Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00710/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05687/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5687 del 2022, proposto da
Di LU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per il risarcimento
del danno patito in conseguenza degli illegittimi dinieghi, adottati con provvedimenti prot. n. 200090330182 e 200090330184, entrambi in data 13.1.2022 dall’INPS di Caserta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa RI LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente agisce per ottenere il ristoro del danno patito in conseguenza degli illegittimi dinieghi, adottati dall’INPS di Caserta con provvedimenti prot. n. 200090330182 e 200090330184 in data 13.1.2022, in relazione a due richieste di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane ciascuno, a far data, rispettivamente, dal 2.8.2021 e dal 1.11.2021.
Assume la ricorrente che, in data 21.7.2021 e in data 25.10.2021, inviava alle organizzazioni sindacali le informative preventive per l’accesso alla CIGO ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 148/2015, e successivamente, in data 4.8.2021 e 12.11.2021, presentava le due richieste di cassa integrazione guadagni di cui si discorre.
L’INPS le disattendeva, nonostante la consegna di documentazione completa da parte dell’istante.
Il diniego sarebbe, peraltro, illegittimo anche per violazione dell’art. 11 del D.M. 95442/16, in quanto al momento della richiesta integrativa effettuata dall’INPS, la ricorrente non aveva ancora disponibilità della certificazione della CISL di avvenuto ricevimento dell’istanza preventiva, ma aveva, comunque, depositato le ricevute pec da cui si evidenzia la spedizione e l’avvenuta consegna anche alla Fim CISL AP.
Si osserva, infine, che l’evidente legittimità delle domande di cassa integrazione presentate avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’accoglimento delle stesse, quanto meno in occasione del ricorso gerarchico in seguito presentato dalla ricorrente e conclusosi, invece, con un silenzio diniego.
Si è costituita l’INPS, eccependo l’irricevibilità del gravame avverso il silenzio diniego formatosi in sede di ricorso gerarchico e l’inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione del termine previsto dall’art.30 comma 3 c.p.a; nel merito ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la società ricorrente domanda il risarcimento del danno causato dall’illegittimo diniego di accesso alla CIGO, opposto dall’Amministrazione resistente in relazione alle due istanze più puntualmente indicate in precedenza.
Il Collegio ritiene la domanda infondata, ciò che esime dalla valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dall’INPS, in quanto non si apprezza l’illegittimità provvedimentale invocata che costituisce il necessario presupposto del riconoscimento del ristoro preteso.
In proposito, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio si ricava che, a seguito dell’inoltro delle istanze delle quali si discorre, l’Amministrazione procedente invitava la società ricorrente all’integrazione della documentazione inviata, entro il termine di giorni 15; di seguito il testo delle comunicazioni pervenute alla Di LU:
“….In riferimento al riscontro di cui all'oggetto, relativo alla domanda di cig per la UP0, stabilimento di MARCIANISE per il periodo 02/08/2021-31/10/2021, si invita codesta ditta ad allegare alla domanda stessa la seguente documentazione mancante:
- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, le dichiarazioni di CISL e UIL, timbrate, firmate e corredate dal documento di riconoscimento di chi le rende, inerenti l'avvenuta informativa preventiva circa l'accesso alla cigo, indicando il periodo, l'entità, la causale e il numero di lavoratori interessati;
- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 dichiarazione della RSA, corredata dal relativo documento di riconoscimento, inerente l'avvenuta informativa preventiva circa l 'accesso alla cigo, indicando il periodo, l'entità, la causale e il numero dei lavoratori interessati;
- la tabella degli indicatori economico finanziari, dell'all. 3 della Circolare 139/2016, aggiornata a luglio 2021.
In riferimento al riscontro di cui all'oggetto relativo alla domanda di cig per la UP0, stabilimento di MARCIANISE per il periodo 01/11/2021-30/01/2022, si invita codesta ditta ad allegare alla domanda stessa la seguente documentazione mancante:
- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015, le comunicazioni alle OO.SS. del 25/10/2021 con le relative ricevute di consegna delle PEC (quelle allegate sono del 21/07/2021), oppure la dichiarazione di ciascuna O.S. timbrata, firmata e corredata dal documento di riconoscimento di chi la rende, inerente l'avvenuta informativa preventiva circa l'accesso alla cigo, indicando il periodo l'entità, la causale e il numero di lavoratori interessati;
- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 dichiarazione della RSA, corredata dal relativo documento di riconoscimento, inerente l'avvenuta informativa preventiva circa l 'accesso alla CIGO, indicando il periodo, l'entità, la causale e il numero dei lavoratori interessati.
Si precisa che il suddetto supplemento di istruttoria deve essere fornito entro 15 giorni dalla ricezione della presente, come previsto dall'art. 11 del D.M. 95442/2016.
Non riscontrando entro il termine indicato, o riscontrando in modo non conforme a quanto richiesto, le domande saranno definite agli atti, tenendo conto anche del mancato o non conforme riscontro e dei dati incompleti ” (cfr. e-mail in allegato al ricorso).
A fronte di tale puntuale richiesta, l’integrazione offerta dalla ricorrente è risultata carente e tardiva, diversamente da quanto la deducente sostiene.
Dal provvedimento di diniego si ricava, infatti, che la ricorrente ha omesso di produrre all’Amministrazione il testo della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali in data 25.10.2021, siccome richiesto dall’INPS: su questo aspetto la ricorrente non ha dedotto alcunché.
In secondo luogo, si osserva che la documentazione risulta carente anche in riferimento alla dichiarazione della CISL “timbrata, firmata e corredata dal documento di riconoscimento di chi la rende” (richiesta in via alternativa rispetto al testo della comunicazione con ricevuta PEC), giacché la dichiarazione in parola è stata trasmessa solo in data 23.05.2022, e dunque, non solo in epoca successiva alla presentazione della iniziale domanda, ma anche successivamente all’inoltro del ricorso gerarchico (cfr. documentazione integrativa allegata al ricorso).
In un tale contesto non pare al Collegio che il diniego opposto dall’Amministrazione resistente possa dirsi affetto da vizi di legittimità.
Né, d’altra parte, si ravvisa un legittimo affidamento meritevole di tutela come preteso dalla società ricorrente, giacché il mancato accesso al bene della vita invocato (e cioè al beneficio della CIGO) dipende da una non puntuale e tempestiva integrazione delle lacune documentali riscontrate, nonostante la sollecitazione dell’Amministrazione resistente in sede di soccorso istruttorio.
2. Conclusivamente, il gravame deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la considerazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
GU RE Di AP, Presidente
RI LE, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LE | GU RE Di AP |
IL SEGRETARIO