Articolo 4 della Legge 26 maggio 1975, n. 161
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 giugno 1975
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509 , e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977".
Entrata in vigore il 7 giugno 1975