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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/09/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2024
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 Difeso dall'Avv. FILIPPO GLIOZZI
APPELLANTE contro
– Controparte_1 P.IVA_1 Difesa dall'Avv. GIORGIO SCANAVINO APPELLATA
Ogg.: appello – pagamento fattura
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.25.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE APPELLANTE (Avv. GLIOZZI)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe gli incombenti e le declaratorie disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale e nel merito:
a. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 515/2023 pubblicata il 25/10/2023 emessa dal Giudice di Pace di Alba Sezione Civile A1, Giudice Dott.ssa Alessandra Bruno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 817/2019, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
- respingere la domanda attorea per carenza di allegazioni in fatto, ed in subordine, previa ammissione degli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c. II e III comma e se del caso concessione di memorie integrative istruttori, nonché se del caso Ctu atta a stabilire il reale valore dell'intervento di riparazione realizzato dall'attore; NEL MERITO
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare la nullità dell'espletata CTU - respingere le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in atti;
IN TUTTI CASI
- con il favore delle spese di lite ed onorari professionali.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello;
b. dichiarare tenuta e condannare la convenuta a rimborsare al sig. tutte le somme da Parte_1 lui corrisposte in ossequio alla sentenza nr. 515/2023 pubblicata il 25/10/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Alba Sezione Civile A1, Giudice Dott.ssa Alessandra Bruno, ivi inclusa le spese sostenute per la CTU, oltre alla tassa di registro, come dettagliate nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, in particolare l'interrogatorio formale dell'attore e la prova per testimoni: signori , . Testimone_1 Testimone_2
PER PARTE APPELLATA (Avv. SCANAVINO) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, previo rigetto della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria formulata dall'appellante, in via principale:
- respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome totalmente infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 515/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Alba in data 25.10.2023, mandando assolta l'appellata da ogni avversaria pretesa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'avversaria istanza di rinnovazione istruttoria, ammettere tutte le prove per interrogatorio formale e testimoni, nonché consulenza tecnica d'ufficio, di cui alla memoria autorizzata del 16.5.2019;
- in ogni caso: con il favore delle spese tutte del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, l'appellante censura la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Alba, recante condanna al versamento di Euro 1.763,32, oltre accessori e spese, per interventi di riparazione sulla propria auto, fattura azionata dall'odierna appellata;
in particolare, lamenta l'appellante la mancata prova dell'intervento di riparazione (sub specie di inattendibilità dei testi, figlio e dipendente della controparte); in secondo luogo, deduce l'assenza di incarico (rectius, contenimento entro preventivo di importo inferiore, Euro 500,00), fermo mancato invio qualsivoglia fattura;
in terzo luogo, deduce invalidità della disposta CTU (esplorativa anche) per avere acquisito, nonostante l'opposizione dell'appellante, il libretto di circolazione del veicolo (onde documentare riscontri non altrimenti versati in atti, es. numero di telaio e modello); conclude – previa rinnovazione delle istanze istruttorie - per la riforma della sentenza con ripetizione di quanto complessivamente versato;
ferma vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita l'appellata, argomentando per la conferma della sentenza impugnata;
con rigetto dell'appello – prove solo in subordine - e favore delle spese.
pagina 3 di 8 Verificato il contraddittorio e l'assenza di profili conciliativi, la causa – di natura documentale – passava direttamente in decisione – previo deposito memorie conclusive -.
L'appello risulta infondato.
Complessivamente, alla luce degli atti e delle risultanze documentali, emerge che:
- nel gennaio 2013 l'appellante si rivolgeva alla carrozzeria (appellata) per eseguire CP_1 lavori di riparazione sul tetto della propria auto (Citroen C3 Pluriel targato CW429GH);
- la carrozzeria emetteva fattura in data 11.1.13, per l'importo di Euro 1.800,01;
- dopodichè, in data 15.10.14, perveniva all'appellata diffida;
- da cui le contestazioni dell'appellante che, con raccomandata 21.10.14 lamentava, rispettivamente: sia il quantum (in aumento rispetto a dedotto preventivo omnicomprensivo di Euro 500,00); sia la novità della richiesta, non avendo avuto prima dall'officina alcun riscontro di fattura/istanze ulteriori esborsi.
Va premesso che, nella fattispecie, trattandosi di prestazione (autoriparazione) eseguita da una impresa individuale (officina), si applica ordinariamente il regime del contratto d'opera, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. (in punto qualificazione, ex multis, Cass., 27.8.20, n. 17918; id., III, 11/9/2014, n.19165; id., II,
12519/2010; id., 7307/2001; T. Lecce, 9/8/2023, n.535; T. Aosta, I, 18/01/2022, n. 20; T. Parma,
12/10/2010, n.1292).
Come noto, si ha un contratto d'opera quando una parte si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (il prestatore è autonomo).
Con riferimento al caso di specie, tra le parti è intercorso, pertanto, un contratto d'opera avente ad oggetto la riparazione dell'auto che l'appellante aveva affidato alla carrozzeria;
il meccanico si impegna ad eseguire la riparazione concordata con il cliente;
mentre quest'ultimo si obbliga a corrispondere la somma pattuita per la riparazione. Rispetto a tale modello contrattuale, l'ordinamento non prescrive obblighi di forma - neppure sulle (eventuali) ulteriori fasi di lavorazione della commessa -; né si prescrive, di regola, la necessità di consenso del committente relativamente ad ogni singola voce di intervento.
Con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2226 c.c., l'accettazione dell'opera (espressa o tacita) libera il prestatore da responsabilità verso il committente: tipicamente, ad es., quando il committente, a seguito della consegna, si sia servito dell'auto senza muovere obiezioni – di regola, previo saldo del corrispettivo pattuito -.
Diversamente, nel caso di specie, l'appellante – a quanto consta – ha offerto di procedere a liquidazione in sede giudiziale, in primo grado: peraltro, limitatamente all'importo ritenuto oggetto di preventivo;
sennonchè non risultano riscontri documentali in tal senso.
Il punto merita approfondimento.
Di regola, nei contratti a prestazioni corrispettive, il diritto al pagamento sorge in capo al prestatore soltanto al momento della conclusione dell'opera o del servizio affidato;
dal che, potendo derivare la necessità di anticipare il pagamento di una parte del dovuto in epoca anteriore rispetto alla data in cui l'obbligazione diviene esigibile. Viceversa, di regola, il diritto del prestatore al pagamento del corrispettivo è esigibile per l'intero al momento in cui egli ha integralmente verificato ed eseguito la prestazione a suo carico.
pagina 4 di 8 Sicchè, delle due l'una: o il committente effettua un pagamento a titolo di acconto (ipotesi neppure dedotta nella specie); ovvero paga l'intero al momento del saldo – con la precisazione che, in assenza di riscontro di patti contrari, se opta per un pagamento parziale, non paga a titolo di acconto (cioè a titolo di anticipo rispetto ad un debito non ancora scaduto) ma effettua una dilazione di pagamento -.
Nel caso in esame, il prestatore (peraltro, officina autorizzata ricambi Citroen) ha emesso fattura documentata (specificamente intestata al committente) per il pagamento del saldo in ordine alle lavorazioni svolte (analiticamente indicate, con rif.al veicolo, del pari individuato per modello e targa); d'altra parte, all'esito, il committente ha potuto ritirare l'automobile, a quanto consta, riparata.
L'istruttoria orale svolta in primo grado ha avuto ad oggetto l'escussione di testi che hanno rappresentato di essere a conoscenza dei fatti di causa per averne appreso in via diretta e in tale veste hanno riferito oggettivamente quanto emerso;
le dichiarazioni sono risultate complessivamente oggettive, circostanziate, sostanzialmente univoche, oltrechè scevre da significati diversi/ulteriori rispetto al senso proprio delle parole e dei fatti propriamente riferiti.
In particolare, il teste ha dichiarato: “(…) sono interventi particolari e me lo ricordo Testimone_3 bene per avere fatto solo due interventi di questo genere di sostituzione totale della capotte (…) Il lavoro effettuato è quello risultante dalla fattura che mi viene rammostrata e che confermo (…); l'operazione implica tante lavorazioni essendo un lavoro di precisione e ci vogliono da 7 ad 8 ore di lavoro a seconda dei casi. L'intervento è stato commissionato dal perché la capotte aveva dei Pt_1 tagli sul lato destro. Non sono lavori che facciamo di nostra iniziativa stante anche la rilevanza del costo”. Ha del pari confermato guasto del tetto dell'auto e scelta di provvedere a riparazione presso l'officina de qua anche la teste , secondo cui: “(…) ero presente quando abbiamo portato l'auto Testimone_1 presso la carrozzeria. (…) la capotte dal lato destro non si chiudeva più bene. Era stata forzata ma non era tagliata ed entrava l'acqua”. Con la precisazione che – fermi i rilievi come apparenti - la diagnosi tecnica del problema e la valutazione dei conseguenti interventi riparativi è operazione che, di regola, con la consegna dell'auto, viene rimessa alla competenza dei tecnici dell'officina – nella specie, specializzata, in tal senso verosimilmente scelta dall'appellante, in quanto cioè, a quanto consta, autorizzata ricambi Citroen -. I termini dell'intervento eseguito dall'officina sono stati ulteriormente specificati dal teste Tes_4
che ha ricordato: “(…) ricordo la macchina in officina (…) Ho aiutato anche io nelle fasi di
[...] montaggio e smontaggio (…) sono io che mi occupo della parte del magazzino e so il costo del ricambio (…) assolutamente non è proprio possibile farlo in un'ora” (verbale ud. 27.10.20).
Sulla erronea valutazione delle prove e, in particolare, sull'inattendibilità dei testi (segnatamente, e – rispettivamente dipendente e figlio del titolare dell'officina –) si rileva quanto Tes_5 CP_1 segue: premesso che, a quanto consta, trattasi di eccezione svolta per la prima volta in questa sede;
ad ogni modo, viene in esame il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo cui, sul rapporto di parentela si segnala che: “(…) l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., non consente al Giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma” (Cass., VI, 4/1/2019, n. 98); il che esclude che la mera esistenza di vincoli di parentela possa inficiare, in sé, l'attendibilità della deposizione. – la cui rilevanza probatoria è affidata, come di regola, al riscontro delle risultanze complessive del merito (App. L'Aquila, 27/01/2025, n.115).
pagina 5 di 8 Ne consegue, in linea generale, che non rileva, in sé, la posizione del dipendente: il lavoratore dipendente di una parte in causa non è infatti, per ciò solo, né incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (ex multis, Cass., III, 29/1/2013, n.2075; T. Napoli,
XII, 9.10.23, n. 9119; T. Roma, IX, 12/11/2013, n. 22655). Né risulta che sia titolare di quote o intestatario di beni dell'impresa o coinvolto nella Testimone_4 presente azione;
d'altra parte, analogamente (e correttamente) sono state acquisite in giudizio le dichiarazioni della (moglie dell'appellante) – fermi i noti limiti della prova testimoniale sui Tes_1 contratti e, in ogni caso, la valutazione di riscontro che deve essere compiuta, complessivamente sulle dichiarazioni rese, rispetto agli esiti dell'istruttoria -; né comunque può considerarsi, in astratto, scarsamente attendibile, un teste in qualsiasi giudizio solo che riguardi l'attività di un parente (ex aliis, Cass., 6.8.2004, n. 15197; T. Sondrio, I, 4/9/2024, n.308).
Più in generale, non constano circostanze di natura personale (es. rapporti pregressi, conflittualità ecc.) ovvero patrimoniale che possano specificamente fondare il riscontro di qualsivoglia interesse dei testi rispetto all'esito del giudizio (tra le più recenti, esemplificativamente, T. Palmi, 2/4/2025); da cui la neutralità delle deposizioni assunte.
Ma v'è di più. Va richiamato il principio generale secondo cui, di regola, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come per l'adempimento e risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine (di scadenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spettando al debitore convenuto l'onere della dimostrazione dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa
(ex aliis, Cass., II, ord. 21/05/2019, n. 13685; id., VI, ord. 12/10/2018, n. 25584; id., III, 20/01/2015, n.
826). Nel caso in esame, va considerato l'oggetto della prestazione, l'univocità delle circostanze che hanno originato il rapporto obbligatorio, il comportamento del prestatore d'opera (carrozziere) che, a fronte della consegna del veicolo (peraltro, l'appellante si è presentato personalmente a commissionare il lavoro, insieme alla moglie, come ricordato dalla stessa teste ); l'avere conseguentemente dato Tes_1 corso alla riparazione, quindi riconsegnato il veicolo all'appellante; l'esecuzione della prestazione determina ordinariamente adempimento e, pertanto, legittima il prestatore ad azionare il corrispettivo risultante.
La contestazione in ordine al quantum (dedotto esorbitante rispetto al preventivo) è rimasta priva di riscontro, considerati gli interventi svolti e confermati in sede di istruttoria;
si consideri che l'appellante, come si diceva, correttamente si era recato di persona in officina sia per consegnare l'auto sia, a quanto consta, per ritirala;
sicchè era parimenti in grado di verificare avanzamento ed esito dei lavori;
dopodichè, in mancanza di espresso dissenso/riserve sul prezzo, la circostanza dell'inizio dell'esecuzione dei lavori sull'auto oggetto di commissione – con successivo ritiro -, costituisce espressione oggettiva di consenso all'intervento di riparazione;
né in ordine al diverso importo risultano specifici riscontri di rideterminazione.
