Articolo 353 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 352Articolo 354
Versione
12 maggio 1963
Art. 353. Le entrate ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1945-46, per la competenza propria dell'eser-
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti in
sezioni riunite in data 17 giugno 1952, in ... L. 258.598.791.292,85 delle quali furono riscosse .................. " 235.693.912.166,96
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 22.904.879.125,89
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963