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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13029 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVII Civile
Verbale d'udienza
Il giorno 23.9.2025 innanzi al giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi: per la parte opponente l'avv. Chiara Perrone per la parte opposta l'avv. Sofia Branchini in sostituzione dell'avv. Del Signore.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa
Sentita la discussione delle parti il giudice in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi decide la causa come provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura in udienza alle ore 14,16.
R.G. 53889/2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 23 settembre 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 53889/2020 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
TRA Part di seguito anche , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio degli avv.ti Andrea Lazzaretti e Chiara Perrone, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle
Tre Madonne n. 18, presso lo studio dell'avv. Giovanni Del Signore che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – obbligazioni e contratti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Roma il decreto ingiuntivo n. 11556/2020, emesso il 24/07/2020 e depositato il 27/07/2020, nel procedimento monitorio iscritto al numero R.G. 28038/2020, per l'importo di € 73.200,00, oltre interessi e rivalutazione, in forza della fattura n. 3 emessa il 12.02.2018, relativa al contratto di consulenza e servizi del 01.07.2014, stipulato con oggi con riferimento Controparte_2 CP_3 al compenso forfettario pattuito per il quarto trimestre 2017.
Il suddetto ricorso con pedissequo decreto è stato notificato in data 28/07/2020 all'odierna opponente.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione con atto di citazione notificato via CP_3
PEC in data 07/10/2020, deducendo l'inesistenza del credito e l'inadempimento dell'opposta, avendo quest'ultima omesso di fornire la reportistica trimestrale prevista dall'art.
6.2 del contratto, sospendendo altresì dal gennaio 2018 ogni attività di rendicontazione, con conseguente mancata prova dei servizi effettivamente resi. Part Si è costituita in giudizio eccependo che avesse Controparte_1 regolarmente corrisposto il prezzo per tutte le precedenti prestazioni, pur in assenza di reportistica, tranne che per la fattura oggetto di causa e per due ulteriori fatture del 2018; che la PEC di contestazione del 28/03/2019 si riferiva a prestazioni successive (anno 2018) e non a quelle del 2017; che le prestazioni erano state in ogni caso eseguite, stante l'interazione tra i tecnici delle parti e dallo Part sviluppo di applicativi informatici messi a disposizione di che la clausola di cui all'art.
6.2 non costituiva condizione di esigibilità del corrispettivo, avendo mera funzione riepilogativa.
All'udienza del 10/02/2022 è stata negata la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, essendo stata la fattura azionata tempestivamente contestata dall'opponente, ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., la causa è stata rinviata al 17/05/2023.
Articolati i mezzi istruttori, ammessa per parte opposta prova per interpello e per testi sui capitoli formulati è stat fissata per l'audizione l'udienza del 20/09/2023 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5/11/2024, avendo le parti precisato le conclusioni, è stata disposta la discussione orale della causa all'udienza del 25/02/2025, ore 11:00, per provvedere ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima per memorie conclusionali.
Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 1767/2025 del 10/02/2025, la causa è stata rinviata al 23/09/2025 per i medesimi incombenti.
Successivamente con decreto del 08/04/2025 del Presidente della XVII Sezione Civile il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di seguito si espone.
Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto – seppur formalmente convenuto – riveste sostanzialmente la posizione di attore ed è, pertanto, gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.11.2017, n. 28356).
È principio costante che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ed in particolare in materia di appalto e di contratti di servizi, spetta all'appaltatore/prestatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, una volta che il committente ne abbia contestato l'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, 22.03.2012, n. 4553).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le fatture commerciali non accettate, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non integrano prova piena del credito nel giudizio di opposizione e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio (Cass. civ., Sez. II, 18.05.2017, n. 12418; Cass. civ., Sez. VI, 04.01.2019, n.
98).
A conferma, la recentissima Cass. civ., Sez. III, 26.09.2024, n. 25410 ha chiarito che il creditore che agisca per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera o di appalto deve fornire prova concreta e documentale dell'attività svolta e della conformità della stessa al contratto, non potendo la sola fattura costituire elemento sufficiente. Part Pertanto, una volta contestato il credito dall'opponente, così come posto in essere da incombe sull'opposto fornire adeguata prova dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nel caso di specie, parte opposta nulla ha provato, non avendo prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura azionata, limitandosi a richiamare il mero dato formale della sua emissione.
Al contrario, parte opponente ha puntualmente dedotto e documentato la mancata ricezione della reportistica trimestrale, obbligo contrattuale qualificato come essenziale proprio al fine di consentire la verifica delle prestazioni, contestando che a partire dal gennaio 2018 tale obbligo è stato disatteso, e che già per il quarto trimestre 2017 non vi era evidenza di attività svolte.
L'opposta si è limitata a replicare sul punto che la reportistica avesse valore meramente riepilogativo, non costituendo condizione di esigibilità del corrispettivo. Cont È incontestato che l'art.
6.2 del contratto imponesse a l'obbligo di fornire report trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.