Sulla contestazione di inesistenza della prestazione, in particolare per avere usato la carrozzeria ricambi risalenti/diversi da quelli documentati/non specificamente provati: va considerato che, in assenza di pattuizioni in ordine all'acquisto/utilizzo di determinate tipologie di ricambi ovvero rispetto alla necessità di qualsivoglia specifico ordine per la commessa in esame, risulta irrilevante la datazione/identificazione di ciascun pezzo utilizzato, a fronte dell'intervento riparatore complessivamente eseguito – tramite ricambi adatti allo scopo di cui l'officina aveva verosimilmente, comunque, disponibilità -.
pagina 6 di 8 Infine, resta da esaminare la contestazione di nullità della relazione del CTU (in ragione dell'acquisizione, ferma opposizione dell'appellante, del libretto di circolazione).
Motivo che, del pari, non può trovare accoglimento.
Premesso che, in linea generale, la norma (dedotta) di cui all'art. 198 c.p.c. disciplina la specifica ipotesi della consulenza tecnica di tipo contabile;
ed, in relazione a tale materia, è bene vero che, di regola, l'acquisizione, da parte del CTU, di documenti non precedentemente prodotti – peraltro, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori -, necessita del consenso delle parti (da ultimo, ex multis, Cass., III, 7/6/2024, n.16012). E' altrettanto vero che specificamente sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite che hanno espresso il principio in base al quale, pur sempre in materia di esame contabile, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire - anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -, tutti i documenti che si rende necessario acquisire funzionalmente all'obiettivo di rispondere ai quesiti sottopostigli – semprechè non si tratti di derogare l'ordinario regime probatorio rimesso all'onere delle parti - (S.U., 1.2.22, n. 3086; id., 28.2.2022, n. 6500; da cui, in linea, ex aliis, Cass., III, 7/9/2023, n.26144; id., VI, 31/08/2022,
n.25604). Sicchè, la Corte ribadisce l'esigenza (ordinamentale) di stabilizzare i risultati raggiunti dal consulente – in tal senso richiamandosi la tesi del generale carattere relativo delle nullità in questione – fino al limite di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti (vietati ove non rilevabili d'ufficio).
Nel caso di specie, va considerato che il CTU – a fronte dell'opposizione dell'appellante, da cui l'autorizzazione giudiziale – nell'esercizio del proprio potere-dovere di cognizione ha dato ingresso a documento (libretto di circolazione) strumentale al più puntuale completamento delle risposte di cui al quesito, alla luce delle risultanze già in atti;
e senza che risultino deroghe rispetto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata – risultata complessivamente fondata -.
Più precisamente, trattasi di riscontro che non modifica e, men che meno, introduce fatti principali ulteriori/diversi rispetto all'oggetto della contesa;
come illustrato dallo stesso CTU (geom. Per_1
, la sussistenza del numero di targa consente ordinariamente di acquisire visura del PRA da cui
[...] il numero di telaio per risalire ai ricambi;
operazione evincibile dalla conoscenza (documentata in atti) del modello del veicolo, noti i costi dei ricambi (prezziario), a fronte degli interventi riscontrati;
più in generale – e il rilievo è assorbente - si consideri che laddove la prova del fatto costitutivo della domanda (i.e., costi di riparazione) postula il ricorso a cognizioni tecnico – scientifiche, il Giudice può affidare al consulente di verificare circostanze non altrimenti acclarabili, se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche;
in tale contesto, risulta altresì la legittimità dell'acquisizione (peraltro, autorizzata) di documenti – analogamente per effettuare accertamenti presso soggetti privati / pubblici -, essendosi svolti tali compiti nei limiti del petitum, senza deroghe al principio dispositivo (cd.
CTU percipiente;
funditus, ex multis, Cass., sez. lav., 9.5.2023, n. 12348; id., 1.6.2017, n.
13880; id., 26.2.2013, n. 4792; id., 8.12004 n. 88; id., 21.7.2003 n. 11332). Senza contare che l'acquisizione contestata non ha determinato limitazioni/preclusioni di sorta rispetto all'onere di controparte di ricostruzione alternativa del saldo (in tal senso, meramente dedotto il richiamo, del pari non documentato, al preventivo per quantificare intervento limitato alla sola guida del tettuccio).
In definitiva, pertanto, alla luce dell'analisi svolta, va confermata la pronuncia di primo grado.
pagina 7 di 8 Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore (cd. decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Alba, sent.n. 515 del 25.10.2023, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali.
Asti, 25/09/2025
Il Giudice
Paola Amisano
pagina 8 di 8
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
- Parte_1 C.F._1 Difeso dall'Avv. FILIPPO GLIOZZI
APPELLANTE contro
– Controparte_1 P.IVA_1 Difesa dall'Avv. GIORGIO SCANAVINO APPELLATA
Ogg.: appello – pagamento fattura
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.25.
In particolare, risultano rassegnate le seguenti conclusioni:
PER PARTE APPELLANTE (Avv. GLIOZZI)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe gli incombenti e le declaratorie disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale e nel merito:
a. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 515/2023 pubblicata il 25/10/2023 emessa dal Giudice di Pace di Alba Sezione Civile A1, Giudice Dott.ssa Alessandra Bruno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 817/2019, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PRELIMINARE
- respingere la domanda attorea per carenza di allegazioni in fatto, ed in subordine, previa ammissione degli incombenti di cui all'art. 320 c.p.c. II e III comma e se del caso concessione di memorie integrative istruttori, nonché se del caso Ctu atta a stabilire il reale valore dell'intervento di riparazione realizzato dall'attore; NEL MERITO
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare la nullità dell'espletata CTU - respingere le domande avversarie per tutte le ragioni esposte in atti;
IN TUTTI CASI
- con il favore delle spese di lite ed onorari professionali.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello;
b. dichiarare tenuta e condannare la convenuta a rimborsare al sig. tutte le somme da Parte_1 lui corrisposte in ossequio alla sentenza nr. 515/2023 pubblicata il 25/10/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Alba Sezione Civile A1, Giudice Dott.ssa Alessandra Bruno, ivi inclusa le spese sostenute per la CTU, oltre alla tassa di registro, come dettagliate nella narrativa dell'atto di citazione in appello;
c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, in particolare l'interrogatorio formale dell'attore e la prova per testimoni: signori , . Testimone_1 Testimone_2
PER PARTE APPELLATA (Avv. SCANAVINO) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, previo rigetto della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria formulata dall'appellante, in via principale:
- respingere l'appello avversario e ogni avversaria domanda siccome totalmente infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e in atti, nonché documentate in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 515/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Alba in data 25.10.2023, mandando assolta l'appellata da ogni avversaria pretesa;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'avversaria istanza di rinnovazione istruttoria, ammettere tutte le prove per interrogatorio formale e testimoni, nonché consulenza tecnica d'ufficio, di cui alla memoria autorizzata del 16.5.2019;
- in ogni caso: con il favore delle spese tutte del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, l'appellante censura la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Alba, recante condanna al versamento di Euro 1.763,32, oltre accessori e spese, per interventi di riparazione sulla propria auto, fattura azionata dall'odierna appellata;
in particolare, lamenta l'appellante la mancata prova dell'intervento di riparazione (sub specie di inattendibilità dei testi, figlio e dipendente della controparte); in secondo luogo, deduce l'assenza di incarico (rectius, contenimento entro preventivo di importo inferiore, Euro 500,00), fermo mancato invio qualsivoglia fattura;
in terzo luogo, deduce invalidità della disposta CTU (esplorativa anche) per avere acquisito, nonostante l'opposizione dell'appellante, il libretto di circolazione del veicolo (onde documentare riscontri non altrimenti versati in atti, es. numero di telaio e modello); conclude – previa rinnovazione delle istanze istruttorie - per la riforma della sentenza con ripetizione di quanto complessivamente versato;
ferma vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita l'appellata, argomentando per la conferma della sentenza impugnata;
con rigetto dell'appello – prove solo in subordine - e favore delle spese.
pagina 3 di 8 Verificato il contraddittorio e l'assenza di profili conciliativi, la causa – di natura documentale – passava direttamente in decisione – previo deposito memorie conclusive -.
L'appello risulta infondato.
Complessivamente, alla luce degli atti e delle risultanze documentali, emerge che:
- nel gennaio 2013 l'appellante si rivolgeva alla carrozzeria (appellata) per eseguire CP_1 lavori di riparazione sul tetto della propria auto (Citroen C3 Pluriel targato CW429GH);
- la carrozzeria emetteva fattura in data 11.1.13, per l'importo di Euro 1.800,01;
- dopodichè, in data 15.10.14, perveniva all'appellata diffida;
- da cui le contestazioni dell'appellante che, con raccomandata 21.10.14 lamentava, rispettivamente: sia il quantum (in aumento rispetto a dedotto preventivo omnicomprensivo di Euro 500,00); sia la novità della richiesta, non avendo avuto prima dall'officina alcun riscontro di fattura/istanze ulteriori esborsi.
Va premesso che, nella fattispecie, trattandosi di prestazione (autoriparazione) eseguita da una impresa individuale (officina), si applica ordinariamente il regime del contratto d'opera, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c. (in punto qualificazione, ex multis, Cass., 27.8.20, n. 17918; id., III, 11/9/2014, n.19165; id., II,
12519/2010; id., 7307/2001; T. Lecce, 9/8/2023, n.535; T. Aosta, I, 18/01/2022, n. 20; T. Parma,
12/10/2010, n.1292).
Come noto, si ha un contratto d'opera quando una parte si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (il prestatore è autonomo).
Con riferimento al caso di specie, tra le parti è intercorso, pertanto, un contratto d'opera avente ad oggetto la riparazione dell'auto che l'appellante aveva affidato alla carrozzeria;
il meccanico si impegna ad eseguire la riparazione concordata con il cliente;
mentre quest'ultimo si obbliga a corrispondere la somma pattuita per la riparazione. Rispetto a tale modello contrattuale, l'ordinamento non prescrive obblighi di forma - neppure sulle (eventuali) ulteriori fasi di lavorazione della commessa -; né si prescrive, di regola, la necessità di consenso del committente relativamente ad ogni singola voce di intervento.
Con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2226 c.c., l'accettazione dell'opera (espressa o tacita) libera il prestatore da responsabilità verso il committente: tipicamente, ad es., quando il committente, a seguito della consegna, si sia servito dell'auto senza muovere obiezioni – di regola, previo saldo del corrispettivo pattuito -.
Diversamente, nel caso di specie, l'appellante – a quanto consta – ha offerto di procedere a liquidazione in sede giudiziale, in primo grado: peraltro, limitatamente all'importo ritenuto oggetto di preventivo;
sennonchè non risultano riscontri documentali in tal senso.
Il punto merita approfondimento.
Di regola, nei contratti a prestazioni corrispettive, il diritto al pagamento sorge in capo al prestatore soltanto al momento della conclusione dell'opera o del servizio affidato;
dal che, potendo derivare la necessità di anticipare il pagamento di una parte del dovuto in epoca anteriore rispetto alla data in cui l'obbligazione diviene esigibile. Viceversa, di regola, il diritto del prestatore al pagamento del corrispettivo è esigibile per l'intero al momento in cui egli ha integralmente verificato ed eseguito la prestazione a suo carico.
pagina 4 di 8 Sicchè, delle due l'una: o il committente effettua un pagamento a titolo di acconto (ipotesi neppure dedotta nella specie); ovvero paga l'intero al momento del saldo – con la precisazione che, in assenza di riscontro di patti contrari, se opta per un pagamento parziale, non paga a titolo di acconto (cioè a titolo di anticipo rispetto ad un debito non ancora scaduto) ma effettua una dilazione di pagamento -.
Nel caso in esame, il prestatore (peraltro, officina autorizzata ricambi Citroen) ha emesso fattura documentata (specificamente intestata al committente) per il pagamento del saldo in ordine alle lavorazioni svolte (analiticamente indicate, con rif.al veicolo, del pari individuato per modello e targa); d'altra parte, all'esito, il committente ha potuto ritirare l'automobile, a quanto consta, riparata.
L'istruttoria orale svolta in primo grado ha avuto ad oggetto l'escussione di testi che hanno rappresentato di essere a conoscenza dei fatti di causa per averne appreso in via diretta e in tale veste hanno riferito oggettivamente quanto emerso;
le dichiarazioni sono risultate complessivamente oggettive, circostanziate, sostanzialmente univoche, oltrechè scevre da significati diversi/ulteriori rispetto al senso proprio delle parole e dei fatti propriamente riferiti.
In particolare, il teste ha dichiarato: “(…) sono interventi particolari e me lo ricordo Testimone_3 bene per avere fatto solo due interventi di questo genere di sostituzione totale della capotte (…) Il lavoro effettuato è quello risultante dalla fattura che mi viene rammostrata e che confermo (…); l'operazione implica tante lavorazioni essendo un lavoro di precisione e ci vogliono da 7 ad 8 ore di lavoro a seconda dei casi. L'intervento è stato commissionato dal perché la capotte aveva dei Pt_1 tagli sul lato destro. Non sono lavori che facciamo di nostra iniziativa stante anche la rilevanza del costo”. Ha del pari confermato guasto del tetto dell'auto e scelta di provvedere a riparazione presso l'officina de qua anche la teste , secondo cui: “(…) ero presente quando abbiamo portato l'auto Testimone_1 presso la carrozzeria. (…) la capotte dal lato destro non si chiudeva più bene. Era stata forzata ma non era tagliata ed entrava l'acqua”. Con la precisazione che – fermi i rilievi come apparenti - la diagnosi tecnica del problema e la valutazione dei conseguenti interventi riparativi è operazione che, di regola, con la consegna dell'auto, viene rimessa alla competenza dei tecnici dell'officina – nella specie, specializzata, in tal senso verosimilmente scelta dall'appellante, in quanto cioè, a quanto consta, autorizzata ricambi Citroen -. I termini dell'intervento eseguito dall'officina sono stati ulteriormente specificati dal teste Tes_4
che ha ricordato: “(…) ricordo la macchina in officina (…) Ho aiutato anche io nelle fasi di
[...] montaggio e smontaggio (…) sono io che mi occupo della parte del magazzino e so il costo del ricambio (…) assolutamente non è proprio possibile farlo in un'ora” (verbale ud. 27.10.20).
Sulla erronea valutazione delle prove e, in particolare, sull'inattendibilità dei testi (segnatamente, e – rispettivamente dipendente e figlio del titolare dell'officina –) si rileva quanto Tes_5 CP_1 segue: premesso che, a quanto consta, trattasi di eccezione svolta per la prima volta in questa sede;
ad ogni modo, viene in esame il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo cui, sul rapporto di parentela si segnala che: “(…) l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., non consente al Giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma” (Cass., VI, 4/1/2019, n. 98); il che esclude che la mera esistenza di vincoli di parentela possa inficiare, in sé, l'attendibilità della deposizione. – la cui rilevanza probatoria è affidata, come di regola, al riscontro delle risultanze complessive del merito (App. L'Aquila, 27/01/2025, n.115).
pagina 5 di 8 Ne consegue, in linea generale, che non rileva, in sé, la posizione del dipendente: il lavoratore dipendente di una parte in causa non è infatti, per ciò solo, né incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (ex multis, Cass., III, 29/1/2013, n.2075; T. Napoli,
XII, 9.10.23, n. 9119; T. Roma, IX, 12/11/2013, n. 22655). Né risulta che sia titolare di quote o intestatario di beni dell'impresa o coinvolto nella Testimone_4 presente azione;
d'altra parte, analogamente (e correttamente) sono state acquisite in giudizio le dichiarazioni della (moglie dell'appellante) – fermi i noti limiti della prova testimoniale sui Tes_1 contratti e, in ogni caso, la valutazione di riscontro che deve essere compiuta, complessivamente sulle dichiarazioni rese, rispetto agli esiti dell'istruttoria -; né comunque può considerarsi, in astratto, scarsamente attendibile, un teste in qualsiasi giudizio solo che riguardi l'attività di un parente (ex aliis, Cass., 6.8.2004, n. 15197; T. Sondrio, I, 4/9/2024, n.308).
Più in generale, non constano circostanze di natura personale (es. rapporti pregressi, conflittualità ecc.) ovvero patrimoniale che possano specificamente fondare il riscontro di qualsivoglia interesse dei testi rispetto all'esito del giudizio (tra le più recenti, esemplificativamente, T. Palmi, 2/4/2025); da cui la neutralità delle deposizioni assunte.
Ma v'è di più. Va richiamato il principio generale secondo cui, di regola, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come per l'adempimento e risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine (di scadenza), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spettando al debitore convenuto l'onere della dimostrazione dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa
(ex aliis, Cass., II, ord. 21/05/2019, n. 13685; id., VI, ord. 12/10/2018, n. 25584; id., III, 20/01/2015, n.
826). Nel caso in esame, va considerato l'oggetto della prestazione, l'univocità delle circostanze che hanno originato il rapporto obbligatorio, il comportamento del prestatore d'opera (carrozziere) che, a fronte della consegna del veicolo (peraltro, l'appellante si è presentato personalmente a commissionare il lavoro, insieme alla moglie, come ricordato dalla stessa teste ); l'avere conseguentemente dato Tes_1 corso alla riparazione, quindi riconsegnato il veicolo all'appellante; l'esecuzione della prestazione determina ordinariamente adempimento e, pertanto, legittima il prestatore ad azionare il corrispettivo risultante.
La contestazione in ordine al quantum (dedotto esorbitante rispetto al preventivo) è rimasta priva di riscontro, considerati gli interventi svolti e confermati in sede di istruttoria;
si consideri che l'appellante, come si diceva, correttamente si era recato di persona in officina sia per consegnare l'auto sia, a quanto consta, per ritirala;
sicchè era parimenti in grado di verificare avanzamento ed esito dei lavori;
dopodichè, in mancanza di espresso dissenso/riserve sul prezzo, la circostanza dell'inizio dell'esecuzione dei lavori sull'auto oggetto di commissione – con successivo ritiro -, costituisce espressione oggettiva di consenso all'intervento di riparazione;
né in ordine al diverso importo risultano specifici riscontri di rideterminazione.
Sulla contestazione di inesistenza della prestazione, in particolare per avere usato la carrozzeria ricambi risalenti/diversi da quelli documentati/non specificamente provati: va considerato che, in assenza di pattuizioni in ordine all'acquisto/utilizzo di determinate tipologie di ricambi ovvero rispetto alla necessità di qualsivoglia specifico ordine per la commessa in esame, risulta irrilevante la datazione/identificazione di ciascun pezzo utilizzato, a fronte dell'intervento riparatore complessivamente eseguito – tramite ricambi adatti allo scopo di cui l'officina aveva verosimilmente, comunque, disponibilità -.
pagina 6 di 8 Infine, resta da esaminare la contestazione di nullità della relazione del CTU (in ragione dell'acquisizione, ferma opposizione dell'appellante, del libretto di circolazione).
Motivo che, del pari, non può trovare accoglimento.
Premesso che, in linea generale, la norma (dedotta) di cui all'art. 198 c.p.c. disciplina la specifica ipotesi della consulenza tecnica di tipo contabile;
ed, in relazione a tale materia, è bene vero che, di regola, l'acquisizione, da parte del CTU, di documenti non precedentemente prodotti – peraltro, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori -, necessita del consenso delle parti (da ultimo, ex multis, Cass., III, 7/6/2024, n.16012). E' altrettanto vero che specificamente sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite che hanno espresso il principio in base al quale, pur sempre in materia di esame contabile, il consulente nominato dal Giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, può acquisire - anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -, tutti i documenti che si rende necessario acquisire funzionalmente all'obiettivo di rispondere ai quesiti sottopostigli – semprechè non si tratti di derogare l'ordinario regime probatorio rimesso all'onere delle parti - (S.U., 1.2.22, n. 3086; id., 28.2.2022, n. 6500; da cui, in linea, ex aliis, Cass., III, 7/9/2023, n.26144; id., VI, 31/08/2022,
n.25604). Sicchè, la Corte ribadisce l'esigenza (ordinamentale) di stabilizzare i risultati raggiunti dal consulente – in tal senso richiamandosi la tesi del generale carattere relativo delle nullità in questione – fino al limite di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti (vietati ove non rilevabili d'ufficio).
Nel caso di specie, va considerato che il CTU – a fronte dell'opposizione dell'appellante, da cui l'autorizzazione giudiziale – nell'esercizio del proprio potere-dovere di cognizione ha dato ingresso a documento (libretto di circolazione) strumentale al più puntuale completamento delle risposte di cui al quesito, alla luce delle risultanze già in atti;
e senza che risultino deroghe rispetto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata – risultata complessivamente fondata -.
Più precisamente, trattasi di riscontro che non modifica e, men che meno, introduce fatti principali ulteriori/diversi rispetto all'oggetto della contesa;
come illustrato dallo stesso CTU (geom. Per_1
, la sussistenza del numero di targa consente ordinariamente di acquisire visura del PRA da cui
[...] il numero di telaio per risalire ai ricambi;
operazione evincibile dalla conoscenza (documentata in atti) del modello del veicolo, noti i costi dei ricambi (prezziario), a fronte degli interventi riscontrati;
più in generale – e il rilievo è assorbente - si consideri che laddove la prova del fatto costitutivo della domanda (i.e., costi di riparazione) postula il ricorso a cognizioni tecnico – scientifiche, il Giudice può affidare al consulente di verificare circostanze non altrimenti acclarabili, se non con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche;
in tale contesto, risulta altresì la legittimità dell'acquisizione (peraltro, autorizzata) di documenti – analogamente per effettuare accertamenti presso soggetti privati / pubblici -, essendosi svolti tali compiti nei limiti del petitum, senza deroghe al principio dispositivo (cd.
CTU percipiente;
funditus, ex multis, Cass., sez. lav., 9.5.2023, n. 12348; id., 1.6.2017, n.
13880; id., 26.2.2013, n. 4792; id., 8.12004 n. 88; id., 21.7.2003 n. 11332). Senza contare che l'acquisizione contestata non ha determinato limitazioni/preclusioni di sorta rispetto all'onere di controparte di ricostruzione alternativa del saldo (in tal senso, meramente dedotto il richiamo, del pari non documentato, al preventivo per quantificare intervento limitato alla sola guida del tettuccio).
In definitiva, pertanto, alla luce dell'analisi svolta, va confermata la pronuncia di primo grado.
pagina 7 di 8 Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore (cd. decisum) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Alba, sent.n. 515 del 25.10.2023, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb.forf. spese generali.
Asti, 25/09/2025
Il Giudice
Paola Amisano
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