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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in San Giovanni VA (FI) presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Elisa Ermini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. TO Controparte_1
Vergelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in tesi, in riforma della sentenza n. 351/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo, dott.ssa Carmela Labella, in data 27.3.2024, depositata in cancelleria in data 27.3.2024, e resa nel procedimento con n. 2424/2023 rg. tra l'odierno appellante e ed in accoglimento dell'appello qui proposto, Controparte_1
tenuto conto di quanto dedotto nei motivi di appello sopra articolati, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure con le domande tutte ivi formulate;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi, in caso di conferma della sentenza, in accoglimento del secondo motivo di appello, disporre la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca”.
Per la parte appellata: “conclude affinché la Corte di Appello, reiectis adversis, rigetti l'appello formulato da per le ragioni sopra indicate e confermi la Parte_1 sentenza impugnata con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 351/2024 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, con la quale erano state respinte le domande di risoluzione del contratto di comodato precario intercorso con il sig. e di restituzione del Controparte_1 bene immobile concesso in comodato a quest'ultimo.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal predetto Parte_1
nei confronti del figlio con ricorso ex art. 447bis c.p.c., adducendo di aver Controparte_1 concesso a quest'ultimo a titolo di comodato precario un appartamento sito in un fabbricato in cui viveva lo stesso ricorrente (oltre che la coniuge separata di
[...]
. CP_1
Deterioratisi insanabilmente i rapporti con il figlio ed avendo il sig. Pt_1 necessità, per le proprie condizioni di salute, di disporre dell'appartamento
[...] concesso in comodato, il ricorrente aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti legittimanti la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti, relativo all'immobile di proprietà del sig. sito in Via Giove n. 12, Montevarchi, identificato al Parte_1
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 31, particella 189, subalterno 13, categoria
A/3, classe 4, vani 8, rendita catastale 640,41, per le motivazioni di cui in premessa. B)
Per l'effetto, condannare il resistente sig. e/o altri eventuali occupanti Controparte_1 sine titulo, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Via Giove n. 12 a Montevarchi, per le causali di cui in premessa, libero e vacuo da persone e cose;
con condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 700,00 per ogni mensilità di detenzione della res successiva al termine del 31.8.2021 o a quella diversa somma, maggiore 31.8.2021 e
2 sino al dì della effettiva riconsegna dell'immobile. C) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, anche in relazione al procedimento di mediazione, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa come per legge”.
1.2) Si era costituito contestando le allegazioni e le domande del Controparte_1
ricorrente, in particolare esponendo come spettasse al predetto resistente, per successione nei confronti della madre, sig.ra (deceduta nel 2012), il “...diritto di Persona_1 proprietà della quota di ¼ di tutti i beni costruiti sul terreno acquistato con l'atto ai rogiti del notaio in data 22/10/1983 rep. 30976 e, conseguentemente, egli eserciti Per_2 sull'appartamento nient'altro che il suo possesso dominicale, parziario ma legittimo;
in ogni caso l'appartamento da esso occupato al secondo piano non fu oggetto di comodato gratuito poiché esso era parte integrante della dotazione aziendale relativa alla società le cui quote gli erano state cedute” (con riferimento, a quest'ultimo proposito, alla cessione effettuata nel 2013 da ad delle quote della soc. Artigiana Parte_1 Controparte_1
Marmi S.r.l.).
Il predetto resistente aveva quindi rilevato come non fosse mai intervenuto alcun contratto di comodato, mentre aveva ininterrottamente vissuto Controparte_1 nell'immobile in questione.
In base a ciò, aveva chiesto di “...rigettare la domanda attrice Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto e, disposto il mutamento del rito ex art. 40 III° co.
