Art. 1. Articolo unico
All' articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , dopo le parole "o, in sua assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali,".
All' articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , dopo le parole "o, in sua assenza, dal vice direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali,".