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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), non costituto Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO/I
O
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dalle conclusioni dei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.2.2025 Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio il ed il avverso due provvedimenti di Controparte_2 Controparte_3 cancellazione anagrafica per irreperibilità disposti dal nei confronti della stessa per il periodo CP_3 dal 27.11.2002 al 17.06.2003 e dal 25.11.2014 al 27.07.2017, nonché avverso il decreto del 20.1.2025 con cui era disposto il rigetto del relativo ricorso al Prefetto instaurato ai sensi dell'art. 36 DPR 223/1989 nonché del DPR 1199/1971.
Asseriva, in particolare, come la residenza costituisca un diritto soggettivo della persona, integrato sulla base della sola abituale e volontaria dimora presso un determinato luogo e, quale diritto pagina 1 di 7 soggettivo, sia tutelabile sulla base di mero accertamento giurisprudenziale, nonché soggetto all'ordinario regime di prescrizione decennale, nel caso di specie non decorso in quanto la ricorrente avrebbe avuto contezza dei provvedimenti adottati esclusivamente a far corso dal 27.7.2023, data di estrazione del nuovo certificato anagrafico.
Riportava, quanto alla propria situazione personale, di essere cittadina dello Sri Lanka ma stabilmente in Italia dal 2.2.2001. Con riferimento alla seconda cancellazione per irreperibilità (tra il 2014 ed il 2017) riferiva di essere ai tempi domiciliata per ragioni lavorative presso il sig. Per_1
, il quale era all'epoca ricoverato presso il Centro Servizi Lercaro, struttura presso cui era
[...] impossibilitata a prendere la residenza in quanto riservata a ospiti di età anagrafica superiore ad anni 65. Riferiva di essere, poi, andata a vivere con il medesimo presso la nuova abitazione di questo Per_1 in via Aimo 26, presso la quale effettivamente emergeva nuovamente alla conoscenza dell'Anagrafe con una nuova iscrizione di residenza (docc. 3, 4 e 6).
Produceva, inoltre, variegata documentazione dalla quale era desumibile accertarne la presenza in Italia in delimitate circostanze temporali (es. documentazione sanitaria a pag. 5 e 9 doc. 5), nonché un estratto conto INPS attestante lo svolgimento continuativo di attività lavorativa per conto di Per_1
per parte del periodo ricompreso in quello di cancellazione anagrafica (doc. 4, dove si dà atto
[...] dell'impiego dal 1.3.2015). Dello stesso produceva, inoltre, scrittura privata del Persona_1 28.3.2027 nella quale questi riferiva di avere effettivamente impiegato la ricorrente da febbraio 2015 a marzo 2018 e di averla domiciliata presso il proprio appartamento del Centro Servizi Lercaro durante il periodo in cui egli ivi risiedeva (doc. 6 pag. 1).
Lamentava la ricorrente come il peraltro, avesse proceduto a verifiche Controparte_3 esclusivamente formali, senza tenere conto della reale volontà della sig.ra di mantenere Parte_1 la residenza.
Chiedeva, in definitiva, di “ordinare alla Pubblica Amministrazione di disapplicare la decisione di cancellazione dall'anagrafe comunale della ricorrente, nonché il provvedimento prefettizio di rigetto di ricorso anagrafico;
rettificare il suo certificato di residenza storico, integrando il periodo corrente tra il primo febbraio 2015 e il 25/07/2017 indicando una residenza presso quella del suo datore di lavoro, in Via Bertocchi n. 12 – 40133 Bologna (BO); ordinare alla Pubblica Amministrazione integrare i periodi senza residenza dichiarata dalla ricorrente con una residenza fittizia come consentito a tutela dei diritti fondamentali delle persone senza dimora”.
Con comparsa del 30.4.2025 si costituiva in giudizio il , il quale riferiva Controparte_2 come nel caso di specie si vertesse su due distinte cancellazioni anagrafiche per irreperibilità: dal 27.11.2002 al 17.6.2003 (pratica n. 18323 del 2.5.2002) e dal 25.11.2014 al 27.7.2017 (pratica n. 45670 del 5.9.2013). Avverso entrambe la ricorrente esperiva in data 4.12.2023 unico ricorso cumulativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 36 DPR 223/1989, dopo aver acquisito presso lo stesso Comune il certificato storico di residenza in data 27.7.2023.
Riferiva che correttamente la in data 20.1.2025 respingeva il ricorso anagrafico CP_1 siccome inammissibile, in quanto proposto oltre il termine ex art. 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, di trenta giorni decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Precisava che l'oggetto del ricorso ed il conseguente tema dell'odierno giudizio non attiene al provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, bensì al rifiuto di rilascio di certificato anagrafico ovvero il rilascio di un certificato contenente errori.
Anche volendo avere come dies a quo di riferimento il più favorevole per la ricorrente, ossia il rilascio del certificato storico di residenza da parte del in data 27.7.2023, momento Controparte_3
pagina 2 di 7 in cui la sig.ra avrebbe definitivamente potuto prendere atto dei periodi di Parte_1 cancellazione anagrafica per irreperibilità, il ricorso al Prefetto del 4.12.2023 sarebbe stato tardivo.
Sottolineava, inoltre, che la ricorrente era effettivamente stata cancellata per irreperibilità una prima volta il 27/11/2002, pratica n. 18323 del 02/05/2002, a seguito di censimento, e una seconda volta il 25/11/2014, pratica n. 45670 del 05/09/2013, conseguendone che il Prefetto avrebbe unicamente potuto pronunciarsi sulla correttezza del relativo iter procedimentale, nonché sulla legittimità e fondatezza del relativo provvedimento conclusivo.
Peraltro, nell'ambito del procedimento di irreperibilità aperto a carico della ricorrente il 5.9.2013 erano svolti una serie di accertamenti Polizia Locale intervallati nel tempo, dai quali la ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo – da lei indicato – di Via Pellegrino Matteucci n. 26 interno 3, abitazione presso la quale aveva trovato nel frattempo domiciliazione un differente nucleo familiare (doc. 3 Ministero). Né la documentazione medica offerta dalla ricorrente era atta a dimostrare una permanenza continuativa al predetto indirizzo di cancellazione ovvero in altro diverso indirizzo mai segnalato dalla ricorrente all'amministrazione, con omissione, peraltro, degli obblighi di regolarizzazione anagrafica in venti giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica delle iscrizioni vigenti ex artt. 2 e 11 della Legge 1228/1954 ed art. art. 13, comma 2 D.P.R. n. 223/1989.
La stessa irregolarità ovvero inagibilità del nuovo indirizzo di domiciliazione dell'istante, tra l'altro, non avrebbe ostato alla registrazione, dal momento che è prassi prescritta dalle circolari dell'amministrazione centrale ed acquisita alle articolazioni periferiche quella di effettuare l'iscrizione all'indirizzo di abitazione, ossia di dimora abituale, prescindendo da altri rilievi quali l'agibilità e l'abitabilità dell'alloggio stesso.
Le restanti domande della ricorrente sarebbero, altrettanto, inammissibili in quanto non sarebbe possibile né permettere alla stessa un'iscrizione anagrafica retroattiva, né questa potrebbe essere registrata quale senza fissa dimora, non disponendo dei requisiti della relativa fattispecie (in primis, essere senza fissa dimora).
Il domandava, quindi, il rigetto del ricorso. CP_2
*
1. Deve disporsi l'integrale rigetto del ricorso per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Ai fini del diritto civile, integra il concetto di residenza il luogo in cui la persona ha fissato la sua abituale dimora, per essa intendendosi il luogo di normale abitazione, dove il soggetto vive normalmente l'intimità sua e della sua famiglia manifestandone l'intenzione con un atto giuridico in senso stretto, da apprezzarsi secondo la comune valutazione sociale.
Ai fini di tale nozione di residenza – tra l'altro significativa sotto il profilo dell'efficacia giuridica delle comunicazioni indirizzate ad un soggetto (ad es. 1326, 1335 c.c.) nonché ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a giudicare una controversia (es. art. 18 c.p.c.) – è necessario l'elemento obiettivo della permanenza in un certo luogo e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
La pubblicità della residenza è realizzata attraverso un pubblico registro anagrafico, tenuto presso ogni comune (art. 1, L. 24.12.1954, n. 1228, modificato dall'art. 1 novies, D.L. 31.3.2005, n. 44), presso cui ciascuna persona fisica è legalmente tenuta ad iscrivere sé e coloro che sono soggetti alla sua cura e tutela (art. 2, L. 24.12.1954, n. 1228). Tale iscrizione, tuttavia, svolge, ai fini di cui agli artt. 43 ss. c.c., una funzione eminentemente pubblicitaria ed è priva di carattere costitutivo.
Più che un diritto soggettivo, ossia una situazione giuridica riconosciuta ad un soggetto con possibilità di agire a tutela della medesima, la residenza integra semmai una situazione di fatto del soggetto – la pagina 3 di 7 sua intenzionale stabile abitazione presso un domicilio – alla quale l'ordinamento ricollega molteplici effetti giuridici, nonché diritti e doveri (es. il diritto a vedersi riconosciuta l'iscrizione anagrafica conforme allo stato di fatto, il dovere di comunicate tempestivamente all'amministrazione le variazioni che riguardano la propria domiciliazione ecc.).
Per tale motivo, si nega l'ammissibilità di un'azione autonoma di accertamento giudiziale del CP_3 in cui è posta la residenza, poiché questa non è uno status, né un diritto fondamentale ex art. 2 Cost., bensì una mera situazione di fatto idonea a produrre effetti giuridici se ed in quanto riferita ad altri rapporti o situazioni giuridicamente rilevanti in virtù di specifiche disposizioni dell'ordinamento (ex multis, C.A. Roma 18.6.1979; T. Rieti 11.5.1990; T. Milano 21.6.1979), potendosi parlare di un
“diritto alla residenza” solamente nei termini di una libertà del soggetto di mutare la propria residenza nell'ambito del territorio statale e nel rispetto della normativa sul punto.
1.2 Viene, così, discussa – e perlopiù esclusa – la sovrapponibilità tra la nozione civilistica e quella anagrafica di residenza: la prima identificherebbe una situazione di fatto, mentre le registrazioni anagrafiche sono atti dell'amministrazione.
Il problema in tali termini risulta, in realtà, mal posto, dovendosi ritenere l'iscrizione anagrafica una fra le diverse conseguenze che l'ordinamento ricollega alla situazione di fatto data dal risiedere stabilmente in un dato territorio.
L'anagrafe della popolazione residente, infatti, ha la funzione di registrare nominativamente gli abitanti residenti in un Comune, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa (art. 1 L. n. 1228/1954 e art. 1 DPR 223/1989). Il servizio anagrafico risponde oggi a scopi essenzialmente amministrativi, fungendo da base nell'individuazione dei destinatari di numerosi altri servizi pubblici (ad es. elettorale, scolastico, tributario, assistenziale ecc.)
La formazione delle menzioni anagrafiche, globalmente costituenti il registro anagrafico, è la risultante di un'attività amministrativa che vede da un lato l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali (artt. 4, 5, 6 ecc. L. n. 1228/1954, in generale obblighi di ricezione ed iscrizione di atti in presenza di presupposti non opinabili, né apprezzabili in via discrezionale) e dall'altro l'adempimento di obblighi dei singoli cittadini (artt. 2, 11 ecc. L. cit., prevalentemente obblighi di segnalazione delle situazioni individuate dalla legge rilevanti), sì che in ogni momento venga rispecchiata nel registro anagrafico la reale situazione di fatto per quel dato territorio.
1.2.1 Per avere titolo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune è necessario che una persona abbia la dimora abituale in quel Comune.
In tal senso, ai fini dell'iscrizione anagrafica, non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto di voler fissare la propria residenza in un dato Comune, essendo necessaria anche la sussistenza di un puntuale stato di fatto: l'effettiva dimora abituale nel predetto Comune e non altrove (artt. 1 e 2 L. n. 1228/1954 ed artt. 7, 10 e 13 DPR 223/1989).
La verifica di tale stato di fatto è demandata all'amministrazione comunale, obbligata ad effettuare gli opportuni accertamenti ogniqualvolta vi siano giustificati motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'interessato (art. 4 co. 2 L. n. 1954 cit. ed artt. 15 e 16 DPR 223/1989), nonché a provvedere alle debite cancellazioni quando siano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la precedente registrazione di un soggetto (art. 11 DPR 1989 cit.).
1.2.2 L'amministrazione, in particolare, dispone la cancellazione dall'anagrafe del soggetto nel caso di sua “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata” (art. 11 lett. c) DPR 1989 cit.).
pagina 4 di 7 L'elencazione offerta dal predetto articolo 11 deve ritenersi tassativa, potendo l'amministrazione procedere alla cancellazione nei soli casi individuati dalla disposizione. Qualora, infatti, fosse a conoscenza di un diverso luogo di dimora abituale del soggetto, l'amministrazione non potrebbe disporre la cancellazione, dovendo invece procedere alla segnalazione di cui all'art. 18 del Regolamento.
1.2.3 Ancora, l'art. 7 del Regolamento medesimo si individua un'ipotesi di iscrizione anagrafica
“ex novo” per il caso di chi, precedentemente cancellato per irreperibilità, sia successivamente ricomparso alla considerazione dell'amministrazione competente (art. 7 co. 2 cit. “Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica”).
La soluzione individuata per l'ipotesi di ricomparsa, peraltro, si discosta da quella già adottata con il precedente Regolamento di esecuzione della legge anagrafica, il DPR n. 136 del 31.1.1958 (integralmente sostituito dal DPR 1989 cit.), il cui art. 5 prevedeva che “Per le persone già cancellate per irreperibilità successivamente ricomparse non si procede a nuova iscrizione anagrafica, ma a semplice ripristino degli atti anagrafici. Il ripristino determina la nullità dell'avvenuta cancellazione”.
L'abbandono della predetta fictio iuris ad opera del nuovo Regolamento di esecuzione della legge anagrafica palesa la volontà del Legislatore di escludere le cd. regolarizzazioni retroattive dei soggetti per qualche motivo già cancellati dall'anagrafe, privilegiando un'esigenza di istantanea veridicità delle risultanze dello strumento amministrativo.
2. Venendo, quindi, al caso di specie, dalla menzionata natura di mezzo eccezionale della cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11 DPR 1989, discende una posizione di diritto del soggetto a non vedersi cancellato dal registro anagrafico illegittimamente, ossia al di fuori dei casi previsti dalla normativa e nel rispetto del procedimento e delle garanzie individuate dalla medesima.
Similmente, è ravvisabile in astratto una posizione di diritto in capo al soggetto che domandi, fornendo adeguata dimostrazione, la rettifica ovvero l'integrazione di una menzione anagrafica (iscrizione, mutamento, cancellazione) non aderente ad un effettivo stato di fatto passato o presente.
Conforta una simile lettura il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo” (ex multis TAR Lombardia, Milano, 4.9.2017, n.1779; TAR, Abruzzo, L'Aquila, 9.4.2015, n.253; TAR Lazio, Roma, 19.5.2009, n. 5172; Tribunale Padova, 19.6.2020; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019), posto che “le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276).
2.1 Ne discende, così, tanto la competenza di questo Giudice a conoscere integralmente dell'odierna vicenda, quanto la tempestività del ricorso della sig.ra , la quale ha agito Parte_1 contro l'emissione di un certificato anagrafico rilasciato in data 27.7.2023 e ritenuto lesivo della propria posizione soggettiva.
Se è vero, infatti, che l'art. 2 DPR n. 1199/1971 prevede l'eventuale azionamento della pretesa in sede amministrativa nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento ovvero da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza, tale limite deve ritenersi esclusivamente riferito al procedimento per ricorso gerarchico.
pagina 5 di 7 Allo stesso modo, nondimeno, vertendo l'odierno giudizio su diritti soggettivi affidati alla cognizione del giudice ordinario nelle forme del processo civile, ai fini della tutela in giudizio dei medesimi, deve aversi riguardo all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ed alla relativa disciplina dei termini di decorrenza (artt. 2934 ss. c.c.), da individuarsi in ultimo con l'avvenuto rilascio della certificazione richiesta nel luglio 2023, con ciò risultando tempestivo l'odierno ricorso della ricorrente.
[...
3. Le due cancellazioni devono, tuttavia, ritenersi legittimamente effettuate dal CP_3
né la ricorrente ha in altro modo dato dimostrazione di quale fosse in tali periodi la propria CP_3 effettiva residenza, con conseguente rigetto della pretesa ad una rettifica del certificato anagrafico.
Una cosa, infatti, è la dimostrazione di una presenza continuativa sul territorio nazionale, ed in tal senso gli estratti conto contributivi prodotti (doc. 4) rappresentano che per buona parte dei periodi di riferimento la sig.ra svolgesse un'attività lavorativa in Italia, altra è dimostrare che per Parte_1 lo stesso periodo si risiedesse stabilmente nell'uno piuttosto che in altro ambito Comunale, presso un determinato indirizzo e non altrove.
4 Con riferimento al primo periodo di cancellazione, dal 27.11.2002 al 17.6.2003 (pratica n. 18323 del 2.5.2002 disposta a seguito di censimento), la ricorrente non ha neppure prospettato un diverso indirizzo al quale venire ricondotta, né ha fornito ricostruzioni valide a fondare una qualsivoglia pretesa di rettifica, dovendosi così presumere formulata per tale lasso di tempo la domanda di registrazione quale senza fissa dimora.
