Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.5592/2021
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.5592 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Trecase (NA) alla Via Bosco del Monaco, Parte_1
11, presso lo studio dell'avv. Arianna Lombardo da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste Controparte_1
(TS) alla Via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Caserta (CE), alla via Fulvio Renella n.
88, presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...] - Gavi (AL) Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno del terzo trasportato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di terzo trasportato, Parte_1
evocava in giudizio e la in qualità, rispettivamente, di Controparte_2 Controparte_1 proprietario del motociclo tipo HONDA SH TG. CMB1012 su cui l'attore era a bordo e relativa compagnia di assicurazione, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno per le lesioni personali da lui patite, quantificate nella somma di euro 42.000,00, in conseguenza del sinistro occorso in data 02.09.2018 in Boscotrecase (NA) alla via Cola, direzione Cimitero.
A tal fine l'attore premetteva che, nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, la moto su cui viaggiava, di proprietà del signor ed assicurata al momento del sinistro de Controparte_2
quo con giunta all'altezza dell'uscita secondaria dell'ospedale di Controparte_3
Boscotrecase, nello svoltare in curva scivolava cadendo accidentalmente in terra insieme al conducente ed al terzo trasportato, il quale finiva con entrambi i piedi contro il muro di cinta che si trova sul lato sinistro della carreggiata (percorrendo la strada in direzione Cimitero di Torre
Annunziata) e riportava lesioni tali da richiedere il trasporto presso Controparte_4
Torre del Greco, ove gli venivano diagnosticate una rima di frattura del
[...]
navicolare al piede sinistro ed al piede destro una frattura calcaneare con distacco del frammento, con prognosi iniziale di giorni 25 s.c.(come da verbale di Pronto Soccorso allegato in atti).
Dopo aver seguito le prescritte terapie, ne veniva dichiarata la guarigione con postumi, poi, valutati a seguito di visita specialistica effettuata in data 09.09.2021 e quantificati nella misura di 16 punti percentuali (come da certificato allegato).
Radicatasi la lite, con comparsa di costituzione ritualmente depositata si costituiva la
[...]
che, resistendo a quanto ex adverso prospettato, eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per violazione del disposto dell'art. 148 cod. ass. e per carenza di prova in punto di legitimatio ad causam, disconoscendo tutti i documenti depositati in copia, nonché la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, instava per il rigetto della domanda, chiedendo, in subordine, una riduzione del quantum debeatur.
Nonostante la disposta rinnovazione della notifica, il responsabile civile ometteva di costituirsi nel presente giudizio, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 12.05.2022.
Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, istruita tramite l'escussione dei testi di parte attrice e l'espletamento di una c.t.u. medico- legale, veniva riservata in decisione a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'8.04.2025.
2. In rito.
2.1. Quanto alle eccezioni in rito sollevate dalla resistente compagnia assicurativa, preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, co.3, nn.3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
2.2. Deve essere, poi, rilevata la proponibilità e procedibilità della domanda, avendo parte attrice prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia, come emerge dalla pec del
27.12.2018, depositata in atti, con la quale l'odierno attore ha provveduto a costituire in mora la compagnia assicurativa che copriva con polizza la moto sulla quale il medesimo viaggiava
( come da certificato cronologico allegato) al fine di richiedere il Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate;
tale istanza risulta completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non essendoci, peraltro, prova di alcuna istanza di integrazione della stessa da parte della summenzionata compagnia assicurativa ed, anzi, come comprovato da pec inoltrata in data 09.01.2019, il veniva convocato a visita medica dalla compagnia Pt_1 CP_1
Inoltre, risultano pienamente osservati i termini previsti ex art. 145 C.d.A., essendo ampiamente decorsi i tempi per poter agire giudizialmente, tra la richiesta di risarcimento danni con messa in mora a mezzo pec e la notifica dell'atto di citazione.
Sempre in via preliminare, va dato atto dell'esperito tentativo di negoziazione assistita prescritto ex lege, stante l'avvenuto inoltro della proposta di stipula della convenzione alla in data CP_1
05.06.2019 a mezzo pec ed al sig. a mezzo Ufficiale Giudiziario in data Controparte_2
19.09.2020, senza, tuttavia, sortire alcun effetto.
2.3. Va da ultimo dichiarata la legittimazione delle parti come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica (v.si certificato cronologico in atti per la legittimazione passiva, mentre per quanto attiene alla legittimazione attiva, la stessa risulta dalla documentazione sanitaria versata in atti). Sul punto, va, in particolare, premesso, stante l'eccezione spiegata da parte convenuta, che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. (Cfr. Cass. civ., Sez. V, ordinanza sent. n. 12737/2018; Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 1324/2023)
Ad ogni modo, nel caso di specie non può ritenersi specificamente contestata la conformità all'originale di un documento prodotto in copia, poiché tale contestazione non può avvenire mediante clausole di mero stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (Cfr. Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 27633/2018)
3. Nel merito
3.1 Sull'an
Premesso, in diritto, che la domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., che disciplina il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e costituisce applicazione particolare dei principi in materia di esercizio di attività pericolosa, alla luce della quale l'attore è tenuto a dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità.
Nel caso di specie, non viene in rilievo l'azione diretta prevista dall'art. 141 d. lgs. 209/2005 in favore del terzo trasportato, che presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli, pur non occorrendo uno scontro materiale fra gli stessi;
la giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, evidenziato come la stessa costituisca una tutela aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, realizzandosi mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore con possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Tale tutela rafforzata, valorizzando il dato sistematico nonché letterale, presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi e di «conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, come nella fattispecie oggetto di scrutinio, la quale va, dunque, ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2054 comma 1 c.c.. Quest'ultima disposizione, difatti, esprime dei principi generali che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati, a prescindere dal titolo del trasporto (contrattuale o di cortesia). (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
25033/2019)
Nella presente causa l'attore ha pacificamente agito nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore esperendo l'azione “ordinaria”; è, pertanto, necessario appurare se abbia ottemperato all' onus probandi incombente a suo carico secondo i principi generali.
Giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n.13390/2007) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. n.4077 del 1996; Cass. civ. n. 3564 del 1995).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, la scrivente ritiene che la domanda sia sufficientemente provata e debba, pertanto, essere accolta.
Invero, sulla base delle emergenze processuali in atti (cfr. le risultanze della prova testimoniale, le relazioni di visita medico legale effettuate da parte del medico fiduciario della convenuta compagnia assicurativa del ciclomotore su cui l'attore viaggiava nonché quella di parte e, soprattutto, del consulente d'ufficio, unitamente alla documentazione sanitaria) deve ritenersi sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attore.
In particolare, l'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto in corso di causa consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda.
In primo luogo, si evidenzia che la disamina del certificato di P.S. n. 2018050197, allegato al fascicolo di parte attrice, certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero dell'attore in data 02.09.2018; può ritenersi, in secondo luogo, del pari raggiunta la prova certa che tali lesioni siano conseguenza del sinistro come descritto in citazione all'esito della compiuta istruttoria.
Difatti, sulla base delle emergenze processuali in atti, le circostanze narrate dall'attore in merito al dedotto sinistro stradale hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali dei testi escussi all'udienza del 28.05.2024, tanto relativamente alla dinamica del sinistro, in specie relativamente alla manovra effettuata dal conducente, quanto con riferimento allo stato dei luoghi ed alle lesioni riportate dal . Pt_1
Nello specifico, testimone indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità Testimone_1
non si ha alcun fondato motivo di dubitare, confermava le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione affermando che: “giunto all'altezza della seconda uscita dell'ospedale di Boscotrecase, ho visto un motociclo Honda di colore chiaro che è scivolato davanti a me. Preciso che è scivolato quasi in curva e sono andati a finire nel muro. ADR quante persone erano sul motociclo? Due persone. ADR cosa è successo poi? Io mi sono fermato per soccorrerli perché il passeggero lamentava dolori ai piedi. ADR erano ragazzi? Si, due maschi, ma il passeggero dietro era di mezza età. ADR come sono andati a sbattere? Sono scivolati nella curva e il trasportato è andato a sbattere con i piedi nel muro”.
Convergente in toto la testimonianza di , anch'egli indifferente alle parti in causa, il Testimone_2
quale dichiarava: “Ero fermo allo stop dell'ospedale di Boscotrecase in via Cola ed ero in auto.
Stavo proseguendo per andare verso Torre Annunziata, quando ho visto un motorino scivolare e il trasportato ha sbattuto i piedi contro il muro. ADR lei cosa ha fatto? Mi sono fermato per soccorrere ma c'erano anche altre persone. Ho solo dato il mio numero di telefono al conducente Co del motociclo. ADR che motorino era? , di colore chiaro. ADR chi c'era sul motorino? Due persone, una che guidava con cui ho scambiato il numero. Era un ragazzo. L'altra persona stava a terra e non riusciva ad alzarsi, perché lamentava dolori ai piedi. Era un signore di circa 50 anni.
[…] (il motorino) andava verso il cimitero di Torre Annunziata e il passeggero ha sbattuto i piedi contro il muro sulla sinistra rispetto al senso di marcia del motociclo. ADR la strada era un rettilineo? No, c'era una curva. Il motorino stava girando verso destra, poi ha perso il controllo e il passeggero è scivolato ed è andato a sbattere contro il muro a sinistra. […] ADR indossavano il casco? Si, entrambi.”
Orbene, deve darsi atto che dalle ricostruzioni effettuate dai summenzionati testi si evince con evidenza l'esatta dinamica del sinistro, chiarendo in maniera incontrovertibile che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla imprudente condotta di guida di conducente Controparte_2 proprietario della moto tipo HONDA SH TG. CM81012, su cui il viaggiava in qualità di Pt_1
terzo trasportato, che scivolava in curva, cadendo al suolo.
A parere dell'adito giudicante, è, quindi, possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità dei medesimi, stante la precisione e completezza delle loro dichiarazioni, nonché l'assenza di contraddizioni.
In tal senso, d'altronde, milita altresì la c.t.u. espletata nel presente giudizio, ove accerta la coerenza della dinamica narrata da parte attrice e la compatibilità delle lesioni patite dal , certificate Pt_1
dalla copiosa documentazione medica allegata in atti, con le modalità di avveramento del sinistro de quo per come ricostruito.
Segnatamente, nella relazione peritale, effettuata tenendo in debito conto il tempo trascorso dall'evento traumatico, si legge che: “All'esame obiettivo si evidenzia l'applicazione di plantari modellanti con volta in calco, con sostegno retrocapitato centrale e scarico del versante mediale del calcagno piede dx e sx. Profilo anatomico del piede non alterato con presenza di lieve riduzione della volta plantare evidente bilateralmente con appianamento sotto carico, mentre la statica è ben mantenuta. L'appoggio al suolo si è caratterizzato da atteggiamento del retropiede in lieve valgo- pronazione a dx senza dolore in appoggio statico e dinamico in sede sotto e retro-calcaneare dx e sx. Le regioni calcaneari nel complesso non appaiono dismorfiche. dolorabilità obiettiva si manifesta, ai movimenti attivi e passivi, del collo piede e piede di destra sinistra, maggiormente a dx con senza stancabilità nell'impegno statico e deambulatorio. normotonotrofismo delle masse muscolari intronseche dei piedi e delle gambe. Dolore alla digitopressione sottocalcaneare, sulla calcaneo-cuboido-scafoidea a sx e nella inversione/eversione del piede Deambulazione possibile senza appoggio con le senza zoppia e passo certo. Si rileva modesti segni associati di Tendinopatia dell'achilleo a dx. Le manovre di accosciamento bipodalico e monopodalico Non si evidenziano deficit vascolari macroscopicamente rilevabili mentre si evidenzia ipoestesia sul margine esterno del calcagno, sul dorso del piede e all'alluce”.
D'altronde, lo stesso medico fiduciario della convenuta compagnia assicurativa, inquadrando le lesioni in discorso fra quelle suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi dell'art. 32, co.
3-ter e co.
3 -quater della l. 27/2012, non esclude recisamente il nesso causale, evidenziando in via dubitativa che le fratture di calcagno sono determinate per energia trasmessa dall'alto per caduta da altezza non inferiore ai 60 cm oppure per energia trasmessa dal basso, richiamando esemplificativamente i casi di brusche frenate o forti decelerazioni. Senonché, sul punto, dalla disamina della relazione peritale a firma del c.t.u. dott. è emerso, Persona_1 contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta sulla scorta dei summenzionati rilievi del medico fiduciario, che: “le fratture di calcagno si verificano più comunemente durante eventi ad alta energia che portano al carico assiale dell'osso, ma possono verificarsi con qualsiasi lesione al piede e alla caviglia. Le cadute dall'alto e gli incidenti automobilistici sono i meccanismi predominanti di lesione, sebbene anche il salto su superfici dure, traumi contundenti o penetranti e eventi di torsione/cesoiamento possano causare lesioni” e, conseguentemente, quanto al caso di specie, a sostegno della piena compatibilità circa il nesso di causalità materiale, evidenziava che “la natura del sinistro trauma contusivo ad alta energia (piedi atteggiati in estensione che urtano violentemente contro un ostacolo duro come un muro in pietra) giustifica le lesioni calcaneare e scafoidea tarsale”.
.
3.2. Sul quantum debeatur
Tanto chiarito in merito all'an, avendo riguardo al quantum della pretesa, nella fattispecie concreta sottoposta alla nostra attenzione, per quel che concerne le lesioni patite dal , dalla espletata Pt_1
consulenza medico-legale, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, è risultato quanto segue:
“La frattura, riportata, nel caso di specie, ha lasciato postumi significativi nella motilità e nella sintomatologia, poiché quantitativamente e qualitativamente rilevanti nella dinamica del segmento articolare, che si ripercuotono sulla vita quotidiana. Dopo l'immobilizzazione, sono stati prescritti diversi cicli di fisiochinesiterapia che risultano documentalmente effettuati […] Le lesioni riportate risultano stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, non inficiano la capacità lavorativa generica. Inoltre, il trauma e il relativo iter clinico non hanno comportato ripercussioni sulla sfera psichica”.
Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, evidenziata la bilateralità delle fratture, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 25 per ITT e 30 per ITP nella misura del 50% e 40 gg. al 25%.
Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e morale da lui subito, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire la prova di specifiche sofferenza morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico subito dall'attore, dunque, lo stesso va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle tabelle predisposte per le lesioni micropermanenti, nella misura del 6% in conformità con quanto risultante dalla summenzionata c.t.u. e, quindi, nell'importo complessivo di euro 10.105,47.
Al danneggiato compete, poi, il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 271,00.
In definitiva all'attore va riconosciuto un danno pari ad euro 10.376,47. Alla luce delle esposte considerazioni giuridiche ha diritto al pagamento, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo della complessiva somma di euro
10.376,47 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza a partire dalla somma corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno, al pagamento della quale vanno condannati i convenuti, e la Controparte_2
in solido. Controparte_1
4. Sulle spese di lite
4.1. Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia (scaglione di riferimento, da € 5.201,00 ad € 26.000,00: fase studio, € 460,00; fase introduttiva, € 389,00; fase istruttoria, € 1.680,00; fase decisoria, € 851,00), con distrazione in favore dell'avvocato Arianna
Lombardo dichiaratosi antistatario.
4.2. Le spese di c.t.u., come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, dott.ssa Luisa Zicari, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) per l'effetto, condanna in solido e la in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore di Parte_1
della somma di euro 10.376,47, oltre IVA, se dovuta, ed interessi come in parte motiva;
[...]
3) condanna in solido e la in persona del legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro Parte_1
3.380,00 per compenso, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Arianna Lombardo dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Torre Annunziata, il 5 giugno 2025
Il Giudice Dott.ssa Luisa Zicari