Art. 97.
Per l'anno finanziario 1980 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei Dicasteri interessati in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.
Per l'anno finanziario 1980 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei Dicasteri interessati in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.