4.1 La registrazione come “senza fissa dimora”, tuttavia, lungi dal costituire un istituto di sanatoria per le posizione di irregolare o carente istruzione documentale, integra uno strumento anagrafico di cui è dotata l'amministrazione ai fini del tracciamento e dell'erogazione di servizi per una specifica categoria di soggetti – coloro che non abbiano in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti ecc.) – alla quale l'ordinamento dedica apposito registro anagrafico (art. 2 co. 3 L. n. 1953 cit.).
Ai fini di garantire una globale erogazione dei servizi, nonché di prevenire discriminazioni basate sul censo, le amministrazioni hanno poi riconosciuto la facoltà, per coloro che siano senza fissa dimora in quanto privi di una abitazione di qualsivoglia tipo (cd. “senza tetto”), di domandare un'iscrizione anagrafica fittizia subordinata a due requisiti: essere, appunto, “senza tetto” ed avere il domicilio nell'ambito Comunale richiesto e in nessun altro comune.
Di entrambe le condizioni il richiedente deve dare prova al momento della domanda di iscrizione anagrafica e di nessuna di tali due condizioni la ricorrente ha, invece, mai dato prova né all'amministrazione, né in questo giudizio, discendendone il rigetto per infondatezza della relativa domanda, in quanto basata sulla pretesa di applicare alla propria situazione una fattispecie eccentrica e per la quale mancano i requisiti prescritti.
5. Deve, del pari, ritenersi correttamente effettuata anche la seconda cancellazione, per il periodo dal 25.11.2014 al 27.07.2017 (pratica n. 45670 del 5.9.2013).
Il Comune, infatti, ha proceduto alla stessa a seguito di molteplici accessi svolti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 lett. c) DPR 1989, all'indirizzo di via Matteucci 26 dove la ricorrente avrebbe dovuto risiedere, trovandovi invece un nucleo familiare diverso, la cui segnalazione peraltro ha dato avvio alla pratica (doc. 3 Ministero).
Né, d'altra parte, sono riscontrabili altre irregolarità nell'operato dell'amministrazione, che ha dato correttamente corso alle menzionate prescrizioni di cui all'art. 7 co. 2 del Regolamento di esecuzione, disponendo una iscrizione ex novo della ricorrente in via Aimo 26 a far data dalla propria ricomparsa.
pagina 6 di 7 5.1 Con riferimento a tale secondo periodo la ricorrente sostiene avere il diritto di essere registrata nel domicilio dell'allora datore di lavoro, il sig. presso cui avrebbe vissuto e non Per_1 avrebbe potuto prendere la residenza in quanto ospitato in una struttura per soli anziani (il Centro Servizi Lercaro).
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la ricorrente non è riuscita nell'assolvere al proprio onere probatorio, essendosi limitata alla produzione degli estratti conto INPS e di uno scritto autografo asseritamente proveniente dal predetto con il quale questi darebbe atto di tale domiciliazione. Per_1
Il documento, tuttavia, integra un mero scritto privato, inidoneo a dimostrare la propria provenienza dallo stesso e tanto meno la veridicità del proprio contenuto intrinseco: l'aver risieduto la Per_1 ricorrente presso il Centro Servizi. Su una simile circostanza di fatto la sig.ra avrebbe Parte_1 dovuto, invece, fornire un riscontro completo ed esaustivo, posto che la presenza pluriennale presso una struttura servizi con diversi ospiti al proprio interno sarebbe stata evenienza dimostrabile con mezzi dotati di una reale capacità probatoria, ad esempio, per via testimoniale (dello stesso Per_1 incomprensibilmente non citato in tal senso, ma anche di medici, infermieri ecc. i quali non potrebbero aver ignorato la presenza della ricorrente nella struttura) ovvero con una qualche evidenza documentale, tantopiù che nell'odierno giudizio è stata offerta la possibilità alle parti di produrre memorie integrative con cui esplicare la propria posizione ed articolare eventuali ulteriori istanze di deposito.
Assente tale prova, non è possibile sapere se la sig.ra abbia presso il prestato Parte_1 Per_1 solamente servizi diurni, ovvero lì abbia effettivamente collocato la propria residenza, con ciò conseguendo il rigetto della relativa domanda.
6. Nessuna delle prospettazioni della ricorrente, in definitiva, può trovare accoglimento nell'odierno giudizio in quanto le cancellazioni anagrafiche del risultano effettuate Controparte_3 correttamente, né se ne può disporre, pertanto, alcuna disapplicazione o rettifica, né risultano elementi utili a disporre l'integrazione del certificato, né la ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti utili all'iscrizione come senza fissa dimora.
Difficilmente condivisibile il riferimento al GDPR (Reg. UE n. 679 del 2016), dal momento che la richiesta rettifica del dato non potrebbe che passare per le modalità e le casistiche tassativamente indicate dalla legge (segnatamente quelle sopra ricostruite), nel caso di specie non derogate, né in altro modo pregiudicate, dall'operatività dell'invocato Regolamento UE.
7. Spese a carico della ricorrente in ragione della totale soccombenza e liquidate secondo i parametri per il giudizio di cognizione avanti al Tribunale, con causa dal valore indeterminabile, tipologia di complessità bassa e senza svolgimento della fase istruttoria, parametro tariffario ai minimi per l'esiguo numero e la semplicità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda della ricorrente Parte_2 in quanto infondata;
[...] condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , liquidate in euro 2.906,00 CP_2 CP_2 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come da motivazione sopra indicata.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Perla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. VITALE N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FELICISSIMO MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), non costituito Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), non costituto Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO/I
O
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dalle conclusioni dei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.2.2025 Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio il ed il avverso due provvedimenti di Controparte_2 Controparte_3 cancellazione anagrafica per irreperibilità disposti dal nei confronti della stessa per il periodo CP_3 dal 27.11.2002 al 17.06.2003 e dal 25.11.2014 al 27.07.2017, nonché avverso il decreto del 20.1.2025 con cui era disposto il rigetto del relativo ricorso al Prefetto instaurato ai sensi dell'art. 36 DPR 223/1989 nonché del DPR 1199/1971.
