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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1062/2024
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1062/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025, innanzi al dott. LE CC, sono comparsi: l'avv. BACCELLI GUIDO anche in sost. avv. ZWINGAUER GIANLUCA per parte ricorrente
Parte_2
, per parte resistente l'avv. MARIANI ROSANNA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE CC
pagina 1 di 8 N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1062/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARIANI ROSANNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La società ricorrente agiva in giudizio contro l assicurativo CP_2 resistente, al fine di: «accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia in tutto o in parte della cartella di pagamento n.
04120240005913257000 notificata in data 06.03.2024 per le ragioni, tutte, di cui al pagina 2 di 8 presente atto e, per l'effetto, annullare, in tutto o in parte, il predetto provvedimento».
II. Sosteneva, infatti, la società che erroneamente avrebbe individuato CP_1 una classificazione diversa rispetto al passato, riconducendo l'attività dell'impresa al tipo edile nel suo complesso e non come concorrente rispetto ad altre attività
(peraltro prevalenti) svolte dall'impresa.
Inoltre, parte ricorrente rileva che avrebbe errato nella decorrenza CP_1 della classificazione, la quale deve decorrere dalla modifica e non retroagire.
III. Si costituiva parte resistente contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando che il tipo di attività svolta dalla società rientrerebbe a pieno titolo in quella di tipo edile sulla base degli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 46/99, in quanto non risulta che l'accertamento in materia di classificazione (di cui è sempre possibile, l'autonoma impugnazione cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2002, n. 10459: «In tema di classificazione delle imprese ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento proposta dall'imprenditore a seguito del provvedimento dell'Inps di variazione del precedente inquadramento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive in conseguenza della nuova classificazione;
la finalità della indicata disciplina, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio»). sia stato impugnato dalla parte ricorrente.
pagina 3 di 8 Dunque, essendo proprio quello l'accertamento da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 24 citato, anche nel caso in cui detto accertamento sia conseguenza di un ulteriore accertamento effettuato da
Ente diverso, poiché tutte le norme sulla decadenza sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, nessuna decadenza può dirsi maturata.
2. Con riferimento al merito della questione, ma sempre in via pregiudiziale, per quanto concerne la classificazione delle imprese è necessario evidenziare che, se per l'aspetto contributivo, lo svolgimento di attività promiscue astrattamente rientrabili in diverse voci viene risolto applicando quella prevalente (cfr.,
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n. 36381: «In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che,
a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, in virtù della ritenuta prevalenza dell'attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione;
il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo svolgimento di alcuna attività di costruzione;
la coincidenza della posta attiva più significativa del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare)»), per quanto concerne gli obblighi assicurativi il procedimento appare diverso.
pagina 4 di 8 Infatti, in questo caso, occorre verificare se le eventuali diverse attività si presentino autonome, ovvero collegate da vincolo di complementarità, accessorietà, o sussidiarietà e, nelle seconde ipotesi, applicare a tutte la classificazione di quella principale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 05/02/2019, n.
3311: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le CP_1 malattie professionali, qualora un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre 2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art. 4 del d.m. citato. (Nella specie, riguardante un'impresa dotata di due linee produttive autonome - l'una relativa alla ghisa e all'acciaio, l'altra al carbone coke - la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che si era limitata a constatare la previsione nella tariffa della produzione di carbone coke come lavorazione autonoma, senza tuttavia valutare se la stessa fosse connessa funzionalmente al ciclo di operazioni necessario per la lavorazione principale di produzione di ghisa e acciaio)»; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2018, n. 27106).