c.p.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale: - condannare al Parte_1 pagamento a favore del figlio del valore di ¼ dell'immobile a Controparte_1
destinazione produttiva (capannone) posto in Montevarchi in Via Giove n. 12 censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 31 dalla particella 189, subalterno 12, alla data di apertura della successione di e che si quantifica in Euro Persona_1
58.000,00 o la diversa minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi dalla data di apertura della successione fino al soddisfo, ed, in tesi: - accertare l'acquisto iure successionis della quota di ¼ del diritto di proprietà sulle seguenti unità immobiliari: ▪ appartamento posto al piano secondo dell'edificio sito in Montevarchi alla Via Giove n. 12 censito al C.F. del predetto Comune nel foglio 31 dalla particella 189, subalterno 13; ▪ unità immobiliare posta in comune di
Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12, con accesso indipendente da resede condominiale, dislocata su due livelli, composta al piano interrato da cantina, al piano terra da un ufficio, disimpegno e bagno;
al piano primo, con accesso da scala condominiale, da tre uffici, bagno e due terrazze, oltre a tre locali soffitta e terrazza al piano terzo con accesso sempre da scala condominiale, il tutto corredato da pertinente resede esclusivo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi, nel Foglio
3 31, dalla particella 189, sub. 6 e sub. 14; ▪ locale ad uso garage posto in comune di
Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12 con accesso indipendente da resede condominiale censito al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 31 dalla particella 189, subalterno 3; ▪ due aree urbane poste posto in comune di Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12 censite al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 31 dai subalterni 8 e 11 della particella 189; oppure, in ipotesi: - condannare al pagamento a favore di del valore di ¼ delle unità Parte_1 Controparte_1 immobiliari di cui al capoverso precedente al momento dell'apertura della successione della Sig.ra e che si quantifica in Euro 100.000,00 o la diversa minore Persona_3
o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi dalla data di apertura della successione fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
1.3) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− le domande riconvenzionali avanzate da non potessero essere prese Controparte_1
in considerazione in quanto gravate da decadenza ex art. 418 c.p.c., non avendo il predetto resistente chiesto l'emissione di nuovo decreto di fissazione udienza in conseguenza della proposizione delle domande riconvenzionali predette;
− aveva, nel 1962, contratto matrimonio con (poi Parte_1 Persona_1
deceduta nel 2021), senza annotazioni di sorta e, quindi, con instaurazione del regime patrimoniale della comunione dei beni;
− con contratto del 22.11.1983, intercorso tra il Comune di Montevarchi e Pt_1
(in qualità di “...titolare della ditta artigiana omonima ”),
[...] Parte_1 quest'ultimo aveva acquistato un appezzamento di terreno edificabile ubicato in
Montevarchi, Loc. Levanella, Via Giove, ove poi aveva effettivamente edificato un fabbricato in cui era ubicato, tra gli altri, l'appartamento oggetto di causa;
− per quanto in tale contratto figurasse, quale acquirente, unicamente il sig. Pt_1 doveva tuttavia “...ritenersi che l'acquisto del bene immobile oggetto del
[...]
predetto contratto sia entrato a far parte della comunione tra i coniugi. Ed, infatti, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, c.c. l 'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, solamente quando tale esclusione “(…) risulti dall'atto di acquisto (…)” e “(…) se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (…)”. Dalla lettura del predetto contratto non risulta che abbia preso parte Persona_1
al contratto;
sicché non sembra sufficiente - per escludere dalla comunione l'acquisto avvenuto da parte di l'aver precisato che, Parte_1
4 quest' ultimo ha acquistato in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima (…)”, atteso che, l' acquisto in parola, sarebbe potuto Parte_1
essere qualificato come bene personale - rientrando così nella lett. d) dell'art. 179, comma primo, c.c. -, solamente se, alla stipula del contratto, fosse intervenuta anche la moglie e fosse risultato dall'atto che quanto acquistato dal marito non sarebbe entrato nella comunione legale dei beni, in quanto necessario per l'esercizio della professione del coniuge ai sensi dell'art. 179 lettera d) c.c.. In altre parole, ove, come nel caso in parola, il marito acquisti un terreno edificabile limitandosi a dichiarare di acquistarlo in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima RL TO (…)” e la moglie non intervenga per dichiarare che quanto acquistato dal marito non rientri nella comunione legale dei beni - in quanto necessario per l'esercizio della professione del coniuge ai sensi dell'art. 179 lettera d) c.c.-, detto acquisto deve ritenersi che rientri automaticamente nella comunione legale ai sensi dell' art. 179, comma secondo,
c.c. e non nella comunione de residuo di cui all'art. 178 c.c..”;
− dunque, nel caso di specie, non era ravvisabile una comunione de residuo dovendosi invece concludere che “...al momento del decesso della – ai Per_1
ED , marito della e , figlio Parte_2 Per_1 Controparte_1
della non sarebbe spettato solo un mero diritto di credito pari al 50% del Per_1
valore dell'azienda, come previsto dalla Cass. S.S. U.U. con la sentenza n. 15889 del 17/05/2022. Ed, infatti, la Suprema Corte a S.S. U.U. nella predetta sentenza, nell'enunciare il principio secondo cui nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge, spetta solamente un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, fa espresso riferimento alla ipotesi di “(…) cd. comunione "de residuo"(…)”, e, viceversa, nel caso in esame, per quanto sopra riportato, non può trovare applicazione l'art. 178 c.c. ma deve trovare applicazione l'art. 179 comma secondo c.c..”;
− dal momento che, ex art. 934 c.c., “...qualunque opera esistente sopra il suolo appartiene ai proprietari del fondo medesimo, va da sé che, nel caso in esame, anche gli edifici costruiti sul terreno acquistato con il contratto del 22.11.1983 sono entrati a far parte della comunione legale;
sicché, l' appartamento in relazione al quale si chiede in questa sede la risoluzione del contratto di comodato
- con condanna del resistente al rilascio del bene –, essendo entrato nella comunione legale dei coniugi, appare evidente che, insieme agli altri beni facenti
5 parte di detta comunione, alla morte della per la quota del 50%, sono Per_1 entrati a far parte della massa ereditaria facente capo alla;
Per_1
− per l'effetto, essendo pacifico che era l'unico figlio nato dal Controparte_1
matrimonio tra e la sig.ra ne conseguiva che, ai sensi Parte_1 Per_1 dell'art. 581 c.c., sia che avevano ciascuno diritto Parte_1 Controparte_1 alla metà dell'eredità dei beni costituenti la massa ereditaria della Per_1
− l'immobile oggetto di causa doveva quindi qualificarsi come parte “...di un patrimonio indiviso che, per il 50 %, costituisce la massa ereditaria facente capo alla defunta sicché, detto appartamento, deve ritenersi attualmente Per_1 occupato da in qualità di coerede dell'eredità della defunta CP_2
Di conseguenza, solo ove, all'esito di un giudizio di divisione ereditaria, Per_1
dovesse risultare assegnato, in via esclusiva, a Parte_1
l'appartamento in parola, quest' ultimo potrà richiedere il rilascio dell'immobile in modo da averne l' uso ed il possesso esclusivo;
viceversa, sino a quando la massa ereditaria resta indivisa, sia il padre che il figlio potranno possedere e detenere insieme l'intera massa ereditaria facente capo alla e, dunque, Per_1 anche l'immobile in questione”;
− il ricorso non poteva quindi trovare accoglimento “...in quanto, la accertata qualità di coerede di della massa ereditaria facente capo alla madre Controparte_1
rende incompatibile, in capo al resistente, anche la qualifica di Per_1
comodatario atteso che, detta qualifica, presuppone che, al momento della stipula dell' asserito contratto di comodato, il comodatario non avesse alcun altro titolo per detenere il bene oggetto del ridetto contratto”.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la decadenza del convenuto a proporre la domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di costituzione;
3. condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 4.900,00 per competenze Controparte_1 professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea valutazione degli effetti prodotti dall'atto di acquisto degli immobili da parte dell'impresa artigiana violazione di legge e vizio di Parte_1 motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia”, contestando le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento della decisione di ritenere inapplicabile l'art. 178 c.c. e di concludere, pertanto, nel senso della sussunzione del bene in questione nell'ambito della comunione legale dei coniugi;
6 2°. “erronea condanna alle spese di lite stante la soccombenza reciproca per rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente”, rilevando come dovesse ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, a fronte della reiezione anche delle domande riconvenzionali di parte resistente.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) TO il contraddittorio, ha contestato le censure mosse Controparte_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la conclusione del
Tribunale di Arezzo secondo cui il bene oggetto di causa avrebbe dovuto considerarsi rientrato, al momento dell'acquisto, nella comunione legale tra i coniugi e Parte_1
con conseguente trasmissione della comproprietà dello stesso, in via Persona_1
ereditaria, ad Controparte_1
Nei confronti di tale conclusione, ha dedotto che: Parte_1
− dal contratto del 1983 emergeva come il terreno acquistato da Parte_1 fosse destinato all'esercizio dell'impresa, in quanto:
o l'acquisto non era avvenuto a titolo personale, ma nell'esercizio dell'impresa di lavorazione marmi;
o l'impresa individuale era stata costituita dopo il matrimonio;
− i certificati catastali evidenziavano la destinazione all'attività di impresa del fabbricato costruito sul terreno in questione;
− dunque, “...tanto l'acquisto del terreno quanto la successiva edificazione, su di esso, degli immobili a servizio dell'impresa artigiana facciano parte della comunione soltanto de residuo (art. 178 c.c.): conseguentemente, sulla scorta dell'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto con la recente pronuncia n. 15889 del 17.5.2022, nel caso di scioglimento della comunione legale, i beni ricompresi nell'azienda costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi entrano a far parte della cd. “comunione de residuo”, che attribuisce all'altro coniuge, secondo l'orientamento della Cassazione, non un diritto reale sulla quota di metà dei beni stessi bensì un mero diritto di credito, pari alla metà del valore dell'azienda stessa determinato al momento della cessazione del regime della comunione legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”;
7 − ad spettava pertanto unicamente un diritto di credito pari ad ¼ del Controparte_1 valore dell'azienda al momento del decesso della sig.ra Per_1
− il Tribunale di Arezzo non avrebbe potuto dichiarare erede il sig. Controparte_1
peraltro rendendo una pronuncia ultra petita.
3.1.1) Il motivo è infondato.
Deve infatti evidenziarsi come le censure mosse dall'appellante non si confrontino compiutamente con il tenore della motivazione addotta dal Tribunale di Arezzo a sostegno della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata.
Il nucleo sostanziale della motivazione predetta è infatti rappresentato dal rilievo per cui “ai sensi dell'art. 179, comma secondo, c.c. l 'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, solamente quando tale esclusione “(…) risulti dall'atto di acquisto
(…)” e “(…) se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (…)”.”.
In tale ottica, poi, il Tribunale di Arezzo ha rilevato che la sig.ra non aveva Per_1 preso parte al contratto, “...sicché non sembra sufficiente - per escludere dalla comunione l'acquisto avvenuto da parte di l'aver precisato che, quest' Parte_1 ultimo ha acquistato in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima Parte_1
(…)”...”, dal momento che solo la ricorrenza di entrambi i presupposti predetti
[...]
(partecipazione della sig.ra al contratto ed espressa indicazione dell'esclusione del Per_1
bene dalla comunione legale) avrebbe potuto determinare la predetta esclusione.
Nei confronti di tali argomentazioni l'odierno appellante non ha svolto rilievi critici di sorta, essendosi limitato a ribadire che l'acquisto era avvenuto da parte del sig. in qualità di titolare dell'impresa individuale e che ciò era desumibile dal Parte_1
contratto stesso e dalla tipologia di opere realizzate sul terreno acquistato.
Ciò, tuttavia, non incide in alcun modo sui rilievi svolti dal Tribunale di Arezzo, essendo evidente che l'allegazione (sostanziale) dell'appellante secondo cui il tenore del contratto avrebbe evidenziato l'acquisto da parte del sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa non esplica alcuna efficacia in detrimento del rilievo (formale) del Tribunale per cui l'esclusione di un bene dalla comunione legale tra i coniugi si determina unicamente (ai fini che qui rilevano) quando il relativo acquisto avviene con la partecipazione di entrambi i coniugi e l'esclusione stessa risulti dall'atto di acquisto.
Nessuna rilevanza assume poi, nel contesto della valutazione da esprimere nella presente sede, il fatto che l'impresa individuale del sig. sia stata costituita Parte_1
dopo il matrimonio.
8 Non risultando mosse censure specifiche nei confronti della specifica motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della conclusione raggiunta, il motivo di gravame in esame non può dunque trovare accoglimento.
In ultimo va rilevato come nella sentenza in questione non risulti contenuta alcuna statuizione con cui in capo ad sia stata “affermata la qualità di erede”, Controparte_1 come addotto dall'appellante lamentando una decisione ultra petita del Tribunale: la ritenuta sussistenza della qualità di erede (nei confronti di in capo ad Persona_1
risulta infatti rilevata solo quale passaggio logico-giuridico di carattere Controparte_1
incidentale nella sequenza argomentativa che condotto, infine, alla reiezione delle domande del sig. Parte_1
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Arezzo di porre le spese di lite esclusivamente a carico del sig. Pt_1
[...]
Sul punto l'appellante ha dedotto che, in considerazione della reiezione anche delle domande riconvenzionali avanzate da sussisteva una soccombenza Controparte_1
reciproca tra le parti, tale da comportare la compensazione delle spese tra le parti stesse.
3.2.1) Il motivo è infondato.
Come ricordato in precedenza, il Tribunale di Arezzo non ha reso alcuna statuizione di merito sulle domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
Il predetto Tribunale, sul punto, si è limitato a dichiarare la decadenza da tali domande in capo a per effetto della mancata proposizione da parte di Controparte_1 quest'ultimo di istanza (nella memoria difensiva di costituzione) di emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza.
Dunque, non è ravvisabile alcuna soccombenza formale in ordine a tali domande
(il cui contenuto sostanziale, peraltro, è entrato a far parte del processo sub specie di eccezione riconvenzionale e, in tale veste, ha infine trovato accoglimento) tale da indurre alla compensazione delle spese.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 9 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Arezzo, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliato in San Giovanni VA (FI) presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Elisa Ermini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. TO Controparte_1
Vergelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in tesi, in riforma della sentenza n. 351/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo, dott.ssa Carmela Labella, in data 27.3.2024, depositata in cancelleria in data 27.3.2024, e resa nel procedimento con n. 2424/2023 rg. tra l'odierno appellante e ed in accoglimento dell'appello qui proposto, Controparte_1
tenuto conto di quanto dedotto nei motivi di appello sopra articolati, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure con le domande tutte ivi formulate;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In ipotesi, in caso di conferma della sentenza, in accoglimento del secondo motivo di appello, disporre la compensazione delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca”.
Per la parte appellata: “conclude affinché la Corte di Appello, reiectis adversis, rigetti l'appello formulato da per le ragioni sopra indicate e confermi la Parte_1 sentenza impugnata con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 351/2024 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, con la quale erano state respinte le domande di risoluzione del contratto di comodato precario intercorso con il sig. e di restituzione del Controparte_1 bene immobile concesso in comodato a quest'ultimo.
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal predetto Parte_1
nei confronti del figlio con ricorso ex art. 447bis c.p.c., adducendo di aver Controparte_1 concesso a quest'ultimo a titolo di comodato precario un appartamento sito in un fabbricato in cui viveva lo stesso ricorrente (oltre che la coniuge separata di
[...]
. CP_1
Deterioratisi insanabilmente i rapporti con il figlio ed avendo il sig. Pt_1 necessità, per le proprie condizioni di salute, di disporre dell'appartamento
[...] concesso in comodato, il ricorrente aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti legittimanti la risoluzione del contratto di comodato intercorso tra le parti, relativo all'immobile di proprietà del sig. sito in Via Giove n. 12, Montevarchi, identificato al Parte_1
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 31, particella 189, subalterno 13, categoria
A/3, classe 4, vani 8, rendita catastale 640,41, per le motivazioni di cui in premessa. B)
Per l'effetto, condannare il resistente sig. e/o altri eventuali occupanti Controparte_1 sine titulo, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Via Giove n. 12 a Montevarchi, per le causali di cui in premessa, libero e vacuo da persone e cose;
con condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 700,00 per ogni mensilità di detenzione della res successiva al termine del 31.8.2021 o a quella diversa somma, maggiore 31.8.2021 e
2 sino al dì della effettiva riconsegna dell'immobile. C) In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, anche in relazione al procedimento di mediazione, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa come per legge”.
1.2) Si era costituito contestando le allegazioni e le domande del Controparte_1
ricorrente, in particolare esponendo come spettasse al predetto resistente, per successione nei confronti della madre, sig.ra (deceduta nel 2012), il “...diritto di Persona_1 proprietà della quota di ¼ di tutti i beni costruiti sul terreno acquistato con l'atto ai rogiti del notaio in data 22/10/1983 rep. 30976 e, conseguentemente, egli eserciti Per_2 sull'appartamento nient'altro che il suo possesso dominicale, parziario ma legittimo;
in ogni caso l'appartamento da esso occupato al secondo piano non fu oggetto di comodato gratuito poiché esso era parte integrante della dotazione aziendale relativa alla società le cui quote gli erano state cedute” (con riferimento, a quest'ultimo proposito, alla cessione effettuata nel 2013 da ad delle quote della soc. Artigiana Parte_1 Controparte_1
Marmi S.r.l.).
Il predetto resistente aveva quindi rilevato come non fosse mai intervenuto alcun contratto di comodato, mentre aveva ininterrottamente vissuto Controparte_1 nell'immobile in questione.
In base a ciò, aveva chiesto di “...rigettare la domanda attrice Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto e, disposto il mutamento del rito ex art. 40 III° co.
c.p.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale: - condannare al Parte_1 pagamento a favore del figlio del valore di ¼ dell'immobile a Controparte_1
destinazione produttiva (capannone) posto in Montevarchi in Via Giove n. 12 censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 31 dalla particella 189, subalterno 12, alla data di apertura della successione di e che si quantifica in Euro Persona_1
58.000,00 o la diversa minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi dalla data di apertura della successione fino al soddisfo, ed, in tesi: - accertare l'acquisto iure successionis della quota di ¼ del diritto di proprietà sulle seguenti unità immobiliari: ▪ appartamento posto al piano secondo dell'edificio sito in Montevarchi alla Via Giove n. 12 censito al C.F. del predetto Comune nel foglio 31 dalla particella 189, subalterno 13; ▪ unità immobiliare posta in comune di
Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12, con accesso indipendente da resede condominiale, dislocata su due livelli, composta al piano interrato da cantina, al piano terra da un ufficio, disimpegno e bagno;
al piano primo, con accesso da scala condominiale, da tre uffici, bagno e due terrazze, oltre a tre locali soffitta e terrazza al piano terzo con accesso sempre da scala condominiale, il tutto corredato da pertinente resede esclusivo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi, nel Foglio
3 31, dalla particella 189, sub. 6 e sub. 14; ▪ locale ad uso garage posto in comune di
Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12 con accesso indipendente da resede condominiale censito al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 31 dalla particella 189, subalterno 3; ▪ due aree urbane poste posto in comune di Montevarchi fraz. Levane via Giove n. 12 censite al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio di mappa 31 dai subalterni 8 e 11 della particella 189; oppure, in ipotesi: - condannare al pagamento a favore di del valore di ¼ delle unità Parte_1 Controparte_1 immobiliari di cui al capoverso precedente al momento dell'apertura della successione della Sig.ra e che si quantifica in Euro 100.000,00 o la diversa minore Persona_3
o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU, oltre interessi dalla data di apertura della successione fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
1.3) Il Tribunale di Arezzo, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− le domande riconvenzionali avanzate da non potessero essere prese Controparte_1
in considerazione in quanto gravate da decadenza ex art. 418 c.p.c., non avendo il predetto resistente chiesto l'emissione di nuovo decreto di fissazione udienza in conseguenza della proposizione delle domande riconvenzionali predette;
− aveva, nel 1962, contratto matrimonio con (poi Parte_1 Persona_1
deceduta nel 2021), senza annotazioni di sorta e, quindi, con instaurazione del regime patrimoniale della comunione dei beni;
− con contratto del 22.11.1983, intercorso tra il Comune di Montevarchi e Pt_1
(in qualità di “...titolare della ditta artigiana omonima ”),
[...] Parte_1 quest'ultimo aveva acquistato un appezzamento di terreno edificabile ubicato in
Montevarchi, Loc. Levanella, Via Giove, ove poi aveva effettivamente edificato un fabbricato in cui era ubicato, tra gli altri, l'appartamento oggetto di causa;
− per quanto in tale contratto figurasse, quale acquirente, unicamente il sig. Pt_1 doveva tuttavia “...ritenersi che l'acquisto del bene immobile oggetto del
[...]
predetto contratto sia entrato a far parte della comunione tra i coniugi. Ed, infatti, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, c.c. l 'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, solamente quando tale esclusione “(…) risulti dall'atto di acquisto (…)” e “(…) se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (…)”. Dalla lettura del predetto contratto non risulta che abbia preso parte Persona_1
al contratto;
sicché non sembra sufficiente - per escludere dalla comunione l'acquisto avvenuto da parte di l'aver precisato che, Parte_1
4 quest' ultimo ha acquistato in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima (…)”, atteso che, l' acquisto in parola, sarebbe potuto Parte_1
essere qualificato come bene personale - rientrando così nella lett. d) dell'art. 179, comma primo, c.c. -, solamente se, alla stipula del contratto, fosse intervenuta anche la moglie e fosse risultato dall'atto che quanto acquistato dal marito non sarebbe entrato nella comunione legale dei beni, in quanto necessario per l'esercizio della professione del coniuge ai sensi dell'art. 179 lettera d) c.c.. In altre parole, ove, come nel caso in parola, il marito acquisti un terreno edificabile limitandosi a dichiarare di acquistarlo in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima RL TO (…)” e la moglie non intervenga per dichiarare che quanto acquistato dal marito non rientri nella comunione legale dei beni - in quanto necessario per l'esercizio della professione del coniuge ai sensi dell'art. 179 lettera d) c.c.-, detto acquisto deve ritenersi che rientri automaticamente nella comunione legale ai sensi dell' art. 179, comma secondo,
c.c. e non nella comunione de residuo di cui all'art. 178 c.c..”;
− dunque, nel caso di specie, non era ravvisabile una comunione de residuo dovendosi invece concludere che “...al momento del decesso della – ai Per_1
ED , marito della e , figlio Parte_2 Per_1 Controparte_1
della non sarebbe spettato solo un mero diritto di credito pari al 50% del Per_1
valore dell'azienda, come previsto dalla Cass. S.S. U.U. con la sentenza n. 15889 del 17/05/2022. Ed, infatti, la Suprema Corte a S.S. U.U. nella predetta sentenza, nell'enunciare il principio secondo cui nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge, spetta solamente un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, fa espresso riferimento alla ipotesi di “(…) cd. comunione "de residuo"(…)”, e, viceversa, nel caso in esame, per quanto sopra riportato, non può trovare applicazione l'art. 178 c.c. ma deve trovare applicazione l'art. 179 comma secondo c.c..”;
− dal momento che, ex art. 934 c.c., “...qualunque opera esistente sopra il suolo appartiene ai proprietari del fondo medesimo, va da sé che, nel caso in esame, anche gli edifici costruiti sul terreno acquistato con il contratto del 22.11.1983 sono entrati a far parte della comunione legale;
sicché, l' appartamento in relazione al quale si chiede in questa sede la risoluzione del contratto di comodato
- con condanna del resistente al rilascio del bene –, essendo entrato nella comunione legale dei coniugi, appare evidente che, insieme agli altri beni facenti
5 parte di detta comunione, alla morte della per la quota del 50%, sono Per_1 entrati a far parte della massa ereditaria facente capo alla;
Per_1
− per l'effetto, essendo pacifico che era l'unico figlio nato dal Controparte_1
matrimonio tra e la sig.ra ne conseguiva che, ai sensi Parte_1 Per_1 dell'art. 581 c.c., sia che avevano ciascuno diritto Parte_1 Controparte_1 alla metà dell'eredità dei beni costituenti la massa ereditaria della Per_1
− l'immobile oggetto di causa doveva quindi qualificarsi come parte “...di un patrimonio indiviso che, per il 50 %, costituisce la massa ereditaria facente capo alla defunta sicché, detto appartamento, deve ritenersi attualmente Per_1 occupato da in qualità di coerede dell'eredità della defunta CP_2
Di conseguenza, solo ove, all'esito di un giudizio di divisione ereditaria, Per_1
dovesse risultare assegnato, in via esclusiva, a Parte_1
l'appartamento in parola, quest' ultimo potrà richiedere il rilascio dell'immobile in modo da averne l' uso ed il possesso esclusivo;
viceversa, sino a quando la massa ereditaria resta indivisa, sia il padre che il figlio potranno possedere e detenere insieme l'intera massa ereditaria facente capo alla e, dunque, Per_1 anche l'immobile in questione”;
− il ricorso non poteva quindi trovare accoglimento “...in quanto, la accertata qualità di coerede di della massa ereditaria facente capo alla madre Controparte_1
rende incompatibile, in capo al resistente, anche la qualifica di Per_1
comodatario atteso che, detta qualifica, presuppone che, al momento della stipula dell' asserito contratto di comodato, il comodatario non avesse alcun altro titolo per detenere il bene oggetto del ridetto contratto”.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “1. rigetta il ricorso;
2. dichiara la decadenza del convenuto a proporre la domanda riconvenzionale di cui alla comparsa di costituzione;
3. condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 4.900,00 per competenze Controparte_1 professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea valutazione degli effetti prodotti dall'atto di acquisto degli immobili da parte dell'impresa artigiana violazione di legge e vizio di Parte_1 motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia”, contestando le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento della decisione di ritenere inapplicabile l'art. 178 c.c. e di concludere, pertanto, nel senso della sussunzione del bene in questione nell'ambito della comunione legale dei coniugi;
6 2°. “erronea condanna alle spese di lite stante la soccombenza reciproca per rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal resistente”, rilevando come dovesse ravvisarsi nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, a fronte della reiezione anche delle domande riconvenzionali di parte resistente.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) TO il contraddittorio, ha contestato le censure mosse Controparte_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la conclusione del
Tribunale di Arezzo secondo cui il bene oggetto di causa avrebbe dovuto considerarsi rientrato, al momento dell'acquisto, nella comunione legale tra i coniugi e Parte_1
con conseguente trasmissione della comproprietà dello stesso, in via Persona_1
ereditaria, ad Controparte_1
Nei confronti di tale conclusione, ha dedotto che: Parte_1
− dal contratto del 1983 emergeva come il terreno acquistato da Parte_1 fosse destinato all'esercizio dell'impresa, in quanto:
o l'acquisto non era avvenuto a titolo personale, ma nell'esercizio dell'impresa di lavorazione marmi;
o l'impresa individuale era stata costituita dopo il matrimonio;
− i certificati catastali evidenziavano la destinazione all'attività di impresa del fabbricato costruito sul terreno in questione;
− dunque, “...tanto l'acquisto del terreno quanto la successiva edificazione, su di esso, degli immobili a servizio dell'impresa artigiana facciano parte della comunione soltanto de residuo (art. 178 c.c.): conseguentemente, sulla scorta dell'orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto con la recente pronuncia n. 15889 del 17.5.2022, nel caso di scioglimento della comunione legale, i beni ricompresi nell'azienda costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi entrano a far parte della cd. “comunione de residuo”, che attribuisce all'altro coniuge, secondo l'orientamento della Cassazione, non un diritto reale sulla quota di metà dei beni stessi bensì un mero diritto di credito, pari alla metà del valore dell'azienda stessa determinato al momento della cessazione del regime della comunione legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”;
7 − ad spettava pertanto unicamente un diritto di credito pari ad ¼ del Controparte_1 valore dell'azienda al momento del decesso della sig.ra Per_1
− il Tribunale di Arezzo non avrebbe potuto dichiarare erede il sig. Controparte_1
peraltro rendendo una pronuncia ultra petita.
3.1.1) Il motivo è infondato.
Deve infatti evidenziarsi come le censure mosse dall'appellante non si confrontino compiutamente con il tenore della motivazione addotta dal Tribunale di Arezzo a sostegno della conclusione raggiunta nella sentenza impugnata.
Il nucleo sostanziale della motivazione predetta è infatti rappresentato dal rilievo per cui “ai sensi dell'art. 179, comma secondo, c.c. l 'acquisto di beni immobili effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, solamente quando tale esclusione “(…) risulti dall'atto di acquisto
(…)” e “(…) se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge (…)”.”.
In tale ottica, poi, il Tribunale di Arezzo ha rilevato che la sig.ra non aveva Per_1 preso parte al contratto, “...sicché non sembra sufficiente - per escludere dalla comunione l'acquisto avvenuto da parte di l'aver precisato che, quest' Parte_1 ultimo ha acquistato in qualità di “(…) titolare della ditta artigiana omonima Parte_1
(…)”...”, dal momento che solo la ricorrenza di entrambi i presupposti predetti
[...]
(partecipazione della sig.ra al contratto ed espressa indicazione dell'esclusione del Per_1
bene dalla comunione legale) avrebbe potuto determinare la predetta esclusione.
Nei confronti di tali argomentazioni l'odierno appellante non ha svolto rilievi critici di sorta, essendosi limitato a ribadire che l'acquisto era avvenuto da parte del sig. in qualità di titolare dell'impresa individuale e che ciò era desumibile dal Parte_1
contratto stesso e dalla tipologia di opere realizzate sul terreno acquistato.
Ciò, tuttavia, non incide in alcun modo sui rilievi svolti dal Tribunale di Arezzo, essendo evidente che l'allegazione (sostanziale) dell'appellante secondo cui il tenore del contratto avrebbe evidenziato l'acquisto da parte del sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa non esplica alcuna efficacia in detrimento del rilievo (formale) del Tribunale per cui l'esclusione di un bene dalla comunione legale tra i coniugi si determina unicamente (ai fini che qui rilevano) quando il relativo acquisto avviene con la partecipazione di entrambi i coniugi e l'esclusione stessa risulti dall'atto di acquisto.
Nessuna rilevanza assume poi, nel contesto della valutazione da esprimere nella presente sede, il fatto che l'impresa individuale del sig. sia stata costituita Parte_1
dopo il matrimonio.
8 Non risultando mosse censure specifiche nei confronti della specifica motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della conclusione raggiunta, il motivo di gravame in esame non può dunque trovare accoglimento.
In ultimo va rilevato come nella sentenza in questione non risulti contenuta alcuna statuizione con cui in capo ad sia stata “affermata la qualità di erede”, Controparte_1 come addotto dall'appellante lamentando una decisione ultra petita del Tribunale: la ritenuta sussistenza della qualità di erede (nei confronti di in capo ad Persona_1
risulta infatti rilevata solo quale passaggio logico-giuridico di carattere Controparte_1
incidentale nella sequenza argomentativa che condotto, infine, alla reiezione delle domande del sig. Parte_1
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Arezzo di porre le spese di lite esclusivamente a carico del sig. Pt_1
[...]
Sul punto l'appellante ha dedotto che, in considerazione della reiezione anche delle domande riconvenzionali avanzate da sussisteva una soccombenza Controparte_1
reciproca tra le parti, tale da comportare la compensazione delle spese tra le parti stesse.
3.2.1) Il motivo è infondato.
Come ricordato in precedenza, il Tribunale di Arezzo non ha reso alcuna statuizione di merito sulle domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
Il predetto Tribunale, sul punto, si è limitato a dichiarare la decadenza da tali domande in capo a per effetto della mancata proposizione da parte di Controparte_1 quest'ultimo di istanza (nella memoria difensiva di costituzione) di emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza.
Dunque, non è ravvisabile alcuna soccombenza formale in ordine a tali domande
(il cui contenuto sostanziale, peraltro, è entrato a far parte del processo sub specie di eccezione riconvenzionale e, in tale veste, ha infine trovato accoglimento) tale da indurre alla compensazione delle spese.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 9 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Arezzo, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui €
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
[...]
per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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