentenza del 1°.6.1998, ac- coglieva le domande e condannava il Comune di S. Giu- seppe Vesuviano al pagamento della somma di L.
1.500.000 in favore di SC OL e della somma di L.
1.600.000 a favore di US OL ed al rim- borso delle spese processuali in favore dei predetti;
condannava il C.E.R. a pagare, in favore del Comune, tutte le somme da questo dovute per danni, spese pro- cessuali e di precetto;
rigettava la domanda del C.E.R. nei confronti della Coop. Edera e quella di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti della S.p.a. SIAD;
compensava le spese nei rapporti tra Comune, Coop. Ede- ra e S.p.a. SIAD. Considerava che la buca presentava i requisiti dell'insidia (non visibilità e non prevedibi- 4 lità); che sussisteva la concorrente pari responsabili- tà del Comune, ente proprietario della strada e del C.E.R. quale impresa appaltatrice;
che in virtù dell'art. 8 del contratto di concessione, secondo cui l'appaltatore risponde direttamente dei danni provocati nell'esecuzione dell'opera, restando a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento, senza diritto di ri- valsa nei confronti del Comune, il C.E.R. doveva tenere indenne il Comune per tutto quanto avrebbe dovuto paga- re al danneggiato;
che, mancando la prova del subappal- to, doveva essere rigettata la domanda di garanzia del C.E.R. nei confronti della Coop. Edera, e dichiarata priva di effetti la domanda da quest'ultima proposta nei confronti del suo assicuratore. Avverso la sentenza il C.E.R. ha proposto ricorso per cassazione affidandone l'accoglimento a cinque mo- tivi. Hanno resistito, con controricorso, la Coop. Edera, che ha proposto ricorso incidentale condizionato;
il Comune di S. US Vesuviano, che ha proposto ricor- so incidentale condizionato;
la S.p.a. Assicurazioni (incorporante la S.p.a SIAD Assicurazioni). Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai fini della trattazione dei ricorsi in camera di consi- glio ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c. ha chiesto 5 che il ricorso sia dichiarato inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I tre ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., il ricorrente C.E.R. lamenta l'omesso esame del verbale di assegnazione dei lavori in subappalto alla Coop. Edera e del verbale di accettazione del subappalto da parte di quest'ultima. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.c. ed insufficiente motivazione su punto decisivo, il ricor- rente C.E.R. lamenta che il giudice di pace abbia rite- nuto sfornita di prova la domanda di manleva verso la Coop. Edera fondata sul contratto di subappalto, nono- stante la Coop. Edera non avesse sollevato alcuna con- testazione sull'obbligo di tenere indenne il C.E.R., limitandosi a contestare la fondatezza della domanda di risarcimento proposta dall'attore. Con il terzo motivo, denunciando omessa ed insuffi- ciente motivazione, deduce il C.E.R. che il giudice di pace non ha indicato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sfornita di prova la concessione dei lavori in subappalto alla Coop. Edera.
2.1. I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati e vanno disattesi. Le censure sono rivolte alla valutazione delle pro- ve compiuta dal giudice di pace in giudizio equitativo e si risolvono quindi in denunce di vizio di motivazio- ne. Ma la sentenza non risulta affetta dalle radicali carenze denunciabili con il ricorso per cassazione av- verso sentenza di equità (S.U. n. 716/99).
3. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., carenza di presupposto, violazione del divieto di aggravare la po- sizione del debitore, il C.E.R. deduce che, in difetto di specifica domanda, il giudice di pace non poteva estendere l'obbligo di tenere indenne il Comune di S. US Vesuviano anche per le future spese di precet- to.
3.1. Il motivo è ammissibile, in quanto denuncia pretesa violazione di regole processuali, alle quali anche il giudizio di equità è soggetto (S.U. n. 716/99), ma infondato. La censura è in definitiva rivolta all'ampia inter- pretazione che il giudice di pace ha dato della domanda di manleva per danni e spese proposta del Comune, al fine di individuarne l'ambito e l'oggetto. Interpreta- zione che è in questa sede incensurabile. 7 4. Con il quinto motivo, denunciando contradditto- rietà tra la motivazione ed il dispositivo, deduce il C.E.R. che il giudice di pace, dopo aver affermato l'eguale responsabilità del Comune di S. US Vesu- viano e del C.E.R. avrebbe dovuto condannare i predetti a favore del danneggiato secondo le rispettive percen- tuali di responsabilità, e non condannare il Comune al pagamento dell'intero risarcimento ed il C.E.R. a te- nerlo indenne di tutto quanto avrebbe dovuto pagare.
4.1. Il motivo è infondato. La censura si sostan- zia nelle denuncia di un vizio di motivazione. Ma la motivazione non è affetta dalle radicali carenze che consentono di denunciarne il vizio mediante ricorso per cassazione avversO sentenze di equità del giudice di pace (S.U. n. 716/99), avendo il giudice di pace giu- stificato la condanna del C.E.R. a tenere indenne il Comune per l'intero, senza diritto di rivalsa, con ri- ferimento a specifica clausola del contratto di conces- sione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta- to per manifesta infondatezza.
6. Vanno dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati n. 13997/99 e n. 16832/99. 7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 8
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati;
compensa le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 4 DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Lidere BUEREN Depositata in Cancellería 109 AGO, 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, T 0