Articolo 4 bis del Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21
Articolo 3 bisArticolo 4 ter
Versione
2 aprile 1979
Art. 4-bis. Art. 4 - bis

((Per i periodi di imposta 1979, 1980, 1981 e relativamente alle unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' elevata all'80 per cento.
L'aumento indicato al precedente comma non si applica alle unita' immobiliari per le quali siano state rilasciate licenza edilizia, concessione o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validita' dei suddetti provvedimenti, nonche', per le nuove abitazioni, per i primi 12 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'. Non si applica altresi' alle unita' immobiliari situate nei comuni ed alle condizioni indicate dal secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392.))
Entrata in vigore il 2 aprile 1979
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