3. Sul punto, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la propria attività imprenditoriale, avrebbe una connotazione prevalente di tipo diverso, svolgendo attività quali: «facchinaggio; pulizie;
autotrasporto con conto terzi;
servizi informatici, telematici e tecnologici;
lavori di rifacimento, impianti idraulici, impianti elettrici;
lavori di muratura ed infissi;
traslochi; giardinaggio;
servizi di centralino;
ristorazione; gestione mense aziendali», che non potrebbero essere comprese nella 3100 individuate da CP_1
Dall'istruttoria documentale, è emerso che sostanzialmente il provvedimento di rettifica della classificazione sia stato posto in essere da sul presupposto CP_1
pagina 5 di 8 che il servizio ispettivo dell'Ispettorato avrebbe trovato lavorati, riferibili alla ricorrente, intenti in opere di edilizia presso un cantiere attivo negli anni dal 2019.
La voce 3100, ritenuta corretta da prevede « Costruzione, anche CP_1 industrializzata, demolizione, ristrutturazione, restauro e bonifica di edifici e di opere edili in sottosuolo, comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie nell'ambito del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione;
esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere».
Come è possibile verificare, non vi sono dubbi che tale classificazione sia adeguata alle attività che l'Ispettorato ha accertato direttamente come eseguite dai lavoratori sul cantiere oggetto di accertamento, nel quale eventuali attività ulteriori, pure comprese nel contratto di appalto, non erano idonee modificarne la natura principale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2018, n. 27229: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie CP_1 professionali, l'attività di allestimento e assemblaggio di componenti di un prodotto finale è assimilabile all'attività principale quando essa costituisca una fase necessaria della costruzione implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio, risultando in tal caso irrilevante che essa non sia svolta dallo stesso datore di lavoro dell'attività principale, requisito richiesto dall'art. 4 del d.m. 12 dicembre 2000 per la qualificazione come attività complementare e sussidiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce n. 6413 del citato d.m. - cui è associato un rischio pari a 100 - l'attività svolta dalla ricorrente, di realizzazione e assemblaggio di componenti essenziali di vagoni ferroviari, quali finestrini e porte)»).
pagina 6 di 8 4. Parte resistente però, avrebbe dovuto fornire la prova che le attività CP_1 riscontrate nell'appalto oggetto di accertamento (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), erano quelle svolte dall'impresa in via esclusiva nel periodo considerato (dal 2016 in poi), circostanza che, viceversa, non viene né allegata, né dimostrata, tantomeno dagli accertamenti esibiti in corso di giudizio, i quali si concentrano soltanto sul cantiere sito in Firenze, via del Cavallaccio.
La prova era altresì necessaria proprio per la dimostrata presenza (cfr., fatture in atti) di ulteriori attività da parte dell'impresa, rispetto alle quali, dunque, parte resistente avrebbe dovuto dimostrare la complementarità, accessorietà, sussidiarietà (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2016, n. 7429: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in CP_1 concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale»).
In questi termini, la domanda della parte ricorrente può essere accolta integralmente e la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 04120240005913257000 emessa nei confronti della ricorrente;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 3.150,00 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 15/10/2025
Il Giudice
LE CC
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Giacomo Sabini, magistrato ordinario in tirocinio pagina 8 di 8
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1062/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 15 ottobre 2025, innanzi al dott. LE CC, sono comparsi: l'avv. BACCELLI GUIDO anche in sost. avv. ZWINGAUER GIANLUCA per parte ricorrente
Parte_2
, per parte resistente l'avv. MARIANI ROSANNA.
[...] CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE CC
pagina 1 di 8 N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1062/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ZWINGAUER GIANLUCA e dall'Avv. BACCELLI GUIDO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. MARIANI ROSANNA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La società ricorrente agiva in giudizio contro l assicurativo CP_2 resistente, al fine di: «accertare e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia in tutto o in parte della cartella di pagamento n.
04120240005913257000 notificata in data 06.03.2024 per le ragioni, tutte, di cui al pagina 2 di 8 presente atto e, per l'effetto, annullare, in tutto o in parte, il predetto provvedimento».
II. Sosteneva, infatti, la società che erroneamente avrebbe individuato CP_1 una classificazione diversa rispetto al passato, riconducendo l'attività dell'impresa al tipo edile nel suo complesso e non come concorrente rispetto ad altre attività
(peraltro prevalenti) svolte dall'impresa.
Inoltre, parte ricorrente rileva che avrebbe errato nella decorrenza CP_1 della classificazione, la quale deve decorrere dalla modifica e non retroagire.
III. Si costituiva parte resistente contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando che il tipo di attività svolta dalla società rientrerebbe a pieno titolo in quella di tipo edile sulla base degli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 46/99, in quanto non risulta che l'accertamento in materia di classificazione (di cui è sempre possibile, l'autonoma impugnazione cfr.,
Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2002, n. 10459: «In tema di classificazione delle imprese ai fini contributivi, secondo la disciplina di cui agli art. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, deve ritenersi ammissibile l'azione di accertamento proposta dall'imprenditore a seguito del provvedimento dell'Inps di variazione del precedente inquadramento, a nulla rilevando che l'ente previdenziale non abbia ancora avanzato specifiche pretese contributive in conseguenza della nuova classificazione;
la finalità della indicata disciplina, infatti, è quella di consentire all'impresa di poter eliminare un'obiettiva incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi presumere che da tale stato di incertezza derivi alla stessa impresa il pericolo attuale di un pregiudizio»). sia stato impugnato dalla parte ricorrente.
pagina 3 di 8 Dunque, essendo proprio quello l'accertamento da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 24 citato, anche nel caso in cui detto accertamento sia conseguenza di un ulteriore accertamento effettuato da
Ente diverso, poiché tutte le norme sulla decadenza sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, nessuna decadenza può dirsi maturata.
2. Con riferimento al merito della questione, ma sempre in via pregiudiziale, per quanto concerne la classificazione delle imprese è necessario evidenziare che, se per l'aspetto contributivo, lo svolgimento di attività promiscue astrattamente rientrabili in diverse voci viene risolto applicando quella prevalente (cfr.,
Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n. 36381: «In tema di classificazione delle imprese a fini previdenziali, qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), bensì sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che,
a partire dal 2009, aveva inquadrato nel settore terziario - e non più in quello industriale - una società dedita alla vendita e all'affitto degli immobili precedentemente costruiti, in virtù della ritenuta prevalenza dell'attività di commercializzazione degli edifici, desunta da una serie di circostanze, quali l'affidamento in appalto a terzi, per il 90%, della relativa costruzione;
il consistente lasso di tempo durante il quale l'attività di impresa era proseguita, pur senza lo svolgimento di alcuna attività di costruzione;
la coincidenza della posta attiva più significativa del bilancio con i rimanenti fabbricati ancora da alienare)»), per quanto concerne gli obblighi assicurativi il procedimento appare diverso.
pagina 4 di 8 Infatti, in questo caso, occorre verificare se le eventuali diverse attività si presentino autonome, ovvero collegate da vincolo di complementarità, accessorietà, o sussidiarietà e, nelle seconde ipotesi, applicare a tutte la classificazione di quella principale (cfr., Cassazione civile sez. lav., 05/02/2019, n.
3311: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le CP_1 malattie professionali, qualora un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome, ciò non è di per sé sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 12 dicembre 2000, essendo sempre necessario verificare, anche se tra le due linee di lavorazione svolte dal medesimo datore di lavoro vi sia un nesso funzionale, che renda l'una complementare e sussidiaria rispetto all'altra, con conseguente applicazione a entrambe della voce di tariffa prevista per l'attività principale, come stabilito dall'art. 4 del d.m. citato. (Nella specie, riguardante un'impresa dotata di due linee produttive autonome - l'una relativa alla ghisa e all'acciaio, l'altra al carbone coke - la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che si era limitata a constatare la previsione nella tariffa della produzione di carbone coke come lavorazione autonoma, senza tuttavia valutare se la stessa fosse connessa funzionalmente al ciclo di operazioni necessario per la lavorazione principale di produzione di ghisa e acciaio)»; cfr., altresì, Cassazione civile sez. lav.,
25/10/2018, n. 27106).
3. Sul punto, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la propria attività imprenditoriale, avrebbe una connotazione prevalente di tipo diverso, svolgendo attività quali: «facchinaggio; pulizie;
autotrasporto con conto terzi;
servizi informatici, telematici e tecnologici;
lavori di rifacimento, impianti idraulici, impianti elettrici;
lavori di muratura ed infissi;
traslochi; giardinaggio;
servizi di centralino;
ristorazione; gestione mense aziendali», che non potrebbero essere comprese nella 3100 individuate da CP_1
Dall'istruttoria documentale, è emerso che sostanzialmente il provvedimento di rettifica della classificazione sia stato posto in essere da sul presupposto CP_1
pagina 5 di 8 che il servizio ispettivo dell'Ispettorato avrebbe trovato lavorati, riferibili alla ricorrente, intenti in opere di edilizia presso un cantiere attivo negli anni dal 2019.
La voce 3100, ritenuta corretta da prevede « Costruzione, anche CP_1 industrializzata, demolizione, ristrutturazione, restauro e bonifica di edifici e di opere edili in sottosuolo, comprese, se non eseguite a sé stanti, le eventuali fasi di preparazione dell'area, di realizzazione di servizi e di opere provvisorie nell'ambito del cantiere, di produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera, di lavori di urbanizzazione del sito, di lavori di drenaggio, di scavi di fondazione;
esclusa la prefabbricazione degli elementi eseguita in stabilimento o in officina posti esternamente al cantiere».
Come è possibile verificare, non vi sono dubbi che tale classificazione sia adeguata alle attività che l'Ispettorato ha accertato direttamente come eseguite dai lavoratori sul cantiere oggetto di accertamento, nel quale eventuali attività ulteriori, pure comprese nel contratto di appalto, non erano idonee modificarne la natura principale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 26/10/2018, n. 27229: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie CP_1 professionali, l'attività di allestimento e assemblaggio di componenti di un prodotto finale è assimilabile all'attività principale quando essa costituisca una fase necessaria della costruzione implicante interventi meccanici e l'utilizzo di materiali che incidono sul processo di lavorazione e sul relativo rischio, risultando in tal caso irrilevante che essa non sia svolta dallo stesso datore di lavoro dell'attività principale, requisito richiesto dall'art. 4 del d.m. 12 dicembre 2000 per la qualificazione come attività complementare e sussidiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ricondotto alla voce n. 6413 del citato d.m. - cui è associato un rischio pari a 100 - l'attività svolta dalla ricorrente, di realizzazione e assemblaggio di componenti essenziali di vagoni ferroviari, quali finestrini e porte)»).
pagina 6 di 8 4. Parte resistente però, avrebbe dovuto fornire la prova che le attività CP_1 riscontrate nell'appalto oggetto di accertamento (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), erano quelle svolte dall'impresa in via esclusiva nel periodo considerato (dal 2016 in poi), circostanza che, viceversa, non viene né allegata, né dimostrata, tantomeno dagli accertamenti esibiti in corso di giudizio, i quali si concentrano soltanto sul cantiere sito in Firenze, via del Cavallaccio.
La prova era altresì necessaria proprio per la dimostrata presenza (cfr., fatture in atti) di ulteriori attività da parte dell'impresa, rispetto alle quali, dunque, parte resistente avrebbe dovuto dimostrare la complementarità, accessorietà, sussidiarietà (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2016, n. 7429: «Ai fini della classificazione delle lavorazioni per la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' ove un'impresa tratti più lavorazioni, il giudice di merito deve in CP_1 concreto accertare, tra quelle svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la prima, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, producendo beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale»).
In questi termini, la domanda della parte ricorrente può essere accolta integralmente e la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 04120240005913257000 emessa nei confronti della ricorrente;
pagina 7 di 8 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 3.150,00 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Firenze, il 15/10/2025
Il Giudice
LE CC
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Giacomo Sabini, magistrato ordinario in tirocinio pagina 8 di 8