Asseriva, in particolare, come la residenza costituisca un diritto soggettivo della persona, integrato sulla base della sola abituale e volontaria dimora presso un determinato luogo e, quale diritto pagina 1 di 7 soggettivo, sia tutelabile sulla base di mero accertamento giurisprudenziale, nonché soggetto all'ordinario regime di prescrizione decennale, nel caso di specie non decorso in quanto la ricorrente avrebbe avuto contezza dei provvedimenti adottati esclusivamente a far corso dal 27.7.2023, data di estrazione del nuovo certificato anagrafico.
Riportava, quanto alla propria situazione personale, di essere cittadina dello Sri Lanka ma stabilmente in Italia dal 2.2.2001. Con riferimento alla seconda cancellazione per irreperibilità (tra il 2014 ed il 2017) riferiva di essere ai tempi domiciliata per ragioni lavorative presso il sig. Per_1
, il quale era all'epoca ricoverato presso il Centro Servizi Lercaro, struttura presso cui era
[...] impossibilitata a prendere la residenza in quanto riservata a ospiti di età anagrafica superiore ad anni 65. Riferiva di essere, poi, andata a vivere con il medesimo presso la nuova abitazione di questo Per_1 in via Aimo 26, presso la quale effettivamente emergeva nuovamente alla conoscenza dell'Anagrafe con una nuova iscrizione di residenza (docc. 3, 4 e 6).
Produceva, inoltre, variegata documentazione dalla quale era desumibile accertarne la presenza in Italia in delimitate circostanze temporali (es. documentazione sanitaria a pag. 5 e 9 doc. 5), nonché un estratto conto INPS attestante lo svolgimento continuativo di attività lavorativa per conto di Per_1
per parte del periodo ricompreso in quello di cancellazione anagrafica (doc. 4, dove si dà atto
[...] dell'impiego dal 1.3.2015). Dello stesso produceva, inoltre, scrittura privata del Persona_1 28.3.2027 nella quale questi riferiva di avere effettivamente impiegato la ricorrente da febbraio 2015 a marzo 2018 e di averla domiciliata presso il proprio appartamento del Centro Servizi Lercaro durante il periodo in cui egli ivi risiedeva (doc. 6 pag. 1).
Lamentava la ricorrente come il peraltro, avesse proceduto a verifiche Controparte_3 esclusivamente formali, senza tenere conto della reale volontà della sig.ra di mantenere Parte_1 la residenza.
Chiedeva, in definitiva, di “ordinare alla Pubblica Amministrazione di disapplicare la decisione di cancellazione dall'anagrafe comunale della ricorrente, nonché il provvedimento prefettizio di rigetto di ricorso anagrafico;
rettificare il suo certificato di residenza storico, integrando il periodo corrente tra il primo febbraio 2015 e il 25/07/2017 indicando una residenza presso quella del suo datore di lavoro, in Via Bertocchi n. 12 – 40133 Bologna (BO); ordinare alla Pubblica Amministrazione integrare i periodi senza residenza dichiarata dalla ricorrente con una residenza fittizia come consentito a tutela dei diritti fondamentali delle persone senza dimora”.
Con comparsa del 30.4.2025 si costituiva in giudizio il , il quale riferiva Controparte_2 come nel caso di specie si vertesse su due distinte cancellazioni anagrafiche per irreperibilità: dal 27.11.2002 al 17.6.2003 (pratica n. 18323 del 2.5.2002) e dal 25.11.2014 al 27.7.2017 (pratica n. 45670 del 5.9.2013). Avverso entrambe la ricorrente esperiva in data 4.12.2023 unico ricorso cumulativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 36 DPR 223/1989, dopo aver acquisito presso lo stesso Comune il certificato storico di residenza in data 27.7.2023.
Riferiva che correttamente la in data 20.1.2025 respingeva il ricorso anagrafico CP_1 siccome inammissibile, in quanto proposto oltre il termine ex art. 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, di trenta giorni decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Precisava che l'oggetto del ricorso ed il conseguente tema dell'odierno giudizio non attiene al provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, bensì al rifiuto di rilascio di certificato anagrafico ovvero il rilascio di un certificato contenente errori.
Anche volendo avere come dies a quo di riferimento il più favorevole per la ricorrente, ossia il rilascio del certificato storico di residenza da parte del in data 27.7.2023, momento Controparte_3
pagina 2 di 7 in cui la sig.ra avrebbe definitivamente potuto prendere atto dei periodi di Parte_1 cancellazione anagrafica per irreperibilità, il ricorso al Prefetto del 4.12.2023 sarebbe stato tardivo.
Sottolineava, inoltre, che la ricorrente era effettivamente stata cancellata per irreperibilità una prima volta il 27/11/2002, pratica n. 18323 del 02/05/2002, a seguito di censimento, e una seconda volta il 25/11/2014, pratica n. 45670 del 05/09/2013, conseguendone che il Prefetto avrebbe unicamente potuto pronunciarsi sulla correttezza del relativo iter procedimentale, nonché sulla legittimità e fondatezza del relativo provvedimento conclusivo.
Peraltro, nell'ambito del procedimento di irreperibilità aperto a carico della ricorrente il 5.9.2013 erano svolti una serie di accertamenti Polizia Locale intervallati nel tempo, dai quali la ricorrente risultava irreperibile all'indirizzo – da lei indicato – di Via Pellegrino Matteucci n. 26 interno 3, abitazione presso la quale aveva trovato nel frattempo domiciliazione un differente nucleo familiare (doc. 3 Ministero). Né la documentazione medica offerta dalla ricorrente era atta a dimostrare una permanenza continuativa al predetto indirizzo di cancellazione ovvero in altro diverso indirizzo mai segnalato dalla ricorrente all'amministrazione, con omissione, peraltro, degli obblighi di regolarizzazione anagrafica in venti giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica delle iscrizioni vigenti ex artt. 2 e 11 della Legge 1228/1954 ed art. art. 13, comma 2 D.P.R. n. 223/1989.
La stessa irregolarità ovvero inagibilità del nuovo indirizzo di domiciliazione dell'istante, tra l'altro, non avrebbe ostato alla registrazione, dal momento che è prassi prescritta dalle circolari dell'amministrazione centrale ed acquisita alle articolazioni periferiche quella di effettuare l'iscrizione all'indirizzo di abitazione, ossia di dimora abituale, prescindendo da altri rilievi quali l'agibilità e l'abitabilità dell'alloggio stesso.
Le restanti domande della ricorrente sarebbero, altrettanto, inammissibili in quanto non sarebbe possibile né permettere alla stessa un'iscrizione anagrafica retroattiva, né questa potrebbe essere registrata quale senza fissa dimora, non disponendo dei requisiti della relativa fattispecie (in primis, essere senza fissa dimora).
Il domandava, quindi, il rigetto del ricorso. CP_2
*
1. Deve disporsi l'integrale rigetto del ricorso per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Ai fini del diritto civile, integra il concetto di residenza il luogo in cui la persona ha fissato la sua abituale dimora, per essa intendendosi il luogo di normale abitazione, dove il soggetto vive normalmente l'intimità sua e della sua famiglia manifestandone l'intenzione con un atto giuridico in senso stretto, da apprezzarsi secondo la comune valutazione sociale.
Ai fini di tale nozione di residenza – tra l'altro significativa sotto il profilo dell'efficacia giuridica delle comunicazioni indirizzate ad un soggetto (ad es. 1326, 1335 c.c.) nonché ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a giudicare una controversia (es. art. 18 c.p.c.) – è necessario l'elemento obiettivo della permanenza in un certo luogo e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.
La pubblicità della residenza è realizzata attraverso un pubblico registro anagrafico, tenuto presso ogni comune (art. 1, L. 24.12.1954, n. 1228, modificato dall'art. 1 novies, D.L. 31.3.2005, n. 44), presso cui ciascuna persona fisica è legalmente tenuta ad iscrivere sé e coloro che sono soggetti alla sua cura e tutela (art. 2, L. 24.12.1954, n. 1228). Tale iscrizione, tuttavia, svolge, ai fini di cui agli artt. 43 ss. c.c., una funzione eminentemente pubblicitaria ed è priva di carattere costitutivo.
Più che un diritto soggettivo, ossia una situazione giuridica riconosciuta ad un soggetto con possibilità di agire a tutela della medesima, la residenza integra semmai una situazione di fatto del soggetto – la pagina 3 di 7 sua intenzionale stabile abitazione presso un domicilio – alla quale l'ordinamento ricollega molteplici effetti giuridici, nonché diritti e doveri (es. il diritto a vedersi riconosciuta l'iscrizione anagrafica conforme allo stato di fatto, il dovere di comunicate tempestivamente all'amministrazione le variazioni che riguardano la propria domiciliazione ecc.).
Per tale motivo, si nega l'ammissibilità di un'azione autonoma di accertamento giudiziale del CP_3 in cui è posta la residenza, poiché questa non è uno status, né un diritto fondamentale ex art. 2 Cost., bensì una mera situazione di fatto idonea a produrre effetti giuridici se ed in quanto riferita ad altri rapporti o situazioni giuridicamente rilevanti in virtù di specifiche disposizioni dell'ordinamento (ex multis, C.A. Roma 18.6.1979; T. Rieti 11.5.1990; T. Milano 21.6.1979), potendosi parlare di un
“diritto alla residenza” solamente nei termini di una libertà del soggetto di mutare la propria residenza nell'ambito del territorio statale e nel rispetto della normativa sul punto.
1.2 Viene, così, discussa – e perlopiù esclusa – la sovrapponibilità tra la nozione civilistica e quella anagrafica di residenza: la prima identificherebbe una situazione di fatto, mentre le registrazioni anagrafiche sono atti dell'amministrazione.
Il problema in tali termini risulta, in realtà, mal posto, dovendosi ritenere l'iscrizione anagrafica una fra le diverse conseguenze che l'ordinamento ricollega alla situazione di fatto data dal risiedere stabilmente in un dato territorio.
L'anagrafe della popolazione residente, infatti, ha la funzione di registrare nominativamente gli abitanti residenti in un Comune, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa (art. 1 L. n. 1228/1954 e art. 1 DPR 223/1989). Il servizio anagrafico risponde oggi a scopi essenzialmente amministrativi, fungendo da base nell'individuazione dei destinatari di numerosi altri servizi pubblici (ad es. elettorale, scolastico, tributario, assistenziale ecc.)
La formazione delle menzioni anagrafiche, globalmente costituenti il registro anagrafico, è la risultante di un'attività amministrativa che vede da un lato l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali (artt. 4, 5, 6 ecc. L. n. 1228/1954, in generale obblighi di ricezione ed iscrizione di atti in presenza di presupposti non opinabili, né apprezzabili in via discrezionale) e dall'altro l'adempimento di obblighi dei singoli cittadini (artt. 2, 11 ecc. L. cit., prevalentemente obblighi di segnalazione delle situazioni individuate dalla legge rilevanti), sì che in ogni momento venga rispecchiata nel registro anagrafico la reale situazione di fatto per quel dato territorio.
1.2.1 Per avere titolo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune è necessario che una persona abbia la dimora abituale in quel Comune.
In tal senso, ai fini dell'iscrizione anagrafica, non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto di voler fissare la propria residenza in un dato Comune, essendo necessaria anche la sussistenza di un puntuale stato di fatto: l'effettiva dimora abituale nel predetto Comune e non altrove (artt. 1 e 2 L. n. 1228/1954 ed artt. 7, 10 e 13 DPR 223/1989).
La verifica di tale stato di fatto è demandata all'amministrazione comunale, obbligata ad effettuare gli opportuni accertamenti ogniqualvolta vi siano giustificati motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'interessato (art. 4 co. 2 L. n. 1954 cit. ed artt. 15 e 16 DPR 223/1989), nonché a provvedere alle debite cancellazioni quando siano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la precedente registrazione di un soggetto (art. 11 DPR 1989 cit.).
1.2.2 L'amministrazione, in particolare, dispone la cancellazione dall'anagrafe del soggetto nel caso di sua “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata” (art. 11 lett. c) DPR 1989 cit.).
pagina 4 di 7 L'elencazione offerta dal predetto articolo 11 deve ritenersi tassativa, potendo l'amministrazione procedere alla cancellazione nei soli casi individuati dalla disposizione. Qualora, infatti, fosse a conoscenza di un diverso luogo di dimora abituale del soggetto, l'amministrazione non potrebbe disporre la cancellazione, dovendo invece procedere alla segnalazione di cui all'art. 18 del Regolamento.
1.2.3 Ancora, l'art. 7 del Regolamento medesimo si individua un'ipotesi di iscrizione anagrafica
“ex novo” per il caso di chi, precedentemente cancellato per irreperibilità, sia successivamente ricomparso alla considerazione dell'amministrazione competente (art. 7 co. 2 cit. “Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica”).
La soluzione individuata per l'ipotesi di ricomparsa, peraltro, si discosta da quella già adottata con il precedente Regolamento di esecuzione della legge anagrafica, il DPR n. 136 del 31.1.1958 (integralmente sostituito dal DPR 1989 cit.), il cui art. 5 prevedeva che “Per le persone già cancellate per irreperibilità successivamente ricomparse non si procede a nuova iscrizione anagrafica, ma a semplice ripristino degli atti anagrafici. Il ripristino determina la nullità dell'avvenuta cancellazione”.
L'abbandono della predetta fictio iuris ad opera del nuovo Regolamento di esecuzione della legge anagrafica palesa la volontà del Legislatore di escludere le cd. regolarizzazioni retroattive dei soggetti per qualche motivo già cancellati dall'anagrafe, privilegiando un'esigenza di istantanea veridicità delle risultanze dello strumento amministrativo.
2. Venendo, quindi, al caso di specie, dalla menzionata natura di mezzo eccezionale della cancellazione anagrafica per irreperibilità ex art. 11 DPR 1989, discende una posizione di diritto del soggetto a non vedersi cancellato dal registro anagrafico illegittimamente, ossia al di fuori dei casi previsti dalla normativa e nel rispetto del procedimento e delle garanzie individuate dalla medesima.
Similmente, è ravvisabile in astratto una posizione di diritto in capo al soggetto che domandi, fornendo adeguata dimostrazione, la rettifica ovvero l'integrazione di una menzione anagrafica (iscrizione, mutamento, cancellazione) non aderente ad un effettivo stato di fatto passato o presente.
Conforta una simile lettura il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo” (ex multis TAR Lombardia, Milano, 4.9.2017, n.1779; TAR, Abruzzo, L'Aquila, 9.4.2015, n.253; TAR Lazio, Roma, 19.5.2009, n. 5172; Tribunale Padova, 19.6.2020; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019), posto che “le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276).
2.1 Ne discende, così, tanto la competenza di questo Giudice a conoscere integralmente dell'odierna vicenda, quanto la tempestività del ricorso della sig.ra , la quale ha agito Parte_1 contro l'emissione di un certificato anagrafico rilasciato in data 27.7.2023 e ritenuto lesivo della propria posizione soggettiva.
Se è vero, infatti, che l'art. 2 DPR n. 1199/1971 prevede l'eventuale azionamento della pretesa in sede amministrativa nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione del provvedimento ovvero da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza, tale limite deve ritenersi esclusivamente riferito al procedimento per ricorso gerarchico.
pagina 5 di 7 Allo stesso modo, nondimeno, vertendo l'odierno giudizio su diritti soggettivi affidati alla cognizione del giudice ordinario nelle forme del processo civile, ai fini della tutela in giudizio dei medesimi, deve aversi riguardo all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ed alla relativa disciplina dei termini di decorrenza (artt. 2934 ss. c.c.), da individuarsi in ultimo con l'avvenuto rilascio della certificazione richiesta nel luglio 2023, con ciò risultando tempestivo l'odierno ricorso della ricorrente.
[...
3. Le due cancellazioni devono, tuttavia, ritenersi legittimamente effettuate dal CP_3
né la ricorrente ha in altro modo dato dimostrazione di quale fosse in tali periodi la propria CP_3 effettiva residenza, con conseguente rigetto della pretesa ad una rettifica del certificato anagrafico.
Una cosa, infatti, è la dimostrazione di una presenza continuativa sul territorio nazionale, ed in tal senso gli estratti conto contributivi prodotti (doc. 4) rappresentano che per buona parte dei periodi di riferimento la sig.ra svolgesse un'attività lavorativa in Italia, altra è dimostrare che per Parte_1 lo stesso periodo si risiedesse stabilmente nell'uno piuttosto che in altro ambito Comunale, presso un determinato indirizzo e non altrove.
4 Con riferimento al primo periodo di cancellazione, dal 27.11.2002 al 17.6.2003 (pratica n. 18323 del 2.5.2002 disposta a seguito di censimento), la ricorrente non ha neppure prospettato un diverso indirizzo al quale venire ricondotta, né ha fornito ricostruzioni valide a fondare una qualsivoglia pretesa di rettifica, dovendosi così presumere formulata per tale lasso di tempo la domanda di registrazione quale senza fissa dimora.
4.1 La registrazione come “senza fissa dimora”, tuttavia, lungi dal costituire un istituto di sanatoria per le posizione di irregolare o carente istruzione documentale, integra uno strumento anagrafico di cui è dotata l'amministrazione ai fini del tracciamento e dell'erogazione di servizi per una specifica categoria di soggetti – coloro che non abbiano in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti ecc.) – alla quale l'ordinamento dedica apposito registro anagrafico (art. 2 co. 3 L. n. 1953 cit.).
Ai fini di garantire una globale erogazione dei servizi, nonché di prevenire discriminazioni basate sul censo, le amministrazioni hanno poi riconosciuto la facoltà, per coloro che siano senza fissa dimora in quanto privi di una abitazione di qualsivoglia tipo (cd. “senza tetto”), di domandare un'iscrizione anagrafica fittizia subordinata a due requisiti: essere, appunto, “senza tetto” ed avere il domicilio nell'ambito Comunale richiesto e in nessun altro comune.
Di entrambe le condizioni il richiedente deve dare prova al momento della domanda di iscrizione anagrafica e di nessuna di tali due condizioni la ricorrente ha, invece, mai dato prova né all'amministrazione, né in questo giudizio, discendendone il rigetto per infondatezza della relativa domanda, in quanto basata sulla pretesa di applicare alla propria situazione una fattispecie eccentrica e per la quale mancano i requisiti prescritti.
5. Deve, del pari, ritenersi correttamente effettuata anche la seconda cancellazione, per il periodo dal 25.11.2014 al 27.07.2017 (pratica n. 45670 del 5.9.2013).
Il Comune, infatti, ha proceduto alla stessa a seguito di molteplici accessi svolti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 lett. c) DPR 1989, all'indirizzo di via Matteucci 26 dove la ricorrente avrebbe dovuto risiedere, trovandovi invece un nucleo familiare diverso, la cui segnalazione peraltro ha dato avvio alla pratica (doc. 3 Ministero).
Né, d'altra parte, sono riscontrabili altre irregolarità nell'operato dell'amministrazione, che ha dato correttamente corso alle menzionate prescrizioni di cui all'art. 7 co. 2 del Regolamento di esecuzione, disponendo una iscrizione ex novo della ricorrente in via Aimo 26 a far data dalla propria ricomparsa.
pagina 6 di 7 5.1 Con riferimento a tale secondo periodo la ricorrente sostiene avere il diritto di essere registrata nel domicilio dell'allora datore di lavoro, il sig. presso cui avrebbe vissuto e non Per_1 avrebbe potuto prendere la residenza in quanto ospitato in una struttura per soli anziani (il Centro Servizi Lercaro).
Anche sotto questo profilo, tuttavia, la ricorrente non è riuscita nell'assolvere al proprio onere probatorio, essendosi limitata alla produzione degli estratti conto INPS e di uno scritto autografo asseritamente proveniente dal predetto con il quale questi darebbe atto di tale domiciliazione. Per_1
Il documento, tuttavia, integra un mero scritto privato, inidoneo a dimostrare la propria provenienza dallo stesso e tanto meno la veridicità del proprio contenuto intrinseco: l'aver risieduto la Per_1 ricorrente presso il Centro Servizi. Su una simile circostanza di fatto la sig.ra avrebbe Parte_1 dovuto, invece, fornire un riscontro completo ed esaustivo, posto che la presenza pluriennale presso una struttura servizi con diversi ospiti al proprio interno sarebbe stata evenienza dimostrabile con mezzi dotati di una reale capacità probatoria, ad esempio, per via testimoniale (dello stesso Per_1 incomprensibilmente non citato in tal senso, ma anche di medici, infermieri ecc. i quali non potrebbero aver ignorato la presenza della ricorrente nella struttura) ovvero con una qualche evidenza documentale, tantopiù che nell'odierno giudizio è stata offerta la possibilità alle parti di produrre memorie integrative con cui esplicare la propria posizione ed articolare eventuali ulteriori istanze di deposito.
Assente tale prova, non è possibile sapere se la sig.ra abbia presso il prestato Parte_1 Per_1 solamente servizi diurni, ovvero lì abbia effettivamente collocato la propria residenza, con ciò conseguendo il rigetto della relativa domanda.
6. Nessuna delle prospettazioni della ricorrente, in definitiva, può trovare accoglimento nell'odierno giudizio in quanto le cancellazioni anagrafiche del risultano effettuate Controparte_3 correttamente, né se ne può disporre, pertanto, alcuna disapplicazione o rettifica, né risultano elementi utili a disporre l'integrazione del certificato, né la ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti utili all'iscrizione come senza fissa dimora.
Difficilmente condivisibile il riferimento al GDPR (Reg. UE n. 679 del 2016), dal momento che la richiesta rettifica del dato non potrebbe che passare per le modalità e le casistiche tassativamente indicate dalla legge (segnatamente quelle sopra ricostruite), nel caso di specie non derogate, né in altro modo pregiudicate, dall'operatività dell'invocato Regolamento UE.
7. Spese a carico della ricorrente in ragione della totale soccombenza e liquidate secondo i parametri per il giudizio di cognizione avanti al Tribunale, con causa dal valore indeterminabile, tipologia di complessità bassa e senza svolgimento della fase istruttoria, parametro tariffario ai minimi per l'esiguo numero e la semplicità delle questioni poste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda della ricorrente Parte_2 in quanto infondata;
[...] condanna la ricorrente al pagamento, in favore del , liquidate in euro 2.906,00 CP_2 CP_2 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come da motivazione sopra indicata.
Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Bruno Perla pagina 7 di 7