Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/06/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.4306 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IARIA FILIPPO Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. IARIA FILIPPO nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO per delega CP_1
dell'avv. TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, ha pronunciato in data 09.06.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°4306 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Iaria Filippo, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Ettore Tiolo.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO - Riconoscimento assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n°118/71.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Espletato l'Accertamento Tecnico Preventivo e concessi i termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha presentato atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione innanzi all'intestato Tribunale. In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e in specie avrebbe omesso di valutare il certificato cardiologico del 5.2.2024 attestante una terza classe NYHA, chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con l'odierno ricorso, l'istante, ha quindi chiesto di accertarsi che il suo stato di infermità riduce la sua capacità lavorativa in misura superiore al 74% e conseguentemente condannare l' al pagamento delle spese di lite. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese CP_1
del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
Nel merito la domanda deve ritenersi infondata e quindi va rigettata.
Questo giudice ritiene infatti che la causa possa essere decisa sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nella precedente fase di ATPO nonché dei chiarimenti resi nella presente fase di giudizio.
Orbene, il CTU nominato nella fase di ATPO dott con la relazione Persona_1
depositata in data 08.05.2024 che ha sostituito quella del 5.4.2024 di cui non vi era prova della trasmissione della bozza alla parte ricorrente, ha diagnosticato che il Sig
è affetto da “Bicuspidia aortica (codice 6415=50%); Disturbo Parte_1
dell'umore dovuto a condizione medica (codice 1205=15%); Favismo;
Gonartrosi di grado modesto senza incidenza funzionale”. Applicata la formula riduzionistica ha, quindi, concluso che le accertate patologie determinano una invalidità pari al 57,50% arrotondate al 58% perfettamente coincidente con la valutazione medico-legale già fatta dalla Commissione , quindi, insufficiente ad integrare il requisito sanitario CP_1
(74%) per il riconoscimento dell'assegno di assistenza.
Il CTU nelle conclusioni ed in riposta alle osservazioni sollevate dal ricorrente afferma di riconfermare l'orientamento diagnostico, modificando parzialmente la valutazione medico legale, precisando che erroneamente alla reattività ansiosa per le problematiche fisiche, era stato attribuito il codice 2206 anziché il 1205 del DM 5-2-
1992. Peraltro nelle considerazioni avevo riportato che le diagnosi riscontrate erano tali da coincidere con la valutazione dell' del 58%, pertanto è corretto CP_1
l'inquadramento della patologia, così come operato dal CTU, nel codice 1205.
In merito all'omessa valutazione del certificato cardiologico che attesta una terza classe
NHIA precisa quanto segue: il mio studio è ubicato al primo piano di via Argine Destro
Annunziata, n 29, e vi si accede dopo aver percorso un lungo corridoio e due rampe di scale (per chi non si serve dell'ascensore e il periziando all'epoca non ne fece uso!);
è mia consuetudine ricevere i pazienti sulla soglia di porta: il signor Parte_1
giunse, pertanto davanti a me, senza sintomi dispnoici o segni anginosi, e una volta nella stanza di visita, si sedette regolarmente non lamentando alcun fastidio particolare, chiaramente EUPNOICO. Completata la visita di consulenza e valutati gli elementi emersi obiettivamente PA, FC, intero iter dei controlli cardiologici, mancanza di edemi agli arti inferiori, di colpi di tosse stizzosa (tosse cardiaca), di alterazioni pressorie, né colorazione cianotica delle labbra o delle unghie (non erano bluastre), non riferite vertigini da ipotensione;
ho ritenuto più aderenti alla realtà riscontrata le valutazioni precedenti a quella del 5-2-24 certificata dal dr Per_2
che, peraltro, 6 mesi prima lo aveva classificato in II classe NYHA con la stessa
[...]
obiettività!.... Precisando ancora che il codice utilizzato 6415 afferisce alla II classe
NYHA, pari al 50%”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta da parte ricorrente e sulle risultanze dell'esame obiettivo e della visita medica espletata.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase di ATPO e dei chiarimenti resi nel presente giudizio di opposizione, le doglianze del ricorrente si traducono dunque in un mero dissenso diagnostico, non supportato da elementi obiettivi e come tale inidoneo a giustificare la rinnovazione delle operazioni peritali. Premesso ciò, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente per come riscontrate all'esame obiettivo. Il CTU, infatti, ha accertato che parte ricorrente allo stato attuale è affetta da patologie che non le consentono di accedere all'assegno mensile di assistenza.
Per tale ragione l'opposizione va rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. si dichiara l'irripetibilità delle spese processuali mentre le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP n°4353/2023 così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
3) Pone a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato come da CP_1
separato decreto.
Reggio Calabria, 09.09.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia