TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ida Provvido ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino, alla via Tagliamento, n. 283; E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ornella Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale G. Falcone, n. 182; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19 novembre 2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11/6/2025, ha premesso che Parte_1 in data 26/6/2014 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
, dal quale è nata la figlia in data 21/11/2015. Il ricorrente ha
[...] Per_1 specificato che, in data 22/3/2019, il tribunale di Cosenza ha omologato la separazione cui le parti sono consensualmente addivenute sulla base di un accordo che prevedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario fra i genitori e l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della bambina mediante la corresponsione alla di un CP_1 assegno mensile di mantenimento di € 250,00. Con altro e diverso accordo raggiunto in sede di divorzio e sottoscritto in data 28/7/2021 le parti hanno concordemente ribadito il regime di affidamento condiviso, ma con collocamento della minore in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre e un contributo al mantenimento della minore a carico del padre maggiorato ad € 300,00. Il ricorrente ha rappresentato che, dal divorzio, sono intervenuti importanti cambiamenti che impongono una modifica delle condizioni disciplinanti il mantenimento della figlia, a causa del mutamento in peius delle proprie condizioni patrimoniali per aver egli dovuto provvedere all'acquisto di un'abitazione al fine di garantire un ambiente idoneo alla minore durante i periodi di permanenza con lui, accendendo appositamente un mutuo, oltre che un finanziamento per l'acquisto di un'automobile. A ciò si aggiunge il debito per altro finanziamento COVID contratto con BNL s.p.a., un altro per acquisto elettrodomestici, le spese per lavori di ristrutturazione della nuova abitazione, per le utenze domestiche, per gli oneri condominiali e quelle quotidiane per il proprio sostentamento e per quello della figlia, oltre a un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Sulla scorta di tali motivi e sostenendo che i tempi di visita della minore col padre sarebbero tali da ritenere che il collocamento della bambina sia sostanzialmente paritario, ha chiesto al tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, stabilendo, in particolare, la revoca dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla l'assegno per il mantenimento della figlia o, in subordine, la sua CP_1 riduzione ad € 150,00 mensili. Si è costituita per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, sottolineando, peraltro, la mancata produzione, da parte del ricorrente, delle visure immobiliari e degli estratti relativi ai conti correnti a lui intestati. Ha dedotto che il collocamento della minore, lungi dal poter essere considerato paritario, è in realtà nettamente prevalente in favore della madre che, nonostante importanti problematiche di salute propria e la necessità di dedicarsi alla cura del proprio padre e del fratello con disabilità, provvede a tutti i bisogni della bambina, con conseguente riduzione dei tempi da dedicare all'esercizio della professione di avvocato, da cui riesce a guadagnare, gioco forza, molto meno di quanto non riesca, invece, a fare il anche lui avvocato e le cui condizioni Pt_1 economiche sono negli anni nettamente migliorate e non certo peggiorate. In ragione del ritenuto miglioramento delle condizioni economiche dell'ex marito, del peggioramento delle proprie e delle accresciute esigenze della figlia minore che si affaccia all'età adolescenziale, ha dunque chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il mantenimento di ad € 500,00, oltre alle Per_1 spese straordinarie. All'udienza del 15/10/2025, il giudice istruttore ha sentito le parti e con ordinanza emessa in data 20/10/2025, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
Pagina 2 di 3 verserà ad l'assegno mensile di € 350,00, Parte_1 Controparte_1 annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'Istat, a titolo di mantenimento della figlia minorenne oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie”. Con lo stesso provvedimento ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla proposta, con avvertimento che in caso di rifiuto ingiustificato il comportamento delle parti avrebbe potuto essere valutato ai sensi degli articoli 91 e 96, terzo comma, c.p.c. All'udienza del 19/11/2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e hanno chiesto la decisione della causa in conformità. All'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti, a seguito della proposta conciliativa formulata dal giudice, può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse della figlia minorenne Per_1
Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dispone che, a parziale modifica delle condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, verserà ad Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di € 350,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'Istat, a titolo di mantenimento della figlia minorenne Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ida Provvido ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avellino, alla via Tagliamento, n. 283; E (c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ornella Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, al viale G. Falcone, n. 182; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19 novembre 2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 11/6/2025, ha premesso che Parte_1 in data 26/6/2014 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
, dal quale è nata la figlia in data 21/11/2015. Il ricorrente ha
[...] Per_1 specificato che, in data 22/3/2019, il tribunale di Cosenza ha omologato la separazione cui le parti sono consensualmente addivenute sulla base di un accordo che prevedeva l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario fra i genitori e l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento della bambina mediante la corresponsione alla di un CP_1 assegno mensile di mantenimento di € 250,00. Con altro e diverso accordo raggiunto in sede di divorzio e sottoscritto in data 28/7/2021 le parti hanno concordemente ribadito il regime di affidamento condiviso, ma con collocamento della minore in via prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre e un contributo al mantenimento della minore a carico del padre maggiorato ad € 300,00. Il ricorrente ha rappresentato che, dal divorzio, sono intervenuti importanti cambiamenti che impongono una modifica delle condizioni disciplinanti il mantenimento della figlia, a causa del mutamento in peius delle proprie condizioni patrimoniali per aver egli dovuto provvedere all'acquisto di un'abitazione al fine di garantire un ambiente idoneo alla minore durante i periodi di permanenza con lui, accendendo appositamente un mutuo, oltre che un finanziamento per l'acquisto di un'automobile. A ciò si aggiunge il debito per altro finanziamento COVID contratto con BNL s.p.a., un altro per acquisto elettrodomestici, le spese per lavori di ristrutturazione della nuova abitazione, per le utenze domestiche, per gli oneri condominiali e quelle quotidiane per il proprio sostentamento e per quello della figlia, oltre a un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Sulla scorta di tali motivi e sostenendo che i tempi di visita della minore col padre sarebbero tali da ritenere che il collocamento della bambina sia sostanzialmente paritario, ha chiesto al tribunale la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, stabilendo, in particolare, la revoca dell'obbligo a suo carico di corrispondere alla l'assegno per il mantenimento della figlia o, in subordine, la sua CP_1 riduzione ad € 150,00 mensili. Si è costituita per eccepire, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio, sottolineando, peraltro, la mancata produzione, da parte del ricorrente, delle visure immobiliari e degli estratti relativi ai conti correnti a lui intestati. Ha dedotto che il collocamento della minore, lungi dal poter essere considerato paritario, è in realtà nettamente prevalente in favore della madre che, nonostante importanti problematiche di salute propria e la necessità di dedicarsi alla cura del proprio padre e del fratello con disabilità, provvede a tutti i bisogni della bambina, con conseguente riduzione dei tempi da dedicare all'esercizio della professione di avvocato, da cui riesce a guadagnare, gioco forza, molto meno di quanto non riesca, invece, a fare il anche lui avvocato e le cui condizioni Pt_1 economiche sono negli anni nettamente migliorate e non certo peggiorate. In ragione del ritenuto miglioramento delle condizioni economiche dell'ex marito, del peggioramento delle proprie e delle accresciute esigenze della figlia minore che si affaccia all'età adolescenziale, ha dunque chiesto, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno per il mantenimento di ad € 500,00, oltre alle Per_1 spese straordinarie. All'udienza del 15/10/2025, il giudice istruttore ha sentito le parti e con ordinanza emessa in data 20/10/2025, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
Pagina 2 di 3 verserà ad l'assegno mensile di € 350,00, Parte_1 Controparte_1 annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'Istat, a titolo di mantenimento della figlia minorenne oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie”. Con lo stesso provvedimento ha fissato l'udienza del 19/11/2025 per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla proposta, con avvertimento che in caso di rifiuto ingiustificato il comportamento delle parti avrebbe potuto essere valutato ai sensi degli articoli 91 e 96, terzo comma, c.p.c. All'udienza del 19/11/2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e hanno chiesto la decisione della causa in conformità. All'esito il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti, a seguito della proposta conciliativa formulata dal giudice, può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse della figlia minorenne Per_1
Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dispone che, a parziale modifica delle condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio, verserà ad Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di € 350,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. dell'Istat, a titolo di mantenimento della figlia minorenne Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 3 di 3