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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da:
(c.f.: ) con l'Avv. SOFIKA Parte_1 C.F._1
DHIMGJINI
ATTORE/I contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. CECILIA CP_1 C.F._2
GRADASSI
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 02/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 20/09/2009 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio Atto n. 88 Parte II, serie A., Anno 2009
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la minore continuerà ad essere affidata ad entrambi genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta per le questioni di maggior importanza, mentre per l'ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore separatamente nel periodo di permanenza della figlia presso di sé;
2. la figlia nata a [...] il giorno 16.04.2013, continuerà ad essere collocata Per_1 presso la madre che, rinuncia alla assegnazione della casa familiare (sita in Livorno, Via Provinciale Pisana n. 19, censita al NCEU del Comune di Livorno al foglio 10, part. 215, sub. 602) e, riconsegna della medesima al sig. non appena avrà reperito Pt_1 altra e diversa soluzione abitativa in locazione, indicativamente entro e non oltre il 31.12.2024;
pagina 2 di 4 3. la figlia frequenterà il padre a giorni alterni dal pomeriggio al dopocena oltre Per_1
a week-end alternati con la madre (sabato e domenica compreso pernotto). I genitori sempre alternativamente, trascorreranno con la figlia oltre che le festività nazionali e religiose;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo anche non consecutivo di due settimane di vacanza, da individuare entro il 31 maggio di ogni anno. Salvo in ogni caso ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il mantenimento di un costante e significativo rapporto della figlia anche con il genitore non convivente. Nei periodi di permanenza presso i genitori questi si impegneranno a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport della figlia;
4. il signor dalla data di rilascio della casa familiare da parte della Parte_1 signora verserà alla stessa quale contributo mensile per il mantenimento per la CP_1 figlia la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 16 (sedici) di Per_1 ogni mese.
Tuttavia, fino al 31.12.2024 il continuerà a versare per il contributo di cui Pt_1 sopra € 216,00;
5. in caso di mancato rilascio alla data indicata di cui al punto 3, e cioè il giorno 31.12.2024 e, dunque, a decorrere da gennaio 2025 fino al rilascio della casa familiare, il sig. verserà € 150,00 quale contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 Per_1
6. la signora si impegna comunque a rilasciare l'immobile indicativamente entro e CP_1 non oltre il 31.1.2026, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa e della problematica di cui il signor Pt_1
è a conoscenza del c.d. sanatrix.
7. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con le modalità di concertazione, di imputazione e di rimborso stabilite nel protocollo CNF 2017;
8. l'assegno unico e universale erogato dall'INPS (così come ogni futura misura di sostegno che sarà prevista per le famiglie) sarà integralmente fruito (100%) dalla sig.ra e, pertanto, il sig. nel rinunciare alla quota parte a lui spettante si CP_1 Pt_1 impegna - se del caso - a confermare siffatta volontà all'Ente erogatore.
9. la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori e, dunque, figlia sarà a carico dei medesimi nella misura del 50% ciascuno;
10. le parti dichiarano di essere autosufficienti e, pertanto, nessuna statuizione economica in favore dell'uno e dell'altra viene stabilita e, quindi, nessun assegno divorzile ex art. 5, VI co. L.n. 898/1970 dovrà essere riconosciuto ai medesimi;
11. le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore;
12. Spese compensate pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 28/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1613/2024 promossa da:
(c.f.: ) con l'Avv. SOFIKA Parte_1 C.F._1
DHIMGJINI
ATTORE/I contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. CECILIA CP_1 C.F._2
GRADASSI
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 02/07/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 20/09/2009 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio Atto n. 88 Parte II, serie A., Anno 2009
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. la minore continuerà ad essere affidata ad entrambi genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta per le questioni di maggior importanza, mentre per l'ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore separatamente nel periodo di permanenza della figlia presso di sé;
2. la figlia nata a [...] il giorno 16.04.2013, continuerà ad essere collocata Per_1 presso la madre che, rinuncia alla assegnazione della casa familiare (sita in Livorno, Via Provinciale Pisana n. 19, censita al NCEU del Comune di Livorno al foglio 10, part. 215, sub. 602) e, riconsegna della medesima al sig. non appena avrà reperito Pt_1 altra e diversa soluzione abitativa in locazione, indicativamente entro e non oltre il 31.12.2024;
pagina 2 di 4 3. la figlia frequenterà il padre a giorni alterni dal pomeriggio al dopocena oltre Per_1
a week-end alternati con la madre (sabato e domenica compreso pernotto). I genitori sempre alternativamente, trascorreranno con la figlia oltre che le festività nazionali e religiose;
durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo anche non consecutivo di due settimane di vacanza, da individuare entro il 31 maggio di ogni anno. Salvo in ogni caso ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il mantenimento di un costante e significativo rapporto della figlia anche con il genitore non convivente. Nei periodi di permanenza presso i genitori questi si impegneranno a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport della figlia;
4. il signor dalla data di rilascio della casa familiare da parte della Parte_1 signora verserà alla stessa quale contributo mensile per il mantenimento per la CP_1 figlia la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il giorno 16 (sedici) di Per_1 ogni mese.
Tuttavia, fino al 31.12.2024 il continuerà a versare per il contributo di cui Pt_1 sopra € 216,00;
5. in caso di mancato rilascio alla data indicata di cui al punto 3, e cioè il giorno 31.12.2024 e, dunque, a decorrere da gennaio 2025 fino al rilascio della casa familiare, il sig. verserà € 150,00 quale contributo al mantenimento per la figlia Pt_1 Per_1
6. la signora si impegna comunque a rilasciare l'immobile indicativamente entro e CP_1 non oltre il 31.1.2026, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa e della problematica di cui il signor Pt_1
è a conoscenza del c.d. sanatrix.
7. le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con le modalità di concertazione, di imputazione e di rimborso stabilite nel protocollo CNF 2017;
8. l'assegno unico e universale erogato dall'INPS (così come ogni futura misura di sostegno che sarà prevista per le famiglie) sarà integralmente fruito (100%) dalla sig.ra e, pertanto, il sig. nel rinunciare alla quota parte a lui spettante si CP_1 Pt_1 impegna - se del caso - a confermare siffatta volontà all'Ente erogatore.
9. la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori e, dunque, figlia sarà a carico dei medesimi nella misura del 50% ciascuno;
10. le parti dichiarano di essere autosufficienti e, pertanto, nessuna statuizione economica in favore dell'uno e dell'altra viene stabilita e, quindi, nessun assegno divorzile ex art. 5, VI co. L.n. 898/1970 dovrà essere riconosciuto ai medesimi;
11. le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di altro documento valido per l'espatrio anche per quanto riguarda la figlia minore;
12. Spese compensate pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 28/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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