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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 507/2024
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MARGHERITA SILVIA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. CP_1
P.IVA_1
Convenuto
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, , premettendo di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di trasportatore, CP_2
camionista 3 livello CCNL autotrasportatori, svolgendo un orario di lavoro superiore rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria, conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la società datoriale al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 36.218,08,
a titolo di differenze retributive.
Nel corso dell'udienza del 20.3.2025 il G.L. autorizzava il difensore di parte ricorrente alla rinnovazione della notifica del ricorso alla società convenuta, entro il termine perentorio dell'11 maggio 2025, non avendo fornito, parte ricorrente, prova della regolarità della notifica del ricorso alla società ai fini della regolare CP_1
costituzione del contraddittorio e stante la mancata costituzione della convenuta.
All'udienza odierna parte ricorrente dava atto di avere notificato il ricorso oltre il termine perentorio giudizialmente assegnato.
La causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
In via preliminare, giova ricordare che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso in cui non venga fornita prova della regolare costituzione del contraddittorio, tramite notifica del ricorso al convenuto non costituito in giudizio, la mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di rinnovare la notifica del ricorso entro il termine perentorio stabilito dal giudice, a tal fine autorizzato dalla legge, determina, ove
II la parte convenuta non si presenti spontaneamente alla nuova udienza di discussione,
l'improcedibilità del processo per difetto di contraddittorio.
Nella vicenda in esame, l'ordine dato alla ricorrente di effettuare la notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla società convenuta, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'udienza odierna non è stato tempestivamente adempiuto né è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso per la precedente udienza del 20.3.2025.
Di conseguenza, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, stante la pronuncia in rito e la mancata costituzione della parte convenuta in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 507/2024
R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Dichiara improcedibile il ricorso
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
III