Tali report avevano natura essenziale, funzionale non solo al controllo delle attività, ma anche alla determinazione dei compensi “time & material”.
Dall'istruttoria nulla è emerso a riprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni cui la fattura del 12.2.2018 si riferisce. Part Le allegazioni difensive dell'opposta in ordine all'interazione quotidiana con i tecnici di e allo sviluppo di applicativi informatici restano prive di riscontro documentale idoneo, né possono supplire le mere affermazioni difensive, atteso che, in tema di contratti di servizi, grava sul prestatore l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.3.2012, n. 4553).
Al contrario, la sospensione definitiva dell'invio di tali report, a partire dal 1.1.2018, è stata confermata dal teste escusso, nonché dalla stessa corrispondenza intercorsa.
Sul punto la Cass. civ., (Sez. I, ord. 08.06.2018, n. 15035) ha statuito che il comportamento successivo delle parti rileva ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c. soltanto se comune e concorde, e non può ritenersi sufficiente l'inerzia del creditore per “derogare” unilateralmente ad un obbligo contrattuale.
La mancanza di reportistica rappresenta grave indice di inadempimento, impedendo alla committente la verifica dell'attività resa e compromette il sinallagma contrattuale.
L'inadempimento in oggetto è stato formalmente contestato da parte opponente con PEC del
31.12.2018, (ove avvertiva che la mancata ricezione dei report avrebbe comportato la sospensione dei pagamenti); con PEC del 28.03.2019, (affermando la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e respingendo formalmente la fattura oggetto di causa e quelle successive); con lettera del 13.06.2019, (ribadendo ivi l'assenza di documentazione probatoria dei servizi resi).
Da ultimo, relativamente alla doglianza contestata da parte opposta, relativamente alla Part risoluzione del contratto, la PEC del 28.3.2019, con la quale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, pur non integrando clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., costituisce manifestazione di volontà negoziale di scioglimento, rilevante ai fini della valutazione complessiva del rapporto.
L'opposta non ha dato prova di avere reagito a tale dichiarazione, né di avere contestato formalmente la risoluzione. Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2697 c.c., non essendo stata fornita prova adeguata dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura oggetto di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con rigetto della domanda monitoria e vittoria di spese e compensi in favore dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 53889/2020 promossa da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11556/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 24/07/2020 e depositato il
27/07/2020;
- condanna al rimborso in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 450,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari
Sezione XVII Civile
Verbale d'udienza
Il giorno 23.9.2025 innanzi al giudice dott. Erminio Colazingari sono comparsi: per la parte opponente l'avv. Chiara Perrone per la parte opposta l'avv. Sofia Branchini in sostituzione dell'avv. Del Signore.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa
Sentita la discussione delle parti il giudice in assenza dei difensori nel frattempo allontanatisi decide la causa come provvedimento che segue parte integrante del presente verbale di cui dà lettura in udienza alle ore 14,16.
R.G. 53889/2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 23 settembre 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 53889/2020 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
TRA Part di seguito anche , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio degli avv.ti Andrea Lazzaretti e Chiara Perrone, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle
Tre Madonne n. 18, presso lo studio dell'avv. Giovanni Del Signore che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – obbligazioni e contratti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., otteneva dal Tribunale di Controparte_1
Roma il decreto ingiuntivo n. 11556/2020, emesso il 24/07/2020 e depositato il 27/07/2020, nel procedimento monitorio iscritto al numero R.G. 28038/2020, per l'importo di € 73.200,00, oltre interessi e rivalutazione, in forza della fattura n. 3 emessa il 12.02.2018, relativa al contratto di consulenza e servizi del 01.07.2014, stipulato con oggi con riferimento Controparte_2 CP_3 al compenso forfettario pattuito per il quarto trimestre 2017.
Il suddetto ricorso con pedissequo decreto è stato notificato in data 28/07/2020 all'odierna opponente.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione con atto di citazione notificato via CP_3
PEC in data 07/10/2020, deducendo l'inesistenza del credito e l'inadempimento dell'opposta, avendo quest'ultima omesso di fornire la reportistica trimestrale prevista dall'art.
6.2 del contratto, sospendendo altresì dal gennaio 2018 ogni attività di rendicontazione, con conseguente mancata prova dei servizi effettivamente resi. Part Si è costituita in giudizio eccependo che avesse Controparte_1 regolarmente corrisposto il prezzo per tutte le precedenti prestazioni, pur in assenza di reportistica, tranne che per la fattura oggetto di causa e per due ulteriori fatture del 2018; che la PEC di contestazione del 28/03/2019 si riferiva a prestazioni successive (anno 2018) e non a quelle del 2017; che le prestazioni erano state in ogni caso eseguite, stante l'interazione tra i tecnici delle parti e dallo Part sviluppo di applicativi informatici messi a disposizione di che la clausola di cui all'art.
6.2 non costituiva condizione di esigibilità del corrispettivo, avendo mera funzione riepilogativa.
All'udienza del 10/02/2022 è stata negata la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, essendo stata la fattura azionata tempestivamente contestata dall'opponente, ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., la causa è stata rinviata al 17/05/2023.
Articolati i mezzi istruttori, ammessa per parte opposta prova per interpello e per testi sui capitoli formulati è stat fissata per l'audizione l'udienza del 20/09/2023 Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 5/11/2024, avendo le parti precisato le conclusioni, è stata disposta la discussione orale della causa all'udienza del 25/02/2025, ore 11:00, per provvedere ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., con termine fino a 30 giorni prima per memorie conclusionali.
Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 1767/2025 del 10/02/2025, la causa è stata rinviata al 23/09/2025 per i medesimi incombenti.
Successivamente con decreto del 08/04/2025 del Presidente della XVII Sezione Civile il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di seguito si espone.
Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto – seppur formalmente convenuto – riveste sostanzialmente la posizione di attore ed è, pertanto, gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.11.2017, n. 28356).
È principio costante che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ed in particolare in materia di appalto e di contratti di servizi, spetta all'appaltatore/prestatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, una volta che il committente ne abbia contestato l'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, 22.03.2012, n. 4553).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le fatture commerciali non accettate, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non integrano prova piena del credito nel giudizio di opposizione e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio (Cass. civ., Sez. II, 18.05.2017, n. 12418; Cass. civ., Sez. VI, 04.01.2019, n.
98).
A conferma, la recentissima Cass. civ., Sez. III, 26.09.2024, n. 25410 ha chiarito che il creditore che agisca per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera o di appalto deve fornire prova concreta e documentale dell'attività svolta e della conformità della stessa al contratto, non potendo la sola fattura costituire elemento sufficiente. Part Pertanto, una volta contestato il credito dall'opponente, così come posto in essere da incombe sull'opposto fornire adeguata prova dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nel caso di specie, parte opposta nulla ha provato, non avendo prodotto alcun documento idoneo a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto della fattura azionata, limitandosi a richiamare il mero dato formale della sua emissione.
Al contrario, parte opponente ha puntualmente dedotto e documentato la mancata ricezione della reportistica trimestrale, obbligo contrattuale qualificato come essenziale proprio al fine di consentire la verifica delle prestazioni, contestando che a partire dal gennaio 2018 tale obbligo è stato disatteso, e che già per il quarto trimestre 2017 non vi era evidenza di attività svolte.
L'opposta si è limitata a replicare sul punto che la reportistica avesse valore meramente riepilogativo, non costituendo condizione di esigibilità del corrispettivo. Cont È incontestato che l'art.
6.2 del contratto imponesse a l'obbligo di fornire report trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività.
Tali report avevano natura essenziale, funzionale non solo al controllo delle attività, ma anche alla determinazione dei compensi “time & material”.
Dall'istruttoria nulla è emerso a riprova dell'effettiva erogazione delle prestazioni cui la fattura del 12.2.2018 si riferisce. Part Le allegazioni difensive dell'opposta in ordine all'interazione quotidiana con i tecnici di e allo sviluppo di applicativi informatici restano prive di riscontro documentale idoneo, né possono supplire le mere affermazioni difensive, atteso che, in tema di contratti di servizi, grava sul prestatore l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.3.2012, n. 4553).
Al contrario, la sospensione definitiva dell'invio di tali report, a partire dal 1.1.2018, è stata confermata dal teste escusso, nonché dalla stessa corrispondenza intercorsa.
Sul punto la Cass. civ., (Sez. I, ord. 08.06.2018, n. 15035) ha statuito che il comportamento successivo delle parti rileva ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c. soltanto se comune e concorde, e non può ritenersi sufficiente l'inerzia del creditore per “derogare” unilateralmente ad un obbligo contrattuale.
La mancanza di reportistica rappresenta grave indice di inadempimento, impedendo alla committente la verifica dell'attività resa e compromette il sinallagma contrattuale.
L'inadempimento in oggetto è stato formalmente contestato da parte opponente con PEC del
31.12.2018, (ove avvertiva che la mancata ricezione dei report avrebbe comportato la sospensione dei pagamenti); con PEC del 28.03.2019, (affermando la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e respingendo formalmente la fattura oggetto di causa e quelle successive); con lettera del 13.06.2019, (ribadendo ivi l'assenza di documentazione probatoria dei servizi resi).
Da ultimo, relativamente alla doglianza contestata da parte opposta, relativamente alla Part risoluzione del contratto, la PEC del 28.3.2019, con la quale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, pur non integrando clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., costituisce manifestazione di volontà negoziale di scioglimento, rilevante ai fini della valutazione complessiva del rapporto.
L'opposta non ha dato prova di avere reagito a tale dichiarazione, né di avere contestato formalmente la risoluzione. Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, non avendo l'opposta assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva ex art. 2697 c.c., non essendo stata fornita prova adeguata dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura oggetto di causa, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con rigetto della domanda monitoria e vittoria di spese e compensi in favore dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 53889/2020 promossa da Parte_1 contro così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11556/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 24/07/2020 e depositato il
27/07/2020;
- condanna al rimborso in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 450,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari