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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/10/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1224/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, piazza Borsellino n. 10; rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Calpona giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma n. 111; rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentava di aver intrattenuto con Parte_1 la odierna convenuta, diversi rapporti bancari, ed in Controparte_1 particolare: il rapporto di conto corrente n. 631267.23 (già 1059036), ormai chiuso, ed il contratto di mutuo n. 1061420223 (erogato dalla , oggi ) Controparte_2 Controparte_1 per un importo pari a £ 200.000,000,00 sottoscritto in data 22.05.1995 con atto ai rogiti del Notaio
Dott. , estinto nel mese di maggio 2005. Per_1
Con riferimento ai suddetti rapporti, deduceva che l'istituto di credito convenutosi fosse reso responsabile di molteplici violazioni di legge.
pagina 1 di 11 N. R.G. 1224/2017
In particolare, parte attrice contestava, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 631267.23:
l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta su interessi e competenze per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c.; l'illegittima applicazione di interessi e competenze usurarie per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; l'usurarietà degli interessi applicati anche in senso soggettivo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di interessi ultralegali per carenza di forma scritta.
Con riguardo al contratto di finanziamento, l'odierno attore ne rilevava la nullità per indeterminatezza della clausola di convenzione del tasso di interesse oltre che l'illegittima applicazione di interessi e competenze usurarie, specificando la rilevanza, a tal fine, di tutti i costi collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del T.E.G., e rilevando all'uopo il superamento del tasso soglia vigente al momento della convenzione in ragione della sommatoria tra il tasso contrattuale ed il tasso di mora pattuiti.
Chiedeva, quindi, previo accertamento dell'indebita corresponsione delle somme a causa delle dedotte illegittimità nonché della nullità dei contratti di finanziamento, la rideterminazione del saldo del conto corrente e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 24.11.2017, la Controparte_1 rilevava in via preliminare la prescrizione del diritto di ripetizione avanzato da parte attrice rispetto alle rimesse solutorie compiute dall'attore nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Quanto al merito, la convenuta contestava le domande di parte attrice, in ordine alle quali chiedeva il rigetto, insistendo nella validità dei contratti di conto corrente e del contratto di mutuo nonché nella legittimità degli interessi e degli oneri ad essi applicati.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 27.11.2022 veniva ordinata alla convenuta l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto di conto corrente in esame nel termine del 15.01.2023.
Preso atto dell'inottemperanza all'ordine di esibizione, con ordinanza del 27.05.2023 veniva disposta
C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato: “con riferimento al conto corrente n. 631267.23
(già 1059036): A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio;
2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;
3) pagina 2 di 11 N. R.G. 1224/2017
specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
4) per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere); 5) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri:(a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
6) sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, rispondendo ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
B. Anatocismo. Nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, mantenga la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, qualora questa risulti oggetto di clausola contrattuale scritta e qualora sia stata applicata la medesima periodicità. In caso contrario: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000
(relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
- e, altresì, qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB;
- e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_1 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di pagina 3 di 11 N. R.G. 1224/2017
reciprocità tra le parti, e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) CP_1
e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente CP_1 autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. *** C. Commissione di
Massimo Scoperto: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.***D. Usura. 1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i
D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della
Legge n. 108/1996); b) al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i tassi CP_1 di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito). 2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della
Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal pagina 4 di 11 N. R.G. 1224/2017
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il
CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo. 3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub F.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse 4) Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. E. Conteggio Finale:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_1 emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. *** F.
Prescrizione, se eccepita. Tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
15895 del 21 maggio 2019, secondo cui –al fine della proposizione della eccezione di prescrizione- non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie: 1) individui, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo), considerando che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da pagina 5 di 11 N. R.G. 1224/2017
la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); 2) individuate le rimesse solutorie, il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
3) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti. *** Con riferimento al contratto di mutuo n. 10614020223: 1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi. Utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della Banca
d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi
(imposte, assicurazione obbligatoria incendio, spese notarili etc.). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante.”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_2
30.05.2023, depositava la relazione tecnica finale in data 09.01.2024.
Concluse le operazioni peritali, all'udienza del 28.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda promossa da deve ritenersi parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui alla Parte_1 seguente motivazione.
Invero, e procedendo preliminarmente al vaglio del rapporto di conto corrente n. 631267.23, deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480; Corte appello Sassari, 07/09/2022 n. 259). Qualora per assolvere all'onere sullo stesso gravante il correntista ha avanzato richiesta di consegna di copia del contratto e la banca ingiustificatamente non ha ottemperato a tale istanza, il correntista può ottenere un ordine di esibizione dal giudice, con la conseguenza che, in caso d'inottemperanza, troverà applicazione il pagina 6 di 11 N. R.G. 1224/2017
comma 4 dell'art. 210 c.p.c., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova da tale comportamento, a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c. (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 18/01/2024,
n.119).
Ebbene, nel caso di specie il come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, ha Parte_1 confermato l'avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente, spiegando dunque domande volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità degli interessi, spese e condizioni applicati dall'istituto di credito. Lo stesso attore, tuttavia, ha documentato di aver inoltrato all'istituto di credito richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB anteriormente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. all. 2 all'atto di citazione), dimostrando dunque di essersi attivato diligentemente per reperire la documentazione necessaria.
Conseguentemente, in ossequio al disposto dell'art. 116 c.p.c., che consente all'attore di dimostrare anche tramite argomenti di prova i fatti costitutivi della propria domanda, può nel caso di specie ritenersi l'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, valorizzandosi in tal senso il rifiuto della di produrre il contratto come le era stato ingiunto. CP_1 Controparte_1
Da tutto quanto sopra esposto deriva, in ragione dei vizi delle clausole contestate, l'illegittimità di tutti gli addebiti operati dalla sul conto corrente in esame a titolo di commissioni di massimo CP_1 scoperto, capitalizzazione degli interessi e altre remunerazioni eventualmente non pattuite o in misura difforme da quanto concordato, donde la necessità di procedere al ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti epurandolo da tali poste.
Prima di procedere al suddetto ricalcolo va rilevato, deve tuttavia precisarsi che ove il correntista promuova un'azione per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla in virtù di CP_1 clausole invalide e non depositi tutti gli estratti conto - per cui non è possibile accertare l'andamento del conto stesso - va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che è il dato più sfavorevole al cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 4.2.2020, n. 2435), sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
Segnatamente, dalla relazione peritale a firma del CTU dott. , da ritenersi redatta Persona_2 secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile, è emerso che: “fino all'anno 2013 sono presenti gli estratti conto di tutti i mesi corrispondenti alle liquidazioni delle competenze e in cui sono presenti gli estratti conto scalari;
per l'anno 2014 manca solo l'estratto conto relativo al mese di novembre;
per l'anno 2015 manca solo l'estratto conto relativo al mese di febbraio e per l'anno 2016 manca solo l'estratto conto relativo al mese di settembre. Per gli estratti conto scalari, invece, sia ha pagina 7 di 11 N. R.G. 1224/2017
continuità dal 2° trimestre 2003 al 2° trimestre 2016, risultano mancanti soltanto il 1° trimestre 2003 e il 3° trimestre 2016. Considerato – per quanto sopra evidenziato in riferimento alla documentazione presente nei fascicoli di causa – che non sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto di conto corrente, che la documentazione risulta incompleta nei periodi intermedi e che ad agire per le vie legali è stato il correntista, in aderenza a quanto previsto dal G.I. nel Quesito – “se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo” - il sottoscritto C.T.U. ha effettuato i conteggi, esclusivamente, con riferimento al periodo più recente in cui gli estratti conto sono stati prodotti senza soluzione di continuità e senza operare alcun raccordo. Si dà evidenza che i conteggi, di cui si dirà al punto E, hanno avuto ad oggetto solo il periodo intercorrente tra il 4° trimestre 2016 e parte del 1° trimestre 2017.” (v. pagg. 23 e 24 della relazione tecnica). Sul punto, il CTU ha precisato, a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, l'impossibilità di effettuare il chiesto raccordo sulla base della documentazione versata in atti, avendo il dott. evidenziato che: “il conteggio alternativo richiesto dal C.T.P., tuttavia Per_2 supportato da minoritaria giurisprudenza, condurrebbe, comunque, ad una ricostruzione non puntuale dell'effettivo saldo del conto corrente di cui è causa, in quanto non garantirebbe l'effettiva ricostruzione di tutti i movimenti bancari registrati sull'estratto conto ma, soltanto, la determinazione di saldi giornalieri ordinati per data valuta, dai quali non si potrebbero desumere le operazioni effettuate nel corso del rapporto” (v. pag 38 della relazione tecnica).
Conseguentemente, il CTU ha proceduto la sua indagine secondo i seguenti criteri: “Le risultanze contabili relative alla ricostruzione del saldo finale del conto corrente oggetto di contenzioso alla data dell'ultimo estratto conto in atti (28.02.2017), sono state effettuate adoperando un criterio analitico di calcolo e sono riepilogate in appositi elaborati predisposti dal C.T.U. e allegati alla presente relazione
(cfr Allegato n. 9 e Allegato n. 10). Si precisa che, in assenza del contratto di conto corrente, sebbene in presenza delle lettere di affidamento, si è proceduto ad effettuare i ricalcoli eliminando tutte le spese, gli oneri e le commissioni in quanto non pattuite e ad applicare i tassi sostitutivi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.” (v. pag. 30 della relazione tecnica).
L'ausiliario, peraltro, dall'esame della documentazione versata in atti, ha escluso la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso-soglia antiusura, avendo lo stesso accertato che: “In primo luogo, si rappresentano nell'ALLEGATO n. 7 le risultanze dell'analisi condotta per verificare l'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del 08.06.2007. L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di pagina 8 di 11 N. R.G. 1224/2017
interesse usurari. In secondo luogo, si rappresentano nell'ALLEGATO n. 8 le risultanze dell'analisi condotta per verificare l'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del 12.12.2013 limitatamente alla linea di credito di euro 26.000,00. L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse usurari” (v. pagg. 29-30 della CTU).
In definitiva, all'esito degli accertamenti svolti e dei calcoli eseguiti sulla base degli indicati criteri nonché delle considerazioni espresse, il CTU ha concluso affermando che: “Il saldo ricostruito del conto corrente n. 631267.23 (ex. 1059036), al 28.02.2017 ammonta ad € 35.065,70, a favore dell'istituto di credito, in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a € CP_1
35.071,65, sempre a favore dell'istituto di credito.” (v. pag. 44 della CTU).
Con riferimento all'eccepita prescrizione, possono accogliersi le conclusioni rese dal CTU, secondo cui: “tenuto conto che la ricostruzione del saldo del conto corrente ha riguardato esclusivamente un arco temporale interamente rientrante nel decennio anteriore alla data del dies a quo, non ha potuto tenere conto degli effetti prodotti da tale eccezione nella determinazione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa” (v. pag. 31 della CTU).
Alla luce di quanto sopra, possono dunque accogliersi le conclusioni indicate nella relazione peritale, pienamente condivisibili attesa la completezza e la esattezza dei rilievi, secondo le quali il corretto saldo debitorio alla data di chiusura del rapporto, epurato da ogni voce di credito non dovuta per illegittima applicazione di tassi di interesse, periodizzazioni trimestrali e commissioni, sarebbe pari ad
€ 35.065,70 in luogo di € 35.071,65.
Passando all'esame delle doglianze di parte attrice con riferimento al contratto di mutuo n. 1061420223 stipulato con la (oggi in data Controparte_2 Controparte_1
22.05.1995, le stesse devono ritenersi infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, la stipula del predetto finanziamento - avvenuta in data 22.05.1995 - risulta anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 108 del 07.03.1996 e, come anche chiarito dal CTU, anche alla prima rilevazione del tasso soglia usurario, avvenuta con riferimento al 2° trimestre 1997.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che in tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108, la pattuizione di interessi ultra-legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento pagina 9 di 11 N. R.G. 1224/2017
di tale stato da parte del mutuante (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n.25182), elementi non oggetto di allegazione e prova nel caso in esame.
Quanto alla dedotta nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo, la censura non può trovare accoglimento. Dall'esame del testo contrattuale emerge che le parti hanno convenuto un tasso fisso pari al 14,00%, con previsione di una commissione una tantum dell'1,00% e con facoltà di variazione del tasso subordinata al verificarsi di modifiche del Tasso
Ufficiale di Sconto, nonché con riconoscimento in capo al mutuatario della facoltà di recesso anticipato. La clausola, lungi dal presentare profili di indeterminatezza, risulta conforme ai criteri di determinabilità richiesti dalla normativa vigente all'epoca della stipula, essendo il tasso iniziale chiaramente indicato e la possibilità di variazione ancorata a parametri oggettivi e verificabili. Né può ritenersi che la previsione di un tasso minimo (cd. floor) in assenza di un tetto massimo (cd. cap) determini la nullità della clausola, atteso che la variabilità del tasso è comunque circoscritta a variazioni del TUS e non rimessa alla discrezionalità arbitraria dell'istituto di credito. La presenza di un piano di ammortamento a rate costanti non è di per sé incompatibile con la previsione di un tasso variabile, potendo la variazione del tasso comportare una modifica dell'importo delle rate successive, come espressamente previsto dal contratto. Conseguentemente, la clausola relativa al tasso di interesse risulta determinata e, comunque, determinabile secondo criteri oggettivi, sicché deve escludersi la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c..
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata l'invalidità delle clausole contestate afferenti al contratto di conto corrente n. 631267.23, alla luce della rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti in relazione a detto contratto, per come accertato all'esito della disposta
CTU, la va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5,95.
[...]
L'accoglimento – seppure in via sensibilmente inferiore - della sola domanda relativa al contratto di conto corrente indicato in atti ed il rigetto delle ulteriori doglianze relative ai rapporti di finanziamento, in uno al rigetto della domanda risarcitoria, integrano – in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27364) – la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile della causa
(complessità media) ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. pagina 10 di 11 N. R.G. 1224/2017
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1224/2017, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, così dispone:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5,95, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui
[...] in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la alla refusione, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali, liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 2.772,50, di cui € 272,50 per esborsi, € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.10.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1224/2017 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, piazza Borsellino n. 10; rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Calpona giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Roma n. 111; rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Giacobbe giusta procura in atti.
Convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, rappresentava di aver intrattenuto con Parte_1 la odierna convenuta, diversi rapporti bancari, ed in Controparte_1 particolare: il rapporto di conto corrente n. 631267.23 (già 1059036), ormai chiuso, ed il contratto di mutuo n. 1061420223 (erogato dalla , oggi ) Controparte_2 Controparte_1 per un importo pari a £ 200.000,000,00 sottoscritto in data 22.05.1995 con atto ai rogiti del Notaio
Dott. , estinto nel mese di maggio 2005. Per_1
Con riferimento ai suddetti rapporti, deduceva che l'istituto di credito convenutosi fosse reso responsabile di molteplici violazioni di legge.
pagina 1 di 11 N. R.G. 1224/2017
In particolare, parte attrice contestava, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 631267.23:
l'illegittima applicazione della capitalizzazione composta su interessi e competenze per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c.; l'illegittima applicazione di interessi e competenze usurarie per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.; l'usurarietà degli interessi applicati anche in senso soggettivo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di interessi ultralegali per carenza di forma scritta.
Con riguardo al contratto di finanziamento, l'odierno attore ne rilevava la nullità per indeterminatezza della clausola di convenzione del tasso di interesse oltre che l'illegittima applicazione di interessi e competenze usurarie, specificando la rilevanza, a tal fine, di tutti i costi collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del T.E.G., e rilevando all'uopo il superamento del tasso soglia vigente al momento della convenzione in ragione della sommatoria tra il tasso contrattuale ed il tasso di mora pattuiti.
Chiedeva, quindi, previo accertamento dell'indebita corresponsione delle somme a causa delle dedotte illegittimità nonché della nullità dei contratti di finanziamento, la rideterminazione del saldo del conto corrente e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente versato, con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 24.11.2017, la Controparte_1 rilevava in via preliminare la prescrizione del diritto di ripetizione avanzato da parte attrice rispetto alle rimesse solutorie compiute dall'attore nel decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione.
Quanto al merito, la convenuta contestava le domande di parte attrice, in ordine alle quali chiedeva il rigetto, insistendo nella validità dei contratti di conto corrente e del contratto di mutuo nonché nella legittimità degli interessi e degli oneri ad essi applicati.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 27.11.2022 veniva ordinata alla convenuta l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del contratto di conto corrente in esame nel termine del 15.01.2023.
Preso atto dell'inottemperanza all'ordine di esibizione, con ordinanza del 27.05.2023 veniva disposta
C.T.U. contabile con riferimento al seguente mandato: “con riferimento al conto corrente n. 631267.23
(già 1059036): A. Ricostruzione dei rapporti ed analisi della documentazione in atti. Il consulente tecnico proceda alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti secondo i seguenti criteri: 1) indichi i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed oggetto del presente giudizio;
2) indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio;
3) pagina 2 di 11 N. R.G. 1224/2017
specifichi, per ciascun rapporto, quale documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) sia stata depositata dalle parti agli atti del giudizio, elencando partitamente la documentazione (contratti, estratti conto, scalari, missive di modificazione delle condizioni contrattali) mancante;
4) per i rapporti in cui siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti con decorrenza dalla data di apertura sino alla chiusura del conto ovvero sino alla data di notifica dell'atto di citazione (se si tratta di conto ancora in essere); 5) per i rapporti in cui non siano stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura, esegua i conteggi richiesti osservando i seguenti criteri:(a) ove non siano stati prodotti gli estratti conto inziali: i) se ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
(b) ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: i) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ii) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
6) sulla base degli estratti conto disponibili, ricostruisca l'intera movimentazione del conto e ricalcoli il saldo finale, rispondendo ai successivi quesiti, adoperando un criterio analitico di calcolo, e mai un criterio sintetico o probabilistico;
B. Anatocismo. Nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, mantenga la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, qualora questa risulti oggetto di clausola contrattuale scritta e qualora sia stata applicata la medesima periodicità. In caso contrario: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: - qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000
(relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
- e, altresì, qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB;
- e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_1 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di pagina 3 di 11 N. R.G. 1224/2017
reciprocità tra le parti, e, quindi, in violazione dell'art. 120 TUB e, in ogni caso, esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) CP_1
e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente CP_1 autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. *** C. Commissione di
Massimo Scoperto: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; 2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.***D. Usura. 1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i
D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi (per i contratti stipulati in epoca successiva alla entrata in vigore della
Legge n. 108/1996); b) al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i tassi CP_1 di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni (per tutti i contratti, anche quelli anteriori alla entrata in vigore della Legge n. 108/1996); c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito). 2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della
Banca d'Italia) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal pagina 4 di 11 N. R.G. 1224/2017
Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il
CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo. 3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria:
A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub F.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse 4) Verifica dell'usurarietà degli interessi moratori: Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli interessi moratori, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo. E. Conteggio Finale:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_1 emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. *** F.
Prescrizione, se eccepita. Tenuto conto del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
15895 del 21 maggio 2019, secondo cui –al fine della proposizione della eccezione di prescrizione- non è necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie: 1) individui, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione e sulla base delle originarie annotazioni contabili della Banca, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo), considerando che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da pagina 5 di 11 N. R.G. 1224/2017
la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); 2) individuate le rimesse solutorie, il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
3) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti. *** Con riferimento al contratto di mutuo n. 10614020223: 1. Verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi. Utilizzare come metodo di calcolo le istruzioni della Banca
d'Italia, inserendo tutti i costi legati all'erogazione ad eccezione di quelli espressamente esclusi
(imposte, assicurazione obbligatoria incendio, spese notarili etc.). Inserire nel calcolo anche i costi per eventuale polizza assicurativa, ove contestuale al mutuo, a copertura dell'integrale finanziamento e con beneficiario l'istituto erogante.”.
Il CTU incaricato, dott. , prestato il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. in data Persona_2
30.05.2023, depositava la relazione tecnica finale in data 09.01.2024.
Concluse le operazioni peritali, all'udienza del 28.10.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda promossa da deve ritenersi parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui alla Parte_1 seguente motivazione.
Invero, e procedendo preliminarmente al vaglio del rapporto di conto corrente n. 631267.23, deve osservarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2021, n.6480; Corte appello Sassari, 07/09/2022 n. 259). Qualora per assolvere all'onere sullo stesso gravante il correntista ha avanzato richiesta di consegna di copia del contratto e la banca ingiustificatamente non ha ottemperato a tale istanza, il correntista può ottenere un ordine di esibizione dal giudice, con la conseguenza che, in caso d'inottemperanza, troverà applicazione il pagina 6 di 11 N. R.G. 1224/2017
comma 4 dell'art. 210 c.p.c., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova da tale comportamento, a norma dell'art. 116 comma 2 c.p.c. (cfr. Corte appello Firenze sez. II, 18/01/2024,
n.119).
Ebbene, nel caso di specie il come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, ha Parte_1 confermato l'avvenuta stipulazione del contratto di conto corrente, spiegando dunque domande volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità degli interessi, spese e condizioni applicati dall'istituto di credito. Lo stesso attore, tuttavia, ha documentato di aver inoltrato all'istituto di credito richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB anteriormente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. all. 2 all'atto di citazione), dimostrando dunque di essersi attivato diligentemente per reperire la documentazione necessaria.
Conseguentemente, in ossequio al disposto dell'art. 116 c.p.c., che consente all'attore di dimostrare anche tramite argomenti di prova i fatti costitutivi della propria domanda, può nel caso di specie ritenersi l'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, valorizzandosi in tal senso il rifiuto della di produrre il contratto come le era stato ingiunto. CP_1 Controparte_1
Da tutto quanto sopra esposto deriva, in ragione dei vizi delle clausole contestate, l'illegittimità di tutti gli addebiti operati dalla sul conto corrente in esame a titolo di commissioni di massimo CP_1 scoperto, capitalizzazione degli interessi e altre remunerazioni eventualmente non pattuite o in misura difforme da quanto concordato, donde la necessità di procedere al ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti epurandolo da tali poste.
Prima di procedere al suddetto ricalcolo va rilevato, deve tuttavia precisarsi che ove il correntista promuova un'azione per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla in virtù di CP_1 clausole invalide e non depositi tutti gli estratti conto - per cui non è possibile accertare l'andamento del conto stesso - va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che è il dato più sfavorevole al cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 4.2.2020, n. 2435), sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti.
