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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 15156/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Proprietà TRA
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
n. 2, CF: e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
01.05.1961, ivi residente alla Trav. Vincenzo Scala, n. 30, CF: C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate in Napoli al Corso Meridionale n. 47 presso lo studio degli avv.ti Francesco Pio Alghiri – CF: e C.F._3
Simona D'Agostino – CF: dai quali sono rappresentate C.F._4
e difese, come in atti. ATTRICI
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] (C.F.: ), C.F._5 CP_2
, nata a [...] l'[...], ivi residente alla Via Strada Vicinale
[...]
Trencia n. 62 (C.F. ) e , C.F._6 Controparte_3 nato a [...] il [...], ivi residente a[...] (C.F.
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via C.F._7
Pigna n. 12 Sc. A, presso lo studio dell'Avv. Bruno Artiaco (C.F.:
[...]
- P.IVA: ), che li rappresenta e difende, come in C.F._8 P.IVA_1 atti. CONVENUTI
Conclusioni parti attrici: a) accertata la proprietà delle attrici sull'area indicata in premessa, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto soggettivo, reale o personale, sull'area cortilizia sita in Napoli alla Via Comunale Trencia con accesso dal civico 62, foglio 91 part. 345; b) Ordinare ex art. 949 c.c. la cessazione delle molestie e turbative del diritto di proprietà delle attrici sull'area per cui e causa e per l'effetto condannare parte convenuta alla rimozione dei paletti e della catena delimitativa della suddetta area;
c) condannare i convenuti al rilascio dell'area in uno al risarcimento del danno subito quale diretta conseguenza della turbativa che si quantificano nel limite dello scaglione di € 26.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) Condannare parte convenuta in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Conclusioni parti convenute: - In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibile e, comunque, occorrendo inammissibile la domanda attrice per i motivi e causali esposti;
- In subordine dichiarare comunque la infondatezza dell'avversa domanda;
- Condannare gli attori alla rifusione delle spese e dei compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. e maggiorazione spese generali.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 giugno 2022 le germane e convenivano dinanzi il tribunale di Napoli i signori Pt_1 Parte_2
, e per ivi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni a) accertata la proprietà delle attrici sull'area indicata in premessa, dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto soggettivo, reale o personale, sull'area cortilizia sita in Napoli alla Via Comunale Trencia con accesso dal civico 62, foglio 91 part. 345; b) Ordinare ex art. 949 c.c. la cessazione delle molestie e turbative del diritto di proprietà delle attrici sull'area per cui e causa e per l'effetto condannare parte convenuta alla rimozione dei paletti e della catena delimitativa della suddetta area;
c) condannare i convenuti al rilascio dell'area in uno al risarcimento del danno subito quale diretta conseguenza della turbativa che si quantifica nel limite dello scaglione di € 26.000,00 o alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) Condannare parte convenuta in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Si costituivano i convenuti, formulando eccezioni di diverso contenuto ed in particolare, il difetto di legittimazione passiva ed eccezione di res iudicata. Concessi i termini ex art. 183, VI comma cpc, effettuata senza esito la procedura di mediazione obbligatoria, matura la causa per la decisione, all' udienza ex art 281 sexies del 04.03.2025 il fascicolo era assegnato a sentenza con concessione di termini per le difese conclusionali.
*****
Preliminarmente va qualificata la domanda attorea come actio negatoria ex art. 949 C.C.. A tal riguardo, il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito, con giurisprudenza ampiamente consolidata, che “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1905 del 23.01.2023; in analogo senso, per quanto riguarda il necessario possesso del fondo, tra le altre: Cass. civ. n. 472/2017, Cass. civ. n. 25342/2016, Cass. civ. n. 21851/2014, Cass. civ. n. 1312/1984).
Per quanto detto, e sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di “ne bis in idem” sollevata dalle parti convenute in relazione alla sentenza n. 7036/2021 emessa da questo Tribunale, avendo la stessa ad oggetto una azione di rivendica ex art. 948 C.C. e pertanto petitum diverso, tendente a dimostrare primariamente la proprietà del bene immobile e solo successivamente la cessazione degli atti lesivi del diritto da parte dei convenuti;
in secondo luogo, se pure volesse considerarsi l'eventuale “eadem rem judicanda”, essa sarebbe insussistente, in quanto la sentenza in questione si è limitata a statuire che non era stata provata la proprietà del bene immobile (ne' da parte degli attori, ne' da parte dei soggetti convenuti e intervenuti). Non essendovi stata quindi alcuna statuizione nel merito non vi è nessun giudicato sostanziale, per cui la medesima azione potrebbe essere tranquillamente riproposta, tanto più in ragione del fatto che i soggetti attorei sono nel tempo cambiati.
Nel merito la domanda non può essere accolta.
Come poc'anzi chiarito, elemento basilare posto a fondamento dell'actio negatoria è il possesso del fondo in forza di un titolo valido;
nel caso di specie, però, di tale possesso non vi è prova;
anzi, le parti attrici hanno chiesto di provare l'esatto contrario e segnatamente, hanno chiesto di provare che le parti convenute si sono “impossessate” del bene per cui è causa, mentre non hanno provato ne' chiesto di provare il proprio possesso del bene medesimo.
Per tale assorbente motivo la domanda va rigettata.
Spese ed onorari di lite, liquidati secondo i valori minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della ridotta e non complessa istruttoria, seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata in virtù del principio della ragione più liquida ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
-A) Rigetta la domanda.
-B) Condanna (CF ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) al pagamento in favore dei convenuti C.F._2 CP_1
(CF ), (CF
[...] C.F._5 Controparte_2
) e (CF ), C.F._6 Controparte_3 C.F._7 delle spese di lite che vengono così liquidate: Fase di studio € 460,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase istruttoria € 840,00; Fase decisionale, € 851,00 per un totale degli onorari pari ad € 2.540,00, oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, 07/04/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria