TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G.L. 6208/2021 + 40/2022 + 589/2022 +
857/2022 promosse da:
, c.f. (causa 6208/2021) Parte_1 C.F._1
c.f. (causa 40/2022) Parte_2 C.F._2
c.f. (causa 589/2022) Parte_3 C.F._3
c.f. (causa 857/2022) Parte_4 C.F._4
Tutti ass. Avv. ANTONIO GIORDANO, domiciliati come da ricorsi introduttivi;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
p. iva , nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, ass. Avv. Paolo Tosi - Maria Giovanna Conti, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con separati ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito e preliminarmente - accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7
1 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e
2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003
e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, ovvero all'importo di euro 9877,10 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
3498,39 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato
2 in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
” (quelle riportate sopra riguardano il giudizio promosso da , con la precisazione che nei rimanenti giudizi Parte_1 riuniti le conclusioni rassegnate da ciascun ricorrente sono di contenuto analogo, con la sola differenza costituita dal diverso importo rivendicato da ciascuno a titolo di differenze retributive).
A fondamento delle domande i ricorrenti hanno esposto: di essere dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnati sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei
CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto e l'art. 31 del
Contratto Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione
Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e
“chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto 5); che le competenze sopra citate (indennità di utilizzazione/condotta, assenza dalla residenza), intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa da ciascuno resa, si caratterizzano per la loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e, pertanto, devono essere considerate, nella loro misura media, nel calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie;
che, invece, durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto
Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di €
12,80 per ogni giorno di ferie a titolo di parte variabile della indennità di utilizzazione professionale giornaliera;
la società non eroga, tuttavia,
3 l'indennità per assenza dalla residenza e le altre componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale, generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dai ricorrenti nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5); che per ogni mese lavorato dai ricorrenti, la sommatoria – intesa come media
– della retribuzione variabile sopra indicata costituisce tra un terzo e la metà circa dello stipendio mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in tutti i giudizi rassegnando le seguenti conclusioni (di contenuto analogo in tutti i giudizi riuniti: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, rimettere alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per CP_3 contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
4 in via estremo subordine, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 21.10.2014.”.
Tentata invano la conciliazione delle parti, le cause sono state decise senza espletamento di attività istruttoria testimoniale.
Rilevato
è pacifico che i ricorrenti nel periodo dedotto hanno svolto le mansioni di macchinista e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FS, è stata riconosciuta loro nell'importo fisso di euro 12,80; - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016, non gli è stata riconosciuta.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro;
il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109
c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/ 88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello
5 ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e CP_3 altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza . CP_3
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione del giudizio ex art. 420 bis c.p.c. proprio nei riguardi dell'odierna parte convenuta, dopo aver richiamato i suoi precedenti tutti favorevoli ai
6 lavoratori (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024;
Cass. n. 25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024,
n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
In merito all'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt,
3, 36, 39 e 41 Cost., formulata dalla parte convenuta in via subordinata, dell'art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate e dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento
7 dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla
CGUE con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways CP_3 plc, causa c-155/10. si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto argomentato in merito ad analoghe eccezioni dalla S.C. di Cassazione nella sentenza 20216/2022: “(…). 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal
PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato (n.d.r.: art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003), avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.”.
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la
8 differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese,
e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Le parti ricorrenti hanno prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbero percepito nel medesimo periodo se avessero prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo Sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità: - dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FS, sempre per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include l'indennità di utilizzazione (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
In merito alla questione posta dalla parte convenuta in ordine alla supposta inscindibilità delle clausole del CCNL, si richiama quanto condivisibilmente argomentato dalla S.C. di Cassazione: “(…). I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla Ciga Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
9 L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n.
5675-87)”; (cfr. Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto da altro giudice di questa sezione, dott. Tritta, nella sentenza che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 5719/2021: “ (…). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024).”.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
10 L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dai ricorrenti riguarda un periodo decorrente da cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L.
92/2017), nella fattispecie il credito rivendicato dalle parti ricorrenti non si
è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione,
è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.:
“ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_1 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola
11 retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024,
n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n.
51; App. Venezia, 03/02/2025 n. 26).
In sede discussione è stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Le parti ricorrenti, pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, hanno prodotto in giudizio, in data 14.6.2025, un nuovo conteggio in cui, considerato che i ricorrenti hanno reso la propria prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20
(ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
12 Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n. 3597/2021 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88 nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. (…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali
(anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003 e dall'art. 30
c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
Il nuovo conteggio delle parti ricorrenti è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere
13 condannata a pagare in favore di ciascun ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1 c.p.c.).
La S.C. con un orientamento ormai consolidato ha enunciato i seguenti principi: “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass.
n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti, intesa come domanda di accertamento del diritto, deve essere accolta nei termini sopra precisati, con accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie e limitatamente a 20 giorni annui, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
(5.200/26.000) ed applicazione di un unico compenso per la fase di discussione aumentato del 30% per ciascun ricorrente successivo al primo, con la richiesta distrazione in favore del difensore delle parti ricorrenti.
14
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare ai ricorrenti i Controparte_1 seguenti importi lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo: in favore di l'importo di € 10.639,67 Parte_1 in favore di l'importo di € 5.689,17 Parte_2 in favore di l'importo di € 8.407,98 Parte_3 in favore di l'importo di € 8.587,85 Parte_4 condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di causa liquidate in € 13.468,30, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Giordano;
sentenza esecutiva;
Torino, 16.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
15 16
857/2022 promosse da:
, c.f. (causa 6208/2021) Parte_1 C.F._1
c.f. (causa 40/2022) Parte_2 C.F._2
c.f. (causa 589/2022) Parte_3 C.F._3
c.f. (causa 857/2022) Parte_4 C.F._4
Tutti ass. Avv. ANTONIO GIORDANO, domiciliati come da ricorsi introduttivi;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
p. iva , nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, ass. Avv. Paolo Tosi - Maria Giovanna Conti, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con separati ricorsi, successivamente riuniti, gli odierni ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito e preliminarmente - accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7
1 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia
Europea;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e
2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità di Controparte_2 utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003
e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021, ovvero all'importo di euro 9877,10 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
3498,39 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato
2 in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
” (quelle riportate sopra riguardano il giudizio promosso da , con la precisazione che nei rimanenti giudizi Parte_1 riuniti le conclusioni rassegnate da ciascun ricorrente sono di contenuto analogo, con la sola differenza costituita dal diverso importo rivendicato da ciascuno a titolo di differenze retributive).
A fondamento delle domande i ricorrenti hanno esposto: di essere dipendenti della società resistente, con mansioni e qualifica di macchinista, impegnati sia in attività di “condotta” a bordo dei treni che in attività di “riserva”, rimanendo a disposizione nell'impianto di appartenenza per eventuali condotte in caso di necessità improvvise;
che le disposizioni dei
CCNL Attività Ferroviarie prevedono che la retribuzione di ciascun macchinista sia composta da una parte fissa e da una parte variabile, legata alle ore di condotta del treno, agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata;
che l'art.77, punto 2, del CCNL prevede il compenso denominato “Assenza dalla residenza”, il quale varia rispetto al servizio svolto e l'art. 31 del
Contratto Integrativo Gruppo FS prevede la “Indennità di Utilizzazione
Professionale” (IUP), che per i macchinisti si compone delle voci: “condotta” e
“chilometrica” (punto 4 dell'art. 31, Tabella B) e “riserva” (punto 5); che le competenze sopra citate (indennità di utilizzazione/condotta, assenza dalla residenza), intrinsecamente connesse alla prestazione lavorativa da ciascuno resa, si caratterizzano per la loro continuità, in ciascun mese dell'anno, e, pertanto, devono essere considerate, nella loro misura media, nel calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie;
che, invece, durante i giorni di ferie la Società eroga, sulla base dell'artt. 30, punto 6 del CCNL, la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, nonché il salario professionale e l'indennità di turno e, sulla base dell'art. 31, punto 5 del Contratto
Integrativo FS, un ulteriore importo fisso, per il personale di macchina, di €
12,80 per ogni giorno di ferie a titolo di parte variabile della indennità di utilizzazione professionale giornaliera;
la società non eroga, tuttavia,
3 l'indennità per assenza dalla residenza e le altre componenti variabili della indennità di utilizzazione professionale, generando significative differenze fra l'indennità di utilizzazione/condotta percepita dai ricorrenti nei periodi di svolgimento del lavoro ordinario tipico del profilo di macchinista (Art. 31 punto 4 Tabella A, Contratti Aziendali 2012 e 2016) e l'indennità di utilizzazione/condotta prevista in misura fissa dai medesimi contratti aziendali per le giornate di ferie (art. 31 punto 5); che per ogni mese lavorato dai ricorrenti, la sommatoria – intesa come media
– della retribuzione variabile sopra indicata costituisce tra un terzo e la metà circa dello stipendio mensile.
La società convenuta si è tempestivamente costituita in tutti i giudizi rassegnando le seguenti conclusioni (di contenuto analogo in tutti i giudizi riuniti: “nel merito, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
in subordine, ove codesto Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, rimettere alla
Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per CP_3 contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; ancora in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
4 in via estremo subordine, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 21.10.2014.”.
Tentata invano la conciliazione delle parti, le cause sono state decise senza espletamento di attività istruttoria testimoniale.
Rilevato
è pacifico che i ricorrenti nel periodo dedotto hanno svolto le mansioni di macchinista e che durante i periodi di ferie: - l'indennità di utilizzazione/condotta professionale giornaliera, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FS, è stata riconosciuta loro nell'importo fisso di euro 12,80; - l'indennità per l'assenza dalla residenza, disciplinata dall'art. 77 dei CCNL Attività ferroviarie 2012 e 2016, non gli è stata riconosciuta.
Di seguito la normativa applicabile alla fattispecie:
l'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro;
il d.lgs. 66/03, con il quale l'ordinamento nazionale ha dato attuazione alla disposizione europea, all'art. 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2109
c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le questioni oggetto di ricorso sono state già decise dalla Suprema Corte di
Cassazione e dalla CGUE nel senso favorevole ai lavoratori: la CGUE pronunciatasi in merito alla citata direttiva n. 2003/ 88 in plurime pronunce ha espresso i seguenti principi: - il diritto alle ferie annuali e quello
5 ad ottenere un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e CP_3 altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018); - l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 significa che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
- il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (Schultz-Hoff e altri, punto 58); - in occasione della fruizione delle ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro (v Schultz-Hoff e altri, punto 60); - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che pertanto un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri, punto 21); - in presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure indennità correlate “agli status personali o professionali" del lavoratore (cfr. sentenza . CP_3
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 13425/2019 ha rilevato che: “in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Con riferimento all'indennità di assenza dalla residenza, la S.C. a definizione del giudizio ex art. 420 bis c.p.c. proprio nei riguardi dell'odierna parte convenuta, dopo aver richiamato i suoi precedenti tutti favorevoli ai
6 lavoratori (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024;
Cass. n. 25840 del 2024), ha enunciato i seguenti principi: “In sintesi estrema - ribadito che "la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore" -questa Corte ha ritenuto che l'indennità per assenza dalla residenza prevista dalla contrattazione collettiva applicabile anche alla presente controversia sia da ricomprendere nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie annuali, secondo il diritto dell'Unione, in quanto "la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro". (cfr. Cass. 23/12/2024,
n. 34088).
Con riferimento all'indennità di utilizzazione, può essere richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha così esaustivamente motivato: “In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2024, n. 13932).
In merito all'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt,
3, 36, 39 e 41 Cost., formulata dalla parte convenuta in via subordinata, dell'art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità ex adverso rivendicate e dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento
7 dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva
2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla
CGUE con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. British Airways CP_3 plc, causa c-155/10. si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto argomentato in merito ad analoghe eccezioni dalla S.C. di Cassazione nella sentenza 20216/2022: “(…). 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal
PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato (n.d.r.: art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003), avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate.”.
Con riferimento alla questione riguardante l'accertamento dell'effetto dissuasivo della pacifica non inclusione nella retribuzione riconosciuta per i giorni di ferie delle componenti variabili sopra esaminate, si richiama quanto rilevato dalla Suprema Corte nella sentenza 14089/2024: “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la
8 differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese,
e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Le parti ricorrenti hanno prodotto dei conteggi alla luce dei quali è possibile concludere che la retribuzione media riconosciuta nei giorni di ferie è stata inferiore, in misura apprezzabile, a quella che avrebbero percepito nel medesimo periodo se avessero prestato attività lavorativa;
il che impone di concludere che detta riduzione della retribuzione è oggettivamente idonea a produrre un effetto dissuasivo Sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, il che comporta una pronuncia di incompatibilità delle disposizioni contrattuali con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
Per tutto quanto sopra argomentato, deve accertarsi la nullità: - dell'art. 77 par. 2 dei CCNL 2012 e 2016 nella parte in cui esclude il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente ad un periodo di quattro settimane;
- dell'art. 31 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FS, sempre per contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui non include l'indennità di utilizzazione (nel suo valore medio calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie) nella retribuzione dei giorni di ferie, limitatamente al periodo di quattro settimane.
In merito alla questione posta dalla parte convenuta in ordine alla supposta inscindibilità delle clausole del CCNL, si richiama quanto condivisibilmente argomentato dalla S.C. di Cassazione: “(…). I giudici milanesi, con motivazione corretta ed esente di vizi logici e giuridici, hanno rigettato la proposta (dalla Ciga Hotels s.p.a.) domanda riconvenzionale sul preminente rilievo - condiviso da questa Corte - che la pattuizione di inscindibilità delle clausole contrattuali collettive diventa contra legem, allorché sia intesa a sottrarre i singoli istituti (o clausola) contrattuali al controllo di legalità rispetto alle norme imperative dell'ordinamento.
9 L'opinione del giudice di merito è, peraltro, conforme all'insegnamento di questa Corte, la quale ha stabilito che, quando la nullità investe singole clausole (del contratto collettivo, cui è applicabile l'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale), per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola del sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. n.
5675-87)”; (cfr. Cass. civ. sez. lav., 16/11/1996, n. 10050).
Si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quanto argomentato sul punto da altro giudice di questa sezione, dott. Tritta, nella sentenza che ha definito analogo giudizio iscritto al n. RGL 5719/2021: “ (…). Nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere anche solo in via presuntiva, né si è offerta di provare per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere l'intero contratto collettivo, contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (sul punto si rimanda alla motivazione di cui alla sentenza ex art. 420 bis c.p.c. di questo Tribunale, 01/03/2023 n. 103, ritenuta “plausibile” dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.
34088/2024).”.
In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 già pacificamente riconosciuto.
10 L'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta è infondata per le condivisibili ragioni illustrate dalla S.C. nella sentenza n. 13932/2024: ”(…).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (…)”.
Atteso che la domanda formulata dai ricorrenti riguarda un periodo decorrente da cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della L.
92/2017), nella fattispecie il credito rivendicato dalle parti ricorrenti non si
è, neppure parzialmente, estinto.
La quantificazione dei crediti.
La questione posta dalla parte convenuta riguardante il divisore da applicare per la determinazione del valore medio delle voci variabili della retribuzione,
è già stata decisa dalla Corte d'Appello di Torino con motivazione che si condivide e si riporta di seguito ai sensi dell'art. 117 disp. att. c.p.c.:
“ ribadisce poi la propria contestazione dei conteggi attorei, Controparte_1 sostenendo che, ai sensi dell'art. 68 CCNL, il valore giornaliero delle voci retributive vada calcolato dividendo convenzionalmente per 26 la voce retributiva mensile, di talché, per ottenere un importo presunto (media matematica), il totale delle indennità percepite nei giorni di presenza dovrebbe essere diviso per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile, e non invece (come prospettato dal ricorrente e condiviso dal Tribunale) dividendo l'importo mensile per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese e quindi moltiplicando l'importo così ottenuto per i giorni di ferie.
La prospettazione non è condivisibile in quanto l'art. 68 comma 6 CCNL, nel prevedere l'applicazione del divisore convenzionale 26, riguarda la sola
11 retribuzione fissa e non gli elementi variabili (“La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1., ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”, ossia minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam pensionabili e salario professionale, v. doc. 3 convenuta), che maturano solo in caso di lavoro effettivo, di talchè il totale degli emolumenti percepiti dev'essere diviso non per i ventiseiesimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, in modo da ottenere un valore medio di detti emolumenti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
D'altra parte, come osservato dal Tribunale, “nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità” (App. Torino, 09/12/2024,
n. 463; nello stesso senso, più recentemente App. Milano, 17/03/2025 n.
51; App. Venezia, 03/02/2025 n. 26).
In sede discussione è stata posta d'ufficio alle parti la questione riguardante l'estensione del periodo di ferie annuali retribuite oggetto di copertura comunitaria e quindi l'interpretazione da attribuire all'espressione “periodo minimo di ferie annuali retribuite di quattro settimane” di cui all'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE.
Le parti ricorrenti, pur insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in via principale, hanno prodotto in giudizio, in data 14.6.2025, un nuovo conteggio in cui, considerato che i ricorrenti hanno reso la propria prestazione lavorativa per cinque giorni alla settimana, la quota giornaliera calcolata a titolo di integrazione della retribuzione variabile è stata applicata ad un numero di giorni di ferie maturati per ciascun anno pari a 20
(ancorché possano essere stati in parte goduti in epoca successiva), utilizzando la quota corrispondente all'anno di effettivo godimento.
12 Si ritiene infatti del tutto condivisibile quanto rilevato in altro giudizio iscritto al n. 3597/2021 RGL dal tribunale di Torino, dott.ssa Pastore, la cui pronuncia si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. “.(…). 6.
Considerato che
, come sostenuto dalla stessa parte ricorrente, l'art. 7 della Direttiva si riferisce ad un periodo di 4 settimane, nell'ambito di tale periodo ad avviso di questa giudice devono prendersi in considerazione i soli giorni per i quali è dovuta la retribuzione, e cioè i soli giorni lavorativi, non spettando alcunché al lavoratore per i giorni di riposo: si tratta quindi di 20 giorni l'anno, in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni a settimana, come previsto dall'art. 28 ccnl (che al paragrafo 1.5 stabilisce che “l'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni”). Nello stesso senso si espressa la CGUE, che ha ritenuto conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88 nei limiti del “minimo di quattro settimane, vale a dire 20 giorni” garantito da tale norma, lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea che aveva ridotto a 24 i giorni di ferie annuali (sentenza n. 119 dell'8/9/2020, n.119, causa 119/19).
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10; sentenza CGUE 20.7.2016,
C-341/15), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. (…) Al ricorrente, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto alla retribuzione di ciascuno dei 20 giorni di annuali
(anche se non interamente fruiti nell'anno di riferimento e fruiti in parte nell'anno successivo, come previsto dall'art. 10 d.lgs. 66/2003 e dall'art. 30
c.c.n.l., come precisato dalle parti all'odierna udienza), come previsto dal c.c.n.l.) comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto), calcolate come sopra indicato, detratto l'importo fisso giornaliero di euro 12,80 pacificamente riconosciuto dalla società convenuta.”.
Il nuovo conteggio delle parti ricorrenti è stato ritenuto contabilmente corretto dalla parte convenuta e, pertanto, la società convenuta deve essere
13 condannata a pagare in favore di ciascun ricorrente l'importo desunto da detto conteggio e riportato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Con riferimento alla richiesta condanna per il futuro, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657 co. 1 c.p.c.).
La S.C. con un orientamento ormai consolidato ha enunciato i seguenti principi: “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass.
n. 10156/2017; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018).
Pertanto, la domanda dei ricorrenti, intesa come domanda di accertamento del diritto, deve essere accolta nei termini sopra precisati, con accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire, nei giorni di ferie e limitatamente a 20 giorni annui, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento
(5.200/26.000) ed applicazione di un unico compenso per la fase di discussione aumentato del 30% per ciascun ricorrente successivo al primo, con la richiesta distrazione in favore del difensore delle parti ricorrenti.
14
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, accerta il diritto dei ricorrenti al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, del compenso per assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione/condotta, nei termini sopra precisati;
condanna parte convenuta a pagare ai ricorrenti i Controparte_1 seguenti importi lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo: in favore di l'importo di € 10.639,67 Parte_1 in favore di l'importo di € 5.689,17 Parte_2 in favore di l'importo di € 8.407,98 Parte_3 in favore di l'importo di € 8.587,85 Parte_4 condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di causa liquidate in € 13.468,30, oltre rimborso forfettario 15%, Iva, Cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Giordano;
sentenza esecutiva;
Torino, 16.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
15 16