Segnatamente, dalla relazione peritale a firma del CTU dott. , da ritenersi redatta Persona_2 secondo un iter argomentativo pienamente condivisibile, è emerso che: “fino all'anno 2013 sono presenti gli estratti conto di tutti i mesi corrispondenti alle liquidazioni delle competenze e in cui sono presenti gli estratti conto scalari;
per l'anno 2014 manca solo l'estratto conto relativo al mese di novembre;
per l'anno 2015 manca solo l'estratto conto relativo al mese di febbraio e per l'anno 2016 manca solo l'estratto conto relativo al mese di settembre. Per gli estratti conto scalari, invece, sia ha pagina 7 di 11 N. R.G. 1224/2017
continuità dal 2° trimestre 2003 al 2° trimestre 2016, risultano mancanti soltanto il 1° trimestre 2003 e il 3° trimestre 2016. Considerato – per quanto sopra evidenziato in riferimento alla documentazione presente nei fascicoli di causa – che non sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto di conto corrente, che la documentazione risulta incompleta nei periodi intermedi e che ad agire per le vie legali è stato il correntista, in aderenza a quanto previsto dal G.I. nel Quesito – “se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo” - il sottoscritto C.T.U. ha effettuato i conteggi, esclusivamente, con riferimento al periodo più recente in cui gli estratti conto sono stati prodotti senza soluzione di continuità e senza operare alcun raccordo. Si dà evidenza che i conteggi, di cui si dirà al punto E, hanno avuto ad oggetto solo il periodo intercorrente tra il 4° trimestre 2016 e parte del 1° trimestre 2017.” (v. pagg. 23 e 24 della relazione tecnica). Sul punto, il CTU ha precisato, a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, l'impossibilità di effettuare il chiesto raccordo sulla base della documentazione versata in atti, avendo il dott. evidenziato che: “il conteggio alternativo richiesto dal C.T.P., tuttavia Per_2 supportato da minoritaria giurisprudenza, condurrebbe, comunque, ad una ricostruzione non puntuale dell'effettivo saldo del conto corrente di cui è causa, in quanto non garantirebbe l'effettiva ricostruzione di tutti i movimenti bancari registrati sull'estratto conto ma, soltanto, la determinazione di saldi giornalieri ordinati per data valuta, dai quali non si potrebbero desumere le operazioni effettuate nel corso del rapporto” (v. pag 38 della relazione tecnica).
Conseguentemente, il CTU ha proceduto la sua indagine secondo i seguenti criteri: “Le risultanze contabili relative alla ricostruzione del saldo finale del conto corrente oggetto di contenzioso alla data dell'ultimo estratto conto in atti (28.02.2017), sono state effettuate adoperando un criterio analitico di calcolo e sono riepilogate in appositi elaborati predisposti dal C.T.U. e allegati alla presente relazione
(cfr Allegato n. 9 e Allegato n. 10). Si precisa che, in assenza del contratto di conto corrente, sebbene in presenza delle lettere di affidamento, si è proceduto ad effettuare i ricalcoli eliminando tutte le spese, gli oneri e le commissioni in quanto non pattuite e ad applicare i tassi sostitutivi ai sensi dell'art. 117 T.U.B.” (v. pag. 30 della relazione tecnica).
L'ausiliario, peraltro, dall'esame della documentazione versata in atti, ha escluso la pattuizione di interessi in misura superiore al tasso-soglia antiusura, avendo lo stesso accertato che: “In primo luogo, si rappresentano nell'ALLEGATO n. 7 le risultanze dell'analisi condotta per verificare l'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del 08.06.2007. L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di pagina 8 di 11 N. R.G. 1224/2017
interesse usurari. In secondo luogo, si rappresentano nell'ALLEGATO n. 8 le risultanze dell'analisi condotta per verificare l'usurarietà originaria delle condizioni economiche pattuite nella lettera contratto del 12.12.2013 limitatamente alla linea di credito di euro 26.000,00. L'analisi condotta ai fini della verifica dell'usura originaria, non ha fatto emergere la pattuizione di tassi di interesse usurari” (v. pagg. 29-30 della CTU).
In definitiva, all'esito degli accertamenti svolti e dei calcoli eseguiti sulla base degli indicati criteri nonché delle considerazioni espresse, il CTU ha concluso affermando che: “Il saldo ricostruito del conto corrente n. 631267.23 (ex. 1059036), al 28.02.2017 ammonta ad € 35.065,70, a favore dell'istituto di credito, in luogo del saldo rilevato dagli estratti conto forniti dalla pari a € CP_1
35.071,65, sempre a favore dell'istituto di credito.” (v. pag. 44 della CTU).
Con riferimento all'eccepita prescrizione, possono accogliersi le conclusioni rese dal CTU, secondo cui: “tenuto conto che la ricostruzione del saldo del conto corrente ha riguardato esclusivamente un arco temporale interamente rientrante nel decennio anteriore alla data del dies a quo, non ha potuto tenere conto degli effetti prodotti da tale eccezione nella determinazione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa” (v. pag. 31 della CTU).
Alla luce di quanto sopra, possono dunque accogliersi le conclusioni indicate nella relazione peritale, pienamente condivisibili attesa la completezza e la esattezza dei rilievi, secondo le quali il corretto saldo debitorio alla data di chiusura del rapporto, epurato da ogni voce di credito non dovuta per illegittima applicazione di tassi di interesse, periodizzazioni trimestrali e commissioni, sarebbe pari ad
€ 35.065,70 in luogo di € 35.071,65.
Passando all'esame delle doglianze di parte attrice con riferimento al contratto di mutuo n. 1061420223 stipulato con la (oggi in data Controparte_2 Controparte_1
22.05.1995, le stesse devono ritenersi infondate e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, la stipula del predetto finanziamento - avvenuta in data 22.05.1995 - risulta anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 108 del 07.03.1996 e, come anche chiarito dal CTU, anche alla prima rilevazione del tasso soglia usurario, avvenuta con riferimento al 2° trimestre 1997.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che in tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108, la pattuizione di interessi ultra-legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento pagina 9 di 11 N. R.G. 1224/2017
di tale stato da parte del mutuante (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/12/2010, n.25182), elementi non oggetto di allegazione e prova nel caso in esame.
Quanto alla dedotta nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo, la censura non può trovare accoglimento. Dall'esame del testo contrattuale emerge che le parti hanno convenuto un tasso fisso pari al 14,00%, con previsione di una commissione una tantum dell'1,00% e con facoltà di variazione del tasso subordinata al verificarsi di modifiche del Tasso
Ufficiale di Sconto, nonché con riconoscimento in capo al mutuatario della facoltà di recesso anticipato. La clausola, lungi dal presentare profili di indeterminatezza, risulta conforme ai criteri di determinabilità richiesti dalla normativa vigente all'epoca della stipula, essendo il tasso iniziale chiaramente indicato e la possibilità di variazione ancorata a parametri oggettivi e verificabili. Né può ritenersi che la previsione di un tasso minimo (cd. floor) in assenza di un tetto massimo (cd. cap) determini la nullità della clausola, atteso che la variabilità del tasso è comunque circoscritta a variazioni del TUS e non rimessa alla discrezionalità arbitraria dell'istituto di credito. La presenza di un piano di ammortamento a rate costanti non è di per sé incompatibile con la previsione di un tasso variabile, potendo la variazione del tasso comportare una modifica dell'importo delle rate successive, come espressamente previsto dal contratto. Conseguentemente, la clausola relativa al tasso di interesse risulta determinata e, comunque, determinabile secondo criteri oggettivi, sicché deve escludersi la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c..
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande attoree, accertata l'invalidità delle clausole contestate afferenti al contratto di conto corrente n. 631267.23, alla luce della rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti in relazione a detto contratto, per come accertato all'esito della disposta
CTU, la va condannata alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5,95.
[...]
L'accoglimento – seppure in via sensibilmente inferiore - della sola domanda relativa al contratto di conto corrente indicato in atti ed il rigetto delle ulteriori doglianze relative ai rapporti di finanziamento, in uno al rigetto della domanda risarcitoria, integrano – in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27364) – la sussistenza della soccombenza reciproca, cui consegue la parziale compensazione, in ragione del 50%, delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le quali vanno poste – nella misura residua - a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile della causa
(complessità media) ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022. pagina 10 di 11 N. R.G. 1224/2017
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1224/2017, in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, così dispone:
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 5,95, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, per le causali di cui
[...] in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la alla refusione, in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali, liquidate – a compensazione già operata - in complessivi € 2.772,50, di cui € 272,50 per esborsi, € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Barcellona Pozzo di Gotto, 28.10.2025.
Il Giudice
Dott. Mirko Intravaia
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